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09/02/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 9/2/2016
A cura della  FONDAZIONI STUDI
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
Contenuti a cura di eDotto
 
Professionisti Economia e Finanza
di Gioia Lupoi
E' stato sottoscritto tra Abi e Cndcec un protocollo d'intesa per promuovere iniziative e progetti di formazione e informazione su fisco, antiriciclaggio e credito, anche alla luce delle novità introdotte dall’Unione bancaria.
Dunque, banche e commercialisti s’impegnano a lavorare insieme per realizzare ricerche, corsi, seminari, conferenze, convegni e pubblicazioni.
Iniziative e progetti di formazione e informazione
Le iniziative riguarderanno: l’esame dei decreti delegati emanati in attuazione della delega fiscale; le sanzioni amministrative tributarie e penali; i profili di riforma della tassazione degli investimenti finanziari; la disciplina antiriciclaggio con riferimento alla IV direttiva; il credito e le forme innovative di finanziamento, alla luce delle novità introdotte dall’Unione bancaria e del progetto di unione dei mercati di capitali; la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Lo ufficializza il comunicato stampa congiunto Abi-Cndcec del 6 febbraio 2016.
 
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
A seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 dell’1 febbraio 2016, la Fondazione Studi dei CdL è tornata sulla questione relativa alle collaborazioni cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato se si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
In effetti, la circolare della Fondazione n. 4 dell’8 febbraio 2016, richiama la citata circolare ministeriale la quale sostiene che, ricorrendo congiuntamente i sopracitati presupposti, si dovrebbe applicare qualsivoglia istituto, legale e contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ad ogni modo i CdL ritengono che tali tutele riguardino esclusivamente il lavoratore interessato e pertanto non producano effetti ai fini aziendali.
Di conseguenza le collaborazioni etero-organizzate non si computano nella base occupazionale dell’azienda ogniqualvolta la norma o il contratto collettivo faccia riferimento ai lavoratori subordinati.
Certificazione
Evidenzia, inoltre, la circolare della Fondazione n. 4/2016 che per consentire alle parti di prevenire i rischi derivanti da un non corretto inquadramento contrattuale della tipologia di lavoro è possibile richiedere la certificazione dell’assenza dei requisiti anche di etero-organizzazione.
E proprio l’art. 2, D.Lgs. n. 151/2015, assegna alle Commissioni - ex articolo 76, D.Lgs. n. 276/2003 - il compito di certificare l’assenza dei requisiti ex comma 1 del citato art. 2.
Ricorda la Fondazione che, a tal fine, ci si può rivolgere alle Commissioni di Certificazione costituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro.
di Rossella Schiavone
L’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 150/2015, ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, un criterio semplificato per le modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Stante quanto sopra, l’INAIL, con nota prot. n. 1834 del 5 febbraio 2016, ha fornito le prime istruzioni operative per consentire il corretto adempimento del pagamento del premio assicurativo con l’autoliquidazione in scadenza il 16 febbraio 2016, in attesa che alla Determina n. 460 dell’11 dicembre 2015 segua il decreto di approvazione del Ministero del Lavoro.
Sottolinea, ad ogni modo, l’Istituto che non sono soggetti alla normativa in questione i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento e gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell’ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Autoliquidazione 2015/2016
La nota INAIL n. 1834/16 ricorda che le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono compilare la dichiarazione delle retribuzioni 2015, da presentare entro il 29 febbraio 2016, indicando per la voce di tariffa 0611 le retribuzioni per l’anno 2015, date dalla somma della retribuzione effettivamente percepita dal personale docente per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 e della retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportato ai giorni di effettiva presenza degli allievi per il periodo 1.1.2015 – 31.8.2015.
Inoltre, per la corretta determinazione del premio di rata anticipata 2016, deve essere inviata, entro il 16 febbraio 2016, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, D.P.R. 1124/1965.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di quanto previsto dal T.U. degli Ammortizzatori Sociali, ha emanato il Decreto n. 94033 del 13 gennaio 2016 - registrato dalla Corte dei Conti in data 3 febbraio 2016 - con il quale ha definito i criteri per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese per le richieste di CIGS di cui al D.Lgs. n. 148/2015:
  • per riorganizzazione aziendale ex art. 21, comma 2;
  • per crisi aziendale ex art. 21, comma 3;
  • a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, ai sensi dell’art. 21, comma 5, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego;
  • in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia;
  • in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente di cui all’art. 20, comma 5.
Partiti e movimenti politici
Il Decreto chiarisce, altresì, che possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale i lavoratori dipendenti dei partiti e dei movimenti politici e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali in presenza di determinate condizioni.
Cumulo
Inoltre, viene specificato che nell’unità produttiva interessata sia da interventi di integrazione salariale ordinaria sia da interventi di integrazione salariale straordinaria, il cumulo dei due distinti benefici è consentito alle seguenti condizioni:
  1. gli interventi di integrazione salariale straordinaria siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 148/2015;
  2. i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, tramite specifici elenchi nominativi; tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.
Decorrenza
Le modalità ed i criteri specificati nel Decreto n. 94033/2016 si applicano alle istanze di intervento straordinario di integrazione salariale presentate dal 9 febbraio 2016.
 
Diritto Professionisti
di Eleonora Mattioli
Uno studio professionale può accedere ai contributi dei Fondi europei (nella specie, destinati alle imprese) se l’attività del libero professionista assuma vesti imprenditoriali, ovvero, se venga esercitata attraverso un’adeguata struttura aziendale organizzata.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, respingendo l’appello di uno studio legale che si era visto respingere la domanda di fruizione di contributi di cui al Fondo sociale europeo, sull'assunto che la propria attività non fosse equiparabile a quella d’impresa o piccola media impresa (quali soggetti espressamente destinatari del Fondo)  
Sul punto il Collegio amministrativo ha ribadito l’arresto giurisprudenziale per cui uno studio di avvocato può anche presentare, in concreto, una organizzazione imprenditoriale, ma il concetto di imprenditore non può estendersi tout court al libero professionista.
Professionista imprenditore, se prevale l’azione organizzativa
E nell'ipotesi in cui il professionista intellettuale rivesta la qualità di imprenditore per il fatto di esercitare la professione nell'ambito di un’attività organizzata in forma di impresa, deve comunque trattarsi di una distinta ed assorbente attività che si differenzia da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo – il quale cessa di essere meramente strumentale – e per il differente apporto del professionista medesimo, non più circoscritto alle prestazioni d’opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione organizzativa, ossia di coordinamento e di controllo, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione e del servizio.
E non predomina l’attività professionale
In tale evenienza, l’attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo, il che giustifica la qualificazione come imprenditore.
Ma nel caso di specie il Consiglio di Stato, con sentenza n. 258 depositata il 27 gennaio 2016, vista la natura dell’organico e la descrizione delle attività svolte, ha concluso che lo studio legale appellante potesse rientrare tra quelle “attività di professionisti” escluse dai contributi comunitari in questione, in quanto priva di struttura aziendale tipica dell’impresa e consistente piuttosto in un’associazione di esercenti una professione intellettuale, derivante ossia dalla sommatoria di prestazioni professionali di singoli avvocati. In breve, nulla a che fare con una piccola impresa.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Nella news pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dei beni culturali con la quale è stato aggiornato il calendario per la presentazione delle istanze, al fine del riconoscimento del credito d’imposta per le strutture alberghiere, extralberghiere, agenzie di viaggio e tour operator per le spese sostenute nell’anno 2015, è indicato anche il giorno del Click day.
Il nuovo giorno per l'invio delle istanze relative al Tax crediti digitalizzazione alberghi 2015 si è reso necessario a seguito della ridefinizione delle date previste per la procedura di registrazione e compilazione delle domande per la fruizione del bonus fiscale introdotto dall'articolo 9 del Dl n. 83/2014 e disciplinato dal DM 12 febbraio 2015.
Così, a seguito della proroga del termine per la compilazione delle istanze fino al 24 febbraio 2016 (in origine la data prevista per la compilazione era stata fissata per l'8 febbraio 2016), anche il termine della presentazione delle istanze è slittato.
Nuovo Click day
Si potranno inviare le istanze e le attestazioni debitamente firmate digitalmente dalle ore 10:00 di giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 16:00 di venerdì 26 febbraio 2016.
Si ricorda che:
Solo per chi non sia ancora registrato sul Portale dei procedimenti la registrazione all’indirizzo https://procedimenti.beniculturali.gov.it/ potrà avveniredalle ore 10:00 di giovedì 11 febbraio 2016 fino alle ore 16:00 di mercoledì 24 febbraio 2016. Per gli altri vale la registrazione già ottenuta.
La compilazione dell'istanza potrà avvenire dalle ore 10:00 di giovedì 11 febbraio 2016 alle ore 16:00 di mercoledì 24 febbraio 2016.
di Roberta Moscioni
La legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità, per i Ministeri dell’Economia e delle Politiche agricole, di adottare, entro il 31 gennaio 2016, un provvedimento che disponga l’aumento delle percentuali di compensazione dell’Iva per i produttori agricoli che operano nel settore lattiero-caseario e nella cessione di animali.
È stato, così, firmato dai ministri dell’Economia Pier Carlo Padoan e delle Politiche agricole Maurizio Martina, il decreto interministeriale che aumenta le percentuali di compensazioni Iva nella seguente misura:
- dello 0,7% sulle cessioni di bovini e suini effettuate dai produttori agricoli che hanno adottato il regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72,
- dall’8,8% al 10% per la cessione di alcuni prodotti del settore lattiero-caseario, come il latte e la crema di latte, entrambi freschi non concentrati né zuccherati.
Nuove percentuali di compensazione Iva per latte e animali
Pertanto, le percentuali forfettarie di compensazione Iva si attestano ora:
- per gli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere di bufalo al 7,65%,
- per gli animali vivi della specie suina al 7,95%,
- per il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto e per la crema di latte non concentrata ne zuccherata al 10%.
Resta invece, invariata nella misura dell'8,8% la percentuale di compensazione relativa ad altri prodotti del settore lattiero caseario, come: latte cagliato, fermentato o acidificato, al kefir, siero di latte e yogurt.
L'aumento delle percentuali di compensazione relative ai bovini e suini ha effetto per il solo anno 2016, mentre l'aumento relativo al latte fresco e alla crema di latte ha effetto permanente.
Decorrenza delle nuove percentuali di compensazione
Secondo l'articolo 1, comma 908, della Legge n. 208/2015 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale era fissato al 31 gennaio 2016.
Si è dunque, un po' in ritardo sui tempi previsti: il provvedimento attualmente è stato trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità e poi dovrà essere pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”.
A questo punto si auspica che tutto l'iter si concluda entro il 16 febbraio prossimo. Solo se la pubblicazione avverrà entro tale data, le nuove percentuali di compensazione potranno essere utilizzate per la liquidazione Iva relativa al mese di gennaio 2016.
La decorrenza dell'aumento delle percentuali di compensazione Iva è fissata per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2016.
Dopo la pubblicazione ufficiale del decreto si dovrà procedere con l'emissione di una nota di addebito per la sola Iva, al fine di aumentale l'imposta indicata in fattura o nell'autofattura originaria secondo le nuove percentuali di compensazione Iva valide per il 2016.
di Gioia Lupoi
La Certificazione unica 2016, relativa al 2015, si può compilare e controllare sul web. È tutto pronto, dunque per l'invio dei dati riferiti ai redditi percepiti nel 2015 che confluiranno nel 730 precompilato on line dal 15 aprile 2016.
Il modello "sintetico" va rilasciato al percettore delle somme entro il 29 febbraio 2016.
Il modello "ordinario" va trasmesso esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.
Si ricorda che l'applicazione di controllo evidenzia eventuali errori e incongruenze.

 
 
 
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