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10/02/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 10/00/2016
A cura della FONDAZIONE NAZIONALE
 
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Professionisti
di Gioia Lupoi
E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” del 9 febbraio 2016, ed è in vigore, il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, con l' “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”.
Con la tessera professionale, procedura elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riduce i tempi e gli oneri burocratici.
Si ricorda che è già operativa, dal 18 gennaio 2016, la tessera professionale europea per cinque categorie differenti (infermieri, farmacisti, fisioterapisti, agenti immobiliari e guide alpine), ma in futuro potrà essere estesa dalla Commissione anche ad altre professioni.
Si attua anche il sistema di alert automatico, che segnala i professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull’esercizio della professione.

 

Fisco
di Gioia Lupoi
L’ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione in commissione Finanze al Senato, ha dato le cifre dei recuperi effettuati e di quelli che ancora sono da operare. Tra questi ultimi - spiega Ruffini - che una parte è già stata annullata dagli stessi enti creditori, in quanto ritenuti indebiti o oggetto di provvedimenti di autotutela o, anche, per sentenze passate in giudicato, ma sono conteggiati ugualmente per espressa regola di legge. Ed anche i crediti recuperati per essere cancellati richiedono procedure complesse, burocratiche e soprattutto lunghe nel tempo.
L'ad di Equitalia ha colto l’occasione per avanzare la richiesta al legislatore di consentire anche all'agenzia di riscossione di avere la disponibilità di dati e informazioni aggiornate su rapporti di lavoro dipendente e pensionistici, essenziali per l’attivazione mirata dell’espropriazione presso terzi, così come di poter accedere all’Archivio dei rapporti finanziari, per massimizzare l’efficacia dell’azione di riscossione, eliminando attività improduttive. In tale direzione sono in corso confronti con l'Agenzia delle Entrate.
Sospendere le ganasce fiscali per i debitori che ottengono la rateizzazione
Infine, Ruffini ha annunciato che Equitalia si riserva la possibilità di sospendere il fermo amministrativo, dunque non la possibilità di toglierlo, per i soggetti che fanno richiesta delle rate e le pagano.
Il soggetto destinatario del fermo che chiede, e ottiene, la rateizzazione del proprio debito, riceverà, una volta pagata la prima rata, un’apposita comunicazione.
Con essa il debitore potrà recarsi negli uffici del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per effettuare l’annotazione della sospensione e ottenere la possibilità di utilizzo del proprio veicolo.
L'ipotesi trova il consenso del presidente della Commissione Finanze Mauro Maria Marino, che pensa ad un legislatore che possa valutare come migliorare ulteriormente l’efficienza dell’azione svolta da Equitalia e tutelare i contribuenti in difficoltà.
di Roberta Moscioni
Abbandonare completamente l'utilizzo dello studio di settore come strumento di accertamento per valorizzarne le potenzialità come elemento di compliance.
E' questa la proposta avanzata da Rete Imprese Italia al viceministro dell’Economia, Luigi Casero, in occasione di un tavolo tecnico sulle semplificazioni fiscali, alla luce del fatto che proprio lo stesso Mef, durante il forum Telefisco, ha annunciato l’eliminazione dello strumento degli studi di settore per i professionisti.
Quale è la proposta di Rete Imprese Italia?
Così, proprio nelle “Proposte di intervento in materia di Studi di Settore”, l'Associazione che riunisce le cinque sigle rappresentative delle Pmi (Cna, Confartigianato, Confcommercio, Casartigiani, Confesercenti) ha evidenziato come, alla luce delle novità che sono state proposte relativamente allo strumento, sembra ormai “necessario rivedere l'impianto giuridico che governa la materia”.
Nello specifico, Rete Imprese propone di:
  • rivedere l'utilizzo degli studi di settore ritornando alle iniziali finalità dello strumento,
  • utilizzare lo studio di settore come elemento di una rafforzata compliance.
L'obiettivo sembrerebbe, infatti, quello di mirare a potenziare il regime premiale “attraverso un nuovo sistema di tassazione che punti a premiare l’efficienza e la fedeltà fiscale in modo automatico all’aumentare del reddito dichiarato”.
E lo studio di settore dovrà continuare a essere proprio quell'elemento che permette l'accesso al regime premiale disciplinato dal Dl n. 201/2011 (art. 10, comma 9 e seguenti).
di Cinzia Pichirallo
E' stata definita, dall'agenzia delle Entrate, la riduzione forfetaria – pari al 42,08 per cento per il 2015 - da applicare ai redditi delle persone fisiche residenti nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi svizzeri.
Meccanismo di aggiornamento della riduzione forfetaria
Per cercare di ridurre il prelievo fiscale a carico delle persone fisiche residenti a Campione d'Italia, che soffrono di un caro vita elevato rispetto ai residenti in altri comuni italiani, la legge di stabilità 2014, commi 631-633, ha stabilito un meccanismo di aggiornamento annuo, legato all'evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero, della percentuale di riduzione del reddito imponibile Irpef. Tale percentuale - definita nella misura del 30 per cento dal comma 1 dell’art. 188-bis del Tuir - va maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra franco svizzero ed euro, e, comunque, non può essere inferiore al 20 per cento.
La Banca d’Italia ha verificato che la media annuale del cambio del franco svizzero in euro, per il 2015, ha registrato una riduzione dello -0,14676 rispetto a quella del 2014; questo evidenzia uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a -12,08 per cento. Quindi, la riduzione del numero medio annuale di franchi svizzeri occorrenti per acquistare un euro comporta una maggiorazione percentuale della riduzione forfetaria.
L'agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 2016/21924 del 9 febbraio 2016, ha ritoccato la riduzione forfetaria del cambio che, per il periodo di imposta 2015, viene stabilita nel 42,08 per cento.

 

Diritto
di Roberta Moscioni
Gli amministratori di una società sono obbligati a richiedere, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del sindaco, la sua cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2400, comma 3 del Codice civile. La norma reca un vero e proprio obbligo in capo all'amministratore, che in caso di ritardo od omissione può essere sanzionato.
Decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell'inerzia pubblicitaria dell'organo amministrativo, infatti, si verificano due conseguenze:
  • una di ordine sanzionatorio, connessa all'applicazione dell'articolo 2630 del c.c., e
  • una di ordine pubblicitario connessa all'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio, a seguito della segnalazione da parte del sindaco cessato.
Tale precisazione è stata espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3687/C del 9 febbraio 2016, in risposta ad una PEC del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti in merito agli aspetti pubblicitari relativi alla cancellazione dal registro delle imprese del sindaco cessato.
Il Cndcec infatti chiedeva, nello specifico, come poter conciliare il dettato normativo richiamato con le esigenze di certezza e corrispondenza della pubblicità alla realtà dei fatti.
L'inerzia dell'organo amministrativo reca danno al sindaco cessato
Sottolinea il Consiglio Nazionale che spesso l'inerzia dell'organo amministrativo procura un danno al sindaco cessato che si trova, sotto l'aspetto formale, a permanere nello stato “attivo”, contro la propria volontà e contro lo stato di fatto realmente verificatosi.
Pertanto si viene a creare una “discrasia”tra la situazione sostanziale (cessazione dalla carica di sindaco) e la situazione formale-pubblicitaria (risultanze del registro delle imprese), tale da creare, a volte, anche un danno di rilevante portata al sindaco stesso.
Si crea un conflitto tra la norma codicistica e la tutela del mercato che è assicurata dalla tutela dell'affidamento rimessa al registro delle imprese, che deve avere informazioni aderenti alla realtà.
Per ovviare a tale situazione, il Mise sottolinea nella circolare n. 3687/C del 2016 che la norma italiana è chiara e non può essere interpretata in modo differente da quanto voluto dal legislatore. Perciò, per rispettare le due esigenze, quella del Codice civile e quella di natura pubblicistica, è evidente che l'obbligo di cancellazione del sindaco dimissionario dal registro imprese ricade chiaramente ed esclusivamente in capo agli amministratori, che hanno trenta giorni di tempo dalla cancellazione dalla carica del sindaco, per iscriverne la cancellazione. Decorso invano tale termine, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo in caso di adempimento nei 30 gg. successivi alla scadenza.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Con riferimento al Fondo di integrazione salariale, l’INPS, con messaggio n. 548 dell’8 febbraio 2016, ha evidenziato che, per l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, le nuove regole risultano immediatamente applicabili ai soggetti che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale.
Inoltre, a tali soggetti si applicano, con decorrenza 1 gennaio 2016, anche le disposizioni relative all’inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale.
Quindi, dalla mensilità di febbraio 2016 la procedura UniEmens inserirà gli apprendisti nel computo della media occupazionale di più 15 dipendenti nel semestre precedente.
Chiarisce il messaggio n. 548/16 che i datori di lavoro che nel mese di gennaio 2016 sono risultati destinatari dell’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale per raggiungimento della media occupazionale di più di 15 dipendenti solo per via degli apprendisti, potranno regolarizzare il versamento del contributo ordinario dovuto per la mensilità di gennaio 2016, entro il mese di maggio 2016, valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:
  • in <CausaleADebito> il codice “M131”;
  • in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
  • in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,65% dell’imponibile.
di Rossella Schiavone
Con la circolare n. 24 del 9 febbraio 2016, l’INPS ha comunicato, per l’anno 2016, l’aliquota contributiva vigente per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, resta ferma nella misura del 14,90%, ed il contributo mensile, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 98,64.
Comunica l’Istituto che tali categorie di soggetti hanno diritto allo sgravio contributivo pari al 50,30%, ai sensi dell’art. 1, comma 74, Legge n. 228/2012.
La circolare n. 94/16 sottolinea, inoltre, che nulla è cambiato, in materia di versamento del contributo che va effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
L’INPS invierà agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno in corso, mentre, non saranno inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha determinato, con Decreto del 25 gennaio 2016, le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, D.L. 31 n. 317/1987, convertito dalla Legge n. 398/1987.
Le retribuzioni in questione vanno prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2016, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale
Regolarizzazioni contributive
L’INPS, con circolare n. 23 del 9 febbraio 2016, dopo aver illustrato le modalità applicative delle retribuzioni convenzionali - casi particolari compresi - si è soffermata sulle regolarizzazioni contributive delle aziende che per il mese di gennaio 2016 hanno operato in difformità dalle istruzioni.
Ricorda l’Istituto che, nel caso di specie è possibile regolarizzare di tali periodi entro il 16 maggio 2016.
Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens le aziende:
  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2016 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • dovranno portare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

 
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