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15/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 15/3/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Professionisti
di Cinzia Pichirallo
La Corte dei conti non ha accolto la richiesta avanzata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo Longobardi, in merito ad un rinvio per l'inoltro dei questionari relativi al bilancio 2015 degli enti locali.
Con la risposta dell'11 marzo 2016, la Corte dei conti ha affermato che il sistema SIQUEL, utile per l'invio dei questionari e relativi allegati, è in esercizio dal 2 marzo 2016, attraverso la funzione “Questionari – Documentazione”.
Quindi, il termine per l'invio resta fissato al 21 marzo.
Permangono però le criticità evidenziate dai commercialisti sui questionari, in particolare quelle sul calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, dove occorre determinare la media, semplice o ponderata, del rapporto fra incassi e accertamenti dell'ultimo quinquennio e applicare il relativo complemento a 100 agli stanziamenti a rischio insoluto.
Il questionario della Corte dei conti prevede che gli enti abbiano adottato per tutte le entrate o la media semplice o quella ponderata, senza prendere in considerazione il fatto che alcune volte hanno adottato un sistema misto.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
L’INPS, con circolare n. 48 del 14 marzo 2016, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi:
  • dei trattamenti di integrazione salariale;
  • dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito;
  • dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo;
  • della mobilità;
  • dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia;
  • dell’indennità di disoccupazione NASpI;
  • dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • dell’assegno per le attività socialmente utili.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia l’importo da corrispondere è fissato, per l’anno 2016, in euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari ad euro 598,24.
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2016 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2015, la circolare n. 48/2016, riporta i seguenti massimali:
  • euro 1.165,58 (per quanto riguarda il massimale più alto);
  • euro 969,77 (quanto al massimale più basso).
NASpI
L’importo massimo mensile della NASpI, non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.
DIS-COLL
L’importo massimo mensile della DIS - COLL non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 1130 dell’11 marzo 2016, ha reso noto il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili ed il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla Legge n. 335/1995.
Coefficienti di rivalutazione del montante contributivo
Con la circolare INPS n. 167/2015 sono stati illustrati i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante, utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo.
In merito viene evidenziato che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.
Inoltre, il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l’anno successivo.
Per le pensioni con decorrenza 2016, al montante, così determinato, va aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2015 e quella eventualmente versata nel 2015, anteriore alla decorrenza della pensione.
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi
Con il citato messaggio, l’Istituto comunica, altresì;
  • i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell’anno 2016. I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993;
  • i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2016 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione di soli lavoratori delle gestioni di spettacolo e sport relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993.
di Rossella Schiavone
Le dimissioni on line sono pienamente operative dal 12 marzo 2016, ma permangono ancora incertezze negli operatori del settore.
Con particolare riferimento al campo “data di decorrenza dimissioni” da indicare nella “Sezione 4 – Recesso dal rapporto di lavoro/Revoca” – si evidenzia che, a seguito di chiarimenti richiesti all’help-desK Sistemi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato specificato che “la data di decorrenza delle dimissioni è quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro (quindi del primo giorno non lavorato)”.
Nell’esprime perplessità in merito, si segnala, a questo punto, la necessità di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero del Lavoro.

 

Diritto
di Eleonora Mattioli
Una clausola dello statuto sociale che, a tutela della minoranza, preveda un quorum decisionale rafforzato per l’adozione di determinate delibere, nel silenzio dello statuto medesimo, non può essere modificata con un quorum ordinario.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, accogliendo il ricorso del rappresentante legale di una società.
Secondo la Cassazione infatti, alla stregua del fondamentale criterio di buona fede, illuminato dal rilievo della comune intenzione delle parti, appare intrinsecamente contraddittorio, in presenza di una clausola finalizzata a garantire, con riferimento a determinate materie, un potere di interdizione ad una minoranza determinata, contemporaneamente consentire alla maggioranza non qualificata di modificare liberamente la previsione che tale potere attribuisce.
Clausola maggioranza rafforzata, non modificabile a maggioranza limitata
In altre parole, salva una non equivoca diversa volontà negoziale – nella specie insussistente – una clausola che protegga la minoranza chiedendo una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto argomenti concernenti determinate materie, non può essere modificata con una maggioranza più limitata.
E che tale fosse la funzione della clausola statutaria controversa – conclude la Corte con sentenza n. 4967 del 14 marzo 2016 – ben si desume dalla ricostruzione operata nella pronuncia impugnata, che ne ha individuato l’obiettivo di fissare i rapporti di forza esistenti al momento e di assicurare la persistenza degli stessi attraverso la previsione di una maggioranza che imponeva l’accordo tra i diversi gruppi.

 

Fisco Professionisti
di Roberta Moscioni
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con il supporto della Commissione per lo Studio dei principi contabili nazionali, ha pubblicato il documento “L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi”, nel quale vengono affrontate le problematiche di natura contabili derivanti dall'assegnazione agevolata di beni ai soci.
In vista dell’operazione di assegnazione dei beni ai soci, disciplinata dai commi 115-120 della legge di Stabilità 2016, il Cndcec ha voluto fornire indicazioni operative alle società dal momento che tale operazione può generare una plusvalenza, una minusvalenza oppure essere neutra, a seconda che vi siano differenze o meno tra il valore normale del bene assegnato ai soci e quello contabile.
Il Cndcec, dunque, in vista di tali plus e minusvalenze ha voluto indicare il comportamento contabile ritenuto più corretto alla luce delle disposizioni del codice civile e dei Principi contabili nazionali emanati dall'OIC.
Agevolazioni fiscale dalla Stabilità 2016
La Legge n. 208/2015 ha introdotto, dopo diversi anni, un regime fiscale agevolato per consentire alle società commerciali di assegnare, a determinate condizioni, beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri ai propri soci usufruendo di vantaggi sia ai fini delle imposte dirette che indirette.
Nello specifico i commi 115 e 116 prevedono che le società commerciali possano fruire di una tassazione agevolata pari all'8% o “per le società considerate non operative in almeno due dei tre esercizi precedenti a quello dell'assegnazione, cessione o trasformazione” pari al 10,5% della differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Assegnazione al valore contabile o al valore catastale
Un problema di contabilizzazione si viene a creare quando la società decide di assegnare il bene in base al valore normale, che appunto relativamente agli immobili può essere sostituito dal valore catastale.
Perchè fin quando si assume un valore di assegnazione in misura pari al valore contabile non si viene a rilevare alcuna plusvalenza, né minusvalenza.
Assumendo, invece, un valore di assegnazione pari al valore catastale, quest'ultimo può essere superiore o inferiore al valore contabile e, di conseguenza, si può generare una plusvalenza o una minusvalenza.
Nel documento il Consiglio Nazionale esamina le diverse ipotesi che si possono verificare:
- Attribuzione di un bene che ha un valore pari al netto contabile;
- Attribuzione di un bene che ha un valore differente, in più o in meno, rispetto al valore netto contabile.
Nel primo caso non si avrebbe alcuna difficoltà di contabilizzazione, cosa che invece subentra nelle ipotesi in cui i valori “reali” dei beni sono differenti dal netto contabile. Dal punto di vista contabile le maggiori difficoltà si riscontrano proprio nel caso in cui il valore di mercato del bene assegnato risulti superiore al valore netto contabile del bene stesso.
Solitamente le società hanno interesse ad assegnare i beni ai propri soci ad un valore catastale superiore a quello contabile cosicché il maggior valore assoggettato ad imposta sostituiva (pari all’8% oppure al 10,5% per le società che non operative) si traduce in una quota di reddito esente per il socio.
Per questo si ritiene più conveniente l'assegnazione del bene immobile al valore catastale.

 

Diritto Professionisti
di Roberta Moscioni
L'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, con la norma di comportamento n. 194 del 2016, analizza la questione dell'imposizione diretta relativa ai finanziamenti e versamenti dei soci a favore della società.
Nello specifico, vengono analizzate le disposizioni contenute negli articoli 45 e 46 del Tuir soffermandosi in particolare sull'articolo 46, che contiene una presunzione di dazione a mutuo delle somme erogate dal socio alla società qualora dalle scritture contabili non risulti un diverso titolo.
La norma prevede che tale presunzione può essere superata solo attraverso l'indicazione nel bilancio o nel rendiconto di un titolo diverso dal mutuo (fruttifero o infruttifero). Infatti, se il versamento è a titolo di mutuo, l'articolo 1815 del C.c. presume che esso sia fruttifero “salvo diversa volontà delle parti”, la cui prova può essere data con qualunque mezzo.
La finalità della norma è quella di superare eventuali incertezze circa il titolo del versamento del socio e non limitarsi a stabilire la sua fruttuosità o infruttuosità .
La norma di comportamento n. 194/2016 vuole così individuare nell’ipotesi di versamento e/o finanziamento da parte dei soci le regole fiscali applicabili.
Ecco perchè la fattispecie viene analizzata con riguardo all’articolo 46 del Tuir, che introduce proprio una presunzione al fine di individuare la natura, o meglio il titolo, delle somme erogate.
Di qui la conclusione secondo cui le somme versate dai soci si considerano date a mutuo se dai bilanci non risulta che le stesse siano date ad altro titolo. Quindi è introdotta una presunzione che può essere superata solo mediante il mezzo di prova espressamente indicato, quale appunto l'indicazione in bilancio.

 

Fisco
di Gioia Lupoi
E' tassativa la scadenza al 16 marzo 2016 del versamento per chi ha presentato la dichiarazione Iva in via autonoma, ossia non assieme alla dichiarazione dei redditi, a prescindere dal giorno in cui l’adempimento è effettuato.
Questo è l'ultimo anno in cui è permessa la presentazione non autonoma, dall’anno prossimo, ex lege 190/2014, la dichiarazione Iva dovrà essere presentata da tutti i contribuenti entro febbraio, non più in alternativa con il modello Unico fino al 30 settembre.
Il versamento
Va fatto se l’importo dovuto supera i 10 euro. Deve essere utilizzato il modello F24 in modalità telematica, con indicazione del codice tributo 6099.
Il contribuente che presenta la dichiarazione Iva autonoma, può scegliere di:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
o
- rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Il contribuente che presenta la dichiarazione Iva all’interno del modello Unico, può scegliere tra:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
- versare in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base a Unico, maggiorando prima l’importo totale da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Chi viola le regole
Le violazioni in materia di versamento dell’Iva possono determinare l’applicazione di sanzioni, di natura sia amministrativa (regolarizzabile tramite l’istituto del ravvedimento operoso) che penale.
Su quest'ultimo punto si ricorda che, in virtù Dlgs 158/2015, dal 22 ottobre 2015: “E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.”.

 

Diritto Lavoro
di Eleonora Pergolari
Fattispecie depenalizzata, solo sanzione amministrativa
Le fattispecie disciplinate dall’articolo 18 del Decreto legislativo n. 276/2003 punite con la sola pena pecuniaria, tra le quali anche il reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco, sono state depenalizzate a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 8/2016.
Ed infatti, tali fattispecie di reato, nella loro ipotesi ­base, sono punite con l’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione e devono, pertanto, ritenersi considerate, in assenza di un’espressa esclusione, nel novero dei reati fatti oggetto di depenalizzazione ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legislativo n. 8/2016 che letteralmente sancisce: “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”.
Applicabilità nuova disciplina
Per esse, l’articolo 8 di tale ultimo decreto, derogando al principio di legalità fissato dall’articolo 1 della Legge n. 689/81, stabilisce espressamente che le sanzioni amministrative, ivi introdotte, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto n. 8/2016 medesimo (6 febbraio 2016), “purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili”.
Inoltre, l’articolo 9 dello stesso decreto, sulla fase di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, stabilisce che deve essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con conseguente trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa.
E’ quanto precisato dai giudici della Terza sezione penale di Cassazione, nel testo della sentenza n. 10484 depositata il 14 marzo 2016.
Sentenza annullata e trasmissione atti per sanzione
Nella vicenda in esame, la Suprema corte ha provveduto ad annullare, senza rinvio, una decisione di condanna disposta dai giudici di merito nei confronti del legale rappresentante di una Srl e del titolare di una Snc per aver posto in essere un distacco di lavoratori senza i requisiti prescritti dall’articolo 30 del Decreto legislativo n. 276/2003.
Accanto all’annullamento della condanna penale “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, è stata disposta anche la trasmissione degli atti alla Direzione provinciale del lavoro per quanto di competenza in merito alla violazione amministrativa.
Nel testo della decisione viene, altresì, precisato come la depenalizzazione non operi, in ogni caso, nei confronti dell’ipotesi aggravata delle fattispecie di appalto e distacco illeciti relativa allo sfruttamento dei minori.
 

 

Professionisti Fisco
di Gioia Lupoi
La Fondazione nazionale commercialisti ha redatto il documento “Il comodato d'uso: profili civilistici e analisi della disciplina fiscale prevista dalla legge di stabilità 2016”, del 29 febbraio 2016.
Comodato d'uso gratuito con lo sconto
Dal 1° gennaio 2016, il proprietario dell'immobile – non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 - che concede in comodato gratuito lo stesso a un parente in linea retta (genitori e/o figli) che lo utilizza come abitazione principale, ha diritto allo sconto del 50% della rendita catastale.
Sul punto il documento sottolinea, tra i chiarimenti, che è necessario per la fruizione ai fini delle imposte locali che:
  • il contratto deve essere in forma scritta e registrato;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodante non può possedere ulteriori immobili in Italia se non, eventualmente, quello, non di lusso, dallo stesso adibito ad abitazione principale e necessariamente situato nel medesimo comune.
Sul possesso di ulteriori immobili
Nel documento è precisato che il MEF in occasione di Telefisco 2016 ha chiarito che il richiamo al possesso di altri immobili deve intendersi riferito ai soli immobili ad uso abitativo.
Ne consegue, che il possesso in Italia, anche in comproprietà, di immobili ad uso abitativo, oltre a quello non di lusso concesso in comodato ed, eventualmente, a quello, sempre non di lusso, adibito a propria abitazione dal comodante e situato nel medesimo comune, preclude la possibilità di accedere all’agevolazione in commento.
Al contrario, non preclude tale facoltà né il possesso di immobili di qualunque tipologia da parte del comodatario, né il possesso di immobili di tipologia diversa dall’uso abitativo da parte del comodante.
 

 
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