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15/02/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 15/02/2016
A cura della FONDAZIONE STUDIO
 
 A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Fisco Diritto
di Eleonora Mattioli
La costituzione del trust implica un vincolo di destinazione sui beni conferiti, sottraendo tali beni, seppur a titolo gratuito, ad azioni aggressive dei terzi. Ciò comporta il suo assoggettamento ad imposta di successione e donazioni in misura proporzionale.
E’ quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, confermando la decisione di primo grado e respingendo il ricorso di un contribuente, volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione delle maggiori imposte liquidate dall'Agenzia delle Entrate per la costituzione di un trust auto-dichiarato.
Respinte dunque le censure del ricorrente, secondo cui i giudici di primo grado avrebbero errato nel qualificare l’atto di costituzione del trust quale atto dispositivo a titolo gratuito, senza porre attenzione alla circostanza che nel caso specifico, essendovi identità tra disponente e trustee, non vi fosse alcuna movimentazione di ricchezza, neppure a titolo gratuito e venisse solo creato un vincolo dispositivo sui beni, tuttalpiù sottoponibile a tassazione di registro in misura fissa.
Imposta di successione e donazioni include il trust auto-dichiarato
La Commissione regionale, con sentenza n. 5278 depositata il 9 dicembre 2015, dopo ampia disamina sulle caratteristiche e le finalità dell’istituto del trust, ne ha analizzato l’aspetto della tassazione ed ha osservato che l’art. 2 comma 47 D.l. 262/2006, che ha reintrodotto l’imposta di successione e donazioni, include nel suo ambito la “costituzione di vincoli di destinazione”, a prescindere dalla intenzione liberale o meno che muove il disponente.
Dal tenore letterale dunque, la norma include di per sé anche il trust auto- dichiarato in quanto idoneo a segregare i beni (nella fattispecie, immobili) sia rispetto al patrimonio personale del disponente, sia rispetto a quello dell’intestatario di tali beni, con la conseguente costituzione di un patrimonio con specifica autonomia giuridica.
 
 
 
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
I contratti di solidarietà di tipo “B” sono abrogati dall’1 luglio 2016, per cui – come già era stato chiarito dal Ministero del Lavoro – l’ultimo giorno in cui sarà possibile stipulare tali contratti è il 30 giugno 2016.
Inoltre:
  • i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
  • i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.
Posto quanto sopra, con circolare n. 8 del 12 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro è tornato sulla questione per aggiungere che:
  • sono ammesse le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell’art. 5, comma 5, Legge n. 236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di CIG;
  • per quanto concerne gli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, trovano applicazione i chiarimenti forniti con la risposta all’interpello n. 16/2013, relativi ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito, cui si rinvia.
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, l’INPS ha illustrato le principali novità introdotte dal D.Lgs.148/2015 in materia di fondi di solidarietà bilaterali.
Più nello specifico la circolare si sofferma su:
  • Fondi di solidarietà bilaterali;
  • Fondi di solidarietà bilaterali alternativi;
  • Fondo di solidarietà residuale;
  • Fondo di integrazione salariale.
Prestazioni
Viene ricordato, a tal proposito, che la finalità principale dei fondi di solidarietà bilaterali è garantire forme di tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dei diversi comparti operanti in settori che non rientrano nella disciplina della CIGO e della CIGS.
Per attuare tale finalità il legislatore ha previsto due diverse forme di sostegno al reddito:
  • l’assegno ordinario;
  • l’assegno di solidarietà.
I fondi possono, però, avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa del reddito, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla perdita del posto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo, o, ancora, contribuire al finanziamento di programmi formativi.
Per quanto sopra, i fondi possono erogare le seguenti prestazioni:
  • prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione di attività lavorativa (es. indennità di disoccupazione NASpI);
  • assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  • contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’UE.
Erogazione e rimborso
La circolare INPS n. 30/2016, ricorda, altresì, che il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti e viene poi rimborsato o conguagliato dall’Istituto.
L’impresa deve chiedere il rimborso o conguaglio della prestazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
In presenza di serie e documentate difficoltà finanziare dell’impresa che impediscono il pagamento dell’integrazione ai lavoratori aventi diritto da parte del datore di lavoro, la sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto.
di Redazione eDotto
In data 5/2/2016 Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzucchero con la partecipazione e il coordinamento di Federalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno siglato il verbale di accordo di rinnovo del Ccnl 27/10/2012 per l’Industria alimentare.
Il Ccnl decorre dal 1.12.2015 e scade il 30.11.2019 sia per la parte normativa che economica.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, ha finalmente posto fine ad una questione dibattuta relativa al rapporto tra diritto all’esonero contributivo e diritto di precedenza.
Ricorda il Ministero che il D.Lgs. n. 81/2015 prevede che il diritto di precedenza nel contratto a termine possa essere esercitato previa manifestazione per iscritto da parte del lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato, ridotti a tre per le attività stagionali.
Stante quanto sopra – chiarisce l’interpello n. 7/2016 - qualora il lavoratore non abbia esercitato tale prerogativa, il datore può legittimamente assumere altri lavoratori o trasformare rapporti di lavoro a termine già in essere, fruendo dell’esonero contributivo ex lege n. 190/2014, sempre che siano rispettate le altre condizioni di legge.
Specifica, inoltre, la risposta ministeriale che quanto detto vale sia nel caso in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, sia nel caso in cui, trascorsi i sei mesi, sia ancora in corso.
di Rossella Schiavone
A seguito di quesito posto dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 8 del 12 febbraio 2016, ha chiarito che, se anche un contratto di prossimità fissi dei livelli retributivi diversi dal CCNL, tali retribuzioni non possono costituire base imponibile in deroga ai minimali contributivi.
D’altra parte, la norma non fa alcun riferimento alla possibilità di determinazione dell’imponibile contributivo e le intese ex art. 8, D.L. n.138/2011, esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non possono, quindi, interessare gli Istituti Previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione.
L’interpello n. 8/2016 evidenzia, inoltre, che il mancato rispetto degli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile indicati dalle Leggi n. 338/1989 e n. 549/1995, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, non permette la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Infatti – come più volte ribadito dallo stesso Ministero - l’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi:
  • il possesso del DURC;
  • l’osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto degli altri obblighi di legge.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Una società che dimostra di aver svolto una effettiva attività economica e che non sussisteva alcun vantaggio economico per i suoi soci può non essere considerata una società di comodo.
Lo afferma la Ctr di Milano, sezione 24, nella sentenza 486/2016, pronunciata alla luce della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 724/1994.
Società non operative
La disposizione normativa citata prevede, infatti, per le società non operative una serie di penalizzazioni, tra cui il fatto di dover dichiarare un reddito minimo e l’impossibilità di utilizzare il credito Iva in compensazione o di richiederne il rimborso.
Tale normativa è finalizzata a punire tutte quelle fattispecie aziendali che presuntivamente celano un tipico fenomeno di interposizione e di dissimulazione finalizzato all'evasione fiscale.
Tuttavia, i giudici milanesi, con la pronuncia in oggetto, vogliono ribadire che la disciplina delle società di comodo non ha nulla a che vedere con le vicende legate all’elusione fiscale.
Infatti, nella sentenza viene sottolineato il fatto che la disciplina delle società di comodo si sostanzia in una presunzione di non operatività della società. Pertanto, al verificarsi delle presunzioni ex lege del mancato superamento del test di operatività oppure al conseguimento di perdite reiterate, la società viene considerata soltanto come uno schermo per gestire il patrimonio dei soci, attuando, di fatto, un “abuso della persona giuridica”.
Presunzione legale inverte l'onere probatorio
Trattandosi, però, di presunzione legale che inverte l’onere probatorio, spetta alla società stessa dimostrare il contrario.
I giudici tributari ribadiscono, infatti, che se la società riesce a dimostrare lo svolgimento di una effettiva attività economica, ai sensi dell’articolo 2247 del Codice civile riguardo al contratto di società, e che la stessa non risulta un puro strumento per garantire vantaggi fiscali ai propri soci, si può considerare assolta la prova contraria, da parte della stessa società, con conseguente non applicazione delle penalizzazioni previste per le società di comodo.
di Roberta Moscioni
Fino al 9 marzo 2016 i contribuenti che non vogliono vedere incluse le spese sanitarie sostenute nell'anno 2015 nel proprio modello di dichiarazione 730 precompilato, hanno la possibilità di comunicarne l'esclusione all'Agenzia delle Entrate, senza alterare il sistema di tutela della privacy approvato.
Slittano i tempi per il diniego dei dati trattati
Dal 10 febbraio a mercoledì 9 marzo 2016, infatti, i cittadini che vogliono esercitare la loro opposizione all'inserimento dei dati su acquisti e prestazioni sanitarie del 2015 nella dichiarazione precompilata potranno farlo. Per esprimere il loro diniego dovranno accedere all’area autenticata del sito www.sistemats.it, tramite Tessera sanitaria e Carta nazionale dei servizi (Ts-Cns) o utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Come esercitare il rifiuto al trattamento dei dati?
Una volta autenticati, i cittadini potranno visualizzare l'elenco delle spese sanitarie e degli eventuali rimborsi avvenuti nel 2015 e decidere quali lasciare e quali eventualmente cancellare per bloccarne la trasmissione all'Amministrazione finanziaria.
Tutti i cittadini possono esprimere la propria opposizione alla trasmissione dei dati, purchè abbiano compiuto almeno 16 anni di età, anche se fiscalmente a carico. Per chi non ha 16 anni, potrà intervenire il proprio tutore o rappresentante fiscale e, in questo caso, le spese sanitarie per cui è stato negato l'utilizzo non rientreranno nella dichiarazione precompilata di chi ha carico il ragazzo.
Proroga per l'anno 2016
Il termine del 9 marzo 2016 per esprimere il proprio diniego è stato prorogato dal provvedimento agenziale dello scorso 26 gennaio.
Così come sono stati concessi 9 giorni di tempo in più (dal 31 gennaio 2016 al 9 febbraio 2016) ai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria per comunicare tutte le spese e i rimborsi del 2015, allo stesso modo è stato concesso più tempo ai cittadini per esprimere l’opposizione all’invio dei propri dati, prorogando il termine fissato a regime dal 1° febbraio al 28 febbraio, al 9 marzo 2016.
Per quest'anno è stata disposta la suddetta proroga essendo il primo anno di avvio del sistema di trasmissione delle spese sanitarie: dall’anno prossimo, invece, si partirà con lo scadenziario normale.

 
 
 
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