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29/02/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 29/2/2016
A cura della FONDAZIONESTUDI
 
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Il c.d. Decreto Milleproroghe 2016 è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016.
Di seguito le novità in materia di lavoro contenute nell’art. 2 quater della Legge n. 21/2016.
Ticket licenziamento
Prorogata al 2017 l’esclusione dall’obbligo del versamento del c.d. ticket licenziamento per i licenziamenti:
  • nei cambi di appalto con assunzione dei lavoratori da parte del nuovo appaltatore in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale;
  • a seguito di completamento delle attività e chiusura dei cantieri edili.
Contratti di solidarietà tipo “A”
Anche per il 2017 l’integrazione per i contratti di solidarietà difensivi di tipo “A” è fissata, dalla Legge Milleproroghe 2016, nella misura del 70%, della retribuzione persa.
A tal proposito si ricorda che la norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa.
Part-time per i pensionandi
Infine, il comma 3, art. 2 quater della Legge n. 21/2016, ha prorogato da 60 a 90 giorni il termine entro cui va emanato il Decreto Interministeriale che dovrà stabilire le modalità per il ricorso al lavoro a tempo parziale dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed ora - grazie alla novella legislativa - anche esclusive, della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con circolare n. 42 del 26 febbraio 2016, ha fornito – a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015 - istruzioni in materia di:
  • indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi;
  • diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti (c.d. automaticità delle prestazioni).
Automaticità delle prestazioni
Ricorda l’Istituto che il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità, prevede che i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione Separata abbiano diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.
Il congedo parentale, invece, continua ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità.
L’automaticità delle prestazioni è solo in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” che non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva che è in capo al committente/associante.
La norma non trova, invece, applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.
Con particolare riferimento all’anno 2015, la circolare n. 42/2016, precisa che:
  • sono indennizzabili, anche in forza alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità e paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015;
  • sono, inoltre, interamente indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma (c.d. periodi a cavaliere);
  • non possono essere indennizzate sulla base della contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015.
di Rossella Schiavone
Con Decreto Direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito l’incentivo denominato “Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini” nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”.
Sono destinatari dell’incentivo i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato, un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", purché avviato entro il 31 gennaio 2016.
L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo ed è riconosciuto per le assunzioni effettuate dall’1 marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, purché il giovane all’inizio del tirocinio fosse un NEET.
L’incentivo va da € 3.000 ad € 12.000 a seconda della classe di profilazione del giovane e, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
Infine si evidenzia che, per l’art. 6 del D.D. n. 16/2016, l’incentivo è fruibile nel rispetto del regime "de minimis" e, in presenza di specifiche condizioni, anche oltre i limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
E' lunedì 29 febbraio 2016 il termine ultimo entro il quale i soggetti interessati possono presentare al ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo l’istanza per far richiesta del tax credit per la musica.
Si tratta dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 7 del Dl n. 91/2013, convertito dalla Legge n. 112/2013, che si rivolge alle imprese discografiche esistenti dal 1° gennaio 2012, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta, pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali, che siano opere prime o seconde di compositori, artisti interpreti o esecutori, nonché di gruppi di artisti.
Modalità e termini per la domanda
La domanda deve essere inviata su un modello apposito, firmato e inoltrato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione generale Cinema, e ad essa deve essere allegata la fotocopia del documento di identità. In alternativa si può consegnare a mano.
La richiesta per il bonus fiscale poteva essere effettuata dal 1° gennaio 2016 e fino al 29 febbraio 2016.
L'agevolazione deve riferirsi alle opere commercializzate nel 2015, intendendo per commercializzazione la data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico.
Il decreto del 2 dicembre 2014, attuativo di tale bonus fiscale, porta la firma del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di concerto con il Mef, e stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione, con il modello F24, da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, indicando il codice tributo “6849”, denominato Tax credit musica – D.M. 2 dicembre 2014.
di Roberta Moscioni
Come ogni anno , entro il mese di febbraio, è stato diffuso dall'Agenzia delle Entrate l'elenco degli studi di settore che saranno soggetti al piano di revisione triennale.
Si tratta di 67 studi di settore che riguardano, tra gli altri, gli studi di ingegneri, notai, revisori, periti industriali e contabili appartenenti al mondo delle professioni, anche se di fatto il Mef ha già annunciato l'abrogazione dello strumento accertativo per tutti i professionisti, già dal periodo d'imposta 2016.
L'elenco degli studi da sottoporre a revisione triennale e, contemporaneamente, ad un percorso parallelo di semplificazione è stato diffuso con il provvedimento direttoriale n. 31160 del 26 febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate.
L'operazione di revisione degli studi di settore riguarderà il periodo d’imposta 2016 e, quindi, gli studi corretti saranno allegati ad Unico 2017.
Studi di settore: revisione e piano di accorpamento e semplificazione
Con il provvedimento del 26 febbraio 2016, oltre all'approvazione del programma di revisione degli studi applicabili a partire dal periodo d’imposta 2016, sono state anche apportate alcune variazioni alla modulistica riguardante il periodo d'imposta 2015. La modifica non introduce significative variazioni rispetto a quanto approvato con il provvedimento del direttore delle Entrate dello scorso 29 gennaio, ma mira solo alla correzione di un refuso presente nelle istruzioni.
Per quanto riguarda, invece, la correzione dei 67 studi previsti nell'elenco – come si legge direttamente nel provvedimento direttoriale – al termine dell'operazione, l'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di realizzare un accorpamento di più studi di settore e, allo stesso tempo, il trasferimento di uno o più codici di attività da uno studio di settore ad un altro fra quelli sottoposti a revisione.
Con tali accorpamenti e trasferimenti l’Amministrazione finanziaria conta di dare attuazione a quanto previsto in tema di studi di settore dall’atto di indirizzo del ministro dell’Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016-2018.
Quali sono gli studi di settore oggetto di revisione?
Gli studi selezionati per essere sottoposti al restyling sono stati scelti in base alla data della loro approvazione, con unica eccezione per lo studio WK01U, destinato ai notai.
L'ordinaria manutenzione di questo strumento accertativo interesserà tutti e quattro i comparti principali.
Nell'elenco dei 67 studi di settore da revisionare, infatti, rientrano:
  • 20 studi relativi ad attività del settore delle manifatture;
  • 19 riguardanti il settore dei servizi;
  • 21 riferiti ad attività del settore del commercio;
  • 7 riservati ad attività professionali. 

 
 
 
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