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01/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 1/3/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A Voi tutti un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, l’INPS, con circolare n. 45 del 29 febbraio 2016, ha fornito istruzioni sull’applicazione della normativa relativa a:
  • proroga del termine per la presentazione delle domande per i benefici previdenziali spettanti ai lavoratori esposti all’amianto;
  • regime sperimentale donna;
  • penalizzazione pensioni anticipate.
Amianto
Il termine per la presentazione delle domande per i benefici previdenziali spettanti ai lavoratori esposti all’amianto, per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge, secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata, è prorogato al 31 dicembre 2016.
Regime sperimentale donna
Per quanto concerne il c.d. regime sperimentale donna, l’Istituto ha sottolineato che le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Pertanto, la circolare n. 45/2015 ribadisce che la data del 31 dicembre 2015 deve considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con circolare n. 43 del 29 febbraio 2016, ha ricordato che dal 1° dicembre 2015 è soppresso il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente delle aziende private del gas.
Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene liquidata nessuna nuova prestazione mentre viene istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi in capo al soppresso Fondo.
A carico della suddetta Gestione vengono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi esistenti alla data del 30 novembre 2015 nonché le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi.
Stante quanto sopra, l’Istituto fornisce indicazioni relative a:
  • prestazioni pensionistiche;
  • contribuzione integrativa;
  • versamenti volontari.
Iscrizione al Fondo Gas
Chiarisce la circolare n. 43/2016 che i lavoratori nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova e gli assunti con contratto a termine, sono iscrivibili al fondo Gas, solo al momento della conferma in servizio ovvero della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato: in  tali casi l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione.
Tuttavia, poiché il Fondo Integrativo Gas è stato soppresso, la retrodatazione dell’iscrizione e l’obbligo di versamento del contributo integrativo, non saranno più possibili per i lavoratori confermati in servizio ovvero per le trasformazioni dei rapporti a tempo indeterminato che si verificheranno dal 1° dicembre 2015 in poi.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con circolare n. 44 del 29 febbraio 2016, ha fornito istruzioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro.
Infatti, per il D.Lgs. n. 503/92, art. 14, c. 2, le due facoltà di riscatto erano alternative tanto che l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati.
La Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, abrogando la vecchia norma ha ammesso la cumulabilità in questione che opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Per cui, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, è possibile esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente e le istanze di riscatto presentate da tale data potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.
Conclude la circolare INPS n. 44/2016 specificando che le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.
 
Diritto
di Eleonora Mattioli
Il nuovo reato di omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10 bis D. Lgs 74/2000 non ha applicazione retroattiva.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, occupandosi della condanna di un imprenditore in primo e secondo grado per non aver versato le ritenute in un dato periodo di imposta.
Modello 770 non prova rilascio di certificazioni 
In proposito la Corte Suprema – rispondendo alla censura del ricorrente -  ha puntualizzato che la prova dell’elemento costitutivo del reato di omesse ritenute, rappresentato dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti, non può essere costituita dalle dichiarazioni contenute nel modello 770 del datore di lavoro.
Il modello 770 può semmai costituire indizio sufficiente o prova dell’avvenuto versamento delle retribuzioni o dell’effettuazione delle ritenute, ma non anche indizio o prova di aver rilasciato le certificazioni ai sostituiti prima del termine previsto per presentare la dichiarazione (dal momento che tale modello non contiene anche la dichiarazione di aver tempestivamente emesso dette certificazioni).
Prova certificazione non più richiesta
Va in ogni caso precisato – conclude la Corte con sentenza n. 7884 del 26 febbraio 2016 – che a seguito del D. Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, il suddetto art. 10 bis è stato modificato (eliminando l’inciso “ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti”) in modo da non richiedere più la prova della certificazione.
Tuttavia, essendo detta norma più sfavorevole, è soggetta al principio del tempus regit actum e non trova dunque applicazione alla fattispecie in esame. 
 
Professionisti
di Gioia Lupoi
E' in vigore il nuovo codice di deontologia professionale per i commercialisti.
Per l'occasione dalle ore 15,30, sulla piattaforma online “Concerto”, 45 iscritti agli Ordini commenteranno i 45 articoli.
Chi seguirà dalle sedi locali avrà tre crediti formativi, chi seguirà l'evento al di fuori delle sedi, collegandosi all’indirizzo www.datevkoinos.it/direttaconcerto, non avrà crediti.
Alcune novità del Codice deontologico
Rimborso forfettario per il tirocinio: il rimborso forfettario per i tirocinanti parte già dall’inizio del tirocinio e non dopo i primi sei mesi, come inizialmente previsto dal nuovo regolamento.
Assicurazione: diventa obbligatoria.
Facoltativo l'indennizzo da recesso: il professionista ha la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, un indennizzo.
Il compenso è scritto: la misura del compenso deve essere concordata per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge.
In arrivo il Codice delle sanzioni
Arriverà a breve anche un Codice delle sanzioni per fornire ai Consigli di disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle decisioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche.
 
Professionisti Diritto
di Roberta Moscioni
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 276-2015/I, esamina la disciplina degli apporti in natura non imputati a capitale (nelle società di capitali), soffermandosi in particolare sulla necessità di una relazione giurata di stima.
Lo scopo dello studio pubblicato il 24 febbraio 2016, con il titolo “Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima”, non è tanto quello di ricostruire la disciplina degli apporti non imputati a capitale, sulla quale si è già prodotta un'ampia e autorevole dottrina, bensì quello più specifico di verificare la necessità di predisporre una relazione giurata di stima all'atto dell'apporto, in base alle regole sui conferimenti diversi dal denaro.
Lo studio parte dall'analizzare la fattispecie degli “apporti in natura”, cercando di evidenziarne le differenze rispetto ai conferimenti, da una parte, e i finanziamenti, dall'altra. Per apporti in società si intende così quei versamenti a favore delle società sottratti dall'obbligo di restituzione.
Relazione giurata di stima in caso di apporti a patrimonio in natura
Ogni volta che un socio si renda disponibile ad apportare, spontaneamente e definitivamente, un bene in natura nel patrimonio sociale, è sempre indispensabile applicare la disciplina che regola i conferimenti?
Se così fosse, la questione sarebbe risolta e si renderebbe necessario far predisporre ad ogni apporto una relazione giurata di stima secondo le regole previste dagli artt. 2343 ss e 2465 del codice civile.
Tuttavia, il Notariato con lo studio 276-2015/I afferma che se l'apporto in natura non incrementa il capitale della società è superflua la relazione giurata di stima.
Dunque, non si applicano le regole di formazione del capitale al conferimento in natura, che confluisce nel patrimonio netto e non nel capitale sociale. Tuttavia, la responsabilità, sia civile che penale, grava sugli amministratori, dal momento che la perizia di stima si deve intendere come un succedaneo dell'approvazione del bilancio che recepisce i valori dell'apporto.
Infatti, la valutazione del valore di iscrizione dell'apporto in natura nel bilancio è rimessa proprio agli amministratori e la cristallizzazione della posta nella sua entità deriva dall'approvazione del primo bilancio successivo alla rivalutazione.
Ciò, ovviamente vale, a meno che non vi sia una espressa “specifica destinazione” dei beni in natura ad incremento del capitale, cosa che fare emergere, invece, l'obbligo della perizia di stima.
 
 
Fisco
di Gioia Lupoi
Durante il question time del 25 febbraio 2016, in Commissione finanze della Camera, è riemerso il nodo decorrenza dell’articolo 1, comma 73, della Stabilità 2016 (Legge 208/2015), secondo cui la deduzione del costo del lavoro ai fini Irap è ammessa nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le deduzioni spettanti (ex articolo 11 del Dlgs 446/97) in presenza di determinati requisiti.
Tale deducibilità al 70%, al netto delle eventuali deduzioni, spetta “per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.
Al question time si spiega il calcolo dei 120 giorni ai fini della deducibilità
Secondo la risposta data al question time il periodo di 120 giorni si calcola cumulativamente per i periodi d’imposta 2015 (primo/i contratto/i) e 2016 (secondo contratto). Ne consegue che l’agevolazione spetta dal 2016 anche in funzione dei contratti stipulati nel corso del 2015.
Se, dunque, nel 2016 il lavoratore (primo contratto stipulato nel 2015) ha lavorato per meno di 120 giorni, ma con i giorni lavorati nel 2015 raggiunge il tetto dei 120 si ha diritto alla deducibilità Irap già dal 2016.
di Roberta Moscioni
Significative novità sono attese per le imprese Start up e PMI innovative, introdotte nel nostro regolamento rispettivamente dal decreto Crescita 2.0 del 2012 e dall'Investment compact del 2015.
A firmare il pacchetto di riforme per tali imprese, che si articolerà in quattro passaggi chiave, il ministero dell'Economia e delle Finanze, il ministero dello Sviluppo economico e la Consob.
Nello specifico, le misure previste sono le seguenti:
- per le Start up, proroga degli incentivi fiscali anche per il 2016 e la possibilità di costituzione con firma digitale,
- per le Pmi innovative, accesso facilitato al Fondo di garanzia (se rientrano nella fascia 1 e 2 di valutazione e non nella fascia 3),
- semplificazione delle regole per l'equity crowdfounding per entrambe le tipologie di imprese.
Firmato il decreto per chi investe in start up innovative
I ministri Padoan (Mef) e Guidi (MISE) hanno firmato il nuovo decreto che estende anche al 2016 le agevolazioni per coloro che investono in imprese start up innovative.
In base alla decisione aggiornata della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato, le agevolazioni - che inizialmente erano state autorizzate solo per investimenti effettuati fino al periodo di imposta 2015 - sono ora state estese anche per l'anno 2016.
Le misure delle agevolazioni fiscali sono così articolate:
  • per le persone fisiche detrazione del 19% dei conferimenti per importi fino a 500mila euro,
  • per i soggetti Ires deduzione pari al 20% dei conferimenti fino a 1,8 milioni di euro.Tali percentuali salgono rispettivamente a 25% e 27% nel caso di start up a vocazione sociale o del settore energia hi-tech.
Tra le novità previste dal decreto anche il fatto che è stata significativamente innalzata la soglia degli investimenti ammissibili da 2,5 milioni di euro a 15 milioni per ciascuna start up innovativa.
Inoltre, anche il periodo obbligatorio di tenuta dell'investimento, pena la decadenza delle agevolazioni, è stato rivisto alla luce dei nuovi orientamenti europei in materia di capitale di rischio ed è stato innalzato da 2 a 3 anni.
Start up con solo la firma digitale e senza notaio
E' stato già anticipato dal Mise ed ora ha la firma anche il decreto che prevede, per il 2016, il debutto delle start up costituite con firma digitale e senza la necessità di ricorrere ad un notaio
Dopo un lungo periodo di attesa, il ministro Federica Guidi ha dato via libera al provvedimento (in attesa di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”), che prevede che l’atto costitutivo e lo statuto saranno redatti solo online con impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori.
Il documento informatico deve essere presentato per l’iscrizione al Registro delle imprese entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione e, in caso di esito positivo delle verifiche, si potrà procedere con l’iscrizione.
Il termine si potrà ridurre della metà nel caso in cui la start up sceglie di fare autenticare le firme da un notaio, che dovrà effettuare la verifica sui requisiti.
Il decreto Mise contiene anche il modulo standard che le nuove aziende dovranno compilare per redarre online l'atto costitutivo e lo statuto.
di Cinzia Pichirallo
Il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto direttoriale del 29 febbraio 2016, contenente l'aggiornamento dei coefficienti - per l’anno 2016 - indicati nell’articolo 5, comma 3, del Dlgs n. 504 del 1992, ai fini dell’applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) e del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (ad esempio capannoni industriali), non iscritti in catasto o privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Il decreto 29 febbraio 2016 – che sarà pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” - fissa il il coefficiente di aggiornamento, per il 2016, nella misura dell’1,01 per cento.

 
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