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05/02/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 5/2/2016
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro Professionisti
di Roberta Moscioni
Il sito Inail si blocca, da diversi anni, principalmente durante i periodo di autoliquidazione; nel resto dell'anno, quando il sito non deve sopportare l'affollamento tipico del periodo relativo all'unica procedura che l'Istituto è tenuto a garantire, appunto quella di autoliquidazione dei premi Inail da parte dei professionisti e delle imprese, il sito funziona sempre male, ma almeno non in maniera così evidente.
Il risultato è che la procedura di autoliquidazione dei premi Inail, che ha scadenza 16 febbraio 2016, rischia di essere compromessa proprio a causa del mancato funzionamento del sito web dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Lamentele dei consulenti del lavoro
A denunciare il fatto il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro con un lettera del presidente Marina Calderone, indirizzata lo scorso 1° febbraio, anche al direttore generale Inail, Giuseppe Lucibello. Nella lettera si legge che “si moltiplicano le segnalazioni di mancata funzionalità” da parte degli associati, nonostante “la settimana scorsa fosse stata data rassicurazione che, a seguito di un intervento sull’architettura del portale dell’Istituto, le performance dei servizi dedicati si sarebbero normalizzate”.
I consulenti non sono nuovi a denunciare i disservizi del sito Inail: analoghe difficoltà, infatti, erano state lamentate in occasione dell’autoliquidazione del 2015.
Marina Calderone ha evidenziato come i consulenti del lavoro abbiano notato che questi disservizi siano praticamente iniziati subito dopo la messa in linea della procedura Alpi on line e, quindi, a un mese dalla scadenza fissata per il pagamento dei premi, con il rischio che la situazione possa peggiorare con l’arrivo del picco massimo degli accessi. Proprio per tali ragioni, la categoria chiede all’Inail di prendere “in considerazione l’eventualità di una pronta proroga del termine di pagamento per oggettiva impossibilità di procedere all’adempimento”.
Replica dell'Istituto assicuratore
Per i vertici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione, invece, tali timori non sono assolutamente da condividere. Secondo l'Inail, dai dati a disposizione emergerebbe che le difficoltà iniziali sono state superate e il numero degli invii è finora superiore a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Inoltre, già negli ultimi giorni la disponibilità del servizio sarebbe “sensibilmente migliorata e continuerà a migliorare perché la struttura tecnica di Inail ha adottato una metodologia che prevede due rilasci quotidiani per incrementare l’affidabilità e la funzionalità del servizio, anche secondo le indicazioni dei consulenti del lavoro che giungono ai vari canali di comunicazione messi a disposizione dall’Istituto”.
 
Diritto
di Eleonora Pergolari
Risponde del reato di omesso versamento dell’Iva anche il neo-amministratore di una società di capitali che, dopo la presentazione della dichiarazione d’imposta e prima della scadenza del relativo versamento, ometta di pagare all’Erario le somme dovute, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali.
Omesso controllo espone a debiti pregressi
Attraverso questa condotta, infatti, il nuovo amministratore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivargli da pregresse inadempienze.
E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 4631 depositata il 4 febbraio 2016.
Nella vicenda in esame, è stata confermata la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto la responsabilità dell’imputato, nuovo amministratore di una Srl, per il reato di omesso versamento dell’Iva, in quanto, essendo il medesimo subentrato come amministratore nel settembre 2006, ben avrebbe potuto ottemperare al versamento dovuto entro il periodo previsto per legge, ossia il 27 dicembre successivo.
Irrilevante lo stretto margine di tempo
Di alcun rilievo, in questo contesto, è stata ritenuta la doglianza con cui il ricorrente aveva lamentato l’asserita mancata considerazione del breve lasso di tempo a disposizione, successivamente alla sua nomina, per reperire le somme necessarie ad assolvere il debito tributario Iva.
Per la Cassazione, infatti, il mancato versamento dell’imposta in assenza di un preventivo controllo contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, esponeva comunque il soggetto subentrato nella carica di amministratore, a rispondere della fattispecie contestatagli, quanto meno a titolo di dolo eventuale.
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
L’INPS dà notizia (4 febbraio 2016) che i servizi online del portale non saranno disponibili dalle ore 7:30 di sabato 6 febbraio sino alle ore 24:00 di domenica 7 febbraio, per attività di manutenzione straordinaria e di aggiornamento tecnologico.
Il comunicato stampa specifica che la sezione relativa alle informazioni resterà, invece, sempre fruibile.
di Rossella Schiavone
L’INPS è intervenuto, in data 4 febbraio 2016 con messaggio n. 494, per fornire precisazioni in merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di disoccupazione NASpI.
Spiega a tal fine l’Istituto che le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente.
Tuttavia, per i compensi che superano il limite di 3.000 euro per anno civile, va applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.
Stante quanto sopra il messaggio INPS n. 494/16, con riferimento all’obbligo di comunicazione preventiva del compenso derivante dall’attività svolta, ha specificato che:
  • per i compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all’Istituto;
  • la comunicazione va fatta prima che il compenso determini il superamento del limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.
di Redazione eDotto
In data 2 gennaio 2016 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Cgil, Cisl e Uil hanno siglato la Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia.
Tale disciplina decorre dal 1/1/2014 e scade il 31/12/2016, tuttavia il lavoratore manterrà il diritto al trattamento economico e normativo in essa previsto, nel periodo che dovesse intercorrere fra la sua scadenza e il successivo rinnovo.
Detta disciplina rinnova quella del 12 ottobre 2011, sia per parte economica che normativa.
di Rossella Schiavone
A partire dall’1 marzo 2016 e fino alle ore 18:00 del 5 maggio 2016, nella sezione “accedi ai servizi online” del portale INAIL sarà possibile inserire i progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Istituto ha dato notizia sul proprio portale che le imprese registrate potranno:
  • effettuare simulazioni relative al progetto Bando ISI 2015 da presentare;
  • verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
  • salvare la domanda inserita;
  • effettuare la registrazione della propria domanda.
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni e chiarimenti operativi sulla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce delle recenti novità normative.
Lavoratori beneficiari
Sottolinea il Ministero che il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di Cassa Integrazione in deroga è di 12 mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l’azienda che presenta la domanda, come previsto dal D.I. n. 83473 dell’1 agosto 2014.
Particolare attenzione viene, inoltre, posta agli apprendisti, in relazione ai quali viene specificato che quelli assunti con contratto professionalizzante sono destinatari di:
  • CIGS se dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento “crisi aziendale”;
  • CIGO se dipendenti di imprese nei casi in cui le stesse rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
  • CIG in deroga se dipendenti di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di CIGS, ma per causale di intervento diversa dalla “crisi aziendale”.
Le altre tipologie di apprendisti e gli apprendisti assunti contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 2, D.Lgs n. 148/2015 sono, invece, destinatari di CIG in deroga.
Altre questioni
La circolare si sofferma, inoltre, su:
  • contributo addizionale;
  • modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni;
  • termini presentazione della domanda;
  • trattamento di fine rapporto.
Stabilità 2016
Conclude la circolare ministeriale n. 4/2016, ricordando che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 304, Legge n. 208/2015), oltre a stanziare ulteriori fondi per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ha dettato disposizioni per la concessione e la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Più nello specifico la norma prevede che:
  • il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno;
  • il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può, comunque, eccedere il periodo di 3 anni e 4 mesi.
 
Professionisti
di Cinzia Pichirallo
Ha come argomento le principali novità in tema di procedure concorsuali il convegno “Le crisi d’impresa fra legge 132/2015 e prospettive di riforma organica”, promosso dal Consiglio nazionale e dall’Ordine dei commercialisti di Roma che si terrà il 12 febbraio a Roma, presso il Centro congressi Fontana di Trevi in piazza della Pilotta, dalle 9,15 alle 17,30.
Nel corso dell'incontro saranno approfonditi i punti nodali dello schema di legge della commissione ministeriale Rordorf, per l’elaborazione delle proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali. Saranno messi in evidenza i nuovi istituti introdotti con il dl 83/2015, convertito in legge 132/2015.
Verranno trattati anche gli aspetti del concordato preventivo e dei poteri del tribunale, delle offerte concorrenti, dell’amministrazione straordinaria e delle misure di allerta.
Gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che parteciperanno al convegno avranno diritto ad 8 crediti professionali.
di Gioia Lupoi
Sono state approvate dai Ministeri vigilanti le due delibere della Cassa commercialisti - Cnpadc - che semplificano e allungano i tempi a disposizione degli iscritti per il riscatto della laurea, del servizio militare e del tirocinio e aumentano le tutele per chi ha figli portatori di handicap.
Lo comunica la Cassa stessa sul sito.
Per il riscatto con contributivo a disposizione otto anni
E' innovata la disciplina del riscatto degli anni di laurea, del servizio militare e del tirocinio professionale esclusivamente per chi riscatterà con il metodo contributivo.
E’ stata quadruplicata la durata dei piani di rateizzazione dell’onere, sono stati eliminati gli interessi di rateizzazione ed è stata introdotta la possibilità, in caso di mancato pagamento dell’intero onere, di optare tra la restituzione dei versamenti, annullando gli effetti del riscatto, e il riconoscimento di annualità contributive inferiori rispetto a quelle inizialmente indicate.
Mentre, per coloro che optano per il riscatto basato sul metodo reddituale nulla è mutato.
Figli figli portatori di handicap, contributo più accessibile
La delibera per il contributo per i figli con handicap ha eliminato il requisito di anzianità quinquennale e la previsione che l’handicap dovesse essere riconosciuto in data successiva all’iscrizione alla Cassa. Inoltre, l’entità del contributo da riconoscere annualmente agli aventi diritto potrà essere aumentata con delibera del CdA e contestualmente sono state semplificate le modalità di richiesta.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
In vista dell'imminente campagna di approvazione dei bilanci chiusi al 31/12/2015, la sentenza della Corte di Cassazione n. 2190 del 4 febbraio 2016 appare molto attuale. Nella pronuncia i Supremi giudici analizzano, infatti, alcuni aspetti molto importanti in tema di rappresentazione veritiera e corretta nell'ambito dei bilanci.
Richiesta dati aggiuntivi con adeguata e congrua motivazione
Il punto su cui muove la sentenza è la clausola generale dell’articolo 2423, comma 3, del Codice civile secondo la quale, “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.
Per la Corte di Cassazione, trattandosi appunto di una clausola generale, determinativa di obblighi aggiuntivi rispetto a quelli di legge, essa deve essere utilizzata in modo molto controllato e se ne deve dare adeguata e congrua motivazione.
Con riferimento al caso di specie, riguardante i bilanci in forma abbreviata relativi al 2000/2001 di una Srl, quindi, la Corte ritiene che la violazione del principio di chiarezza in relazione alla voce “fatture da ricevere” non può essere addotta solo perchè la stessa voce risultava generica e di rilevante entità. Di conseguenza, l’eccezione sollevata dal Tribunale, secondo cui la particolare rilevanza della posta di bilancio insieme alla generica posta “fatture da ricevere” giustificherebbero l’obbligo di ulteriori informazioni, è da considerarsi infondata.
Fa notare, inoltre, la sentenza che era stato operato dagli amministratori della società un raggruppamento dei debiti sotto un'unica voce e un'unica posta di bilancio, pertanto il fatto che i giudici di merito avessero richiesto un intervento aggiuntivo e da ritenersi erroneo, tenuto conto che il solo riferimento all’entità della voce deve ritenersi insufficiente per ricorrere alla clausola generale dell’articolo 2423, comma 3, C.c..
Conclusioni Corte Cassazione
Pertanto, secondo la sentenza n. 2190/2016, quando il giudice ritiene necessario un intervento aggiuntivo e, in virtù del principio di chiarezza nella redazione del bilancio, esige ulteriori informazioni rispetto a quelle previste dalla legge, ne deve dare adeguata e congrua motivazione in sentenza.
di Gioia Lupoi
Scade il 16 febbraio 2016 il termine del saldo - F24 con codice tributo “1713” - dell’imposta sostitutiva dell’Irpefrelativa alle rivalutazioni dei fondi per il Tfr maturate, nel 2015, dai dipendenti.
Chi non è interessato?
Non sono tenuti all’adempimento:
  • enti e aziende i cui dipendenti hanno aderito a forme pensionistiche complementari, ipotesi in cui il Tfr accantonato dai lavoratori confluisce interamente nei fondi pensione;
  • i datori di lavoro non sostituti d’imposta, come, ad esempio, coloro che si avvalgono della collaborazione di colf, badanti e baby sitter (in tal caso, sono i dipendenti stessi a indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di corresponsione del Tfr la somma percepita e a pagarvi un’imposta sostitutiva del 20% a titolo di acconto);
  • il sostituto costituito nel 2015.
I calcoli del saldo per i datori di lavoro
Dal 2015 l’aliquota è del 17%, non più dell’11%, e il rendimento è calcolato sulle quote accantonate nelle casse dell’azienda alla data del 31 dicembre 2014:
- se si è effettuato il versamento dell'acconto (entro il 16 dicembre 2015) per il saldo si deve pagare la differenza tra l’imposta complessiva e l’anticipo corrisposto (con metodo storico o previsionale);
- chi si è costituito nel 2014 ed ha scelto di non versare l’acconto, dovrà pagare l'intera imposta.
Si ricorda che la sostitutiva può essere pagata anche compensando con eventuali crediti tributari e contributivi. Se si compensa con il credito derivante dal prelievo anticipato sui Tfr (articolo 3 della legge 662/1996), questo è utilizzabile fino all’azzeramento della sostitutiva dovuta, senza che l’importo rilevi per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

 
 
 
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