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11/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 11/3/2016
 A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Professionisti
di Gioia Lupoi
Sul sito del Cndcec una comunicazione categorica del presidente, Gerardo Longobardi: “Il Consiglio nazionale dei commercialisti si costituirà parte civile nei processi in cui sono coinvolti professionisti iscritti all’Ordine che con il loro operato infangano il buon nome dell’intera professione. Gli oltre 116mila professionisti qualificati e competenti iscritti ai nostri Albi, tutti i giorni al servizio di cittadini, imprese e Istituzioni, non meritano di veder sfregiata la loro credibilità umana e professionale dai comportamenti sbagliati di poche mele marce....Fermi restando il nostro assoluto rispetto per il principio della presunzione di innocenza e il nostro approccio garantista”.
A scatenare la reazione del Consiglio nazionale l’inchiesta della procura di Roma su sentenze tributarie pilotate da funzionari pubblici, giudici e professionisti.
Affronto per l'impegno dimostrato con il nuovo codice deontologico
L'amarezza del presidente è che, proprio pochi giorni fa, è entrato in vigore il nuovo codice deontologico. I fatti di queste ore sono un affronto anche a questo impegno della categoria nel dotarsi di punti di riferimento etici sempre aggiornati.
 
 
Fisco Lavoro
di Rossella Schiavone
Crescere imprenditori è un progetto finalizzato a fornire percorsi di accompagnamento all'autoimprenditoria.
L'iniziativa è promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la sua attuazione è affidata a Unioncamere e attuata dalle strutture specializzate delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'iniziativa si rivolge ai giovani NEET che:
  • hanno tra i 18-29 anni
  • sono iscritti a “Garanzia Giovani” ma non sono stati ancora presi in carico da un Servizio per l’impiego oppure, anche se presi in carico, non hanno usufruito di alcuna misura di politica attiva, ivi compresi i percorsi di supporto e sostegno all’autoimpiego/autoimprenditorialità organizzati a livello regionale.
Inoltre, possono partecipare anche i giovani che sono già in contatto con gli sportelli FILO per l’imprenditorialità.
L'iniziativa si propone di accompagnare circa 6.200 giovani NEET verso la creazione e lo start up di nuove imprese.
I giovani iscritti al programma Garanzia Giovani saranno invitati dal Ministero del Lavoro a partecipare ad una procedura di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali, tramite un apposito test online.
Una volta selezionati secondo i risultati ottenuti nel test di autovalutazione, i ragazzi verranno contattati in ordine cronologico (in base alla data di effettuazione del test) e invitati ad iscriversi a percorsi formativi finalizzati alla redazione del piano di impresa.
I giovani selezionati in base al piano d'impresa realizzato, potranno accedere allo strumento di supporto al credito agevolato “Fondo SELFIEmployment”.
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
L’assegno di natalità ha carattere sperimentale:
  • spetta per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017;
  • consiste in un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato, a decorrere dal mese di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione;
  • è a vantaggio dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.
L’INPS, con messaggio n. 1110 del 10 marzo 2016, ha ricordato che, ai fini dell’assegno, il genitore richiedente deve essere:
  • cittadino italiano, o avente lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • cittadino comunitario;
  • cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9, del D.Lgs. n.286/1998;
  • residente in Italia e convivente con il figlio nato o adottato nel triennio 2015/2017.
A seguito di parere fornito dal Ministero del Lavoro, tuttavia, l’Istituto ha comunicato che respingerà tutte le domande presentate da cittadini extracomunitari in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure carenti degli altri requisiti di legge.
Per le domande di assegno di natalità ad oggi sospese per la verifica del titolo soggiorno, però, le sedi INPS accerteranno la sussistenza di tutti i requisiti in capo all’altro genitore presente nel nucleo, benché questi non abbia espressamente presentato domanda e, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’accoglimento sarà disposto comunque in favore dell’originario genitore richiedente, benché privo del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ed avrà efficacia in base alla data di presentazione della domanda sospesa.
E’, infine, confermata la correttezza dell’operato delle sedi che hanno respinto tempestivamente le domande presentate dai genitori non legittimati per carenza del titolo di soggiorno idoneo, poiché in tali casi è stata data la possibilità all’altro genitore presente nel nucleo, ed in possesso di tutti gli altri requisiti, di presentare tempestivamente una nuova domanda a beneficio del nucleo.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 marzo 2016 ha reso noto sul proprio portale che è disponibile la versione demo della procedura per effettuare con modalità telematiche le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Si ricorda che la procedura sarà obbligatoria dal 12 marzo 2016.
Il lavoratore potrà:
  • effettuare la procedura in completa autonomia;
  • rivolgersi ai soggetti abilitati.
A tal proposito, dal portale ministeriale vi è il link di video tutorial per:
  • il cittadino;
  • i soggetti abilitati.
E’, inoltre, disponibile anche un supporto per gli utenti e gli operatori, al quale è possibile inviare quesiti sull’utilizzo della procedura, al seguente indirizzo: dimissionivolotarie@lavoro.gov.it.
Si coglie l’occasione per evidenziare che, in assenza di indicazioni contrarie, poiché sia la circolare ministeriale n. 12/2016 che il video tutorial specificano che nella compilazione del campo “data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale” occorre tenere in debita considerazione i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva, si ritiene che in tale campo del modulo on line vada indicato il primo giorno da cui decorre il preavviso.
D’altra parte anche il modulo da utilizzare con la vecchia procedura per le dimissioni volontarie, di cui alla Legge n. 188/2007 e D.I. del 21 gennaio 2008, prevedeva il campo “data di decorrenza delle dimissioni” e, in proposito, la nota del Ministero del Lavoro, prot. n. 5130 del 25 marzo 2008, aveva chiarito che con tale dicitura si intendeva “il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro”.
 
Diritto
di Eleonora Pergolari
Il disvalore di una contestazione per omesso versamento dell’Iva deve essere rivalutato a seguito dell’innalzamento delle soglie di punibilità intervenuto nelle more del giudizio.
Ed infatti, dopo la novella di cui al Decreto legislativo n. 158/2015, la soglia di punibilità per detto reato è stata elevata a 250mila euro, con la conseguenza della necessità di una nuova valutazione della congruità complessiva del trattamento sanzionatorio irrogato, alla luce dello ius superveniens.
La soglia, infatti, svolge la propria funzione sul piano della selezioni categoriale, tanto che la sua elevazione incide, ai fini della rilevanza penale della condotta, sul complessivo ed oggettivo disvalore penale del fatto.
Sentenza annullata con rinvio
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 9936 depositata il 10 marzo 2016 e con la quale è stata accolta la doglianza di un soggetto, imputato per omesso versamento dell’Iva, volta ad evidenziare la sproporzione della pena irrogatagli rispetto alla violazione commessa in considerazione del fatto che, in pendenza del giudizio, la soglia di punibilità del reato in oggetto era stata innalzata a 250mila euro.
La Suprema corte ha aderito a detto rilievo annullando, con rinvio, la condanna che gli era stata impartita dai giudici di merito senza operare alcuna riconsiderazione della pena inflitta alla luce della mutata soglia penale.
Nel giudizio di rinvio – hanno sottolineato i giudici di legittimità – l’organo giudicante di merito dovrà rivalutare l’entità della pena in relazione al nuovo quadro normativo conseguente all’elevazione della soglia di punibilità.
Ciò, tenuto conto dell’ammontare dell’Iva omessa che, nella specie, era pari a poco più dell’attuale doppio della soglia di rilevanza penale.
 
 
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Assirevi, l'Associazione italiana dei revisori contabili, ha pubblicato il Quaderno n. 19 che contiene le liste di controllo a supporto dell'attività di revisione dei bilanci di società bancarie, intermediari finanziari, Sim, Sgr e compagnie di assicurazione.
Finalità del nuovo lavoro è quella di offrire un valido strumento di sintesi sia per coloro che svolgono attività di revisione sia per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.
Le liste di controllo, infatti, agevolano l'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme e i principi contabili: le liste di controllo riferite alle banche, assicurazioni, Sim e Sgr comprendono sia le informazioni richieste dai principi contabili internazionali sia le informazioni richieste dalle relative circolari della Banca d'Italia. L'aggiornamento effettuato da Assirevi tiene conto dei principi contabili e delle interpretazioni in vigore e omologati dall'Unione europea al 31 ottobre 2015.
Con la pubblicazione del nuovo Quaderno 19, Assirevi ricorda che le liste di controllo applicabili alle banche, agli intermediari finanziari, alle Sim e Sgr ed alle assicurazioni sulla base del precedente lavoro del febbraio 2015 devono considerarsi superate.
Società assicurative
Per le assicurazioni il quadro normativo per la predisposizione del bilancio di esercizio è rappresentato dalle disposizioni date dai principi contabili italiani; mentre, nella predisposizione del bilancio consolidato e negli altri casi disciplinati dal Dlgs 38/05, è stato previsto l'obbligo di utilizzo dei principi contabili internazionali. A vigilare sulle imprese assicurative è l'Ivass. La lista di controllo di Assirevi per le società di assicurazione che redigono il bilancio consolidato include solamente le informazioni minime richieste da Ivass e deve, quindi, essere utilizzata congiuntamente con la lista applicabile a tutte le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS, aggiornata al 31 ottobre 2015 (Quaderno n. 17).
di Cinzia Pichirallo
Arrivano le indicazioni su modalità e termini di presentazione delle domande per accedere alle agevolazioni disposte in favore delle microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia, istituita a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 dalla legge di Stabilità 2016, articolo 1, comma 445.
Le risorse, come comunicato con circolare del ministero dello Sviluppo Economico n. 21801 del 10 marzo 2016, ammontano ad euro 4.900.000 per l’esercizio 2016.
Per l’attuazione dell’intervento, in quanto compatibili, si applicano anche le disposizioni del decreto ministeriale 10 aprile 2013.
Zone oggetto di agevolazioni
La stessa legge n. 208/2015, ai commi 446-452, ha fornito nel dettaglio chiarimenti su beneficiari e agevolazioni concedibili, indicando anche le aree dei comuni che rientrano nella zona franca, che sono: San Giacomo delle Segnate; Quingentole; San Giovanni del Dosso; Quistello; San Benedetto Po; Moglia; Gonzaga; Poggio Rusco; Suzzara.
Chi ne beneficia
Sono riconosciute esenzioni fiscali in favore di microimprese localizzate nelle zone franche della Lombardia.
Le microimprese, che devono avere meno di 10 occupati ed un fatturato/bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro, sono tenute:
- a svolgere la propria attività all'interno della zona franca (sede principale o unità locale);
- a presentare l’attestazione del legale rappresentante o del procuratore;
- ad avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
- a non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Possono accedere alle agevolazioni le imprese che operano nei settori di attività individuati dai codici ATECO 2007 riportati nella circolare.
Agevolazioni concedibili
Sono previste le seguenti agevolazioni fiscali, esclusivamente per il periodo di imposta 2016:
a) esenzione dalle imposte sui redditi;
b)esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
c) esenzione dall’imposta municipale propria.
Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Le istanze per l'agevolazione devono essere presentate utilizzando il modello di istanza il cui “facsimile” è riportato nell’allegato alla circolare, e firmate digitalmente.
E' ammesso il solo invio telematico attraverso la procedura accessibile dalla sezione “ZF Lombardia” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).
L'arco temporale di presentazione delle domande va dalle ore 12:00 dell’8 aprile 2016 fino alle ore 12:00 del 16 maggio 2016.
Modalità di fruizione delle agevolazioni
La circolare n. 21801 del 10 marzo 2016 informa che le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.
di Roberta Moscioni
La novità principale dell'agevolazione nota con il nome di Nuova Sabatini, apportata dal decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 firmato dal MiSe e dal MEF e in “Gazzetta Ufficiale” n. 58 del 10 marzo, riguarda l'accesso ai finanziamenti.
Le piccole e medie imprese, che vogliono far richiesta dell'agevolazione per l'acquisto agevolato, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, potranno ora prenotare le risorse non più necessariamente presso la Cassa depositi e prestiti.
Fondi richiesti direttamente alle banche e società di leasing
Con la nuova Sabatini ter, le domande di incentivi delle Pmi potranno essere indirizzate direttamente alle banche o all'intermediario finanziario a cui l'impresa presenta la richiesta di finanziamento/ leasing. Questi soggetti si impegneranno a prenotare le risorse per il contributo del MiSE e la valutazione del merito creditizio del richiedente è a carico dell’istituto di credito.
La novità vera e propria è rappresentata dal fatto che le banche potendo concedere i finanziamenti non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti, possono scegliere se erogare il finanziamento sul plafond costituito presso la Cassa depositi e prestiti oppure se utilizzare provvista autonoma.
I tempi per le richieste si accorciano
La richiesta di contributo, che può interessare contemporaneamente anche più di una operazione, si può presentare mensilmente, dal primo al sesto giorno di ogni mese oppure entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il MiSe, a su volta, ha cinque giorni di tempo per confermare le risorse richieste e dare riscontro alla banca o all’intermediario richiedente in ordine alla disponibilità, anche parziale. Una volta ottenuto un riscontro, la banca, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, dovrà adottare la delibera di finanziamento.
In particolare, con la nuova disciplina si riducono i tempi di concessione dei contributi ed è prevista lasemplificazione delle procedure e della documentazione per la loro erogazione.
di Gioia Lupoi
Il viceministro dell’Economia, Enrico Morando, intervenuto a un question time in commissione Finanze alla Camera, fornisce diversi chiarimenti:
  • l’ampliamento di edifici rientra nella nozione di completamento degli edifici che rappresenta una nuova ipotesi di applicazione della inversione contabile con effetto dal 1° gennaio 2015 in tutti i casi in cui il committente sia un soggetto passivo dell’Iva;
  • il limite di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti di imposta deve considerarsi complessivo per ciascun anno solare;
  • il contribuente che ha applicato nella propria parcella la ritenuta d’acconto ma non riceve la certificazione dal sostituto d’imposta può: “comunque scomputare le ritenute subite, esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata”;
  • alle imprese che trasferiscono in Italia la residenza fiscale è consentita (attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi) la deduzione extracontabile delle quote di ammortamento dei beni al valore normale.
Su quest'ultimo punto la precisazione delle entrate che spiega che, se i valori di bilancio sono più alti del valore normale, ai fini fiscali rileva, comunque, quest'ultimo valore: in sede di Unico, dovranno essere operate le variazioni in aumento al fine di sterilizzare i maggiori ammortamenti stanziati in bilancio rispetto a quelli fiscalmente deducibili.

 
 
 
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