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18/03/2016

Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
L’INPS, con circolare n. 51 del 17 marzo 2016, ha comunicato le retribuzioni di riferimento, nell’anno 2016, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi a:
  • lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4;
  • lavoratori agricoli a tempo determinato;
  • compartecipanti familiari e piccoli coloni;
  • lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari;
  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità);
  • lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM,  imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità).
Con la stessa circolare sono stati, inoltre, resi noti gli importi da prendere a riferimento, nell’anno 2016, per le seguenti prestazioni:
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla Legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera);
  • assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale);
  • assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001;
  • congedo parentale ex art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale);
  • art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 - indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2016.
Assegni di maternità
Per le nascite avvenute nel 2016 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2016, la misura dell’assegno di maternità del Comune ed il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono i seguenti:
  • assegno di maternità (in misura piena) pari a euro 338,89 mensili per complessivi euro 1.694,45;
  • indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a euro 16.954,95.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato valido per le nascite avvenute nel 2016 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2016, è pari, nella misura intera, ad euro 2.086,24.
Congedo parentale
Il genitore lavoratore dipendente che, nel 2016, chieda periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai sei mesi, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore euro 16.311,43.
Tale valore è provvisorio e la circolare n. 51/2016 si riserva di comunicare il valore definitivo qualora dovesse risultare diverso.
di Rossella Schiavone
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2015, assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato, per l’anno 2015, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%.
L’INPS, con circolare n. 52 del 17 marzo 2016 ha riepilogato la normativa che regola la materia ed ha fornito indicazioni relative alle modalità operative.
Modalità operative
Le istanze per la riduzione contributiva relativamente all’anno 2015 devono essere inviate telematicamente avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”, e saranno definite entro il giorno successivo.
In caso di esito positivo del controllo, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016.
Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016.
Poiché trattasi di riduzione contributiva riferita al 2015, dovrà essere utilizzato il codice L207, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Per gli operai non più in forza, nell’UniEmens non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero, e dovrà essere valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.
Evidenzia la circolare INPS n. 52/2016, che i datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015, fino al 15 maggio 2016.
di Rossella Schiavone
Con la circolare INPS n. 50 del 17 marzo 2016 sono state fornite ulteriori indicazioni e chiarimenti riguardanti le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori destinatari della c.d. settima salvaguardia, ai fini dell’istruttoria delle istanze di accesso al beneficio in questione.
Più nello specifico, l’Istituto ha illustrato le particolarità relative a:
  • lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
  • lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
  • lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro.
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 3.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il 6 gennaio 2017.
Dalla categoria in questione sono esclusi i lavoratori del settore agricolo ed i lavoratori stagionali.
Monitoraggio delle domande
Poiché la legge ha previsto l’obbligo per l’INPS di monitorare le domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, viene evidenziato che, per i genitori in congedo per assistere figli portatori di handicap in condizioni di gravità, continua a trovare applicazione il criterio, adottato in occasione delle precedenti salvaguardie, della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità.
Inoltre, evidenzia la circolare n. 50/2016, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa determinati, non saranno più prese in esame ulteriori domande di pensionamento con la settima salvaguardia.
di Rossella Schiavone
La BCE ha ridotto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%.
Stante quanto sopra, la circolare INPS n. 49 del 16 marzo 2016 ha comunicato che, a decorrere da tale data:
  • l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo;
  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d’anno. In caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La circolare n. 49/2016 si occupa, altresì, sanzioni ridotte in caso di procedure poncorsuali.
di Redazione eDotto
E' disponibile la scheda di aggiornamento delle retribuzioni contrattuali di marzo 2016.
 
Diritto
di Eleonora Pergolari
Fusioni con trasferimento sanzioni
Nell’ipotesi di fusione con incorporazione di una società responsabile di illeciti amministrativi si determina il trasferimento della responsabilità amministrativa alla società incorporante.
Ciò alla luce della normativa contenuta nella direttiva 78/855 relativa alle fusioni delle società per azioni, alla quale i sistemi nazionali degli Stati membri devono uniformarsi.
Se non si dovesse riconoscere detto trasferimento, l’interesse dello Stato alla repressione non sarebbe protetto e la fusione costituirebbe il mezzo per eludere le conseguenze delle infrazioni eventualmente commesse a danno del Paese membro interessato.
L’imputazione della responsabilità all’ente risultante dalla fusione per incorporazione discende, ineludibilmente, non solo dall’esigenza della effettività della risposta sanzionatoria pattiziamente imposta in tema di lotta alla criminalità d’impresa, ma anche dai principi comunitari in tema di riorganizzazione degli enti.
Fusione vicenda solo modificativa
E’ quanto ribadito dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 11442 depositata il 17 marzo 2016, riprendendo la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia Ue relativamente alla causa C-343/13 (sentenza del 5 marzo 2015).
Nel testo della decisione, la Suprema corte ha altresì sottolineato, come il legislatore delegato nazionale, nel novellare con il Decreto legislativo n. 6/2003 la normativa in materia di fusioni, abbia avvalorato la tesi secondo la quale la fusione medesima costituirebbe una vicenda non già estintiva bensì modificativa delle società partecipanti all’operazione.
In tal modo, è stata data piena applicazione alla citata direttiva 78/855 che aveva individuato nella “continuità” il tratto caratterizzante il fenomeno della fusione.
Confermata responsabilità ex 231 incorporante
Nella vicenda in esame, la Corte di legittimità ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato una Spa responsabile dell’illecito amministrativo ex Decreto legislativo n. 231/2001, in relazione alla commissione del reato di corruzione internazionale contestato agli amministratori di altra società, incorporata nella prima a seguito di fusione.
Nei confronti della Spa, in particolare, era stata applicata un’ingente sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la confisca, per equivalente, dell’importo del profitto del reato.
 
di Eleonora Mattioli
L'accantonamento di una somma per il risarcimento del presunto danno, da parte di una società indagata per corruzione e turbativa d'asta, non è sufficiente a far decadere la misura interdittiva ex D.Lgs 231/2001 che vieta alla predetta società di contrattare con la pubblica amministrazione.
E ciò nemmeno se la somma accantonata assume la forma della riserva legale certificata dal collegio sindacale, a cui si va ad aggiungere la costituzione di un trust ad hoc.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica e censurando l'impugnato provvedimento del Tribunale, laddove, avallando un meccanismo che consentiva all'ente di posticipare il risarcimento del danno all'esito del giudizio penale, contravveniva alla ratio ed alla finalità preventiva dell'art. 17 lett. a) D.Lgs 231/2001.
La Corte ribadisce in proposito che il sistema punitivo della responsabilità da reato degli enti, assume, pena l'inefficacia, un carattere prettamente preventivo, volto cioè a configurare sanzioni e misure cautelari per prevenire la commissione dei reati attraverso la struttura regolativa dell'organizzazione, capace di controllare se stessa. Ne consegue che le disposizioni volte a regolarizzare l'organizzazione dell'ente, tali da impedire la reiterazione dei reati, devono essere interpretate con il massimo rigore per poter perseguire la massima efficacia.
Il che si traduce nella diretta consegna alle persone danneggiate – nella specie, agli enti locali danneggiati dall'attività di corruzione -. delle somme costitutive del risarcimento del danno prodotto, con modalità che garantiscano la presa materiale della somma risarcita su iniziativa del danneggiato, senza la necessità di un'ulteriore collaborazione per la traditio dell'ente risarcente.
Per revoca misura interdittiva, eliminazione danno in collaborazione con danneggiato
In altre parole – precisa la Suprema Corte - l'art. 17 lett. a) D.Lgs 231/2001 richiede, per non dar luogo o revocare le misure interdittive, non solo che si sia risarcito integralmente il danno, ma che si siano anche eliminate le conseguenze pericolose o dannose del reato e comunque, l'essersi efficacemente adoperati in tal senso. Il che presuppone giocoforza una determinazione del danno e delle conseguenze non per iniziative unilaterali ma in virtù di una collaborazione o comunque un contatto tra le parti contrapposte.
E nel caso di specie – conclude la Corte con sentenza n. 11209 del 17 marzo 2016  – non può certo ritenersi condotta "comunicativa" o meglio idonea ad assolvere l'onere di collaborazione con il danneggiati, la spedizione di una missiva in cui si dava atto dell'avvenuta costituzione dei trust, senza che a ciò fosse conseguita una seria interlocuzione con i danneggiati sulla determinazione del danno.  
 
 
Professionisti
di Gioia Lupoi
Il Cndcec risponde al quesito dell'Ordine di Torino sul compenso del componente del collegio sindacale, laddove non venisse stabilito nell’atto costitutivo, né fissato dall’Assemblea, ma lasciato alla libera contrattazione tra le parti.
Ebbene, in tal caso, si spiega nel pronto ordini 91 del 17 marzo 2016, si può far riferimento ai criteri fissati dal DM n. 140 del 2012, che indica i parametri a cui fare riferimento in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, criteri “che offrono la garanzia, proveniente dallo stesso Legislatore, di poter essere considerati come equi”.
Il Consiglio ricorda che, comunque, si deve considerare che le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale (in vigore a settembre 2015) prevedono che “il sindaco, all’atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta”.
L’assemblea può disattendere, il professionista può rifiutare l’incarico
Resta fermo che, in virtù del Dl 1/2012 che ha abrogato le tariffe professionali, il compenso va concordato tra le parti ed in tal senso il Consigliere Cndcec, Raffaele Marcello, puntualizza che l'indicazione non vuole essere un modo surrettizio per introdurre nuovamente le tariffe, ma è solo un aiuto “per dare la possibilità ai colleghi di avere un riferimento”.
Convegno nazionale Fisco e società a partecipazione pubblica
Intanto, a Torino, il Cndcec sta incontrando, nel convegno nazionale Fisco e società a partecipazione pubblica, tra gli altri i vice Ministri dell’Economia, Luigi Casero e Enrico Morando, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti.
Saranno chiesti attraverso due tavole rotonde:
  • la sospensione fissa ad agosto dei termini amministrativi;
  • la proroga automatica di 60 giorni delle scadenze per dichiarazioni e versamenti quando è l’amministrazione a ritardare provvedimenti attuativi e software applicativi;
  • l'innalzamento a mille euro del limite per l’ammortamento dei piccoli beni (fermo al vecchio milione di lire);
  • la deducibilità integrale delle spese di aggiornamento professionale;
  • l' eliminazione della dichiarazione d’intenti ai fini Iva;
  • la reintroduzione dell’F24 cartaceo per i soggetti non Iva.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Estensione dell'utilizzo del modello di versamento F24 anche per l'imposta sulle successioni, l'imposta ipotecaria e catastale, le tasse ipotecarie, l'imposta di bollo, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, oltre che per i tributi speciali, gli interessi e le sanzioni connessi ad una dichiarazione di successione.
Tale possibilità decorre dal 1° aprile 2016 e fino al 31 dicembre di quest'anno risulterà concomitante con l'attuale modalità di pagamento (modello F23). Dal 1° gennaio 2017 diverrà, invece, la modalità di pagamento obbligatoria per il versamento delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.
A stabilirlo è stato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. prot. 40892 del 17 marzo 2016.
Riferimenti normativi
L'estensione del sistema del versamento unificato, mediante modello F24, è stato previsto dal decreto MEF dell’8 novembre 2011, che ha rinviato ad un provvedimento direttoriale la fissazione delle modalità e dei termini di attuazione di questa nuova modalità di versamento.
Razionalizzazione delle modalità di pagamento
L'obiettivo di utilizzare il modello F24 anche per le imposte dovute per una successione a causa di morte è da ritrovare nel fatto che tale modello di versamento è più efficiente nella gestione dei tributi e costituisce un ulteriore passo in avanti nel processo di semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti.
Periodo transitorio
Per consentire ai contribuenti di adeguare le procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento mediante F24, fino al 31 dicembre 2016 è possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24 per il versamento delle imposte sulle successioni. Questa possibilità si intende estesa a tutti i contribuenti.
Con successiva risoluzione saranno resi noti i nuovi codici tributo da utilizzare con il modello F24 e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
di Cinzia Pichirallo
L'agenzia delle Entrate ha operato una revisione, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei sostituti d’imposta, dei codici tributo attualmente esistenti riferiti a ritenute ed altre somme a carico dei sostituti.
Alcuni codici sono stati soppressi in quanto accorpati ad altri, ed alcuni sono stati ridenominati. Le modifiche andranno vigore dal 1° gennaio 2017.
Nella tabella allegata alla risoluzione n. 13 del 17 marzo 2016, sono indicati i codici da utilizzare fino al 31/12/2016 nonché quelli che, dal 1/1/2017, dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi.
Gli otto codici rinominati sono i seguenti:
- 1012 “ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata”
- 1312 “ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione”
- 1612 “ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Sicilia”
- 1912 “ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Sardegna”
- 1914 “ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Valle d'Aosta”
- 110E “ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata”
- 117E “ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - Valle d'Aosta impianti fuori regione”
- 121E “ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Valle d'Aosta”.
di Roberta Moscioni
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5361 del 17 marzo 2016, affronta a pochi giorni di distanza da una precedente pronuncia (ordinanza n. 4650/16, depositata il 9 marzo) il confuso tema degli accertamenti “precoci”.
Diametralmente opposta alla posizione raggiunta nella precedente ordinanza - che sosteneva che è valido l'accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate prima dei 60 giorni dalla consegna del pvc, purché l'atto sia notificato all'impresa dopo tale termine - la nuova conclusione a cui giunge la Suprema Corte è che l'accertamento è da considerare nullo ogni volta che “risulta emesso prima della scadenza dei 60 giorni dalla data del rilascio del processo verbale di constatazione, indipendentemente dalla circostanza che la notifica sia avvenuta successivamente”.
Garantito il diritto al contraddittorio del contribuente
Il ricorso proposto dal contribuente presentava, tra i vari motivi, quello che l'avviso di accertamento conseguente ad una verifica fiscale era stato emesso prima del termine di 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente.
La Corte, confermando l'illegittimità dell'atto già sostenuta nei giudizi di merito, ha ritenuto che il termine dei 60 giorni previsto nell’articolo 12 della Legge 212/2000 deve essere necessariamente rispettato, perchè garantisce il contraddittorio endoprocedimentale, ossia il diritto del contribuente di far valere le proprie ragioni prima dell’emissione del provvedimento impositivo.
Ecco, dunque, che l'ufficio deve attendere il termine di 60 giorni prima di redigere l’atto, datarlo e sottoscriverlo, anche se poi lo stesso viene consegnato al contribuente in un momento successivo.
L'avviso di accertamento che, quindi, viene emesso prima dei 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente è illegittimo, anche se viene notificato dopo tale termine e per il rispetto del diritto al contraddittorio deve considerarsi valida la data di emissione dell'atto e non quella della sua notifica al contribuente (ordiananza n. 5361/16).
di Cinzia Pichirallo
Dopo la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del 10 marzo 2016 del decreto interministeriale (MiSe/MEF) 25 gennaio 2016, con cui è stata data attuazione alla Sabatini-ter, il ministero dello Sviluppo Economico comunica che è stato firmato, in data 17 marzo 2016, l’addendum alla Convenzione che regola i rapporti tra MiSe, ABI e Cassa depositi e prestiti.
Infatti novità di spicco della nuova Sabatini è la possibilità che i contributi alle Pmi che acquistano beni strumentali possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dal plafond di Cassa depositi e prestiti.
Con l'addendum vengono definite le modalità con cui le banche e le società di leasing possono concedere i finanziamenti attraverso una provvista finanziaria propria.
Per la piena operatività della nuova misura si attende la circolare esplicativa, che dovrebbe fissare al 2 maggio la data di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione.
di Gioia Lupoi
E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n.64 del 17 marzo 2016, il decreto con l' “Individuazione dei soggetti a cui spettano, per l'anno d'imposta 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Si tratta delle agevolazioni per le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali.
Tali associazioni possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali:
  • esenzione dall’Ires;
  • per le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non c'è assunzione della qualifica di sostituti d’imposta;
  • le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
 

 
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