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22/02/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della  FONDAZIONE STUDI
 
 
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto, con la circolare n. 10 del 18 febbraio 2016, a seguito della nota 15 gennaio 2016 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), in cui sono state illustrate le conclusioni che il Consiglio dell’ANAC ha approvato in merito all’applicabilità del Codice dei contratti pubblici ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua e alla conseguente sussistenza della vigilanza da parte dell’ANAC.
Il Ministero distingue due fattispecie:
  • l’acquisizione di beni e servizi da parte dei Fondi interprofessionali al fine di rispondere ad un fabbisogno del Ministero a fronte di un corrispettivo;
  • la concessione (attribuzione) di contributo/sovvenzione per finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali.
Nel primo caso i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sottoposti alla vigilanza dell’ANAC a prescindere dalla tipologia di beni o servizi oggetto dell’affidamento, sia che siano necessari al loro funzionamento o organizzazione, sia che siano eventualmente relativi a servizi di formazione professionale che provvedano ad acquisire.
Nel secondo caso, sottolinea la circolare ministeriale n. 10/2016, non è applicabile, invece, il Codice in quanto i contributi, destinati a un servizio di interesse generale come l’attività di formazione, non possono essere considerati come corrispettivi a fronte di “affidamenti di contratti di formazione professionale”, bensì come somme destinate a finanziare piani e/o progetti formativi nei quali manca una controprestazione consistente in un obbligo di dare, fare o non fare a carico del beneficiario, tale da generare un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
di Redazione eDotto
In data 20/1/2016, Anas s.p.a. e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Snala-Cisal, Sada Fast Confsal, Ugl hanno siglato il verbale di accordo inerente il rinnovo economico del Ccnl Autostrade.
Prevista l’attribuzione, a favore dei dipendenti in forza alla data dell’1.1.2016, di un importo pari ad € 69,75, calcolato sulla posizione economico/organizzativa B1.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con circolare n. 35 del 19 febbraio 2016, ha fornito le indicazioni per aderire alla contribuzione agevolata prevista per il nuovo regime forfettario.
Il nuovo regime è, infatti, opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta - sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente - viene ridotta del 35%.
Accesso al regime previdenziale agevolato
Specifica l’Istituto che l’accesso al regime previdenziale agevolato deve avvenire sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto.
Per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato (per quest’anno entro il 28 febbraio 2016).
Qualora il termine non venga rispettato occorrerà presentare nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno.
Lo stesso termine decadenziale vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome; nel caso di specie dovrà essere compilato e consegnato l’apposito modello allegato alla circolare stessa.
I soggetti che hanno intrapreso una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita dichiarazione telematica di al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Uscita dal regime
Infine, la circolare INPS n. 35/2016 elenca le ipotesi in cui si può verificare l’uscita dal regime agevolato:
  • venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  • scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato;
  • comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni sul raccordo della disciplina relativa ai Contratti di Solidarietà di tipo “B” e l’istituzione del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
A decorrere dall’1 gennaio 2016 si applica la normativa in materia di Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per coloro che risultano già iscritti al Fondo di Solidarietà Residuale i quali, dal 1° gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
Chiarisce pertanto la nota ministeriale prot. n. 3763 del 18 febbraio 2016, che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dal Fondo stesso o al contributo di solidarietà.
Inoltre, poiché il T.U. degli ammortizzatori sociali ha consentito la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, visto l’elevato numero di contratti di solidarietà in corso nel settore sia dell’artigianato che della somministrazione di lavoro, il Ministero ha riconosciuto la stessa possibilità di scelta anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Sarà cura dell’INPS verificare che non ci sia duplicazione delle prestazioni corrisposte.
 
Diritto
di Roberta Moscioni
Ancora una facilitazione per la costituzione di una impresa start up innovativa, così come definita dall’articolo 25 del Dl n. 179/2012 e successive modificazioni.
È stato firmato dal ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, il decreto 18 febbraio 2016 che prevede la possibilità di costituire una start up innovativa attravero un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
Start up innovativa senza notaio, basta la firma digitale
Finora per costituire una startup innovativa era necessaria la presenza di un notaio, che provvedeva a registrare l’atto e ad iscrivere la società nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese competente per territorio. La novità del decreto Mise, che sarà reso noto solo con la sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, è che da adesso in poi per far nascere una start up sarà sufficiente una firma digitale.
Si ricorda che la qualifica di start up innovativa può essere riconosciuta ad una società di capitali, anche cooperativa, di nuova costituzione o già esistente da meno di 48 mesi, finalizzata ad incentivare lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che grazie a questo particolare status può beneficiare di tutta una serie di agevolazioni.
La grande novità introdotta dal decreto ministeriale, dunque, è che gli atti di costituzione delle nuove società potranno essere redatti direttamente dai soci della start up oppure si potrà ricorrere all’Ufficio del Registro delle imprese, che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma. Se si ritiene opportuno, comunque, le imprese avranno sempre la possibilità di passare da un notaio, magari per inserire condizioni particolari negli atti costitutivi delle start up innovative.
Al decreto Mise in corso di pubblicazione farà seguito un successivo provvedimento con il quale verrà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i provvedimenti definitivi con le specifiche tecniche per la comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, dei dati per la dichiarazione precompilata 2016 (comunicato stampa 19 febbraio 2016).
Si tratta, nello specifico, di provvedimenti con le modalità di trasmissione e software per l'invio delle comunicazioni relative ai dati:
- delle spese funebri,
- delle spese universitarie,
- dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari,
- dei rimborsi per spese sanitarie.
I quattro provvedimenti di approvazione si riferiscono ai dati relativi al periodo d'imposta 2015, che sono utili sia ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata che allo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali.
I provvedimenti confermano quanto già anticipato nelle bozze del mese di dicembre 2015, ricordando che le comunicazioni devono essere effettuate entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, anche se lo Statuto del contribuente impone un termine di almeno 60 giorni fra l’introduzione di un nuovo obbligo e la scadenza dello stesso.
Per quest'anno, con riferimento ai dati del 2015, la scadenza slitta al 29 febbraio 2016, cadendo il giorno 28 di domenica.
Comunicazioni via Entratel o Fisconline
Le comunicazioni dei suddetti dati vanno effettuate, anche tramite intermediario, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).
Spese universitarie con modello per opposizione
Le spese universitarie vengono trasmesse al Fisco da parte delle università statali e non, in via telematica, inviando, con riferimento a ciascuno studente, una specifica comunicazione che contiene dati riferiti all’anno 2015. Tra tali dati devono esserci anche quelli relativi ai soggetti che hanno sostenuto le spese e all'anno accademico di riferimento. Gli studenti universitari hanno anche la facoltà di comunicare la propria opposizione all’inserimento delle spese universitarie nella dichiarazione precompilata.
Il provvedimento del 19 febbraio definisce così anche le modalità con le quali gli studenti possono comunicare la loro opposizione all'inserimento delle spese universitarie nel modello di dichiarazione precompilato.
Si ricorda che lo studente può esercitare tale diritto inviando, dal 2 al 28 febbraio, lo specifico modello, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it oppure via fax, al numero 0650762273.
Per i dati del 2015, l’opposizione può essere esercitata fino al 21 marzo.

 
 
 
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