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12/02/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 12/2/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Professionisti
di Gioia Lupoi
Il Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in occasione dell’incontro con il viceministro all’Economia, Luigi Casero, propone – in un documento di proposte di modifica della disciplina fiscale relativa ai lavoratori autonomi - di cogliere l'occasione del Ddl lavoro autonomo, che comincia il suo iter dal Senato, per introdurre alcune misure.
Quali sono le proposte del Cndcec?
S tratta di semplificazioni:
  • eliminazione della rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali realizzate nell’ambito dell’attività;
  • estensione alle spese di viaggio della disposizione in base alla quale i costi sostenuti direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista;
  • sospensione dei termini amministrativi in tutto il mese di agosto;
  • proroga automatica di 60 giorni dei termini di dichiarazione e versamento nei casi di ritardo nella pubblicazione di software applicativi;
  • eliminazione degli studi di settore per i professionisti;
  • l’obbligo, che incombe su imprese, esercenti al minuto e professionisti, di accettare pagamenti effettuati tramite POS sia circoscritto a quanti esercitano un’attività rivolta ad una clientela di consumatori finali.
     
 

 

Diritto Professionisti
di Eleonora Pergolari
Sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2016 è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia del 26 gennaio 2016, contenente le modalità di tenuta e di accesso all’Albo degli amministratori giudiziari.
Albo informatico, modalità iscrizione
Si prevede, in particolare, che l'Albo degli amministratori giudiziari - dei soggetti, ossia, deputati all’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi dell’articolo 35 del Codice delle leggi antimafia (Decreto legislativo n. 159/2011) - venga tenuto con modalità informatica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari (Decreto del ministero della Giustizia n. 160/2013), ed in conformità anche a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.
Il medesimo Albo è distinto in unaparte pubblica, consultabile sul sito istituzionale del ministero della Giustizia, e in una parte riservata, tenuta presso i Sistemi informatici del medesimo dicastero, con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Nel testo del decreto, sono illustrate anche le modalità di presentazione della domanda d'iscrizione e il relativo procedimento.
 

 

Diritto
di Eleonora Mattioli
In data 11 febbraio 2016 il Ministero della Giustizia Orlando assieme al Presidente aggiunto della Corte di Cassazione Renato Rordorf – che ha presieduto i lavori della Commissione ministeriale nella elaborazione della normativa - hanno incontrato la stampa per illustrare il disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa, approvato dal Consiglio dei Ministri in tarda serata.
Attraverso questa riforma, il Governo ha intenzione di cambiare profondamente la cultura dell’insolvenza (la legge fallimentare italiana risale al 1942) con la consapevolezza che la crisi fa parte della vita di ogni impresa ed intervenire in tempo, in maniera meno invasiva, è un fattore determinante per salvare i valori d’impresa e consentirne la ristrutturazione. E’ dunque una riforma concepita e finalizzata per al buon funzionamento della giustizia civile, se rende più certi i rapporti economici, aumenta la fiducia negli investimenti ed è in grado di rimuovere molti fattori che determinano la c.d. “stretta del credito”.
Non più fallimento
A tal fine, si propone innanzitutto – in linea con i principali ordinamenti europei - di abbandonare la tradizionale espressione “fallimento” per evitare l’aura di negatività e di discredito che essa comporta.  Ed al fallimento si propone di sostituire una semplificata procedura di liquidazione giudiziale dei beni, nella quale si innesta una possibile soluzione concordataria (sulla scorta dell’attuale concordato fallimentare).
Misure di sostegno per la ristrutturazione precoce
Si offrono efficaci servizi di sostegno alle imprese in tema di ristrutturazione precoce e di consulenza per evitare il default. In altre parole si introduce una sorta di fase preventiva di “allerta”, volta ad anticipare l’emersione della crisi, attraverso un’analisi assistita delle cause del dissesto economico e finanziario dell’imprenditore, che può risolversi, all'occorrenza, in un vero e proprio servizio di composizione della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell’accordo con i creditori.
Giudici specializzati per le procedure concorsuali
Onde consentire un’efficiente gestione delle procedure concorsuali, si propone che presso i Tribunali delle imprese siano concentrate le procedure di maggiori dimensioni, mentre la trattazione delle altre procedure d’insolvenza sia invece ripartita tra un numero ridotto di Tribunali, dotati di una pianta organica adeguata, selezionata in base a parametri oggettivi
Stop ai concordati inutili
Poiché è stato dimostrato che il concordato preventivo è uno strumento molto complesso e con una bassa percentuale di processi definiti, si è ritenuto di circoscrivere l’istituto all ipotesi del c.d. concordato in continuità (ipotesi, ossia, di impresa in situazione di crisi reversibile, ove la proposta preveda il superamento di tale situazione mediante prosecuzione dell’attività aziendale sulla base di un adeguato piano, per quanto possibile, di soddisfacimento dei creditori)
Estesi gli accordi di ristrutturazione
Viene esteso l’ambito applicativo dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari; istituto introdotto con D.L. n. 83 del 2015. Si prevede infatti che il debitore possa avvalersi di tale strumento anche con riguardo a creditori diversi da quelli finanziari, purché portatori di interessi omogenei.
Più semplice l’esdebitazione
Per le insolvenze di minor portata, si prevede che la liberazione dai debiti possa aver luogo di diritto, ossia senza apposito provvedimento del giudice, ferma la possibilità per i creditori di opporsi. In ogni caso, si anticipano i tempi dell’esdebitazione, prevedendo che possa ottenersi anche in corso di procedura.
Procedure unitarie per gruppi di imprese
Si propongono disposizioni volte a consentire lo svolgimento di procedure unitarie per la trattazione dell’insolvenza di plurime imprese, individuando, ove possibile, un unico tribunale competente. Si prevede altresì la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo.
Liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, solo se servono davvero
Si propone di circoscrivere l’istituto della liquidazione coatta alle sole ipotesi in cui la necessità di liquidare l’impresa non discenda dall'insolvenza, ma costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo volto ad accertare e sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione, fatta eccezione per i settori bancario, assicurativo e dell’intermediazione finanziaria, nell'ambito dei quali l’istituto risponde anche ad esigenze particolari.
Allo stesso modo, si valorizza il carattere straordinario dell’amministrazione straordinaria, che risponde ad esigenze di tipo economico-sociale, derivanti dalla crisi di imprese la cui dimensione o la cui funzione sia tale da poter provocare gravi ripercussioni occupazionali o comunque da richiedere un intervento governativo per ragioni di pubblico interesse.
 

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 3223 dell’11 febbraio 2016, si è pronunciato sul rapporto tra la disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016 ed il Fondo di integrazione salariale.
La Legge di Stabilità 2016, per favorire la transizione verso il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro, ha rifinanziato gli ammortizzatori in deroga ed ha disciplinato la durata del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, da fruirsi nel corso dell’anno 2016.
Contemporaneamente, il Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) ha stabilito che - nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - a decorrere dall’1 gennaio 2016, per coloro che risultino già iscritti al Fondo di solidarietà residuale trovi applicazione la normativa in materia di Fondo di integrazione salariale.
Stante quanto sopra, la nota prot. n. 3223/16 ha precisato che per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere:
  • agli ammortizzatori sociali in deroga;
  • alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.
Spetterà all’INPS verificare che non vi sia duplicazione delle prestazioni corrisposte alle aziende.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con circolare n. 27 dell’11 febbraio 2016, ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito dal D.I. n. 86985/2015.
Il suddetto Fondo di solidarietà:
  • era stato costituito per le aziende con una media occupazionale di più di quindici dipendenti ma a decorrere dall’1 gennaio 2016 è stato esteso anche alle aziende con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti;
  • prevede interventi a favore dei lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.
Finanziamento delle prestazioni
I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie dal Fondo sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2015), ma l’adeguamento dell’aliquota contributiva per il finanziamento delle prestazioni ordinarie è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2016.
Infatti, da febbraio 2016, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.
Spiega, inoltre, la circolare n. 27/2016 che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 19 marzo 2015 al mese di gennaio 2016, entro il 16 maggio 2016.
di Rossella Schiavone
Il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE assicura al personale delle imprese del settore marittimo (comprendenti le imprese di trasporto marittimo e le imprese che esercitano il servizio di rimorchio in concessione) interventi a tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali, previste in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
Con la circolare n. 28 dell’11 febbraio 2016, l’INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del suddetto Fondo.
Soglia dimensionale
Sottolinea l’Istituto che il Fondo era stato costituito per le imprese con una media occupazionale di più di quindici dipendenti ma, dall’1 gennaio 2016 è stato esteso anche alle imprese con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti.
Inoltre, dalla stessa data, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vanno computati anche gli apprendisti.
Altre questioni
L’INPS si sofferma su:
  • caratteristiche del Fondo di solidarietà;
  • prestazioni;
  • ricorsi amministrativi.
Finanziamento delle prestazioni
La circolare 28/2016 evidenzia che i contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo SOLIMARE sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del Fondo medesimo (marzo 2014).
Tuttavia, operativamente, l’adeguamento dell’aliquota contributiva è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2016.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 24 marzo 2014 fino al mese di gennaio 2016, entro il giorno 16 maggio 2016.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con circolare n. 29 dell’11 febbraio 2016, ha ricordato che, per legge, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tuttavia, poiché il tasso in questione per il 2015 è negativo ed è pari a -0,1%, non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2016.
Stante quanto sopra, la circolare n. 29/2016 ha disposto che gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2016, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

 

Fisco
di Roberta Moscioni
In base a quanto disposto dalla legge di Stabilità 2016, il canone Rai verrà pagato in rate mensili con la bolletta della luce, a partire dal mese di luglio 2016. La stessa disposizione normativa stabilisce che “allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al Dpr 445/2000”.
In attesa dei decreti attuativi sono sorti, però, alcuni dubbi sul pagamento della tassa. Il Viceministro all'Economia Enrico Zanetti, rispondendo ad una interrogazione in Commissione Finanze della Camera di Giovanni Paglia, ha colto l'occasione per chiarire alcuni aspetti relativi sopratutto al controllo sul comportamento pregresso dei contribuenti.
Canone Rai, chi deve pagare e chi no?
Il canone verrà inserito automaticamente nelle bollette delle prime case degli italiani che possiedono un televisore. Tutti coloro che non possiedono un apparecchio televisivo, per non essere tenuti al pagamento, dovranno presentare un'autocertificazione direttamente al proprio fornitore di energia elettrica.
Le modalità con cui far valere la nuova presunzione di non possesso dell'apparecchio saranno specificate con un un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ancora in corso di definizione.
La prima rata che verrà inserita nella bolletta elettrica del mese di luglio 2016 sarà pari a 70 euro; le successive rate saranno di importo uguale fino a raggiungere la cifra di 100 euro.
Un decreto ministeriale Mise-Mef è, invece, atteso per dare attuazione a quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2016.
Canone Rai, presunzione di possesso dal 2016
Il timore sollevato dalle affermazioni del sottosegretario alle Comunicazioni, secondo il quale il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 “non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, alla stregua di un’autodenuncia o di ammissione del debito” è stato dissipato dal Viceministro all'Economia nell'interrogazione parlamentare, rispondendo che “la dichiarazione del possesso della Tv per il pagamento del canone in bolletta non farà scattare controlli sugli anni precedenti”.
La presunzione del possesso opera “a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di Stabilità 2016”.
L'inserimento del canone Rai in bolletta elettrica, dunque, non può essere considerata come l’occasione, per l'Agenzia delle Entrate, per pretendere la riscossione degli anni arretrati: non vi sarà, dunque, alcun controllo automatico per chi inizia a pagare con la bolletta dal 2016.

 

Fisco Diritto
di Gioia Lupoi
Il consiglio dei ministri, come detto, ha approvato in via definitiva le misure Ue per la lotta alle frodi Iva.
Si tratta di far sì, per alcune operazioni particolarmente pericolose, che il debito Iva non sia a carico del cedente/prestatore, ma a carico del cessionario/committente (reverse charge).
Oltre a prevedere delle ipotesi specifiche di reverse charge preautorizzate da Bruxelles, si consente di individuare delle nuove operazioni da assoggettare alla citata procedura.
Reverse charge esteso a tablet, laptop e console da gioco
E' stato eliminato, in modo temporaneo e in riferimento solo alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018, il reverse charge per:
  • materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione;
  • ai componenti e accessori di telefoni cellulari.
È stato estesa l'inversione contabile in caso di alcuni ambiti informatici, che saranno operative solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto:
  • cessioni di console da gioco, tablet e laptop;
  • cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Entra il sistema di Quick Reaction Mechanism
Si stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze ha la possibilità di individuare, con decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge nell’ambito degli elenchi inclusi nella direttiva europea. Il Ministro può anche, attraverso propri decreti di natura regolamentare, individuare ulteriori operazioni non incluse negli elenchi per le quali sarà necessario ottenere l’autorizzazione dalle istituzioni europee.
Armonizzazione degli obblighi di trasparenza degli emittenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Definitiva anche l'armonizzazione degli obblighi di trasparenza degli emittenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, vi rientreranno anche i trust.
È modificata la definizione di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate (Pmi): conterà il valore del fatturato antecedente alla quotazione. Dunque l’iscrizione sarà estesa alle società di nuova costituzione.
Sarà la Consob a tenere e pubblicare sul sito dell’elenco degli emittenti Pmi.
Capitolo semplificazioni
La relazione finanziaria, al posto degli attuali 60 giorni, deve essere pubblicata quanto prima possibile e, comunque, non oltre tre mesi dalla fine del semestre.Viene prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentare una rendicontazione trimestrale, a meno di richiesta della Consob.

 

Fisco Professionisti
di Roberta Moscioni
Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le risposte alla domande più frequenti (FAQ) sull’invio dei dati di spesa sanitaria ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi: obbligo di comunicazione introdotto dalla Legge di stabilità 2016.
Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 950, della legge n. 208/2015 prevede l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese sanitarie rimborsate, ai fini della elaborazione dei modelli di dichiarazione 730 precompilati da parte della stessa Agenzia. L'obbligo scatta dall'anno d'imposta 2015.
Il termine per la comunicazione dei dati al Fisco è stabilito entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. La prima scadenza, quest'anno è fissata al 29 febbraio, cadendo il 28 di domenica.
Quali dati inviare?
Tra le FAQ dell'Agenzia anche la seguente.
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.
Sistema Tessera Sanitaria bloccato
E' scaduto il 9 febbraio 2016 il termine prorogato utile (scadenza originaria 31 gennaio) per inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati riguardanti le spese sanitarie e i rimborsi effettuati nel 2015 per le prestazioni non erogate, o parzialmente tali. La proroga concessa, per consentire a medici, farmacie e strutture sanitarie di avere più tempo per inviare i dati relativi alle spese sanitarie del 2015, non avrà alcun impatto con il calendario già fissato per la dichiarazione dei redditi 2016.
Tuttavia, la trasmissione dei dati corretti da inviare entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 9 febbraio, per evitare la sanzione a carico dei professionisti intermediari, sta avendo dei problemi a causa di un blocco del Sistema Tessera Sanitaria (Ts).
A denunciare il fatto il presidente, Marco Cuchel, dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), che ha reso noto che “dal giorno 10 febbraio il Sistema Ts non elabora gli invii dei file corretti, rilevando l'errore dell’avvenuta trasmissione oltre il termine previsto e la conseguente mancata comunicazione dei dati alle Entrate”.
L'accaduto non fa altro che rafforzare i forti dubbi dei professionisti sull'intera operazione 730 precompilato, a causa dell'inattendibilità per reltiva incompletezza dei dati contenuti nella dichiarazione precompilata.

 
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