HOME - Newsletter

17/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DELLAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Professionisti
di Cinzia Pichirallo
E' stata data notizia della VII edizione del Festival del lavoro, evento organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione Studi.
Luogo della manifestazione è Roma - Centro Congressi Angelicum - ed il periodo è dal 30 giugno al 2 luglio 2016.
Un incontro particolare è riservato ai Consulenti del lavoro: il giorno 30 giugno, alle ore 10, nell’Aula Paolo VI in Vaticano, avranno un'udienza straordinaria con il Santo Padre, Papa Francesco.
In questa occasione, spiega il comunicato stampa del 14 marzo 2016, “la Categoria si farà portavoce dei suoi valori etici e morali e riscoprirà come, attraverso l’esercizio della sua funzione sussidiaria nei confronti delle imprese, dello Stato e dei cittadini, si possa rendere la società più giusta e vicina ai bisogni dell’uomo”.
Gli argomenti del Festival spazieranno a tutto campo sui temi caldi del lavoro:
- occupazione ed effetti del Jobs Act su aziende e lavoratori,
- riforme e tutele per i lavoratori autonomi;
- politiche attive e incentivi al lavoro;
- precariato;
- giovani in fuga all’estero a causa della disoccupazione giovanile.
Il dibattito si incentrerà anche su previdenza, giustizia, disparità di genere, ruolo della scuola e dell’importanza della formazione, cultura ed etica del lavoro.
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008, i medici competenti devono trasmettere le informazioni relative all’allegato 3B all’INAIL entro il 31 marzo 2016.
In pratica occorre comunicare i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2015.
L’invio deve essere esclusivamente telematico, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica dell’Istituto ed a tal proposito si ricorda che i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2012.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 1180 del 15 marzo 2016, ha fornito nuove istruzioni in merito alle procedure di prima liquidazione delle pensioni a seguito dell’applicazione dell’art. 1, comma 707, Legge n. 190/2014.
Tale disposizione si applica a tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.
Per tali pensioni, infatti, va effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto dall’art. 24, comma 2 della Legge n. 214/2011 e, a decorrere dal 1° gennaio 2015, viene posto in pagamento l’importo meno favorevole dei due.
Questo vuol dire che, nel caso in cui il calcolo ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1° gennaio 2015 mentre per i periodi precedenti resta in pagamento l’importo calcolato ai sensi della Legge n. 214/2011.
Ricorda, inoltre, l’INPS che le pensioni di inabilità non rientrano nel campo di applicazione della disposizione in questione.
Scelta dell’importo
Ai fini dell’individuazione dell’importo di pensione da porre in pagamento a partire dal 1° gennaio 2015, le procedure dell’Istituto effettuano i due calcoli e scelgono l’importo che risulta minore alla data di decorrenza della pensione.
Comunicazione
Evidenzia il messaggio che i modelli di liquidazione delle pensioni di tutte le gestioni riportano l’informazione del sistema di calcolo utilizzato e più nello specifico:
  • nel caso in cui la pensione sia stata calcolata senza l’applicazione della Legge n. 190/2014, viene riportata la dicitura "La pensione è stata calcolata ai sensi della legge 214/2011";
  • qualora la pensione sia stata calcolata con l’applicazione della Legge n. 190/2014 viene riportata la dicitura "La pensione è stata calcolata in attuazione dell’art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n. 190".
Vengono, inoltre, allegati i prospetti relativi sia al calcolo effettuato ai sensi del comma 707, sia al calcolo effettuato ai sensi della Legge n. 214/2011.
di Rossella Schiavone
La Banca centrale europea ha fissato allo 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a decorrere dal 16 marzo 2016.
L’INAIL, con circolare n. 8 del 16 marzo 2016, ha comunicato che il tasso di interesse per le rateazioni di cui alla Legge n. 389/1989 e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono variati come segue:
  • 6,00% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori;
  • 5,50 % per la misura delle sanzioni civili.
Tuttavia, il tasso del 6% si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 16 marzo 2016.
Anche per le sanzioni civili il tasso del 5,50% in ragione d’anno si applica a decorrere dal 16 marzo 2016 ma tale sanzione non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Ricorda la circolare INAIL n. 8/2016 che, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese per cui, a decorrere dal 16 marzo 2016, ai fini della riduzione della sanzione civile:
  • in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 0,2%;
  • in caso di evasione si applica il tasso pari al 2,2%.
 
Diritto Fisco
di Eleonora Pergolari
Qualora l’Amministrazione finanziaria invochi, al fine della regolare applicazione delle imposte, la simulazione relativa di un contratto stipulato da un contribuente, non è dispensata dall’onere della relativa prova.
Quest’ultima, tuttavia, può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, fermo restando che la medesima deve riguardare non solo elementi di rilevanza oggettiva, ma anche dati idonei a rilevare in maniera convincente i profili negoziali di carattere soggettivo che si riflettono sugli scopi perseguiti in concreto dai contraenti.
E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 5155, depositata il 16 marzo 2016, e con la quale è stata ribaltata, con rinvio, la decisione di annullamento di un atto impositivo.
Patto di non concorrenza
Il caso specificamente esaminato dalla Corte di legittimità riguardava delle operazioni orignate da un patto di non concorrenza stipulato da una società con altra persona giuridica lussemburghese e sottoscritto con un contratto preliminare di cessione di quote societarie.
Alle società era stata contestata, nello specifico, una manipolazione elusiva, l’alterazione di schemi contrattuali classici e l’irragionevolezza rispetto alla normale logica di mercato. Per il Fisco, ossia, le operazioni poste in essere erano esclusivamente finalizzate a meri vantaggi fiscali.
I giudici di merito, tuttavia, avevano negato che la ricostruzione dei fatti operata dall'Amministrazione finanziaria avesse i crismi della prova indiziaria grave, precisa e concordante.
Da qui il ricorso in sede di legittimità promosso dall’agenzia delle Entrate e con cui è stata fatta valere un’erronea applicazione dei principi in materia di abuso del diritto.
Ribaltando la decisione di merito, la Suprema corte la ha ritenuta viziata da errore di diritto e, quindi, censurabile nella parte in cui si era limitata a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, anche se singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro, in un rapporto di vicendevole completamento.
Valenza interpretativa del nuovo abuso
Nel testo della medesima pronuncia n. 5155/2016 è stato, altresì, evidenziato come le disposizioni di cui al neo-introdotto articolo 10-bis dello Statuto del contribuente sull'abuso del diritto e l’elusione fiscale, anche se non applicabili ratione temporis alla specifica vicenda, rilevano, comunque, in chiave interpretativa nel definire la linea evolutiva già indiscutibilmente tracciata nell’ordinamento tributario dalla giurisprudenza e dalle fonti nazionali e comunitarie.
 
Fisco
di Gioia Lupoi
Il viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, e la direttrice delle Entrate, Rossella Orlandi, hanno partecipato all'evento organizzato da Assosoftware sulla fatturazione elettronica tra privati e la conservazione digitale. Si ricorda che la fatturazione elettronica tra privati verrà introdotta, in via facoltativa, a partire da luglio 2016.
L'apertura del viceministro Zanetti ad una progressiva intensificazione dei bonus per spingere le imprese alla fatturazione elettronica (“una progressiva intensificazione degli incentivi premiali....minori adempimenti e riduzione dell’esposizione agli accertamenti”) fa da contraltare alla chiusura a “logiche di obbligatorietà”.
D'accordo la Orlandi che commenta: “l’obbligatorietà diffusa per tutti sarebbe stata devastante per piccole e piccolissime imprese. Nel rapporto con questi soggetti lo Stato deve essere sussidiario per accompagnarli alla crescita”.
Il presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti, si preoccupa della possibilità che i gestionali della fatturazione elettronica e dell’archiviazione digitale dei dati, il “lavoro” della categoria, siano messi gratuitamente a disposizione dallo Stato: “... lasciar competere il mercato. No secco, dunque, alla concorrenza dello Stato”.
Le proposte di Assosoftware
Introdurre l’obbligo di trasmissione di tutti i dati di rilevanza fiscale sganciato dalla fatturazione elettronica, che le regole europee proibiscono come obbligatoria.
Con questa mossa, spiegano da Assosoftware, sarebbe possibile estendere a oltre 6 milioni di partite Iva benefici immediati con un taglio netto degli adempimenti come spesometro, elenchi intrastat, comunicazioni black list, lettere di intenti.
Inoltre, si potrebbe introdurre un credito d’imposta a favore delle imprese per le spese in digitalizzazione, per stimolare l’attivazione di nuovi strumenti “scalabili e più completi, rispetto a quelli gratuiti offerti, che si integrino con altri processi di gestione per la completa digitalizzazione delle imprese e degli studi professionali”.
Con quest'ultima proposta si arriverebbe ad eliminare, come auspicano i dottori commercialisti, gli studi di settore, gli accertamenti analitico-induttivi e, almeno per alcune categorie, il meccanismo del reverse charge.
di Gioia Lupoi
Con un provvedimento del 16 marzo 2016, l'agenzia delle Entrate modifica alcuni punti del provvedimento del 22 febbraio 2013 e aggiorna sia le istruzioni che le relative specifiche tecniche per la predisposizione del modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.
I sostituti d'imposta gestiti dal Sistema sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso telematico dei modelli
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 febbraio 2013 indica che i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze (NoiPa) e l’Inps, nelle ipotesi in cui il modello 730 è stato presentato a un Caf o a un professionista abilitato, ricevono i risultati contabili attraverso i propri canali telematici dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Nuova regola in via sperimentale
Ora, con il provvedimento 40056/E/2016, si dispone che a partire dal 2016 i sostituti d’imposta gestiti dal sistema NoiPa sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso telematico per il tramite dell’Agenzia. Resta escluso l’Inps, che riceve i modelli 730-4 in via telematica mediante l’utilizzo di propri sistemi.
Dunque: è obbligatorio per tutti, anche per i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze, un indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi presentate dai propri dipendenti.
Se si ricevono risultati contabili non di competenza
Se i sostituti gestiti dal sistema NoiPa ricevono risultati contabili di contribuenti non di loro “competenza”, per i quali quindi non sono tenuti a effettuare conguagli, devono restituire all’Amministrazione i 730-4, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (quest’ultima provvede poi a informare il contribuente).
Per gli altri sostituti restano le vecchie regole: devono rimandare i modelli 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti, direttamente al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
 
di Cinzia Pichirallo
Disponibile, sul sito dell'agenzia delle Entrate, la bozza della tabella delle addizionali comunali Irpef.
I dati sono utilizzabili da contribuenti ed intermediari per compilare le dichiarazioni dei redditi – modello 730/2016 e Unico PF2016 – al fine del calcolo del saldo 2015 e dell'acconto 2016.
Nelle tabelle sono indicati l'aliquota unica e le aliquote in base agli scaglioni di reddito, nonché i casi di esenzione.
E' presente anche la gestione di particolari condizioni agevolative (colonna Tipizzazione e Descrizione Casi particolari).
di Roberta Moscioni
L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5 del 16 marzo 2016, si occupa dell'agevolazione fiscale del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo (R&S), che è stato introdotto dall'articolo 3 del Dl n. 145/2013 e successivamente rinnovato dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, art.1, comma 35). Tale legge, infatti, ha modificato la misura dell'agevolazione, estendendo il periodo di applicazione, ampliando la platea dei beneficiari, le categorie di spese agevolabili e facilitando le modalità di accesso al beneficio.
Chi sono i beneficiari?
Si tratta di un bonus fiscale destinato a tutte quelle imprese, residenti nel territorio dello Stato, che, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore in cui operano e dal regime contabile che adottano, investono in attività di ricerca e sviluppo; il beneficio è riconosciuto anche alle imprese di nuova costituzione, che hanno intrapreso la loro attività a partire dal 2015. L'obiettivo è quello di incentivare sia gli investimenti che l'occupazione di personale con un profilo professionale qualificato.
In cosa consiste l'agevolazione?
L'agevolazione è riconosciuta nella forma del credito d'imposta a tutte le imprese che investono in attività di R&S a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019; esso è calcolato secondo il metodo incrementale, sull’investimento realizzato in eccedenza rispetto a quello medio effettuato nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
La misura del credito di imposta è pari al 25% degli investimenti “incrementali” in ricerca e sviluppo rispetto alla media delle spese sostenute nei periodi 2012, 2013 e 2014. la percentuale sale al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e relative ai contratti di ricerca extra muros (con università, ma anche con start up innovative).
Il credito d’imposta è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di R&S almeno pari a 30mila euro (contro i 50mila previsti in precedenza). L’aliquota da applicare per il calcolo del bonus varia a seconda della spesa sostenuta.
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Nella circolare n. 5/E/2016 l'Agenzia delle Entrate analizza i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al beneficio, offre chiarimenti sulle modalità di calcolo e di utilizzo dell'agevolazione, analizza le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e fornisce istruzioni sugli adempimenti necessari per la fruizione del credito di imposta.
Tra le specificazioni rese, le seguenti:
- rientrano tra i soggetti beneficiari i consorzi, le reti-soggetto, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- sono escluse dall'agevolazione le imprese sottoposte a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica (imprese in fallimento o in liquidazione coatta);
- le attività di R&S che danno diritto all'agevolazione sono anche quelle che non rientrano nell'ambito scientifico e tecnologico (ad esempio, storico, sociologico), a condizione che esse siano volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni;
- il credito d'imposta per R&S può essere cumulato con altre agevolazioni, non solo con il patent box, ma anche con i super ammortamenti, l’Ace e altre misure di favore, fatte salve le eventuali limitazioni contenute nelle disposizioni istitutive di queste ultime;
- il credito d’imposta è cumulabile anche con il bonus relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall’articolo 18 del Dl 91/2014 (Guidi-Padoan);
- Il bonus può essere fruito in modo semplice e rapido dato che non è riconosciuto a seguito della presentazione di un’apposita istanza per via telematica, ma è concesso in maniera automatica a seguito della effettuazione delle spese agevolate;
- chi fruisce del credito d’imposta deve conservare la documentazione ai fini di eventuali controlli ed è possibile presentare un interpello nel caso di dubbi sull’esistenza di un’attività di R&S meritevole.
 
Approfondimenti
di Redazione eDotto
La domanda per fruire dell’assegno di disoccupazione ASDI va presentata all’INPS, a pena di decadenza, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo il termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
L’INPS, con circolare n. 47/2016, ha evidenziato che le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
  1. via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
  2. tramite patronato (che offre assistenza gratuita);
  3. tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Tuttavia, qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla definizione della domanda di NASpI.
Tale termine coincide con la data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpI.
di Redazione eDotto
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto un bonus fiscale per gli immobili (non di lusso) concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, che prevede una riduzione del 50% sul versamento delle imposte comunali IMU e TASI per l’anno 2016 al ricorrere di determinati requisiti che nello specifico interessano il comodante-contribuente.
La norma limita la possibilità di godere dell’agevolazione fiscale al proprietario-comodante che risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune ove è situato l’immobile concesso in comodato e che non abbia altri immobili in Italia oltre l’abitazione principale.
Per poter beneficiare della riduzione IMU e TASI è inoltre necessario registrare il contratto di comodato con i conseguenti oneri derivanti dalla registrazione a carico del contribuente (comodante).
 
Fisco Diritto
di Roberta Moscioni
Nel Quaderno n. 20 del 2016, Assirevi analizza le conseguenze della recente riforma del reato di false comunicazioni sociali previsto dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile.
Si tratta di una materia che necessità sicuramente di alcune specifiche riflessioni di natura tecnica, in relazione, in particolare, all'elemento oggettivo del reato che è individuabile nel momento in cui il bilancio non è rispondente al vero, in quanto non è predisposto seguendo le norme e i principi che ne disciplinano la redazione.
Elementi oggettivi e soggettivi del reato di falso in bilancio
Sapendo che il bilancio deve essere redatto seguendo degli specifici criteri standard (normativi, regolamentari e professionali), Assirevi sottolinea come per una corretta analisi delle problematiche relative al bilancio non è possibile prescindere da tali standard di riferimento. Da ciò, però, è possibile delineare solo l'elemento oggettivo della fattispecie del falso in bilancio, che costituisce uno dei presupposti necessari per la configurazione del reato
Mentre, affinchè un bilancio non corretto possa avere rilevanza ai fini penali è necessaria anche la sussistenza del cosiddetto elemento soggettivo e quindi alla frode e al dolo.
Scopo del Quaderno n. 20 è quello di offrire elementi utili per l'identificazione del concetto di “bilancio non corretto” che è strettamente collegato all'elemento oggettivo della fattispecie criminosa del falso in bilancio, lasciando agli esperti penalisti ogni considerazione sull'elemento soggettivo, ossia la frode.
di Eleonora Mattioli
Se un coniuge, in esecuzione di un accordo di separazione, trasferisce all'altro la sua quota di abitazione - acquistata da meno di cinque anni con l’agevolazione prima casanon perde dette agevolazioni se poi non acquisti altro immobile entro l’anno dalla cessione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, accogliendo il ricorso di un contribuente, decaduto dall'agevolazione prima casa per aver ceduto alla ex, in sede di separazione, parte dell’immobile acquistato con il predetto beneficio.
Trasferimento quota immobile alla ex, non è alienazione
La Cassazione, in particolare, ha aderito a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici “prima casa”, bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per una migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.
Immobile rimane destinato a casa familiare
A detto ultimo principio, si rifà altra decisione in proposito (a cui la Corte aderisce pienamente), ove si ribadisce che il contribuente che, in sede di separazione, trasferisca al coniuge la casa coniugale prima del decorso del quinquennio dall'acquisto per il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali in esame, non decade dai relativi benefici, atteso che l’immobile, acquistato per essere destinato a casa familiare, tale rimane.
Si osserva infatti che la ratio dell’agevolazione prima casa è quella di favorire l’acquisizione in proprietà dell’alloggio da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare. Ciò rende assolutamente prevalente la valutazione della causa, che qui si connota anche per la funzione solutoria di obblighi legali di mantenimento, in forza della quale l’immobile acquistato con l’agevolazione fiscale e destinato a casa coniugale/familiare, resta tale con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi.
Cessione non speculativa, niente decadenza
Il trasferimento in attuazione di patti di separazione è peraltro svincolato da qualsivoglia corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione.
Tutto ciò evidenzia – sottolinea la Corte con sentenza n. 5156 del 16 marzo 2016 - l’irragionevolezza della decadenza dal beneficio nel caso de quo.  Difatti, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo il contribuente conseguito alcuna somma da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, non può essere sanzionato con la perdita dell’agevolazione in questione. 

 
 
 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF