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26/02/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 26/2/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A Tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Professionisti Diritto
di Gioia Lupoi
Il 23 febbraio 2016 il Cndcec ha pubblicato sul sito il documento: “Linee Guida alle vendite competitive nel fallimento”.
Si tratta di un manuale operativo della fase di realizzo dei beni di compendio, in considerazione delle modifiche introdotte dal DL 83/2015, convertito nella legge 132/2015.
Si ricorda che il curatore può ricorrere, ex art. 107, comma 2, della legge fallimentare, all’ausilio di professionisti nella liquidazione dell’attivo, delegando per tali operazioni alcuni professionisti, tra cui, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c.: gli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo, iscritti in appositi elenchi.
Nella guida si richiamano le tre diverse fasi di attività:
  • una preliminare (ed eventuale) da porre in essere nel caso in cui il fallimento eserciti una attività economica che è utile per i creditori continuare provvisoriamente o locare a terzi (art. 104 “Dell’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito” e art. 104-bis “Affitto d’azienda o di rami d’azienda”);
  • una sistematica e metodologica attinente alla predisposizione del programma di liquidazione (art. 104-ter “Programma di liquidazione “);
  • una relativa al realizzo dei beni di compendio, ove la norma che ne stabilisce le modalità in via generale è l’art. 107 (“Modalità delle vendite”) a cui si affiancano, per il realizzo di particolari beni, gli artt. 105 (“Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco”) e 106 (“Cessione dei crediti, dei diritti, delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere”).
Il manuale
In tal senso, sono messe in evidenza:
  • le prassi in uso al fine dell'individuazione delle migliori modalità di realizzo degli asset fallimentari;
  • ruoli e funzioni attribuiti agli organi del fallimento, ad eventuali ausiliari del curatore e ai periti estimatori;
  • le modalità di vendita che possono essere gestite secondo le regole del processo esecutivo applicabili al fallimento nei limiti di compatibilità;
  • le novità sul ricorso a vendite telematiche;
  • le modifiche del nuovo regime fiscale per i trasferimenti.

 

Fisco
di Roberta Moscioni
Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza “aperta” di un provvedimento attuativo del decreto legislativo internazionalizzazione, che contiene le regole applicative del “branch exemption”, ossia la disciplina che consente alle imprese residenti nello Stato di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite relative alle proprie stabili organizzazioni estere.
L'Agenzia, data la novità e importanza della materia, invita imprese, operatori economici, ordini professionali ed esperti della materia ad inviare commenti e osservazioni sulla bozza di provvedimento fino al 31 marzo 2016, esclusivamente a mezzo di posta elettronica, al seguente indirizzo: branchexemption@agenziaentrate.it
Riferimenti normativi
E' stato l'articolo 14 del Dlgs 147/2015, finalizzato a favorire la crescita e l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, ad introdurre nel nostro ordinamento il branch exemption, inserendo nel Tuir il nuovo articolo 168-ter, in base al quale si consente ad un’impresa residente in Italia di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.
Esercizio dell'opzione
Le imprese residenti nel territorio dello stato esercitano l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all'estero (branch esenti) nella dichiarazione dei redditi. L'opzione decorre dal periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce.
L'opzione va esercitata per tutte le stabili organizzazioni estere dell'impresa residente nel territorio dello stato (casa madre italiana) con effetto dallo stesso periodo d'imposta per il quale è esercitata.
L'opzione esercitata per la prima stabile organizzazione, dunque, vincola quelle costituite successivamente senza che per ciascuna di esse venga esercitata un nuova opzione.
L'indicazione offerta dall'Agenzia delle Entrate è quella della obbligatorietà complessiva dell'opzione già nel momento in cui la stessa viene esercitata per la prima stabile organizzazione, con la conseguenza che se successivamente alla prima stabile organizzazione, ne dovesse nascere una nuova, la stessa eredita automaticamente l'opzione senza la necessità di esercitarne di ulteriori.
Nella dichiarazione dei redditi dove è esercitata l'opzione vanno indicati il numero di stabili organizzazioni estere e il relativo Stato o territorio di localizzazione.
La prima opzione per il branch exemption si effettuerà nel modello Unico 2017. Pertanto, al posto del normale consolidamento del risultato della branch nel bilancio (Modello Unico), è prevista la possibilità, con decorrenza dall'esercizio 2016, di rendere esenti i redditi o indeducibili le perdite della stabile organizzazione, esercitando la suddetta opzione.
Cessazione dell'opzione
La cessazione dell'opzione si verifica in seguito alla chiusura di tutte le branch esenti estere od al ricorrere di alcune casistiche essenzialmente legate ad operazioni straordinarie.
di Cinzia Pichirallo
In merito alla possibilità di ottenere il credito d'imposta sul gasolio nel settore dell'autotrasporto, l'agenzia delle Dogane, con circolare n. 4 del 23 febbraio 2016, illustra l'ammissibilità del credito d'imposta con riguardo alle varie forme ammesse di titolarità giuridica dell’autoveicolo utilizzato.
Per ottenere il rimborso dell'accisa è necessario presentare la dichiarazione apposita.
Il beneficio fiscale è diretto a due distinte categorie di esercenti operanti nell’attività di trasporto merci: per conto terzi e in conto proprio. Ognuno soggiace ad una speciale disciplina che prevede anche i vincoli di utilizzo dei mezzi.
Autotrasporto merci per conto di terzi
L’esercente attività di autotrasporto merci per conto di terzi può avere la disponibilità dell’autoveicolo a titolo di proprietà, locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto.
L'utilizzo tramite comodato o locazione senza conducente è riservata ad imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori, che utilizzano i mezzi per il trasporto merci conto terzi. In questo caso l'agevolazione è soggetta all'osservanza del vincolo in parola e della forma scritta del contratto.
Viene dimostrata la titolarità del veicolo, per il comodato, attraverso la copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della Motorizzazione Civile.
Nolo a freddo
In un particolare contratto - c.d. nolo a freddo, in cui l’attività di trasporto merci viene svolta dall’esercente mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi – il rimborso d’accisa avviene a favore del reale utilizzatore dell’autoveicolo qualora vi sia esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo e la registrazione del contratto.
Autotrasporto merci in conto proprio
Per quanto riguarda l'esercizio dell’autotrasporto merci in conto proprio, la circolare n. 4/D richiama la legge n. 298/1974, art. 31, che illustra i titoli di disponibilità degli autoveicoli. In tale settore non sono ammessi la locazione ed il comodato.
Compilazione della dichiarazione trimestrale di rimborso
In attesa che venga aggiornato il software per la compilazione della dichiarazione di rimborso, l’esercente deve annotare nel Quadro A-1 della dichiarazione i titoli di possesso dell’autoveicolo ancora non configurati secondo il seguente criterio:
- l’usufrutto deve essere indicato con la lettera A = Proprietà
- l'acquisto con patto di riservato dominio con la lettera B = Locazione con facoltà di compera (leasing)
- il comodato senza conducente con la lettera C = Locazione senza conducente.
Altre ipotesi
Il documento considera, poi, l'ipotesi particolare di autoveicoli posseduti a titolo di locazione e concessi in uso da esercente che, a propria volta, ne ha la disponibilità sulla base di un distinto contratto di locazione finanziaria e l'esercizio di attività in forma consortile e variazioni della titolarità dell’azienda.
di Gioia Lupoi
È disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate il modello per l' “Opposizione all’utilizzo dei dati delle spese universitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata”.
Gli studenti hanno la facoltà di opporsi all’inserimento dei dati delle spese universitarie nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui risultano a carico.
Come fare?
Per l'opposizione dovranno trasmettere, insieme alla copia di un documento di identità, dal 20 febbraio al 21 marzo 2016, il modello in oggetto:
  • all’indirizzo e-mail opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it,
oppure
  • via fax al numero 0650762273.
Una precisazione sulle agevolazioni
Con l'opposizione, le informazioni contabili relative alle spese universitarie saranno cancellate e, quindi, non essendo elaborate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, non saranno conoscibili da parte dei soggetti cui lo studente è fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore). Resta fermo che i singoli documenti fiscali potranno comunque essere utilizzati per le agevolazioni previste per legge all’atto della dichiarazione dei redditi.
 

 

Diritto
di Cinzia Pichirallo
Dal 2017 sarà abolito il segreto bancario tra Ue e San Marino grazie ad un accordo approvato dal Parlamento europeo che prevede lo scambio delle informazioni sui conti finanziari dei reciproci residenti.
Ciò renderà più difficile per i cittadini Ue nascondere capitali al fisco aprendo conti bancari nella Repubblica di San Marino.
L'accordo stabilisce che tra i due enti saranno scambiate informazioni non solo relative al reddito, come interessi e dividendi, ma anche riguardanti saldi e proventi della cessione delle attività finanziarie.
Secondo quanto stabilito nell'intesa, San Marino dovrà applicare misure più restrittive, equivalenti a quelle in vigore dal marzo 2014 nell'Unione europea. Inoltre tale strumento risulta conforme allo standard globale 2014 sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari promosso dall’Ocse e dal G20.
Compiti delle amministrazione fiscali di Ue e San Marino saranno quelli di:
- identificare in modo chiaro ed inequivocabile i contribuenti interessati;
- amministrare e far applicare le loro legislazioni fiscali in situazioni transfrontaliere;
- valutare la probabilità di evasioni fiscali perpetrate;
- evitare ulteriori indagini non necessarie.
L'accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
In via sperimentale e per il biennio 2016-2017, l’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, ha istituito un premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP), curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
L’INAIL, con circolare n. 4 del 23 febbraio 2016, ha reso noto che il premio speciale annuale dovuto è pari a euro 58, maggiorato della addizionale ex Anmil dell’1%.
Tale premio speciale è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo che va dal 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
L’importo del premio non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato.
L’onere aggiuntivo annuo, per gli anni 2016 e 2017, è pari a euro 45, maggiorato della addizionale ex Anmil dell’1%, e complessivamente non può superare il limite di 5 milioni di euro per ciascun anno.
Adempimenti
Sottolinea la circolare INAIL n. 4/2016 che ogni sede formativa deve aprire un’apposita Pat ed una polizza speciale “Allievi IeFP” e che, per l’anno formativo 2015-2016, il termine di presentazione della denuncia per l’apertura della Pat e della polizza speciale è l’11 marzo 2016.
Inoltre, entro il 10 dicembre di ciascun anno formativo, attraverso il servizio telematico denominato “Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP”, le istituzioni devono presentare la denuncia con l’indicazione degli allievi iscritti ai corsi, allegando lo stralcio del decreto regionale di approvazione dei corsi.
Per l’anno scolastico 2015-2016, tale denuncia dovrà essere inoltrata telematicamente entro il 22 aprile 2016.
di Redazione eDotto
In data 28/1/2016 Anaci, Saci, Cisal, Cisal Terziario, hanno siglato il protocollo d’intesa che fa seguito all’intesa del 22/12/2015 in merito al contributo obbligatorio in favore dell’En.Bi.F. per i Dipendenti di Studi Professionali o Società che amministrano condomini e patrimoni immobiliari o erogano servizi integrati agli edifici.
di Rossella Schiavone
Con messaggio n. 838 del 23 febbraio 2016, l’INPS ha descritto le operazioni di conguaglio fiscale su pensioni derivanti dall’elaborazione dei modelli CU 2016 - redditi 2015, demandate all’Istituto nella qualità di sostituto d’imposta.
Operazioni di conguaglio 2015
Le operazioni di conguaglio fiscale 2015 sulle prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS sono state attuate secondo le seguenti modalità:
  • per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 € e con debiti superiori a 100 € è stato applicato automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla data del 1° marzo fino all’effettivo saldo;
  • per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 € e per quelli di importo inferiore a 18.000 €, ma con debito inferiore a 100 € il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti sono risultate pari o superiori alle relative capienze.
Gestione delle incapienze
Per quanto riguarda la gestione delle ipotesi di incapienza dei pensionati con redditi annui superiori a 18.000 €, i soggetti contribuenti sono stati suddivisi in due categorie:
  • i pensionati che, ai fini del prelievo del debito fiscale, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese di marzo, continuano ad avere un residuo debito, che andrà ad estinguersi nel mese di aprile;
  • i pensionati che, dopo l’azzeramento della pensione del mese di marzo e aprile, continueranno ad avere un debito d’imposta nei mesi successivi al mese di aprile.
Per i contribuenti riconducibili alla prima categoria l’INPS ha applicato automaticamente il debito d’imposta sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo e del 1° aprile, con azzeramento della cedola di marzo e fino a capienza della cedola di aprile.
Per i contribuenti riconducibili alla seconda categoria, invece, sono state inviate le comunicazioni in merito al prelievo fiscale a marzo e sulla relativa prosecuzione sulle prestazioni in pagamento nei mesi di aprile e successivi, fino all’effettivo saldo. Gli stessi potranno, tuttavia, manifestare la volontà di versare il debito residuo in un’unica soluzione.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 3674 del 24 febbraio 2016, si è pronunciato sulle esatte modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio derivante dall’integrazione della fattispecie di cui all'art. 316 ter, comma 2 c.p., relativa dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Sottolinea il Ministero che l'art. 316 ter c.p., punisce la condotta di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Rispetto al reato di truffa aggravata, la condotta, nel caso di specie, assume carattere residuale in quanto:
  • non ha natura fraudolenta, perché la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere, costituisce fatto strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri;
  • è assente l’induzione in errore.
Nel caso in cui l'indebita percezione sia pari o inferiore a € 3999,96, la condotta non ha rilevanza penale ed è punita con sanzione amministrativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 316 ter c.p., che può essere contestata e notificata ai sensi degli artt. 14 e segg. della Legge n. 689/81 dal personale ispettivo.
L'importo della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 Legge n. 689/81, è pari ad 1/3 del massimo edittale previsto dalla norma (€ 8.607,33), ovvero pari al triplo del beneficio indebitamente percepito, nel caso in cui quest'ultimo risulti inferiore alla sanzione così definita.
Alla fattispecie in esame non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
La DTL competente a contestare l’illecito è quella del luogo in cui ha sede l'Ente pubblico erogante il contributo, fermo restando l'applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. nei casi in cui non sia possibile determinare la competenza per territorio in funzione della consumazione.
L’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione/archiviazione è, invece, di competenza del Prefetto.

 

Fisco Diritto
di Eleonora Pergolari
Con particolare riferimento alle obbligazioni tributarie, spetta all’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte dei chiamati, per poter esigere da questi l’adempimento dell’obbligazione del loro dante causa.
Non basta la denuncia di successione
Questo onere probatorio non può ritenersi assolto con la produzione della sola denuncia di successione.
Per contro, lo stesso è da considerare idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione, o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità.
Legittimazione processuale, non basta chiamata a eredità
E’, inoltre, onere della parte istante la prova della legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali la domanda o l’impugnazione sia stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente, per contro, la mera chiamata all’eredità.
La legittimazione ad causam, infatti, non si trasmette dal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione.
Sono questi i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, Sezione tributaria civile, nel testo della sentenza n. 3611 depositata il 24 febbraio 2016.
di Eleonora Pergolari
E’ da escludere la declaratoria di nullità di una cartella esattoriale qualora il contribuente la impugni per difetto di motivazione ma poi contesti puntualmente i presupposti dell’imposizione, dimostrando, quindi, di averne piena conoscenza, ed ometta, per contro, di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
Con detto contegno, infatti, viene ad essere sanato l’eventuale vizio di motivazione della cartella di pagamento, qualora la medesima faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.
Sanatoria per raggiungimento dello scopo
E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 3707 depositata il 25 febbraio 2016.
Per la Suprema corte, in definitiva, ciò che rileva, ai fini della sanatoria per raggiungimento dello scopo è se, comunque, la cartella di pagamento contenga gli elementi minimi per consentire al contribuente di individuare la pretesa impositiva, e di difendersi nel merito.

 

Professionisti
di Roberta Moscioni
Per consentire alle Pmi di rivolgersi in modo più competitivo sui mercati esteri, i commercialisti hanno deciso di mettere a disposizione le loro consulenze, quale arma in più per invogliare le imprese che vogliono internazionalizzarsi.
A tal fine, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avuto l'idea di organizzare un road show in 10 città italiane (si partirà da Bologna a marzo per terminare a Roma nel mese di novembre), con l'obiettivo di sensibilizzare tutti gli iscritti dei 144 Ordini territoriali (circa 116mila professionisti), sparsi sul territorio della penisola, sull'importanza e sul valore della consulenza d'impresa, per conferire autorevolezza all'attività professionale e, allo stesso tempo, per sostenere l'export italiano.
Commercialisti, guida per l'export delle piccole e medie imprese
Quattro finanziamenti agevolati su dieci erogati soprattutto alle Pmi sono frutto delle consulenze sulle intermediazioni compiute dai commercialisti. I commercialisti conoscono bene le imprese con cui lavorano: sono una sorta di consulenti globali, che se ben formati possono dare un aiuto concreto alle Pmi relativamente a come operare e quali Paesi scegliere per avviare la loro attività di esportazione.
Secondo Andrea Novelli, A.D. Simest (società controllata da Cassa depositi e prestiti che assiste le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione), oggi il 40% delle aziende, soprattutto Pmi, che hanno scelto di spostare le proprie attività sui mercati esteri "lo hanno fatto grazie al supporto dei commercialisti, che le hanno aiutate nella richiesta dei finanziamenti pubblici agevolati".
Per tali ragioni intensificare il ruolo dei commercialisti come mediatori è fondamentale e soprattutto prezioso vista la loro capillarità sul territorio, e per tale ragione il Cndcec ha avviato questa capillare campagna di sensibilizzazione ed informazione.
Nuova Sabatini illustrata ai commercialisti
Martedì 1° marzo 2016 alle 9.00 in Piazzale delle Belle Arti 2, a Roma, presso la sede dell’Ordine dei Commercialisti si terrà un incontro dal titolo “Agevolazioni finanziarie per le imprese del Lazio”.
All'appuntamento parteciperà anche Invitalia per illustrare gli aspetti più appetibili di alcune specifiche misure agevolative per le imprese.
Nello specifico, verranno approfonditi due incentivi:
- la Nuova Sabatini, il contributo per l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature,
- la Legge n. 181, per il rilancio delle aree di crisi (Rieti, per esempio).

 
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