HOME - Newsletter

03/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 3/3/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
 A Voi Tutti un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Approfondimenti
di Redazione eDotto
L’art. 2 quater della Legge n. 21/2016, di conversione del Decreto Milleproroghe 2016, ha stabilito per i contratti di solidarietà difensivi di tipo “A” per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, stipulati prima del 24 settembre 2015, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, che l’ammontare del trattamento di integrazione salariale, per l’anno 2016, sia pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.
di Redazione eDotto
Gli interventi normativi che hanno cambiato l'assetto delle s.r.l. negli anni sono stati diversi in quanto questa tipologia di società sembra assumere sempre di più un ruolo fondamentale nell'ambito delle attività imprenditoriali a seguito anche degli obbiettivi di politica economica che tendono a favorire l'accesso all'attività d'impresa, anche con mezzi limitati.
La possibilità di costituire una società con capitale inferiore ai 10.000 euro colloca la s.r.l. in un'area finora riservata alle società di persone, rendendola, in particolare con la regolamentazione della s.r.l. semplificata, maggiormente attrattiva per via dei risparmi conseguibili in fase di costituzione.
Rispetto alle società per azioni, l'assetto generale che è stato dato alla disciplina della s.r.l. consente di utilizzare tale modello societario per iniziative medio-grandi, fruendo di modalità di raccolta del capitale di rischio e di accesso al credito tradizionalmente riservate alle società per azioni.
Il nuovo modello societario è in particolare volto a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro anche grazie alle agevolazioni previste per l’avvio dell'impresa. Attualmente la disciplina della s.r.l. consente di costituire la società con capitale al di sotto dei 10.000 euro e pari almeno ad 1 euro e di fruire di agevolazioni anche fiscali in sede di costituzione optando per la s.r.l. semplificata.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Dopo la firma del decreto MiSe che detta le modalità attuative per redigere e sottoscrivere con firma digitale l’atto costitutivo e lo statuto delle società Start up innovative nella forma della Srl non semplificata, per la loro iscrizione nel Registro delle imprese, resta ora l'attesa per il decreto direttoriale con cui deve essere approvato il modello informatico e la modulistica necessaria per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.
Si ricorda che la procedura indicata dovrebbe consentire mediante la sottoscrizione digitale di una modulistica standard (elettronica) la costituzione delle società Start up innovative senza l’intervento di un notaio, fermo restando che resta possibile, però, procedere con atto notarile tradizionale o con atto notarile in formato digitale, sottoscritto con firme digitali.
Negli ultimi giorni, tuttavia, il pacchetto di misure a favore delle Start up e delle Pmi innovate si è ulteriormente arricchito di altri due provvedimenti che portano la data del 29 febbraio 2016
Si tratta di due decreti firmati dal ministro Guidi e controfirmati dal MEF con cui si estendono, con il primo, al 2016 gli incentivi fiscali per chi investe nelle Start up mentre, con il secondo, si facilita l’accesso al Fondo di garanzia per le Pmi innovative.
Start up innovative, decreto sugli incentivi fiscali
Per le persone fisiche che investono in Start up innovative sono previste detrazioni del 19% per conferimenti fino a 500mila euro. Se la detrazione è di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1,8 milioni. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% se si investe in una Start up a vocazione sociale e al 27% nel caso di aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
La soglia di investimenti ammissibili per godere dell'incentivo è stata innalzata, passando da 2,5 milioni di euro a 15 milioni di euro per ciascuna start up innovativa.
di Gioia Lupoi
La fondazione Ifel (Anci) ha pubblicato sul sito l'approfondimento del 2 marzo 2016: “I nuovi criteri di stima diretta delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) alla luce della Circolare n. 2 dell’Agenzia delle Entrate” , dunque sulle novità per gli imbullonati.
Si pone l'attenzione sulla necessità di chiedere la rideterminazione entro il 15 giugno 2016 per evitare che la nuova regola scatti dal 2017, invece che dal 2016: “limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016”.
Il nuovo regime fiscale dei fabbricati cd. “imbullonati”
Legge di stabilità 2016, innova profondamente il regime fiscale dei fabbricati cd. “imbullonati”: ribaltando i precedenti orientamenti giurisprudenziali e le posizioni ufficiali dell’Agenzia delle entrate, nonché la normativa in essere fino a tutto il 2015, sottrae tutti i macchinari, congegni, attrezzature ed impianti che caratterizzano l’attività svolta nell’immobile, dalla determinazione della rendita.
La norma in esame prevede che, a partire dal 1° gennaio 2016, debbano costituire elementi della stima, ai fini della determinazione della rendita, il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturali connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità, mentre, rispetto al passato, non debbono più essere prese in considerazione le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.
Richiesta di rideterminazione entro il 15 giugno per gli effetti dal 2016
Come ricodrato nell'approfondimento del 2 marzo 2016, i soggetti intestatari degli immobili possono, dal 1° gennaio 2016, richiedere la rideterminazione della rendita catastale utilizzando la nuova tipologia di documento di variazione denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”.
Nelle visure catastali oggetto di rettifica comparirà la seguente dicitura: “Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”.
Tali richieste di rettifica, come precisato nella circolare n. 2/2016, potranno essere oggetto di successivi controlli.
Secondo legge gli atti presentati entro il 15 giugno 2016 producono effetti già dal 1° gennaio 2016, mentre quelli presentati successivamente seguiranno le regole ordinarie.
di Cinzia Pichirallo
E' stata introdotta la possibilità, per i contribuenti, di effettuare i versamenti tramite modello F24 utilizzando i canali messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento (Psp), diversi dalle banche, che offrono sistemi di pagamento come l’home banking, iscritti nell’apposito albo della Banca d’Italia.
L'agenzia delle Entrate informa di aver sottoscritto un accordo con l’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip), con il quale regolano il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).
Tale modalità di pagamento si aggiunge, quindi, a quelle già in essere attraverso banche e poste italiane.
Nel comunicato stampa del 2 marzo 2016 si spiega che il nuovo servizio è stato attivato dopo l'apertura, in via sperimentale, di un primo Psp (InfoCamere) nel 2014, che ha dato risultati positivi.
di Roberta Moscioni
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.3 del 2 marzo 2016, risponde ad una serie di dubbi interpretativi prospettati dal Coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale e da altri soggetti in merito agli oneri detraibili e deducibili nella dichiarazione dei redditi precompilata.
Le questioni affrontate dall'Agenziaspaziano dagli immobili ai mutui, dalle spese sanitarie alla scuola, dal bonus ristrutturazioni alla sostituzione della caldaia.
Con la circolare in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha voluto offrire utili delucidazioni agli oltre 20milioni di contribuenti, che dal prossimo 15 aprile potranno consultare la dichiarazione precompilata dalla stessa Agenzia e decidere, in base ai dati in essa riportati, se confermarla oppure modificarla direttamente o tramite un intermediario.
Sostituzione caldaia e bonus mobili
Chiarisce la circolare n. 3/E/2016 che, contrariamente a quanto asserito da media e imprese esecutrici, la sostituzione della vasca da bagno con box doccia non dà diritto ad alcun beneficio fiscale: si tratta di una semplice manutenzione ordinaria che non consente di usufruire della detrazione Irpef attualmente fissata al 50%.
Tali opere di sostituzione di vasche da bagno e sanitari potrebbero costituire intervento agevolabile ai fini Irpef solo se integrate o correlate con altri interventi edili di tipo maggiore aventi i requisiti per usufruire dei bonus fiscali in vigore.
L'intervento suddetto, invece, non può considerarsi agevolabile parallelamente agli interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre notevolmente alcuni disagi fisici.
La sostituzione della caldaia, invece, si può qualificare come intervento di manutenzione straordinaria e, di conseguenza, consente l’accesso al bonus arredi (detrazione del 50% per i mobili e gli elettrodomestici), in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.
Spese sanitarie detraibili
Dopo aver ribadito che possono essere detratte le spese di natura sanitaria finalizzate alla cura di una patologia, la circolare si è espressa sulla richiesta di detraibilità di alcune specifiche prestazioni sanitarie.
Sono così detraibili le spese sostenute per la mesoterapia e l’ozonoterapia, a condizione che il trattamento sia prescritto da un medico come cura di una patologia, mentre non è possibile inserire nel 730 i trattamenti di haloterapia (grotte di sale) né le spese sostenute per il pedagogista. La pedagogia non viene riconosciuta come un'attività che rientra nell'ambito delle professioni sanitarie.
Spese scolastiche
I contributi volontari per l’innovazione tecnologica, per l’edilizia scolastica, per l’ampliamento dell’offerta formativa rientrano nell’ambito di applicazione della detrazione del 19%.
Le tasse, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica rientrano tra le “spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria” e beneficiano di uno sconto di imposta del 19%, nel limite massimo di spesa annua di 400 euro. Rientra tra le spese di frequenza anche l la spesa per la mensa.
 
Lavoro
di Gioia Lupoi
E' partita la possibilità per gli enti previdenziali, che investono risorse in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine, di chiedere direttamente, tramite professionisti abilitati o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario), il credito d’imposta – fruibile in compensazione, presentando l’F24 esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate - loro dedicato.
Le richieste saranno accolte fino al 30 aprile 2016.
Il modello era già disponibile, ora c'è anche il software Cep “Creditoprevidenza”.
Il bonus in sintesi
La legge 190/2014 - Stabilità 2015 – ai commi da 91 a 94, riconosce a decorrere dal periodo d’imposta 2015:
  • agli enti di previdenza obbligatoriaun credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”;
  • alle forme di previdenza complementare un beneficio pari al 9% dell’ammontare del risultato netto di gestione assoggettato all’imposta sostitutiva e investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (DM 19 giugno 2015).
 
di Rossella Schiavone
Con messaggio n. 981 del 2 marzo 2016, l’INPS ha illustrato le modalità per la presentazione delle domande di assegno ordinario e di formazione per i Fondi di solidarietà di nuova istituzione:
  • Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;
  • Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE;
  • Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Assegno ordinario
La domanda di accesso all’assegno ordinario va alla sede INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica.
In caso di presentazione prima dei 30 giorni la domanda è irricevibile, mentre, in caso di presentazione oltre i 15 giorni, slitta il termine di decorrenza della stessa.
Poiché l’operatività dei suddetti Fondi si è perfezionata, con la nomina del Comitato, in data 30 novembre 2015, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 15 novembre 2015.
In fase di prima applicazione, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti fra il 15 novembre 2015 ed il 2 marzo 2016, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 2 marzo 2016.
Programmi formativi
Non è previsto alcun termine per la presentazione delle domande per l’accesso al finanziamento di programmi formativi, per i Fondi che lo prevedono (SOLIMARE non lo prevede).
La domanda
Il messaggio INPS n. 981/2016 evidenzia che la domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 4831 dell’1 marzo 2016, ha sottolineato che, per l’anno 2016, le aziende che soddisfano i requisiti di accesso al Fondo di Integrazione Salariale possono scegliere, in alternativa e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal D.I. n. 83473/14, di fruire della cassa integrazione salariale in deroga.
Inoltre, le aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, potranno scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.
Sottolinea la nota n. 4831/2016 che, per quanto riguarda il computo dei rispettivi periodi di fruizione, è necessario che i singoli istituti vadano conteggiati in maniera autonoma, ossia il periodo di fruizione di un istituto si “neutralizza” ai fini del computo della fruizione dell’altro istituto.
Spetterà all’INPS verificare che la fruizione da parte dell’azienda non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
di Rossella Schiavone
Poiché la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi per il 2016 è pari al – 0,1%, l’INPS, con circolare n. 46 del 2 marzo 2016, ha ricordato che restano fermi la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità del 2015.
Per cui, l'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2016 è pari, nella misura intera, a € 141,30 mentre, per le domande, il valore dell’ISEE è pari a € 8.555,99.
Continua la circolare n. 46/2016 evidenziando che l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2016 è pari a € 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi € 1.694,45.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016, è pari a € 16.954,95.

 

 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF