HOME - Newsletter

23/02/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
A tutti Voi un ottimo di tutto
 
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Diritto Professionisti
di Eleonora Pergolari
Studio del Notariato
I profili giuridici del trasferimento della sede sociale all’estero e della trasformazione internazionale costituiscono il tema di uno Studio del Notariato approvato dal CNN nella seduta del 12-13 gennaio 2016.
Trasferimento della sede 
L’elaborato analizza, per quel che riguarda il trasferimento della società, sia gli aspetti strettamente legati allo spostamento della sede statutaria che l’assetto delle regole organizzative della società.
Generalmente, infatti, al momento della costituzione della società la localizzazione della sede statutaria ha la funzione di individuare l’ordinamento di riferimento e la legge regolatrice della società; così, nell’ipotesi del trasferimento, non è possibile prescindere dalla verifica della legislazione sia del Paese d’origine che del Paese di destinazione.
Criteri di collegamento
All’esame dei notai, pertanto, le norme di diritto internazionale privato che disciplinano il conflitto tra i diversi ordinamenti e, a seguire, le disposizioni di diritto sostanziale che attengono dell’operazione medesima.
Nel dettaglio, un capitolo dello studio è appositamente dedicato al criterio di collegamento di cui all’articolo 25 della Legge n. 218/1995, ai sensi del quale le società sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione.
Detto criterio è derogabile ai sensi del comma 3 della norma che prevede l'applicazione della legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale della società.
Spostamenti in Ue
Di seguito, sono esaminati i casi in cui i trasferimenti delle sedi avvengano all’interno dell’Unione Europea.
Viene precisato come, in dette ipotesi, il meccanismo delineato dall’articolo 25 citato è suscettibile di essere derogato per effetto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia ed in virtù dell’applicazione del principio della libertà di stabilimento.
Sede dall’estero verso l’Italia
Lo studio n. 283-2015/I si focalizza, poi, sui profili applicativi del trasferimento della sede dall’estero all’Italia, posto che per quel che concerne la concreta procedura da seguire e gli adempimenti necessari, il nostro ordinamento non detta specifiche disposizioni.
Premesso che non sembra potersi prescindere dall’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, viene anche sottolineato come la dottrina abbia ritenuto applicabile, per analogia, il disposto dettato sullo stabilimento in Italia di sedi secondarie: l’atto di trasferimento, dunque, è da ritenersi soggetto alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali.
Viene precisato che, laddove la decisione di trasferimento della sede venga redatta all’estero, trattandosi di documento destinato all’iscrizione del registro delle imprese italiano, sia necessario che l’atto rivesta quantomeno la forma autentica e che lo stesso sia preventivamente depositato presso un notaio.
Il notaio che procede al deposito del verbale redatto all’estero di trasferimento della sede – che deve essere debitamente tradotto e munito, se occorre, di legalizzazione o apostille – dovrà qundi procedere con un controllo di legalità, provvedendo anche all’eventuale compimento di integrazioni che possano occorrere per adeguare la società alle regole dell’ordinamento italiano.
Sede dall'Italia
Per finire, vengono analizzati i profili applicativi del trasferimento della sede dall’Italia e le regole formali e sostanziali che, anche in questo caso, debbono presiedere la redazione dell’atto di trasferimento, il contenuto del controllo di legalità da parte del notaio e gli adempimenti pubblicitari.
 
Professionisti Diritto
di Roberta Moscioni
La Fondazione Nazionale dei dottori commercialisti in un documento del 15 febbraio 2016, approvato dal Consiglio nazionale, ha affrontato la questione delle “Società a responsabilità limitata semplificata”.
Il documento sulla Srls vuole fornire un’analisi dell’attuale normativa e mettere in luce gli aspetti caratterizzanti della disciplina, essendo questa tipologia societaria una variante organizzativa prescelta in fase di start up dell’iniziativa economica.
Lo studio della Fondazione si articola lungo tre direttrici:
- quella di natura giuridica, con l'analisi di aspetti quali la costituzione e lo statuto, l’amministrazione e le modifiche costitutive fino a dare alcuni cenni sulla trasformazione;
- quella di tipo aziendalistico, che affronta i temi della sottocapitalizzazione e la problematica relativa alla copertura delle perdite;
- quella di tipo statistico, che illustra l’evoluzione del fenomeno sin dalla sua introduzione nell’ordinamento giuridico evidenziando come il numero di Srls cresce costantemente.
Srls con Statuto standard
Secondo lo studio della Fondazione, nelle Srls più che lo Statuto ad essere standard sono le singole clausole dello stesso ad essere inderogabili.
Pertanto, allo statuto possono essere apportate solo delle pure integrazioni – comunque non incompatibili con il contenuto minimo dell'atto costitutivo espresso nel modello standard – se queste ultime si dovessero rendere necessarie in relazione all'esatta configurabilità dell'organizzazione societaria, sempre a patto che il modello standard non preveda nulla al riguardo.
Queste clausole potrebbero riguardare:
  • la dichiarazione dei soci resa nell'atto costitutivo relativamente all'indirizzo della società
  • l'indicazione della durata dell'esercizio sociale
  • infine, sembrerebbero consentite anche clausole convenzionali sulla durata della società.
 
Fisco
di Gioia Lupoi
Sul sito del ministero del Lavoro (sezione pubblicità legale) è apparso l’avviso pubblico con le modalità per accedere ai finanziamenti di Selfiemployment, il fondo rotativo di Garanzia giovani per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità che dispone di 114,6 milioni di euro ed è gestito da Invitalia.
Prevede finanziamenti a tasso zero per i giovani che vogliono mettersi in proprio o avviare un’attività imprenditoriale.
Le domande dalle ore 12 del 1° marzo 2016
La domanda, come ricorda l'avviso pubblico del ministero del Lavoro del 19 febbraio 2016, deve essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, a partire dalle ore 12 del 1° marzo 2016.
 
Il beneficio in breve
 
E' riservato a nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo promosse da giovani, fino a 29 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non hanno lavoro e non sono impegnati in percorsi di studio o formazione (i cosiddetti Neet) e che comportano una spesa prevista tra 5mila e 50mila euro.
I nuovi imprenditori devono aver concluso il percorso di formazione specialistica e di affiancamento consulenziale finalizzato all'autoimprenditorialità.
I finanziamenti:
  • sono a tasso zero;
  • coprono fino al 100% delle spese;
  • non richiedono garanzie personali;
  • devono essere restituiti in 7 anni.
di Cinzia Pichirallo
Il sistema InfoCamere, che si occupa anche di curare il patrimonio informativo presente nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle startup innovative, è in continua espansione consentendo di fornire altre tipologie di dati.
Di recente sono stati aggiunti gli indicatori di innovatività (spese in ricerca e sviluppo; personale altamente qualificato; tutela della proprietà intellettuale) selezionati dalle imprese al momento della registrazione come startup innovative.
Dal 22 febbraio 2016 su #ItalyFrontiers sono presenti informazioni relative alla eventuale prevalenza di amministratori e di capitale sottoscritto da soci corrispondenti a tre categorie: under 35, donne e stranieri.
Questo può servire per conoscere le imprese potenzialmente interessate ad accedere a interventi di finanza pubblica diretti all’imprenditoria giovanile e femminile.
di Gioia Lupoi
Il Decreto interministeriale che reca l'aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ex DM 28 dicembre 2012 (c.d. Conto termico), è reso disponibile sul sito Mise.
I privati possono contare sull'incentivo per:
  • sostituire impianti di climatizzazione invernale esistenti con altri dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, o di generatori alimentati a biomassa;
  • installare collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
  • sostituire scaldacqua elettrici con quelli a pompa di calore.
Semplificazioni per il Conto termico
Si ricorda che con nota del 27 gennaio 2016, il Mise avvisava dell'introduzione di una procedura semplificata, di nuove modalità di erogazione e dell'estensione agli impianti di potenza più elevata per gli incentivi in oggetto.
Il Decreto interministeriale del 16 febbraio 2016 è in attesa di essere ospitato sulla “Gazzetta Ufficiale” ed entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
di Roberta Moscioni
Lunedì 29 febbraio 2016 è l'ultimo giorno per inviare telematicamente la Comunicazione dati Iva relativa all'anno 2015.
L'appuntamento relativo all'adempimento 2015 segna anche la fine di questo tipo di comunicazione annuale per i contribuenti, dal momento che a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 e dal successivo decreto Milleproroghe,dal2017 l’obbligo di presentazionedella Comunicazione dati Iva sarà definitivamente soppresso.
Le suddette disposizioni normative hanno, infatti, previsto che tale adempimento nel 2017 sarà completamente abrogato in conseguenza del ripristino dell'obbligo, per tutti i contribuenti, di presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio.
Le modifiche sono state introdotte al fine di allineare il disposto normativo del nostro Paese alle disposizioni comunitarie, con l'obiettivo di semplificazione fiscale: lo scopo è infatti quello di eliminare un obbligo - quello della Comunicazione dati Iva - che comporta ogni anno l'invio di 3.300.000 comunicazioni. Il 2016 pertanto è l'ultimo anno in cui si dovrà adempiere a tale obbligo.
Aggiornate le istruzioni: registrare anche split payment e reverse charge
Essendo questo l'ultimo appuntamento con la Comunicazione dati Iva, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato nuovamente le istruzioni di compilazione della comunicazione, precisando, tra le altre cose, che nell'ammontare delle operazioni attive devono essere ricomprese anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime di split payment nei confronti delle Pa, ai sensi dell'art. 17-ter, Dpr 633/72.
L'Iva esigibile su queste operazioni - che è stata addebitata ma non riscossa dai fornitori in virtù dell'applicazione del regime speciale - non dovrà figurare nella comunicazione dati dei cedenti/prestatori, essendo essa dovuta all'Erario direttamente dagli enti cessionari/committenti. Dovrebbero, dunque, essere questi ultimi a dover indicare l'Iva esigibile nel campo CD4, se non fosse per il fatto che si tratta di soggetti esonerati in via di principio dalla Comunicazione dati Iva.
Sanzioni
Da quest'anno, infine, sono in vigore le nuove sanzioni per omessa o errata comunicazione.
Nel caso infatti di Comunicazione non trasmessa o trasmessa con dati incompleti oppure inesatti verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 250 Euro ad un massimo di 2.000 Euro, ai sensi dell’articolo 11 del Dlgs. n. 471/97, e di recente modificata dal Dlgs. n. 185/2015, entrato in vigore dal 1° gennaio 2016.
Essendo poi la Comunicazione dati Iva un adempimento di natura non dichiarativa, non è prevista la possibilità di rettifica o integrazione; pertanto il contribuente potrà solo avere la possibilità di esporre i dati definitivi e corretti nella dichiarazione annuale Iva.
di Cinzia Pichirallo
Per effettuare tutti i passaggi utili per modificare la delega di pagamento F24 attraverso l’applicativo Civis è stato messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate un nuovo Tutorial per Civis F24 sul canale YouTube.
Percorso da seguire
L'accesso al servizio avviene attraverso il codice fiscale ed il Pin personale del contribuente.
Dopo essere entrati occorre cliccare su “Civis” alla voce ”Richiesta modifica delega F24”; qualora l’F24 da modificare sia stato inviato con i servizi telematici dell’Agenzia, è necessario inserire il protocollo telematico e il progressivo indicato nella ricevuta telematica rilasciata al momento dell’invio o all’interno del Cassetto fiscale.
Quali operazioni è possibile eseguire
Gli interventi possibili sulla delega F24 sono:
- “Modifica”, con cui è possibile cambiare il codice tributo, il mese, l’anno di riferimento e il numero della rata (ma non modificare gli importi);
- “Suddividi”, con cui è possibile dividere sia gli importi a debito che quelli a credito, in un numero massimo di cinque tributi/righe.
 
Diritto
di Eleonora Mattioli
La Corte di Cassazione, quinta sezione, ha respinto il ricorso di un istituto di credito, confermandone il sequestro disposto in relazione al contestato reato di false comunicazioni sociali.
Avverso la decisione, l’istituto ricorrente deduceva l’erronea applicazione dell’art. 2621 c.c. laddove la Legge 69/2015 ha introdotto rilevanti modifiche nel tessuto normativo, soprattutto per quanto concerne la rilevanza dei fatti materiali e l’omessa considerazione delle valutazioni.
Ed invero, in tema di falso in bilancio, la Corte ha confermato come la Legge n. 69 del 27 maggio 2015 abbia effettivamente riformulato gli artt. 2621 e 2622 c.c. eliminando l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” ed inserendo il riferimento, quale oggetto della condotta rilevante, ai “fatti materiali non rispondenti al vero”
Modifica falso in bilancio, rilevanza dei fatti materiali
La modifica in questione, per quel che qui rileva, ha dunque investito la modalità oggettuale relativa ai fatti sui quali deve cadere la falsità penalmente rilevante, di modo che la versione attuale presenti evidenti diversità rispetto alla precedente: la modalità omissiva della condotta è stata uniformata rispetto a quella attiva nell'essere indirizzata su fatti materiali e non più su informazioni; per entrambe le modalità esecutive è stato evidenziato il requisito della rilevanza dei fatti materiali sui quali incide il falso; per la modalità attiva si registra la completa soppressione del riferimento alle valutazioni.
Ne discende – precisa la Corte con sentenza 6916 depositata il 22 febbraio 2016 – che la soppressione di detto riferimento normativo abbia effettivamente ridotto l’estensione della norma incriminatrice, limitandola alle apposizioni contabili che attingono da fatti economici materiali, escludendo quelle prodotte da valutazioni, pur se moventi da dati oggettivi.
Pur nel descritto quadro interpretativo, la Corte ha tuttavia concluso come nel caso di specie, non possano residuare dubbi sul fatto che le condotte descritte nel capo di imputazione siano riconducibili nei “fatti materiali non rispondenti al vero”, dunque punibili come false comunicazioni sociali anche nella nuova veste normativa assunta dall'art. 2621 c.c.
 
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 che ha previsto anche la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, l’INPS, con messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016, ha fornito indicazioni alle proprie sedi.
Sottolinea il messaggio che:
  • resta confermata la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032, per la sola ipotesi in cui l'omesso versamento sia superiore all'importo di euro 10.000 annui;
  • nel caso in cui l'importo dell’omissione sia inferiore o almeno pari a euro 10.000 annui si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Resta, comunque, confermata l'ipotesi di non punibilità con la sanzione penale ovvero con la sanzione amministrativa qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
L’INPS si sofferma, inoltre, sull’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative e sulla disciplina del regime intertemporale.
Stante quanto sopra, vengono fornite apposite istruzioni operative per adeguare le procedure interne, così da permettere la gestione delle due diverse ipotesi di illeciti.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 805 del 22 febbraio 2016, ha invitato le proprie sedi a procedere a definire le domande relative ai voucher baby sitting ed al contributo per gli oneri della rete pubblica e privata accreditata dei servizi per l’infanzia - anno di sperimentazione 2015 – per le quali non è stata presentata valida dichiarazione ISEE.
Infatti, nel biennio di sperimentazione 2014-2015, il requisito ISEE non ha influito sull’accoglimento o il rigetto delle domande presentate, in quanto tale elemento è stato acquisito dall’Istituto solo in vista di un possibile decreto direttoriale del Ministero vigilante che, in base all’andamento delle domande ed alla disponibilità residue negli anni 2014 e 2015, avrebbe potuto rideterminare, eventualmente anche in base all’ISEE, i criteri di accesso ai benefici in questione.
Conclude, quindi, l’INPS evidenziando che la spesa complessiva per i voucher baby sitting, per l’anno 2015, è risultata nei limiti della copertura finanziaria per cui è possibile procedere alla definizione delle domande presentate fino al 31 dicembre 2015 anche se carenti di valida dichiarazione ISEE.
di Rossella Schiavone
Con la circolare INPS n. 38 del 15 marzo 2010 è stato ribadito che gli accordi transattivi devono avere ad oggetto tutti i debiti (in fase amministrativa, legale e iscritti a ruolo) del proponente "al fine di programmare un unico piano di rientro con il carico contributivo integrale, ma con le sanzioni civili ricalcolate fino alla data di omologazione del Tribunale, con le modalità ed i tassi indicati al punto 5 della circolare n. 88 del 2002 [ ...]. Da quest’ultima data saranno dovuti dall’azienda anche gli interessi legali sul "quantum" della transazione ex art. 182-ter".
Al riguardo, l’Istituto, con messaggio n. 754 del 19 febbraio 2016 ha precisato l’ambito in cui il potere riduttivo può essere esercitato nell’ambito delle fattispecie trattate nella circolare n. 38/2010.
In caso di accordo transattivo proposto con il piano di cui all’art. 160 L.F., l’applicazione della riduzione delle sanzioni civili nella misura prevista nei casi di procedure concorsuali, potrà operare solo in caso di avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
Quindi – sottolinea l’INPS - in caso di richiesta di pagamento rateale degli importi dedotti in transazione, ove l’applicazione delle falcidie nella misura definita dall’art. 3 del D.M. 4 agosto 2009 per le somme aggiuntive sia operata sull’importo delle stesse già ridotto, ai sensi del comma 16, art. 116, Legge n. 388/2000, il piano concordatario dovrà contenere una specifica evidenza nel Fondo Rischi destinata alla copertura della differenza tra il valore integrale delle sanzioni civili dovute ex comma 8, e quello ridefinito nella misura ridotta in virtù del comma 16 della suddetta norma.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.F, sebbene regolati nella legge fallimentare, non possono essere ricompresi nell’alveo delle procedure concorsuali con l’effetto di restare esclusi dall’applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili previsto per le procedure concorsuali dall’art. 116, comma 16, Legge n. 388/2000.

 
 
 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF