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14/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 14/3/2016
a cura della FONDAZIONE STUDI
 
A Tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Sono partite le nuove dimissioni telematiche e, purtroppo, vi sono ancora incertezze sulla procedura e sulle modalità di compilazione del modulo che meriterebbero una celere risposta.
Tuttavia, tramite il portale del Ministero del Lavoro, si può accedere alle FAQ sulle dimissioni telematiche pubblicate sul sito www.cliclavoro.gov.it che non fugano tutti i dubbi,ma sono sicuramente di aiuto.
Posto che è stato chiarito che per presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale occorre avere il PIN INPS dispositivo, si segnalano le interessanti risposte con cui si apprende che la nuova procedura va effettuata anche:
  • dalle lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio - per le quali vige il divieto di licenziamento - e che intendono rassegnare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale;
  • dai lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
La procedura non si applica, invece:
  • nei casi di interruzione anticipata del tirocinio in quanto il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato;
  • al recesso anticipato dei collaboratori coordinati e continuativi.
Si evidenzia che, nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, non è necessario utilizzare la nuova procedura telematica.
Infine, dalle FAQ si evince che, nel caso in cui il lavoratore non conosca l’indirizzo PEC del datore di lavoro, può inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.
di Rossella Schiavone
Anche Confindustria, con circolare n. 19948 del 3 marzo 2016, ha illustrato le novità in materia di collocamento obbligatorio.
Prospetto informativo
Con riferimento all’invio telematico del prospetto informativo, la Confederazione ricorda che il documento "Modelli e regole" - Versione Febbraio 2016, pubblicato sul portale cliclavoro, contiene le disposizioni a cui ci si deve attenere per utilizzare in modo corretto il Servizio Informatico per l’invio.
Sottolinea la circolare che il citato documento riguarda anche le aziende che hanno autocertificato l’esonero parziale rispetto all’obbligo dell’assunzione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 68/99, per la presenza di lavoratori per i quali pagano un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille e, a tal proposito ricorda che, per la compilazione dei dati del prospetto informativo, la data a cui fare riferimento è il 31 dicembre 2015.
Da quest’anno, infatti, i datori di lavoro possono autocertificare l’esonero dei lavoratori addetti alle mansioni a rischio e sono tenuti al pagamento del relativo contributo al Fondo disabili anche se, affinché la novità sia operativa, occorrono:
  • un decreto interministeriale che dovrà stabilire le modalità di versamento dei contributi;
  • chiarimenti sulla modalità con cui i datori di lavoro possono fare l’autocertificazione in questione.
Quindi, per Confindustria, poiché i datori di lavoro non sono stati messi nelle condizioni di poter autocertificare gli esoneri per l’anno 2015, il fatto che nel documento “Modelli e regole” ci sia un riferimento alla “Data invio telematico dell’autocertificazione attestante l’esonero” e al contenuto di tutta la sezione dedicata allo “Esonero parziale autocertificato 60 per mille art.5, co.3-bis L.68/1999”, non è corretto.
Posto che la presentazione del prospetto informativo disabili, per quest’anno è stata prorogata al 15 maggio 2016, viste le criticità presenti, Confindustria ha sollecitato il Ministero del Lavoro a riconsiderare le modalità applicative indicate sia nella nota operativa del 17 febbraio 2016 sia nel documento “Modelli e regole”, relativamente all’esonero autocertificato.
di Rossella Schiavone
La Presidente del CNO dei CdL, Marina Calderone, ha inviato una lettera al Presidente INPS con cui ha evidenziato la persistenza dei disagi causati dalle inadempienze dell’Istituto che ha portato il Presidente del Consiglio Provinciale di Napoli a scrivere una nota di protesta alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza per denunciare le reiterate infunzionalità del cassetto bidirezionale fra cui viene segnalata:
  • l’impossibilità di scarica il DURC per l’incongruenza dati;
  • la carenza di motivazione nei procedimenti amministrativi;
  • la mancata certezza delle obbligazioni contributive oggetto del rapporto previdenziale.
A quanto sopra si aggiunge una questione non meno importante: la mancata comunicazione da parte dell’INPS, a distanza di tre mesi dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, del codice necessario per la fruizione concreta dell’esonero contributivo biennale 2016.
In mancanza del suddetto codice, spiega la Calderone nella sua lettera prot. 0002973/U/INPS dell’11 marzo 2016, i datori di lavoro non possono detrarsi mensilmente gli importi maturati a credito, con conseguente aggravio del costo mensile del lavoro.
 
Professionisti
di Cinzia Pichirallo
E' programmato per il 18 marzo 2016, presso il Centro congressi dell’Unione industriali di Torino, il convegno nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili dedicato a “Fisco e società a partecipazione pubblica “.
Ad aprire i lavori saranno il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Torino, Aldo Milanese e il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Gerardo Longobardi.
Nella prima tavola rotonda del convegno si tratterà delle proposte dei commercialisti in merito alla riforma fiscale ed alla novità introdotte dalla legge di Stabilità; sono previsti interventi, tra gli altri, dei vice ministri dell’Economia, Luigi Casero ed Enrico Morando, e del direttore dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi.
Nella seconda parte della giornata la discussione sarà incentrata su “Testo unico sulle società partecipate da amministrazioni pubbliche tra conferme e novità: Commercialisti e Istituzioni a confronto su questioni superate e nuove criticità”.
 
Fisco Diritto
di Roberta Moscioni
Alcunecategorie di soggetti, come le Società di capitali, le Srl, le Sapa, comprese quelle consortili anche se in liquidazione, operative almeno dall'anno precedente, hanno l'obbligo di applicare l'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa sui libri sociali.
Nello specifico, tali soggetti sono tenuti a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili, a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine.
L'ultimo giorno utile entro il quale versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali 2016 è il 16 marzo.
Termini del versamento
Il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento.
Il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
Soggetti esclusi
Sono esentate le società di capitali dichiarate fallite, le società cooperative e di mutua assicurazione, le imprese individuali, i consorzi tra imprese che non hanno assunto la forma di società consortili, le società personali (semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), come pure gli enti non economici, le aziende ospedaliere, le aziende socio sanitarie e le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato, iscritte o meno al Rea.
Libri da sottoporre a numerazione e bollatura
E l'articolo 2421 del codice civile a stabilire quali sono i libri sociali obbligatori da sottoporre a numerazione e bollatura, o presso un notaio oppure presso il Registro imprese della Camera di commercio.
Si tratta:
  • del libro dei soci,
  • del libro delle obbligazioni,
  • del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci
  • del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
  • del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,
  • del libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
  • dellibro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti
  • ogni altro libro o registro per il quale l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Determinazione della misura della tassa e sanzioni
L'ammontare della tassa di concessione governativa da pagare dipende dall’ammontare del capitale sociale risultante dallo Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2016.
Essa, infatti, viene determinata nella misura forfetaria di:
  • 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
La data cui far riferimento per l’individuazione del capitale sociale o del fondo di dotazione è quella del 1° gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento.
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro. Si può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare la violazione.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Il 10 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile online la versione aggiornata della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”.
Obiettivo dell'Amministrazione finanziaria è quello di offrire ai contribuenti una guida aggiornata sulla detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir.
Tale agevolazione, resa permanente dal 1° gennaio 2012 ad opera del Dl 201/2011, ha subito nel corso degli anni oltre che delle proroghe anche un innalzamento della percentuale di detrazione (dal 36% iniziale, al 50%) e dell'importo massimo di spesa ammessa al beneficio (da 48mila a 96 mila euro per unità immobiliare).
Questi maggiori benefici sono stati prorogati fino al 31.12.2016 anche dalla Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016). Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà nella misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
L'Agenzia, con l'aggiornamento della Guida in oggetto, ha voluto fornire indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità ed adempimenti.
Detrazione Irpef per ristrutturazioni e non solo
Con la legge di Stabilità 2016 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016, oltre alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, anche la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici.
Si tratta di una detrazione pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.
In attesa dell'aggiornamento 2016 anche della guida per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), l'Agenzia ha reso disponibile anche la guida fiscale sul Bonus Mobili ed elettrodomestici
Fino al 31 dicembre 2016 vi è, infatti, anche la possibilità di godere del Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per l'acquisto di mobili.
La detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
di Eleonora Mattioli
La cartella di pagamento a seguito di controllo formale è legittima anche se il contribuente rileva di non aver ricevuto l’invito a produrre documenti e l’esito del successivo controllo. In ogni caso, l’invio delle suddette comunicazioni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno è idoneo a soddisfare il dettato normativo, a nulla rilevando che il destinatario eccepisca di non averle ricevute.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, respingendo la doglianza di un contribuente, il quale aveva impugnato una cartella di pagamento a seguito di controllo formale ex art. 36 ter Dpr 600/1973, lamentando, tra le altre questioni, come l’Agenzia delle entrate non avesse correttamente notificato l’invito a produrre documenti ed il conseguente esito del controllo (con errata interpretazione della relativa normativa).
Invito a produrre documenti, solo eventuale
Ma la Cassazione ha precisato come sia in tal caso dubitabile che il ricorrente abbia interesse a dolersi della pretesa violazione dell’art. 36 ter Dpr 600/1973. Ricorda infatti il carattere eventuale dell’invito a produrre documenti, che l’Ufficio è tenuto a formulare solo se nel corso dell’attività di controllo emergano elementi o dati rispetto ai quali si renda necessario richiedere chiarimenti al soggetto passivo o si renda necessario invitarlo a produrre documenti non allegati o difformi da quelli in possesso dell’amministrazione.
Ciò mette preventivamente l’Ufficio al riparo da contestazioni, dal momento che il suo inoltro – della cui omissione si lamentava appunto il ricorrente, eccependone il mancato ricevimento – non costituisce un adempimento necessitato, neppure in funzione della successiva comunicazione di cui al comma quarto (esito del controllo formale), atteso che l’amministrazione è tenuta all'invio di quest’ultima anche se nella fase di verifica abbia ritenuto non si dovessero chiedere chiarimenti di sorta al dichiarante o che lo stesso non dovesse essere invitato ad eseguire ulteriori produzioni documentali.
Dunque – conclude la Corte con sentenza n. 4591 del 9 marzo 2016  - se nella sequenza procedimentalizzata delle attività previste dall'art. 36 ter citato, l’amministrazione ben può prescindere dalla formulazione dell’invito quando non ne sussista la necessità, il ricorrente non ha titolo alcuno a lamentarne l’omesso ricevimento, potendo infatti non essergli mai pervenuto perché l’Agenzia non ne abbia ravvisato le condizioni.
Invito senza vincoli di forma
Infondata anche l’ulteriore doglianza che fa leva sull'aspetto formale del procedimento, smentita dalla stessa legge, laddove autorizza ad inoltrare l’invito di cui sopra “anche telefonicamente o in forma scritta o telematica”, così avallando un ampio ventaglio di canali informativi a cui l’Ufficio è libero di attingere per sollecitare il contribuente a fornire i necessari chiarimenti o a produrre i necessari documenti per completare l’attività di verifica.
Ciò sta implicitamente a testimoniare che l’invito non è soggetto ad alcun vincolo di forma, a maggior ragione se – come nel caso di specie – esso è inoltrato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.  
 

 
 
 
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