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04/02/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 4/02/2016
A cura della Fondazione Studi
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
Contenuti a cura di eDotto

 

Professionisti
di Gioia Lupoi
Su iniziativa del CUP (Comitato unitario delle professioni) - nelle more della firma del protocollo Mise/Regioni che semplificherà le procedure burocratiche affinché all’interno dei bandi regionali per i fondi strutturali europei sulla formazione possano essere inseriti i professionisti - sarà predisposto, da marzo 2016, uno sportello informatico che offrirà, due volte alla settimana, un supporto ai professionisti sulle procedure necessarie ai fini dell'ascesso ai fondi europei.
È quanto annunciato dal presidente Marina Calderone in occasione di un incontro sulla formazione continua, a tre anni dall’entrata in vigore per legge dell’obbligo (Dpr 137/12). All'incontro a Roma partecipavano professionisti e presidenti degli Ordini.
Formazione continua, al via il mutuo riconoscimento dei crediti
L'incontro di Roma ha dato un altro frutto importante: è stato presentato il Protocollo a cinque - Consigli nazionali di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, giornalisti e notai - in materia di formazione continua che sarà siglato nelle prossime settimane.
Con il protocollo si garantirà una formazione dagli standard qualitativi sempre più elevati, con l'armonizzazione delle prassi tra le diverse categorie.
Con il mutuo riconoscimento dei crediti, consentito dalla stessa legge che ha reso la formazione continua un obbligo di legge e non più solo deontologico, ogni iscritto potrà seguire un corso di formazione nell’ordine territoriale di una qualsiasi delle cinque categorie.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Con le risposte agli interpelli n. 30/2015, 2/2016 e 4/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precisazioni in materia di accesso all’esonero contributivo triennale previsto dall’art.1, comma 118 e seguenti, Legge n.190/2014.
A sua volta l’INPS, con apposito messaggio, ha illustrato il contenuto dei suddetti interpelli alle sue sedi territoriali, confermando in tal modo l’interpretazione ministeriale.
Nello specifico, il messaggio INPS n. 459 del 3 febbraio 2016 ricorda che:
  • l’interpello n. 30/2015 ha chiarito che il beneficio contributivo introdotto dalla Legge n.190/2014 può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015;
  • l’interpello n. 2/2016 ha evidenziato che in caso di riqualificazione di rapporto di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di verifica ispettiva, non spetta lo sgravio contributivo;
  • l’interpello n. 4/2016 ha ammesso tra i possibili destinatari dell’assunzione agevolata ex lege n. 190/2014, anche i percettori di trattamento pensionistico.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio PEI n. 8628 del 2 febbraio 2016, ha fornito interessanti chiarimenti in materia di lavoro accessorio.
Questa volta l’attenzione dell’Istituto si è soffermata sulla definizione di committenti imprenditori e liberi professionisti, per i quali il D.Lgs. n. 81/2015 ha posto 2 limiti all’utilizzo dei voucher:
• il limite di 2.000 euro erogabili al singolo prestatore;
• l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.
Sottolinea il messaggio che l’espressione “imprenditori” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. c.c., dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette.
A titolo non esaustivo vengono indicati i seguenti soggetti:
  • committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
  • ambasciate;
  • partiti e movimenti politici;
  • gruppi parlamentari;
  • associazioni sindacali;
  • associazioni senza scopo di lucro;
  • chiese o associazioni religiose;
  • fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
  • condomini;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • associazioni di volontariato e corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);
  • comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc..
Per la categoria dei professionisti, il messaggio INPS evidenzia che occorre fare riferimento alla circolare INPS n. 49 del 29 marzo 2013.

 

Lavoro Professionisti
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 1 del 21 gennaio 2016, ha indetto per l’anno 2016 la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro presso le Direzioni del Lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia, nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - e le Province Autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.
Nel D.D. N. 1/2016 è specificato che le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30 nelle seguenti date:
  • prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale: 6 settembre 2016;
  • prova teorico-pratica in diritto tributario: 7 settembre 2016.

 

Approfondimenti
di Redazione eDotto
La Legge di stabilità 2016 ha sicuramente portato delle buone notizie per ipossessori di immobili, in particolare con l'abolizione della Tasi per l'abitazione principale sia per il proprietario, o per chi gode di altro diritto reale sull’immobile, sia per l'inquilino.
Altre agevolazioni sono state previste per gli immobili dati in uso gratuito ai familiari, con ulteriori casi di assimilazione all’abitazione principale. Con riferimento all’assimilazione, una specifica norma della Legge di stabilità 2016 sottrae all’autonomia comunale la possibilità di assimilazione ad abitazione principale dell’immobile concesso in comodato tra genitori e figli. In luogo di tale assimilazione viene introdotta una agevolazione che consiste nell'abbattere del 50% la base imponibile per Imu e Tasi. Di conseguenza dal 2016 i casi di assimilazione dell’immobile all’abitazione principale sono solo quelli previsti per legge.
di Redazione eDotto
Per giurisprudenza (Cass. sent. n. 2624/2001) si ritiene che l’assenza alla visita di controllo per malattia sia ammessa solo in presenza di un ragionevole impedimento, o valida ragione, socialmente apprezzabile, da valutare caso per caso, con onere della prova a carico del lavoratore.
Per l’INPS (circolare n. 183/1984) sono motivi giustificativi dell’assenza:
  • la concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, sempreché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;
  • una situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare inteso in senso sociale più che anagrafico e, quindi, comprendente anche gli altri c.d. "stretti congiunti", quali gli ascendenti, i discendenti, i fratelli o le sorelle, anche se non a carico e/o conviventi.
Inoltre, sempre l’INPS ha chiarito che le tipologie di accertamento giustificative dell'assenza debbono rientrare nell'ambito specialistico; sono, ad ogni modo comprese anche prestazioni non strettamente "specialistiche" (esempio: terapia iniettiva) che, però, devono essere effettuate presso poliambulatori pubblici o, comunque, autorizzate dalle ASL, mentre le visite possono essere sia specialistiche che medico-generiche.
Il lavoratore deve, comunque, sempre  fornire la documentazione, rilasciata dalla struttura o ambulatorio presso il quale si è recato, con l'indicazione del giorno e dell'ora.

 

Fisco Diritto
di Eleonora Mattioli
E’ ammesso il credito d’imposta “a catena” per l’acquisto prima casa.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, con sentenza n. 2072 depositata 3 febbraio 2016, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, volto ad accertare che i contribuenti avessero indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali prima casa, e dunque, alla revoca ed al recupero dell’imposta.  
I contribuenti in questione, in particolare, avevano portato in detrazione il credito d’ imposta per l’acquisto di un secondo immobile – in seguito all'acquisto di un primo – per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da adibire a propria abitazione.  
Salvo il bonus se immobili destinati ad abitazione
Nel respingere le censure dell’Agenzia, la Suprema Corte ha precisato che in tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto prima casa, il contribuente che, venduto l’immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia poi riacquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l’agevolazione solo se fornisce la prova che l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni, in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata.
Pertanto il contribuente ben può godere del credito d’imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte – fino a concorrenza dell’intera somma – qualora rivenda ed acquisti più volte, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa (immobile non di lusso ed acquisto infrannuale).
Nella fattispecie dunque, legittimamente il contribuente ha preteso di avvalersi di un credito di imposta acquisito con il secondo acquisto, anche se tale credito si era formato non già con il pagamento della somma, ma in virtù dell’utilizzo di altro credito di imposta relativo ad un precedente acquisto.
E ciò appare conforme allo spirito della norma che mira ad incentivare l’acquisto della prima casa beneficiando il contribuente, ovvero, autorizzandolo ad avvalersi più volte del medesimo credito, anche qualora quest’ultimo, per motivi personali, sia indotto nel tempo a rivendere l’immobile, per acquistarne altro più adatto alle mutate condizioni personali.

 

Fisco
di Gioia Lupoi
Nel corso di Telefisco 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze era intervenuto a chiarire che la possibilità di usufruire dell'agevolazione Imu/Tasi in caso di comodato - sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in comodato ai genitori o ai figli - è aperta anche a coloro che siano in possesso di terreni e fabbricati non abitativi, ed anche chi possiede una quota di terreno o di un negozio. Questo perché il termine “immobile” utilizzato dalla legge - “il proprietario non deve possedere altro immobile in Italia, se non quello adibito a propria abitazione principale che deve essere ubicato nello stesso Comune dell’immobile dato in comodato” - si riferisce agli immobili abitativi e, dunque, non ai terreni e fabbricati non abitativi. Con l'apertura molti proprietari di terreni o negozi si sono visti rientrare in gioco.
Stante ciò e considerato che lo Statuto dei contribuenti dà 60 giorni dall'entrata in vigore di una norma per adempiere, il Mef, con la risposta n. 2472 del 29 gennaio 2016 ad un quesito della Cna sul tema, ricorda che, per beneficiare dal 1° gennaio 2016 dello sconto:
  • si possono registrare fino al 1° marzo 2016 i contratti verbali di comodato già in essere;
  • chi ha redatto senza registrarlo il contratto in forma scritta ha l’obbligo di registrazione entro 20 giorni dalla stipula, dunque la data ultima per la registrazione dei contratti stipulati entro il 16 gennaio 2016 è venerdì 5 febbraio 2016.
Si rileva che in caso di risoluzione del contratto depositato in Comune, o stralcio di quello non ancora ufficializzato, se ne può registrare uno nuovo verbale entro il 1° marzo 2016.
di Roberta Moscioni
Una delle agevolazioni della legge di stabilità 2016, quella relativa al super- ammortamento per l'acquisto di beni strumentali nuovi, è stata oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate nel corso del forum Telefisco 2016.
La Legge n. 208/2015, articolo 1, commi 91 - 94, prevede la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ai fini della deduzione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria, con esclusione dei fabbricati, di tutti quei beni la cui aliquota di ammortamento non sia inferiore al 6,5% oltre che di alcune tipologie di beni espressamente indicate, per i soggetti titolari di redditi d'impresa e per gli esercenti arti o professioni che effettuano investimenti nella suddetta categoria di beni nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.
La disposizione normativa ha sollevato fin da subito alcune perplessità che l'Agenzia non ha tardato a dissipare.
Super ammortamenti con deduzione legata ai valori tabellari
Nello specifico, l'interpretazione agenziale è servita per risolvere alcuni dubbi operativi legati al beneficio in questione. È stato così chiarito che:
- l'applicazione letterale della norma riguarda solo le imposte sui redditi e non rileva anche ai fini dell'Irap; inoltre è stato precisato che la disposizione non produce effetti neanche per coloro che determinano la base imponibile Irap secondo i criteri fissati per le imposte sui redditi;
- ai fini della determinazione della possibilità di beneficiare dell'agevolazione, l'imputazione temporale degli investimenti nel periodo indicato (15/10/2015 – 31/12/2016) segue le regole della competenza;
- la deduzione maggiorata può essere dedotta solo dal periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione (condizione quest'ultima per la deduzione delle quote di ammortamento e canoni di leasing);
- dato che la maggiorazione del 40% opera con esclusivo riferimento alla determinazione della quote di ammortamento, essa non influisce sul limite dei 516,46 euro, perciò è salva la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio nell'ipotesi in cui il costo integrale del bene superi tale soglia.
Infine, l'Agenzia ha chiarito che la deduzione del super ammortamento è sempre ancorata alle percentuali di ammortamento tabellare anche quando l'imputazione della quota a Conto economico è inferiore all'ammortamento fiscale calcolato secondo le suddette percentuali.
Pertanto, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi, nel periodo indicato dalla legge, non risente del comportamento contabile dell'impresa né delle valutazioni di bilancio in relazione al maggior o minor ammortamento rispetto a quello “tabellare” previsto dalle aliquote fiscali.
Secondo l'Agenzia, infatti, anche chi applica contabilmente aliquote di ammortamento inferiori a quelle massime fiscali ottiene il medesimo beneficio dalla maggiorazione di chi ammortizza ad aliquote superiori e perfino eccedenti quelle tabellari. Ciò per evitare il verificarsi di improvvisi e, dal punto di vista civilistico, ingiustificati, incrementi di aliquote contabili di ammortamento.
di Roberta Moscioni
Nella circolare n. 4 del 3 febbraio 2016, Assonime analizza le principali novità riguardanti la compilazione del modello Certificazione unica 2016, tenuto conto del fatto che i sostituti d’imposta devono rilasciare tale modello a lavoratori dipendenti, autonomi e titolari di redditi diversi, entro il 28 febbraio 2016, per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.
In particolare, Assonime evidenzia come nell'ambito della nuova Cu, i redditi esenti dei lavoratori rientrati dall’estero (ricercatori e professori universitari rientrati in Italia che godono della deduzione del 90% (rientro dei cervelli) e cittadini comunitari rientrati in Italia dopo un’esperienza lavorativa/di studio all’estero che godono di una deduzione pari all’80% se donne, o al 70% se uomini), devono essere indicati distintamente.
Redditi esenti in punti dedicati e codici separati
Queste quote di reddito esente, a partire dall'anno 2016, devono trovare distinta indicazione in due punti dedicati:
  • punto 466, dove occorre specificare con un codice ad hoc la tipologia di reddito agevolato («1» per il rientro dei cervelli ex Dl 185/2008 e «2» per il rientro dei cittadini comunitari ex legge 238/2010);
  • punto 467 dove va esposto l’importo del reddito esente (90% per i ricercatori, ovvero 80% o 70% per i cittadini comunitari rientrati).
Le altre tipologie di redditi esenti, elencate dettagliatamente nelle istruzioni ministeriali, devono essere esposte nei successivi punti 468 e 469.
di Cinzia Pichirallo
Con riferimento al Bando efficienza energetica - agevolazione finalizzata alla riduzione e alla razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all’interno di unità produttive localizzate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - il ministero dello Sviluppo Economico proroga il termine di ultimazione, fissato dal decreto del 24 aprile 2015, al 30 settembre 2016, nel caso in cui gli impianti non siano stati ultimati entro il termine del 31 dicembre 2015.
Si intende come termine di ultimazione la data dell’ultimo pagamento effettuato sul programma o progetto agevolato, giustificato da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
Come ottenere la proroga
Per beneficiare della proroga, le aziende devono presentare un’apposita richiesta in cui dichiarano l’ammontare delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015 e rinunciano espressamente, per le spese sostenute oltre tale termine, alla concessione del contributo in conto impianti, optando per un’agevolazione nella forma di finanziamento agevolato nella percentuale nominale massima del 50% stabilita dal bando.
La richiesta in parola, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria o da un suo procuratore speciale, deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2016 al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all’indirizzo Pec poie-efficienza@pec.mise.gov.it.
Il Ministero dello sviluppo economico potrà approvare la richiesta di proroga solo dopo aver svolto le verifiche relative alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato.
Le indicazioni sono contenute nel decreto del 23 dicembre 2015.
di Cinzia Pichirallo
A causa di alcuni errori riscontrati nelle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli dell'Aci, pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale» 291 del 15 dicembre 2015, l’agenzia delle Entrate comunica di avere provveduto ad effettuare delle rettifiche.
In particolare – si rende noto con avviso in “Gazzetta Ufficiale”n. 27 del 3 febbraio 2016 - sono stati corretti errori presenti nell’attribuzione del fringe benefit 2016 relativo ad alcuni autoveicoli alimentati a benzina-gpl fuori produzione.

 
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Tasso di disparità uo

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