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16/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVOR16/3/2016
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
A tutti noi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 1149 del 14 marzo 2016, ha fornito indicazioni sulla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016.
A seguito della pubblicazione del D.M. 14 dicembre 2015 è stata prevista una quota di ingressi per 17.850 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
Con la circolare congiunta del 29 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.
Più nello specifico - ricorda la circolare INPS - le domande di nulla osta possono essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it<http://www.interno.it/>):
  1. per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dalle ore 9.00 del 10 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016;
  2. per lavoro stagionale dalle ore 09:00 del 17 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016.
Sottoscrizione del contratto di soggiorno
In conclusione, viene chiarito che, al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno dell’ingresso regolare dei lavoratori extraUE a cui non segue l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico (S.U.I.), in linea con quanto previsto dalla procedura di emersione (ex art. 5 D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012,), assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della Comunicazione Obbligatoria, di cui all’art. 9, comma 2, D.L. n. 510 dell’1 ottobre 1996, convertito con modificazioni nella Legge n. 608 del 28 novembre 1996.
di Rossella Schiavone
Anche Confindustria dice la sua sulla nuova procedura per le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, con circolare n. 19951 dell’11 marzo 2016.
Dimissioni in sede protetta
Per quanto concerne le dimissioni o risoluzioni consensuali rese nelle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, c.c., nonché presso le Commissioni di certificazione, viene evidenziato che, nel caso di specie, non è indispensabile sottoscrivere una vera e propria conciliazione o una transazione, ma è sufficiente l’accertamento dell’effettiva volontà del lavoratore di cessare il proprio rapporto di lavoro, purché ciò avvenga con le stesse modalità, anche formali, con le quali si sottoscrivono le conciliazioni o le transazioni in sede sindacale.
PIN INPS
Sottolinea la circolare che nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 dicembre 2015 è previsto che il lavoratore, per effettuare con successo l’identificazione, deve essere in possesso sia del PIN dell’INPS che delle credenziali per l’accesso al portale ClicLavoro; tali credenziali non sono tra loro alternative.
Tuttavia, la circolare del Ministero del Lavoro 12/2016 prospetta un meccanismo di accreditamento semplificato che richiede unicamente il possesso del PIN INPS da parte del lavoratore e tale semplificazione trova conferma nel video tutorial predisposto dallo stesso Ministero.
Revoca delle dimissioni e della risoluzione consensuali
Una delle novità più significative della nuova disciplina è il riconoscimento, in favore del lavoratore, di un vero e proprio diritto alla revoca delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.
Il diritto in questione va esercitato telematicamente dal lavoratore entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo.
Tale possibilità non è, però, concessa per le dimissioni o la risoluzione consensuale rese presso le sedi di cui all’art. 2113, comma 4, c.c., o presso le Commissioni di certificazione.
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 6 del 14 marzo 2016 la Fondazione Studi CdL ha analizzato il contratto di solidarietà difensivo per le imprese soggette alla CIGS, come modificato, a decorrere dal 24 settembre 2015 dal D.Lgs. n. 148/2015.
Posto che il CdS ha mantenuto la sua funzione primaria, volta ad evitare la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego, ricorda la Fondazione che presupposto per la sua applicazione è la stipula di un contratto collettivo aziendale tra l’impresa e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA/RSU.
Inoltre, come per il passato, la riduzione media dell’orario di lavoro non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà (limite collettivo aziendale), mentre, il limite individuale consiste nell’impossibilità per l’azienda di attribuire ad ogni singolo lavoratore una riduzione di orario superiore al 70% rispetto alle ore lavorabili, nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
La circolare si sofferma su:
  • campo di applicazione;
  • esclusioni;
  • misura, durata e contribuzione;
  • aspetti di natura gestionale;
  • procedimento amministrativo.
Regime transitorio
La nuova normativa sui contratti di solidarietà trova applicazione esclusivamente per le richieste di concessione del trattamento presentate dal 24 settembre 2015.
Tuttavia, sottolinea la circolare n. 6/2016 della Fondazione CdL, il regime transitorio derivante dalla proroga dell’istanza originaria presentata entro il 23 settembre 2015, è una questione controversa.
Per il Ministero del Lavoro (circolare n. 30/2015), la proroga della richiesta originaria di concessione del trattamento comporta la proroga dell’applicazione della previgente disciplina anche se tale regola vale esclusivamente per la proroga di domande originariamente presentate per 24 mesi e non per quelle presentate per 12 mesi.
Riguardo alla durata dei trattamenti di integrazione salariale, come confermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 24/2015 , per la verifica del rispetto della durata massima (36 mesi in un quinquennio mobile) vanno considerati esclusivamente i trattamenti di integrazione salariale che si collocano dal 24 settembre 2015 con conseguente azzeramento dei trattamenti già percepiti in data precedente.
 
Professionisti
di Roberta Moscioni
Con informativa n. 36 dell'11 marzo 2016, il Cndcec inoltra ai presidenti degli Ordini territoriali un “Questionario per l'analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” con le relative istruzioni per la sua compilazione.
Il lavoro del Consiglio Nazionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF, mira a raccogliere informazioni e dati utili da parte di tutti gli iscritti, al fine di una rivelazione sistematica dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo riscontrabili nell’ambito dell’attività professionale.
Si legge nell'informativa n. 36/2016 che “tale questionario rappresenta un primo utile strumento per realizzare, come Professione, un sistema permanente di individuazione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e adottare le misure necessarie a ridurre nonché prevenire i rischi associati a tali fenomeni”.
Una volta acquisite le informazioni i singoli Ordini territoriali potranno rielaborare i dati raccolti su un’apposita scheda da trasmettere al Cndcec, entro il 15 maggio 2016.
di Gioia Lupoi
Arrivano chiarimenti dal Cndcec sull'attuazione del nuovo regolamento per la formazione continua, che abroga implicitamente tutti i regolamenti vigenti negli Ordini territoriali.
Dal 1° gennaio 2016, per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno più di 65 anni di età, o che che compiranno il 65° anno in una data compresa nel triennio 2016-2018, non c'è esonero dagli obblighi formativi, ma solo una riduzione sul monte crediti da raggiungere.
Sono passibili di rilievo disciplinare i citati iscritti che non raggiungeranno un monte di 30 crediti nel triennio, con un minimo di 7 all’anno. Ciò vale anche per gli iscritti che fino allo scorso anno avevano goduto dell’esonero: dovranno assolvere l’obbligo formativo di 10 crediti per il 2016, ultimo anno del triennio 2014-2016.
E' quanto si evince dalla lettura della nota informativa Cndcec n. 35 dell'11 marzo 2016 - Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ex art. 7, D.P.R. 137/2012.
L'organizzazione degli eventi formativi
Si ricordano le tre ipotesi che si possono verificare, con il coordinamento tra gli Ordini territoriali e i soggetti autorizzati che entreranno a far parte dell’elenco istituito dal Cndcec, nella realizzazione delle attività formative:
  • l'attività è organizzata dall’Ordine (o da più Ordini);
  • l'attività è organizzata da uno dei soggetti inseriti nell’elenco nazionale;
  • l'attività è organizzata dall’Ordine in collaborazione con un soggetto terzo, che faccia parte o meno del suddetto elenco.
Nel secondo caso, spiega il documento, l’inserimento nell’elenco non consente all’ente organizzatore di richiedere l’autorizzazione direttamente al Cndcec, si dovrà comunicare con l’Ordine territoriale.
di Cinzia Pichirallo
L'invio dei questionari da parte dei revisori dei conti degli enti locali alla Corte dei conti subirà uno slittamento dal 21 marzo al 30 aprile 2016.
La Corte contabile avrebbe quindi accettato la richiesta dei commercialisti di prorogare il termine per il fatto che in questo periodo si trovano a far fronte ad altre importanti scadenze.
I professionisti, per rispondere al questionario della Corte, devono riprendere in mano i preventivi 2015.
Invece, per i preventivi 2016, il revisore deve dare il parere anche al documento unico di programmazione che, dal 2016, deve precedere il bilancio.
 
Fisco
di Gioia Lupoi
Con una circolare interna, l'Agenzia delle Entrate interviene ad uniformare la gestione delle pratiche relative alla voluntary disclosure: l’Ufficio dovrà valutare con ragionevolezza, considerando l’ammontare regolarizzato, il tenore di vita, il nucleo familiare eccetera, il quadro offerto dal contribuente partendo da un presupposto di fiducia su quanto lo stesso ammette nella dichiarazione sostitutiva.
Le indicazioni
Dichiarazione sostitutiva
Ritenendo che il contribuente è incentivato a dichiarare il vero dalla produzione di una dichiarazione sostitutiva, circa la veridicità di quanto è oggetto della collaborazione volontaria, essendo informato dei rischi sulla eventuale mendacità della stessa – è reato e vanifica la voluntary – all’Ufficio non resta che fare quanto più affidamento possibile alle relazioni accompagnatorie.
Il prelevamento non rappresenta mai reddito
Non risulta applicabile la presunzione di reddività relativa ai prelevamenti (ex articolo 32 del Dpr 600/1973) nei confronti: delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa; dei professionisti; dei soci di società che detengano quote non in regime di impresa.
Inoltre, la mancata indicazione di ulteriori attività rispetto a quelle dichiarate dal contribuente deve essere provata dall’Ufficio e non automaticamente dedotta dalla omessa specificazione circa la destinazione del prelevamento.
di Roberta Moscioni
La soluzione definitiva alla questione dell’applicabilità dell’Iva alla Tia 1 è stata offerta dalla Corte di Cassazione, che ha ribadito la natura tributaria degli importi della Tia 1 pagati dagli utenti e, di conseguenza, il fatto che essa non debba essere rinviata alla Corte di Giustizia Ue.
Con la sentenza n. 5078 delle Sezioni unite, depositata il 15 marzo 2015, viene messa la parola fine ad un contrasto sorto all'interno della stessa Suprema Corte, tra la Sezione tributaria, che ha sempre affermato la non soggezione a Iva della Tia1, e la Sezione civile che, invece, sosteneva il contrario.
Le Sezioni unite ritengono che la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue non sia da accogliere, ritenendo l'indirizzo seguito conforme alle norme comunitarie: da un lato, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene considerato connesso all'esercizio di attività di pubblica autorità e, dall'altro, nel caso della Tia manca il presupposto di un rapporto sinallagmatico richiesto dall'articolo 2 della sesta direttiva Ue per la corretta applicazione dell'Imposta.
Tia1 con natura tributaria
Si è in presenza di una prestazione di servizi a cui non è applicabile l'Iva proprio per l'assenza del presupposto soggettivo in capo al soggetto pubblico responsabile della gestione dei rifiuti.
Non esiste, infatti, un nesso diretto tra la prestazione ed il corrispettivo; inoltre, il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non si può ritenere come il “controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario”. Ed è proprio la “prestazione di servizi” la condizione imprescindibile per il presupposto applicativo dell'Iva.
La Corte conferma, così, la natura tributaria e non privatistica della Tariffa di igiene ambientale istituita dall'articolo 49 del dlgs 22/1997, e avvalendosi anche della più recente giurisprudenza della Corte europea (sentenza 29 ottobre 2015, causa C-174/14) ribadisce l'inapplicabilità dell'Iva alla Tia1.

 
 
 
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