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04/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 4/3/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
 A tutti Voi un ottimo di Tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 5919/2015 e circolare n. 197/2015, ha previsto l’invio in allegato alla domanda di CIGO di un file in formato CSV contenente le informazioni prescritte dal D.Lgs. n. 148/2015, relative ai lavoratori addetti all’unità produttiva interessata dall’istanza.
Inoltre, per permettere alle aziende la presentazione delle domande senza soluzione di continuità, l’Istituto ha consentito, in via transitoria, l’invio dell’allegato in questione anche successivamente alla relativa domanda.
Adesso, con messaggio n. 1007 del 3 marzo 2016 – non ancora pubblicato - l’INPS comunica che la fase transitoria prevista dalla citata circolare n. 197/15 si protrarrà fino al 31.3.2016 per cui fino a tale data le aziende potranno inviare le domande di CIGO senza il prescritto allegato, salvo il successivo invio dello stesso secondo gli standard richiesti, pena l’improcedibilità dell’istanza.
Dal 1° aprile 2016, le domande prive dell’allegato CSV, o recanti allegato CSV non conforme, non saranno più accettate dal sistema informatico dell’Istituto.
Sottolinea infine il messaggio n. 1007/16 che:
  • le domande non accettate dal sistema informatico dell’INPS per mancato superamento dei controlli relativi al file CSV nei giorni dal 26.2.2016 fino alla data di pubblicazione del messaggio stesso, potranno essere ripresentate dalle aziende entro il 21.3.2016, senza incorrere nella decadenza;
  • entro il 30 aprile 2016 dovranno essere integrate le domande di CIGO pervenute senza l’allegato relativo ai lavoratori dell’unità produttiva; in mancanza le stesse saranno respinte;
  • per le domande già pervenute prima del 26.2.06 con elenco lavoratori allegato ma non conforme a quanto prescritto dall’Istituto, le sedi invieranno, entro il 30.4.2016, un avviso all’azienda con cui richiederanno la ripresentazione del file CSV secondo gli standard richiesti, entro il termine perentorio di 15 giorni. Qualora le aziende non ottempereranno le domande saranno respinte.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con circolare n. 47 del 3 marzo 2016, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di assegno di disoccupazione (ASDI).
Ricorda l’Istituto che, per fruire dell’assegno di disoccupazione ASDI, gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
La domanda telematica può essere presentata:
  1. via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
  2. tramite Patronato;
  3. tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Tuttavia, nel caso in cui la durata della NASpI sia breve e la definizione della domanda di NASpI, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpI.
Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima fra l’1 maggio 2015 e il 3 marzo 2016, per i quali, quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, i 30 giorni decorrono dal 3 marzo 2016.
Modalità di presentazione
Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.
Nella domanda telematica ASDI il lavoratore deve autocertificare il possesso di tutti i requisiti previsti e impegnarsi a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato “ASDI – com” tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.
Il modello “ASDI - com” è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI - com.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito dell’INPS, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande.
Il provvedimento sarà, inoltre, inviato all’indirizzo PEC del Patronato, in caso di domande patrocinate, o con raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.
Altre questioni
La circolare INPS n. 47/2016, si sofferma, inoltre, su:
  • requisiti;
  • decorrenza e durata;
  • misura;
  • regime di compatibilità, incompatibilità;
  • opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità;
  • Condizionalità e sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato;
  • sospensione, riduzione e decadenza;
  • regime fiscale;
  • ricorsi.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 976 del 2 marzo 2016, ha comunicato che sono state effettuate le consuete attività di disposizione della rata di pensione di marzo 2016.
Più nello specifico, le attività effettuate sono state le seguenti:
  1. ricostituzione delle pensioni delle gestioni private con conguagli fiscali;
  2. ricostituzione delle pensioni previdenziali private e delle prestazioni assistenziali confermate a seguito di revisione sanitaria;
  3. ricostituzione delle prestazioni degli invalidi civili interessate dalla sospensione per assenza a visita di revisione;
  4. revoca delle prestazioni collegate al reddito dell’anno 2011;
Ricostituzione delle pensioni con conguagli fiscali
Sono state elaborate le pensioni interessate da variazioni fiscali, a seguito:
  • della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti);
  • del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti (disabbinamenti);
  • della variazione dell’imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti;
  • dell’acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di imposta;
  • della revoca della detrazione per il coniuge fiscalmente a carico;
  • della variazione di imponibile a seguito dell’inserimento sulla pensione di un pagamento ridotto o disgiunto.
I conguagli fiscali a credito saranno posti in pagamento con la rata di marzo 2016 e la tassazione mensile sarà adeguata dalla medesima rata.
Il debito fiscale verrà suddiviso ratealmente e recuperato entro febbraio 2017.
Ad ogni modo, gli interessati riceveranno comunicazione di ricalcolo.

 

Diritto
di Eleonora Pergolari
Saranno le Sezioni unite penali a fare chiarezza sul reato di false comunicazioni sociali cosiddetto “valutativo”.
E’ stata, infatti, rimessa al massimo consesso di legittimità la questione relativa alla modifica dell’articolo 2621 del Codice civile, per come operata dalla novella di cui all’articolo 9 della Legge n. 69/2015, ed è stato chiesto, in particolare, di precisare se detta modificazione, nella parte in cui, disciplinando la fattispecie in esame, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie.
E’ quanto si legge nell’informazione provvisoria n. 4/2016 del 3 marzo 2016 depositata dalla Quinta sezione penale di Cassazione.
L’intervento delle Sezioni unite si rende quanto mai opportuno alla luce della non univoca interpretazione resa dalla Corte di cassazione nelle varie decisioni emesse in materia dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa.
Interpretazioni contrastanti
Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 33774/2015 con cui la Cassazione si era espressa affermando l'irrilevanza penale delle valutazioni nella configurazione del reato di falso in bilancio e, di contro, alla sentenza n. 890/2016, in cui le valutazioni vengono invece considerate quale elemento che può dare luogo al reato di falso in bilancio.
L’ultima pronuncia in materia, infine, la sentenza n. 6916/2016, ha nuovamente sottolineato come la soppressione del citato riferimento normativo avrebbe effettivamente ridotto l’estensione della norma incriminatrice, limitandola alle apposizioni contabili che attingono da fatti economici materiali, escludendo quelle prodotte da valutazioni, pur se moventi da dati oggettivi.
 
di Roberta Moscioni
La direttiva n. 2013/50/UE, recante modifica alla cosiddetta direttiva Tranparency, è stata recepita nel nostro ordinamento legislativo grazie al decreto legge n. 25 del 15 febbraio 2016, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 52 del 3 marzo 2016.
La direttiva reca modifiche ad alcuni precedenti provvedimenti del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati, sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e sulle modalità di applicazione di alcune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (c.d. Transparency Directive) .
Le nuove disposizioni, contenenti un pacchetto di modifiche al diritto societario, diverranno operative a partire dal prossimo 18 marzo.
Tra le novità da segnalare, a partire dalla data indicata:
- la cancellazione dell'obbligo dei rendiconti trimestrali;
- l'innalzamento dal 2% al 3% della soglia di partecipazioni rilevanti da comunicare al mercato;
- la nuova definizione di piccola e media impresa;
- la revisione di alcuni profili del sistema sanzionatorio
Alzata la soglia delle partecipazioni societarie rilevanti
Da segnalare che con l'innalzamento al 3% del capitale sociale per le comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 120 TUF, l'Italia si affianca alla media europea e sarà in grado di reggere il confronto con paesi quali il Regno Unito, Spagna, Germania, Olanda, Irlanda, Repubblica Ceca che già prevedono una soglia al 3%, mentre l'Austria ha una soglia di partecipazioni rilevanti fissata al 4% e la Francia e il Lussemburgo sono al 5%.
Nell’ottica di armonizzare la disciplina italiana con quella degli altri ordinamenti, pur tenendo conto delle specificità del nostro mercato azionario, l'innalzamento della soglia minima rilevante per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti, la direttiva di modifica della Transparency punta non solo ad allineare la disciplina italiana a quella della maggioranza dei Paesi europei, ma, sopratutto, a favorire l’afflusso di capitali sul mercato azionario da parte degli investitori istituzionali che, di norma, tendono a non superare le soglie di rilevanza in materia di comunicazione degli assetti proprietari, al fine di non rendere pubbliche le proprie strategie di gestione.
Cancellazione obbligo rendicontazione trimestrale
Altra novità recepita dal decreto n. 25 del 15/02/2016 e che dal prossimo 18 marzo sarà operative è l'eliminazione dell'obbligo di rendicontazione trimestrali per le società di capitali, che ora è invece previsto entro 45 giorni dalla chiusura del primo e del terzo esercizio. Invece, resta in vigore il vincolo di relazione semestrale come tappa intermedia e necessaria di esposizione dell’andamento della società, oltre al bilancio annuale.
La Consob avrà, però, il compito di emanare un regolamento con il quale disporre in caso di necessità, l’obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rispetto alla semestrale e al bilancio annuale, ma dal carattere molto più semplificato e riguardanti:
  • una descrizione generale della situazione patrimoniale
  • l’andamento economico anche con riferimento alle controllate;
  • un’illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni nel periodo di riferimento che incidono sulla situazione patrimoniale.

 

Professionisti
di Cinzia Pichirallo
Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi, ha inviato una lettera al presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri, facendo presente come sarebbe necessario prorogare il termine – fissato al 21 marzo 2016 - per l’invio del questionario relativo al bilancio preventivo 2015 degli enti locali.
E' stato sottolineato come vi siano delle criticità in ordine agli adempimenti che gravano sugli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali con riferimento alla trasmissione dei dati del bilancio preventivo 2015.
Infatti la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato le Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata, con delibera n. 32 del 30 novembre 2015, apparsa in “Gazzetta Ufficiale” l'8 gennaio 2016. A seguire, sul sistema Si.Qu.e.l. (Sistema informativo Questionari enti locali) è stato chiesto di inserire, sulla piattaforma, i dati sui bilanci di previsione 2015 entro il 21 marzo 2016. Ma ancora non è possibile provvedere alla trasmissione dei questionari relativi al bilancio preventivo 2015 in quanto non è stata messa a disposizione l'apposita procedura di invio.
Per i sopra citati motivi, sarebbe necessario spostare il termine del 21 marzo.
Il vice presidente Cndcec, Davide di Russo, pone l'accento sull'utilità dell'adempimento richiesto; in un'era in cui la parola d'ordine è “semplificare”, ai revisori degli enti locali si chiede di trasmettere dati che in gran parte sono già a disposizione del ministero dell'Interno.

 

Fisco Professionisti
di Gioia Lupoi
Con l'approfondimento del 3 marzo 2016 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro interviene sull'obbligo di indicare il codice fiscale del coniuge non a carico del lavoratore sulla relativa Certificazione Unica del 2016.
Si tratta di una delle criticità legate alla trasmissione della Certificazione Unica, entro il prossimo 7 marzo 2016.
Spiegano i consulenti che si tratta di un dato non semplice da reperire poiché, normalmente, i lavoratori comunicano al proprio datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, solo il codice fiscale del coniuge a carico al fine di fruire delle detrazioni di imposta durante i periodi di paga.
Per l'Amministrazione finanziaria l’invito aziendale a comunicare il codice fiscale del coniuge varrà per dimostrare che il sostituto ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per recuperare il dato e che la mancanza dello stesso è responsabilità del lavoratore.
Nell'approfondimento si segnala che è la stessa Agenzia a non considerare l'obbligatorietà:
  • con il comunicato stampa del 15 gennaio 2016 si precisa che “i sostituti d’imposta potranno (e quindi non dovranno) inserire nelle CU il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico”;
  • il diagnostico di controllo Entratel, che verifica la correttezza di trasmissione del file telematico contenente la CU, non prevede alcun errore bloccante in assenza del codice fiscale del coniuge non a carico.
Il presidente della Fondazione, Rosario De Luca, in tal senso, commenta: “come Fondazione oltre a richiedere un pronunciamento più chiaro delle Entrate, ci assumiamo anche la responsabilità di rassicurare i nostri iscritti sul fatto che se il lavoratore non è obbligato a comunicare i dati del coniuge a maggior ragione non è sanzionabile il datore di lavoro che non indichi tali dati nella certificazione”.
D'altronde, in tema di sanzioni amministrative e penali, non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento dei tributi.

 

Fisco
di Roberta Moscioni
Con la sentenza n. 44/2016 del 3 marzo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del Dlgs 546/92, relativo alla disciplina del processo tributario, nella parte in cui stabilisce che per le controversie nei confronti dei concessionari privati, la commissione tributaria provinciale competente è quella nella cui circoscrizione ha sede la società concessionaria e non quella dove ha sede l’ente locale concedente.
In altri termini, con la pronuncia n. 44/2016, la Consulta vuole rimarcare la disciplina della competenza delle Ctp, fissandola in base alla sede dell'ufficio delle Entrate o del Territorio, dell'ente locale o del concessionario di riscossione nei cui confronti viene proposta la controversia, eliminando così la stortura che si era venuta a creare, fin dalla prima pubblicazione del decreto attuativo n. 156/2015 di riforma del contenzioso tributario, circa l’individuazione della competenza territoriale dei concessionari privati con riferimento alla loro sede legale piuttosto che a quella dell’ente impositore.
Competente la Ctp dove ha sede l’ente locale concedente
Obiettivo del legislatore è quello di evitare al contribuente, che ha ricevuto una cartella da un concessionario privato che ha la sede legale molto distante dal territorio dove gestisce la riscossione dei tributi locali, di rivolgersi ad un giudice molto distante dal luogo in cui vive, magari per risolvere una controversia di importo minimo.
La Consulta ha ravvisato la violazione dell’articolo 24 della Costituzione, nel criterio attributivo della competenza fissato dal legislatore per la risoluzione delle controversie riguardanti un contenzioso tributario, che spesso può impedire l’esercizio del diritto stesso del contribuente.
Infatti, si andrebbe a compromettere il rapporto territoriale tra ente pubblico e contribuente nel momento in cui quest’ultimo vuole esercitare il proprio diritto di difesa, finendo per favorire soltanto la società privata concessionaria, mentre il contribuente potrebbe essere indotto a rinunciare a impugnare l’atto per evitare di sottoporsi ad oneri ulteriori.
Di qui la conclusione della sentenza n. 44/2016 del 3 marzo secondo cuila competenza territoriale per gli atti emessi dai concessionari privati va individuata nella commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente.
di Gioia Lupoi
E' stato pubblicato, nella “Gazzetta Ufficiale” n. 52 del 3 marzo 2016, il Dlgs con cui è eliminato il riferimento che bloccava l’inversione contabile per le cessioni di console da gioco, tablet, Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Da maggio inversione contabile per console da gioco, tablet, Pc e laptop
Il Dlgs 24 dell'11 febbraio 2016, in oggetto, individua puntualmente le operazioni per le quali il reverse charge si applica fino al 31 dicembre 2018.
Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 2 maggio 2016.
Prodotti lapidei
Inoltre, sono abrogate le norme che bloccavano anche per i prodotti lapidei e per le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari l'applicazione l’inversione contabile.

 

Diritto Lavoro
di Eleonora Pergolari
E’ legittima la statuizione di merito con cui il datore di lavoro venga condannato per responsabilità contrattuale al risarcimento del danno biologico e morale subito dal dipendente in conseguenza dell’esposizione a fumo passivo in ambito aziendale, qualora il datore medesimo, a fronte di specifiche argomentazioni, si sia limitato a richiamare il fatto di aver adottato circolari o disposizioni organizzative in materia, senza dimostrare, per contro, di aver effettivamente inflitto delle sanzioni disciplinari su tale fronte.
Responsabilità contrattuale del datore
In detta ipotesi, infatti, deve ritenersi che il datore non abbia fornito la prova che gli incombeva a norma dell’articolo 1218 del Codice civile, secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Sulla base di questo assunto, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4211 depositata il 3 marzo 2016, ha confermato una statuizione del giudice di merito di condanna di una società al risarcimento del danno biologico e morale da fumo passivo subito da un dipendente.

 
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