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03/02/2016

Centro Studi Regionale “on. V. Mancini”
IL RICORDO DI UN APPUNTAMENTO…                                                     
By  D’Errico Dora, Lucia Gargiulo, Antonio Granata
 
 
Con l’approssimarsi alla data del 16 febbraio, ci troviamo di fronte alla scadenza dell’autoliquidazione INAIL 2015/2016, il versamento deve essere effettuato, come ogni anno, entro il 16 febbraio da parte dei datori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, anche per gli artigiani senza dipendenti. Sono esclusi dall’autoliquidazione, invece, gli altri “premi speciali unitari” (alunni/studenti, raggi x e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini). Attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’I.N.A.I.L. i datori di lavoro possono effettuare il calcolo del premio, la denuncia delle retribuzioni e la richiesta di riduzione del presunto. Entro il prossimo 16 febbraio i datori di lavoro dovranno: calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici“. Entro il 29 febbraio(essendo quest’anno bisestile) dovrà poi essere presentata la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (Legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “Alpi online”. Con la nota N. 380/2016, l’I.N.A.I.L. ha reso noto che sono già disponibili online i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2015/2016 AL.P.I. Online (Autoliquidazione premi INAIL), Invio telematico dichiarazione salari, Riduzione presunto e la procedura “VSAL utente 2016” (dal 18 gennaio 2016). Dal sito I.N.A.I.L. è inoltre possibile scaricare la Guida all’autoliquidazione 2015/2016 e la nota di istruzioni e accedere al servizio web per il settore della navigazione e la relativa nota di istruzioni: “Autoliquidazione del premio 2015/2016”. Si ricorda che l’esclusività della modalità telematica riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per PEC. Gli armatori devono effettuare l’autoliquidazione con le consuete modalità e con i servizi già operativi per l’ex I.P.S.E.M.A. La violazione dell’obbligo di comunicare all'I.N.A.I.L. l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di €770,00(misura ridotta: €250,00; misura minima: €125,00), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del D.P.R. N. 1124/65). Si ricorda inoltre che a decorrere dall’autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione delle basi di calcolo del premio, per ogni codice ditta, avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” in www.inail.it – Servizio on line. Nelle basi di calcolo sono indicati gli elementi per il calcolo della regolazione e della rata del premio di autoliquidazione e dei contributi associativi. Si ribadisce che  il saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro deve essere utilizzato, in tutto o in parte, per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori I.N.A.I.L., purché non iscritti a ruolo esattoriale. L’eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare quanto dovuto ad altre Amministrazioni. Il credito I.N.A.I.L. per premi ed accessori può essere utilizzato per pagare i contributi associativi alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto. Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio I.N.A.I.L, né effettuare compensazioni tra contributi associativi. Prima di effettuare qualsiasi compensazione, il datore di lavoro deve verificare presso la Sede I.N.A.I.L l'effettiva sussistenza del credito stesso. Bisogna tener presente che, ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n.248/2006, i titolari di partita I.V.A. sono tenuti ad effettuare i pagamenti esclusivamente con modalità telematiche, anche servendosi di intermediari, secondo i criteri forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 30 del 29 settembre 2006 (consultabile nel sito www.agenziaentrate.gov.it).

 

 

 
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