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25/02/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 25/2/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente  Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

I racconti dell'Ispettore
di Enrico Presilla e Andrea Seppoloni, Ispettori del Lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria
Ruggiero lavora per la “Veloce&Furente sas”, specializzata nella commercializzazione di automobili sportive con marchi provenienti da tutto il mondo; non si occupa di vendita, ma di profilazione dell’utenza che entra in contatto con la concessionaria.
Quando una coppia di persone accede all’interno dell’autosalone, Ruggiero si dirige immediatamente verso i potenziali clienti, i quali, però, invece di mostrare spavaldamente la patente sportiva come spesso fanno gli avventori della concessionaria, esibiscono il temuto tesserino ispettivo.
Effettuati i primi controlli, i funzionari ministeriali appurano che la società rivenditrice di auto ha otto dipendenti con contratto di lavoro subordinato e un collaboratore coordinato e continuativo, Ruggiero. Sicché, come bracchi che fiutano ogni cespuglio per stanare chi vi si nasconde all’interno, la coppia ispettiva indaga immediatamente la genuinità di tale collaborazione.
Gli ispettori accertano che Ruggiero nel corso della sua prestazione non si avvale di collaboratori e opera con modalità ripetitive in un arco temporale organizzato secondo criteri stabiliti dal committente (art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 81/2015; Ministero del Lavoro Circolare n. 3 del 01/02/2016).
“Collaboratore di nome, subordinato di fatto”, chiosano con assoluta certezza gli ispettori. “Che cosa significa?”, chiede Ruggiero. “Che al termine degli accertamenti il suo datore di lavoro dovrà riconoscerle tutte le tutele spettanti ai lavoratori subordinati …senza però trasformarla in lavoratore subordinato!”.
“Mi state prendendo in giro? – ribatte un attonito Ruggiero – È come se fossi il possessore di una Smart e voi mi obbligaste ad utilizzarla off-road come un gippone!”. “A noi non interessa il nome della vettura che guidi, se la legge dice che ha caratteristiche assimilabili a quelle di un fuoristrada …ti iscriviamo al Camel Trophy!”.

 

Approfondimenti
di Redazione eDotto
Gli incentivi previsti dalla Misura “Bonus Occupazionale” del Programma “Garanzia Giovani” possono essere fruiti oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
  • per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia Giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto;
  • per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia Giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo all’assunzione anche oltre i limiti del regime “de minimis” è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni:
  1. il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013, ovvero negli ultimi sei mesi non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, oppure negli ultimi sei mesi deve aver svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
  2. il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  3. il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato.
di Redazione eDotto
Il D.Lgs. 139/2015 - “decreto bilanci” - ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, relativamente al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti che adottano la medesima disciplina. La suddetta direttiva ha l’obiettivo di migliorare la portata informativa del bilancio e avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi e del carico normativo che regola la redazione e la pubblicazione del documento.
Il suddetto decreto integra e modifica anche il codice civile per allineare la normativa alle disposizioni della direttiva, ed è destinato a determinare numerosi e rilevanti impatti nella redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali, a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
Il recepimento della direttiva 2013/34/UE potrà generare implicazioni non soltanto dal punto di vista civilistico, ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, ma anche dal punto di vista fiscale, e sicuramente il legislatore fiscale dovrà intervenire su alcuni specifici aspetti che riguardano la determinazione delle imposte.

 

Fisco Diritto
di Eleonora Mattioli
Il vincolo del fondo patrimoniale potrebbe non proteggere i beni in esso contenuti dall'azione esattoriale per un credito tributario.
E’ quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, statuendo in ordine ad una procedura esecutiva (nella specie iscrizione ipotecaria) su di un bene costituito in fondo patrimoniale.
In particolare - ha precisato la Suprema Corte - in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo, va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia.
Debito tributario per soddisfare bisogni di famiglia
Sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (dunque i beni suscettibili di esecuzione)
Onere della prova al debitore opponente
Nella medesima occasione – con sentenza n. 3600 del 24 febbraio 2016 – la Corte puntualizza che l’onere della prova circa i presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava in ogni caso sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale; dunque sul debitore opponente, che dovrà eventualmente provare che il debito per cui si procede fu contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole. Detta prova può consistere anche in presunzioni semplici o anche nel ricorso a criteri logici o di comune esperienza. 

 

Fisco
di Roberta Moscioni
Nel corso dell'audizione del 24 febbraio 2016 in Commissione di Vigilanza sull'Anagrafe tributaria, l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, ha illustrato il piano di azione per migliorare l'efficienza dell'agente pubblico della riscossione.
Nelle risposte offerte dall'Ad a deputati e senatori emerge l'intenzione di far crescere l'efficienza complessiva del sistema di Equitalia attraverso cinque mosse, che spaziano dal migliore utilizzo delle banche dati ad un uso più puntuale della PEC, fino ad un fruibilità “in forma massiva e a cadenze ravvicinate” delle informazioni finanziarie dei debitori.
Il punto sui cui Ruffini, nel corso dell'audizione del 24 febbraio 2016, si è soffermato maggiormente è quello di disporre di banche dati accessibili e aggiornate, rimarcandocome “i due elementi fondamentali della riscossione sono informazione e tempo”.
Informazione tempestiva con banche dati che dialogano tra loro
L'efficacia e la tempestività dell'attività di riscossione, infatti presuppongono la bontà e la pronta reperibilità delle informazioni necessarie per espletare correttamente la delicata fase di notifica delle cartelle e degli altri atti esattoriali.
Inoltre, un'anagrafe aggiornata e puntualmente arricchita di informazioni sul patrimonio dei debitori iscritti a ruolo consente anche di attivare con correttezza ed efficacia le azioni cautelari ed esecutive, nell'eventuale successiva fase del recupero coattivo.
A tal fine, particolarmente importante è risultata l'unificazione dei sistemi informativi del Gruppo, data la varietà e disomogeneità delle soluzioni e delle tecnologie in uso presso le società concessionarie private.
L'introduzione del sistema unico della riscossione ha consentito l'accentramento sia delle infrastrutture che delle attività logiche di gestione delle informazioni e degli strumenti tecnologici utilizzati a tal fine, con evidenti riduzioni di costi e miglioramenti dei processi di riscossione.
Richiesta accesso anagrafe dei conti
Per la buona riuscita dell'operato di Equitalia, Ruffini ha poi richiesto un accesso all’Anagrafe dei conti anche per il Gruppo, al fine di poter agire conoscendo la situazione finanziaria del debitore quasi in tempo reale.
di Gioia Lupoi
Ifel – la fondazione dell'Anci – pubblica le FAQ sulle nuove disposizioni tributarie introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 estrapolate da alcuni eventi web sul tema.
I chiarimenti principali sono sui comodati ai fini dell'esenzione Imu
Tra le risposte più significative:
  • se il genitore conduce in locazione un immobile nello stesso comune e la casa di proprietà la concede in comodato al figlio, l’agevolazione spetta perché la norma richiede che il comodante ed il comodatario debbano avere la residenza e la dimora abituale nello stesso Comune;
  • al contrario, paradossalmente, se il comodante risiede in un altro Comune, in un’abitazione in locazione, e possiede in un altro Comune un’abitazione data in comodato al padre/figlio, l’agevolazione non spetterà, perché manca appunto la coincidenza della residenza;
  • mentre l’interpretazione letterale e restrittiva, vuole che il legislatore abbia voluto fare riferimento al possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) di qualsiasi immobile, il Dipartimento delle finanze, nella risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2016, ha ritenuto che per immobile debba intendersi solo l’unità immobiliare abitativa.
di Cinzia Pichirallo
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 sono stati assegnati 300 milioni di euro per il finanziamento di programmi di sviluppo localizzati nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, per l’attuazione del Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR (PON IC).
Gli interventi previsti sono:
- Asse I – Innovazione;
- Asse III – Competitività PMI;
- Asse IV – Efficienza energetica.
Con circolare n. 14722 del 18 febbraio 2016 del MiSe, vengono fornite indicazioni in merito alle condizioni di utilizzo e ai criteri di valutazione delle domande di agevolazione per le quali è previsto il cofinanziamento con le risorse degli Assi I e III, sulla base dei criteri di selezione delle operazioni del PON IC approvati dal Comitato di sorveglianza del programma.
Asse I – Innovazione
In tale ambito, le risorse sono destinate al “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”.
I programmi di sviluppo possono essere proposti da imprese di qualsiasi dimensione, comprese quelle operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Inoltre, devono essere realizzati nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia ed essere attinenti alle seguenti aree tematiche: Aerospazio e difesa; Salute, alimentazione, qualità della vita; Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività; Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente
Asse III – Competitività PMI
In tale ambito, sono previste tre azioni:
Azione 3.1.3 - Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale;
Azione 3.2.1 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese;
Azione 3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente.
I programmi di sviluppo devono essere realizzati nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, esclusivamente da Pmi; possono riguardare tutti i settori produttivi.

 

Lavoro Fisco
di Gioia Lupoi
Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente, il ddl n. 2237 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto "milleproroghe").
Alcune tra le misure sul lavoro prorogate
Ancora per un altro anno – 2016 - non si dovrà pagare la cosiddetta “tassa sui licenziamenti” della legge Fornero.
Si tratta del contributo addizionale sui licenziamenti dovuto dalle aziende che interrompono rapporti di lavoro a tempo indeterminato per cambi di appalto.
Ancora un anno di esenzione se i licenziamenti siano seguiti da assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali, ossia a condizione che siano “succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Altra previsione è che per il 2016 è ancora garantita l’integrazione salariale al 70% dei giorni tolti dal contratto di solidarietà, se l’intesa è stata siglata prima del 24 settembre 2015 (entrata in vigore della riforma sugli ammortizzatori sociali).
Interventi in materia fiscale
Slitta di altri sei mesi, e per la settima volta, la riforma della riscossione locale: dunque, i Comuni possono ancora avvalersi di Equitalia per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali.

 

Professionisti Lavoro
di Roberta Moscioni
Reca il titolo “Ispezioni in materia di lavoro. Sistema sanzionatorio e strumenti di difesa del datore di lavoro", il documento del mese di gennaio 2016, pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in cui viene analizzato il ruolo dei professionisti che assistono i datori di lavoro nello svolgere le ispezioni del lavoro.
Il documento del Cndcec parte dal definire l'ispezione del lavoro – comprensiva anche di quella in materia di previdenza sociale e di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro – come un importante strumento di tutela diretta dei lavoratori e di tutela indiretta delle imprese sane che operano nel rispetto della legge.
L'attività del professionista, che assiste il datore di lavoro in tale sistema di ispezione, è fondamentale, oltre che per il rispetto della legalità, anche per la salvaguardia delle condizioni di libera concorrenza e leale competizione delle imprese sul mercato, mediante la prevenzione di comportamenti elusivi e irregolari.
Finalità dell'ispezione del lavoro
L'ispezione del lavoro è considerato un procedimento amministrativo di natura istruttoria, che si caratterizza per l'esercizio di una potestà riconosciuta dall'ordinamento giuridico ai soggetti preposti ai controlli, che ha il fine di acquisire elementi oggettivi e valutativi e che si conclude con l'adozione di specifici provvedimenti, non necessariamente sanzionatori.
L'attività di ispezione del lavoro è piuttosto articolata e richiede la partecipazione di una pluralità di soggetti con funzioni ispettive/accertative differenti, anche se a volte sovrapposte.
Ruolo del professionista
Il Cndcec, dopo aver illustrato il funzionamento del sistema delle ispezioni in materia di lavoro, si sofferma sul ruolo del professionista, evidenziando come l'assistenza che il professionista abilitato ex legge 12/1979 può dare al datore di lavoro nell'ispezione è da ritenere indispensabile e fondamentale, in considerazione anche degli effetti sanzionatori che ne possono derivare.
L'ispettore, infatti, dopo la sua presentazione in azienda, è obbligato ad informare il datore di lavoro o il diverso interlocutore del suo diritto a farsi assistere dal professionista delegato nel corso dell'ispezione che sta per avviare.

 
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