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02/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 2/3/2016
 A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A Voi tutti un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Il Consiglio di Stato, con 3 sentenze del 29 febbraio 2016, ha stabilito che l’indennità di accompagnamento spettante per i soggetti disabili non costituisce reddito ai fini del calcolo dell’Isee. Essa e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica situazione d’inabilità, che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Sono accordate a chi si trova già in condizione di svantaggio al fine di pervenire ad una posizione eguale rispetto a chi non lo è ed a ristabilire una parità morale e competitiva.
In definitiva, per il Consiglio di Stato, l’indennità di accompagnamento non determina una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, ma è finalizzata a colmare una situazione di svantaggio.
D’altra parte, il sistema delle franchigie non può compensare in modo soddisfacente l’inclusione nell’ISEE di dette indennità compensative, poiché tale sistema si articola in un insieme di benefici con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie, per cui i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità.
A tal proposito, il Ministro del Lavoro Poletti comunica che non vi saranno risarcimenti per i mesi in cui è stato applicato il nuovo metodo di calcolo dell’Isee appena bocciato dal Consiglio di Stato, rispetto alle modalità di valorizzazione delle indennità corrisposte ai disabili. Il titolare del Dicastero ha dichiarato che «non sono previsti risarcimenti. La sentenza ci chiede di modificare il regolamento, cosa che faremo. C’era una legge, l’abbiamo applicata e abbiamo fatto una cosa giusta visto che l’Isee adesso è molto più efficace. Prendiamo atto della sentenza del Consiglio di Stato e ci attiveremo per fare quello che ci chiede».
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 926 del 26 febbraio 2016, facendo seguito alla circolare n. 1/2016 ha comunicato che sono state rilasciate le procedure per la gestione delle certificazioni della salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, commi da 263 a 270, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i cui benefici sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti.
Per la gestione e il riconoscimento delle domande di verifica del diritto a pensione per la c.d. settima salvaguardia è stato rilasciato un nuovo prodotto che sarà utilizzato per i lavoratori di tutte le gestioni pubbliche, private e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Chiarisce, inoltre, l’Istituto che per anticipare la fase di accertamento dei requisiti di accesso alla pensione, la domanda di verifica del diritto a pensione può essere inoltrata all’INPS anche dai lavoratori tenuti alla presentazione dell’istanza alle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Tale istanza, chiaramente, si aggiunge, e non si sostituisce, a quella da presentare alla DTL e la certificazione e la relativa comunicazione all’interessato sarà comunque subordinata alla trasmissione del provvedimento di accoglimento da parte della DTL stessa.
di Rossella Schiavone
Il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015, prevede che in mancanza di accordo con le RSU/RSA, gli impianti e gli strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, possono essere installati previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.
Tuttavia, in caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più DTL, l’autorizzazione va rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Stante quanto sopra, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con nota prot. n. 3500 del 22 febbraio 2016, ha comunicato che, nelle more dell’avvio operativo dell’Ispettorato del Lavoro, la competenza in materia è attualmente assegnata alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali.
di Cinzia Pichirallo
Dal 1° marzo 2016 e fino alle ore 18,00 del 5 maggio 2016, è possibile per le imprese che investono in sicurezza accedere alla procedura informatica per la compilazione della domanda del bando Isi 2015 dell'Inail.
Come è stato illustrato in conferenza stampa dal presidente dell'Istituto, De Felice, alla presenza del ministro del Lavoro, Poletti, vengono messi a disposizione delle imprese, per investimenti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro, più di 276 milioni di euro a fondo perduto.
Bando Isi: in cosa consiste
Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’Inail – vengono riconosciuti alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi. Il contributo è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000.
Il finanziamento è a fondo perduto e viene assegnato fino ad esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Il bando Isi 2015 si snoda attraverso 3 fasi.
Prima fase: inserimento online del progetto
A partire dal 1° marzo 2016 e fino alle 18.00 del 5 maggio 2016, le imprese registrate - in possesso delle nuove credenziali per i servizi online Inail (nome utente e password) – possono disporre di un’applicazione informatica per la compilazione della domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi online”.
Le imprese sprovviste delle nuove credenziali possono iscriversi sul portale Inail accedendo alla sezione “Registrati”, entro e non oltre le ore 18 del 3 maggio 2016.
Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo possono iscriversi sui “Servizi online” alla voce “Utente generico”.
Seconda fase: inserimento del codice identificativo
A partire dal 12 maggio 2016, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, possono effettuare il download del proprio codice identificativo, necessario per poter inoltrare la domanda.
Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)
Come indicato nella presentazione del bando, per l’invio delle domande di contributo, a partire dal 19 maggio 2016 saranno pubblicati la data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico.

 

Economia e Finanza
di Roberta Moscioni
In attuazione dellariforma introdotta dal Dlgs n. 72 del 12 maggio 2015, attraverso cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva europea sui requisiti di capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (2013/36/UE), la Consob ha approvato le modifiche regolamentari al procedimento sanzionatorio.
Nello specifico, come si apprende dal comunicato stampa del 1° marzo 2016, la Consob ha provveduto a definire:
  1. la nozione di fatturato ai fini della determinazione degli importi massimi delle sanzioni;
  2. la procedura per l'emanazione degli ordini di rimozione delle irregolarità accertate;
  3. le modalità di pubblicità delle sanzioni.
Innalzamento dei tetti massimi
Da ricordare che con il decreto in questione si è provveduto anche, da una parte, all'innalzamento degli importi massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla stessa Consob e, dall'altra, ad una maggiore dissuasività dei provvedimenti sanzionatori per le persone giuridiche di maggiori dimensioni. Inoltre, sono stati specificati i criteri da applicare nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni.
Introdotto il criterio del fatturato
La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ha, poi, definito la nozione di fatturato ai fini della determinazione degli importi massimi delle sanzioni.
Il decreto di recepimento della direttiva Ue introduce, infatti, per le persone giuridiche, il criterio del fatturato quale aggregato utile alla determinazione degli importi massimi delle sanzioni (10% del fatturato) e della capacità finanziaria di tali soggetti. Qualora il vantaggio ottenuto (profitto realizzato o perdite evitate) dalla violazione risulti superiore a questa soglia, la sanzione può essere elevata fino al doppio del profitto realizzato o delle perdite evitate.
Di regola, le sanzioni saranno applicate alle persone giuridiche. Le persone fisiche saranno chiamate a rispondere nei casi di "grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità e il corretto funzionamento del mercato”.
Per alcune delle violazioni meno gravi, inoltre, è prevista la possibilità per la Consob di ordinare la rimozione delle irregolarità come alternativa alle sanzioni pecuniarie (comunicato stampa del 1° marzo 2016).

 

Professionisti Diritto
di Eleonora Pergolari
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2016 il Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge professionale forense, ai fini dell'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
Categorie professionali ammesse
Il provvedimento prevede, in particolare, che per poter aderire alle associazioni multidisciplinari - costituite o partecipate, ossia, da avvocati con altri liberi professionisti -, i professionisti non iscritti nell'albo forense devono appartenere alle seguenti categorie professionali:
  • ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
  • ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  • ordine degli assistenti sociali;
  • ordine degli attuari;
  • ordine nazionale dei biologi;
  • ordine dei chimici;
  • ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • ordine dei geologi;
  • ordine degli ingegneri;
  • ordine dei tecnologi alimentari;
  • ordine dei consulenti del lavoro;
  • ordine dei medici chirurghi  e odontoiatri;
  • ordine dei medici veterinari;
  • ordine degli psicologi;
  • ordine degli spedizionieri doganali;
  • collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
  • collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
  • collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
  • collegio dei geometri e geometri laureati.
Nel testo viene espressamente prescritto che per la regolamentazione di queste associazioni si applicano l’articolo 4, commi 3 e seguenti, della Legge professionale forense (Legge n. 247/2012), nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.
Il Regolamento, vigente dal 16 marzo 2016, è contenuto nel Decreto del ministero della Giustizia n. 23 del 4 febbraio 2016.
 

 

Fisco
di Gioia Lupoi
Presso una sala della Camera dei Deputati, è stata presentata dal MEF la Guida “Il Leasing immobiliare abitativo”, per la casa in leasing, importante novità introdotta dalla legge di Stabilità 2016.
Il leasing immobiliare abitativo prevede incentivi fiscali sull’acquisto o la costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale, per agevolare soprattutto i più giovani nell'acquisto dell'abitazione di residenza.
La Guida, si legge nel Comunicato Stampa N° 37 del 1° marzo 2016 del MEF, nasce dalla collaborazione tra Assilea (Associazione Italiana Leasing), il Consiglio Nazionale del Notariato con l’adesione di 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori ed è realizzata con il contributo del Dipartimento delle Finanze. Chiarisce le caratteristiche fondamentali del leasing immobiliare abitativo e i dubbi più frequenti, le tutele per il cittadino e i regimi fiscali applicabili. Sarà distribuita gratuitamente da Assilea, dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori ed è inoltre scaricabile dai rispettivi siti web.
Leasing immobiliare abitativo in sintesi
La locazione finanziaria si pone come canale di finanziamento alternativo rispetto all’ordinario mutuo ipotecario: nella guida è riportato il confronto sulla convenienza tra mutuo e leasing di 20 anni.
Si evidenzia che con il leasing:
- per chi ha meno di 35 anni il canone è detraibile per il 19% fino a un massimo di 8mila e il costo del riscatto (maxi-rata finale) è detraibile per il 19% fino a 20mila euro;
- per chi ha più di 35 anni il canone è detraibile per il 19% fino a un massimo di 4mila euro e il costo del riscatto (maxi-rata finale) è detraibile per il 19% fino a 10mila euro.
In cosa differiscono i due strumenti del leasing e del mutuo?
Tra le differenze si evidenzia che :
  • sulla prima casa il leasing sconta un'imposta di registro fissa dell’1,5%, il mutuo del 2%;
  • diversamente dal mutuo con il leasing la proprietà dell’immobile resta in capo alla società di leasing fino all’ultima rata, poi c’è il riscatto, il 15% dell’intero prezzo di acquisto (se non si hanno i soldi per pagarlo o si perde tutto oppure si accende un mutuo).
Indicazioni in arrivo
Mentre le società di leasing stanno predisponendo gli ultimi strumenti operativi per sottoscrivere i contratti, il notariato diffonderà una circolare sui dettagli applicativi, anche legati alla gestione dell’immobile nel rapporto con il condominio.
Il direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, chiosa che il leasing “è un contratto meno rischioso e prosegue regolarmente in caso di fallimento del venditore/costruttore, in quanto la banca o la società finanziaria che concede il prestito rimane proprietaria dell’immobile per tutta la durata del contratto”.
di Roberta Moscioni
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 16076 del 23 febbraio 2016 (“Gazzetta Ufficiale” n. 50 del 1° marzo 2016), contenente alcune modificazioni ed integrazioni alla circolare n. 90178 del 24 novembre 2015, recante «Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012»
Esenzione imposte circoscritta al 2015 e 2016
Il MiSe ha emanato il nuovo documento di prassi per chiarire alcuni aspetti legati soprattutto alle modalità di recupero delle imposte oggetto di esenzione, che eventualmente sono state versate in eccedenza dalle imprese beneficiarie in relazione ai periodi di imposta oggetto di agevolazione (circoscritti agli anni 2015 e 2016), oltre che per prevedere semplificazioni per la determinazione del reddito esente.
Riparto delle agevolazioni
Riguardo al riparto delle agevolazioni, è specificato che esso è di tipo proporzionale e sarà, quindi, effettuato dal Ministero ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili tra tutte le imprese ammissibili, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle medesime risorse disponibili e l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese.
Termini per presentare le istanze di accesso
Nella circolare n. 16076/2016, da ultimo, si ricorda che le istanze di agevolazione possono essere presentate fino alle ore 12,00 del 31 marzo 2016. Entro tale termine, qualora necessario, le istanze già presentate possono essere comunque corrette attraverso l'invio di una nuova istanza, che annulla e sostituisce la precedente.
di Gioia Lupoi
E' aperto lo sportello online per presentare le domande di accesso all'agevolazione Disegni+3, il bando per il contributo in conto capitale - fino a un massimo dell’80% delle spese ammissibili - del ministero dello Sviluppo economico per la valorizzazione e lo sfruttamento economico di disegni e modelli delle Pmi sul mercato nazionale e internazionale.
Alcune precisazioni sul beneficio
E' possibile presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto, ognuna di esse, un diverso disegno/modello, fino al raggiungimento dell’importo massimo, per impresa, di 120 mila euro.
Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:
  • la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 - Produzione)
  • la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione).
Il Ministero ha affidato ad Unioncamere il compito di realizzare l'intervento agevolativo.
 

 
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