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03/02/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 3/2/2016
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Lavoro
di Alessia Lupoi
L’INAIL mette a disposizione un contributo a fondo perduto per lo smaltimento dell’amianto.
Da marzo 2016, spiega l'esperto Ezio Lisetti, le aziende potranno presentare istanza sul portale dell'Istituto per ottenere il contributo, pari al 65% dell'investimento.
Così le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - purché le caratteristiche del progetto che presenteranno siano in linea con quelle richieste dal bando e a condizione che sia stata raggiunta la soglia minima di ammissibilità pari a 120 punti - possono partecipare al bando, quindi alla fase dell’invio telematico della domanda con la procedura del click day, momento clou del percorso di accesso ai contributi.
Nel giorno del click day esse potranno inviare, attraverso lo sportello informatico, la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria pratica. A seguito dell’invio telematico delle domande di finanziamento l’INAIL, in ragione di un elenco cronologico, ammetterà i progetti secondo l’ordine di ricevimento delle domande stesse. I fondi sono suddivisi in budget regionali, fino ad esaurimento.
Per consentire l'investimento alle Piccole e medie imprese (Pmi) - favorite dall’Istituto assicurativo sulle grandi, che quindi partono con un punteggio inferiore - l’INAIL, a fronte di una fideiussione assicurativa o bancaria, eroga il 32,5% in anticipo, permettendo loro di affrontare i primi costi; il restante 32,5% del contributo sarà erogato a rendicontazione (terminati i lavori, si inviano all’INAIL il rendiconto delle spese ed un rendiconto tecnico e, massimo entro 90 giorni, verificata la documentazione, viene erogato il corrispettivo).
I lavori dovranno essere eseguiti nell’arco di 365 giorni.
Quest’anno, un’importante novità proviene dallo stanziamento del 30% dell’importo complessivo dedicato al solo smaltimento Eternit. Verranno, perciò, creati 2 elenchi cronologici: uno per tutti i rischi; l’altro per l’Eternit. In tal modo, sarà stanziato più denaro ed aumenteranno, così, considerevolmente le possibilità di accedere al contributo.
di Rossella Schiavone
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26, del 2 febbraio 2016, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 2015, inerente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016.
Quindi, le domande potranno essere inviate: dalle ore 9:00 del 9 febbraio 2016 per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo; dalle ore 9:00 del 17 febbraio 2016 per i lavoratori non comunitari stagionali. 
di Rossella Schiavone
Dopo 7 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 è arrivata finalmente la circolare del Ministero del Lavoro che fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo in relazione alle collaborazioni organizzate dal committente ed alla procedura di stabilizzazione delle co.co.co.
Collaborazioni organizzate dal committente
La circolare ministeriale n. 3 dell’1 febbraio 2016 affronta la questione relativa all’interpretazione dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, il quale prevede che a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Ebbene, per il Ministero del Lavoro a far data dall’1 gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” ovvero sarà applicabile qualsiasi istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato senza la necessità, per il personale ispettivo, di riqualificare il rapporto.
Inoltre, la circolare sottolinea che anche le collaborazioni che esulano dall’applicazione del comma 1 dell’art. 2 in questione, possono essere qualificabili in termini di subordinazione purché ci sia, però, una vera e propria etero-direzione ai sensi dell’art. 2094 c.c.
Stabilizzazione
Per quanto concerne la stabilizzazione prevista dall’art. 54, D.Lgs. n. 81/2015, la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2016 sottolinea che, in caso di accesso ispettivo avvenuto quando la procedura di stabilizzazione è in corso (ad es. quando sia stata già presentala istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di legge, potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell’ispezione.
Interessante è, infine, il chiarimento che la stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario.
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 2 dell’1 febbraio 2016, l’INPGI ha confermato che i minimali retributivi per il 2016 rimangono uguali a quelli del 2015 e, quindi, risultano, determinati in 47,68 euro giornalieri, pari a 1.240,00 euro mensili.
In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) - che non sono legati alla presenza quotidiana - le contribuzioni dovute all’Istituto non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.
Giornalisti operanti all’estero
L’INPGI affronta anche la questione relativa alle retribuzioni convenzionali per i giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati, riportando i valori retributivi per il 2016, e chiarisce che tali retribuzioni si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Altre questioni
La circolare INPGI n. 2/2016 si sofferma, inoltre su:
  • rateazione dei debiti contributivi;
  • gestione separata - massimale imponibile 2016;
  • contribuzione volontaria 2016;
  • aggiornamenti DASM.
di Rossella Schiavone
La CNCE, a seguito dell’introduzione dei sistemi automatizzati per il rilascio del DURC on line e della definizione del periodo di validità dello stesso a 120 giorni, ha ricontrattato con la società Unipol una polizza DURC in essere per il 2015.
Poiché c’è stata una diminuzione di rischi connessi alla gestione del DURC, è ammissibile il contenimento dell'importo massimo assicurato (da 1,5 a 1 milione di euro) a fronte di una riduzione del premio annuo nella misura unica di 800 euro per Cassa Edile.
Stante quanto sopra, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, con la nota dell’1 febbraio 2016, ha invitato le Casse Edili interessate a sottoscrivere la scheda di adesione all’Assicurazione DURC 2016 entro il 12 febbraio 2016.

 

Professionisti
di Gioia Lupoi
Il Cndcec ha siglato 2 intese per accrescere competenze e protagonismo dei commercialisti nei processi di internazionalizzazione delle imprese.
Gli accordi forniranno ai commercialisti strumenti e know-how per ampliare l’offerta di servizi di consulenza professionale ai propri clienti.
Si tratta di due importanti protocolli d’intesa:
  • con Simest, finanziaria del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, il protocollo prevede che le parti potranno collaborare per l’individuazione di iniziative formative ed informative indirizzate agli associati ed alle imprese italiane seguite dagli stessi commercialisti e sviluppare utili sinergie tra i rispettivi ambiti di attività con l’obiettivo di potenziare la gamma di servizi da mettere a disposizione delle aziende impegnate in processi di internazionalizzazione;
  • con Assocamerestero, l’Associazione delle camere di commercio italiane all’estero, professionisti e imprese potranno invece contare sul patrimonio di conoscenze e competenze maturate dalle CCIE sui 54 mercati internazionali di loro presidio, così gli studi professionali associati potranno avvalersi di informazioni e contatti qualificati e affidabili che Assocamerestero è in grado di veicolare e diffondere grazie al radicamento all’interno delle comunità d’affari locali.

 

Professionisti Diritto
di Gioia Lupoi
E' chiesto al Cndcec se un iscritto all'Ordine che svolge attività di curatore fallimentare sia esonerato, in qualità di pubblico ufficiale, dal rispetto delle norme deontologiche, in particolare da quelle dell'art 15 del Codice.
Il Consiglio nazionale risponde che, se il curatore è un professionista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non è esonerato dall'assoggettamento alle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale al quale appartiene (pronto ordini PO 270/2015 del 21 gennaio 2016).
Il Dlgs 139/2005 riconosce che l'attività di curatela fallimentare è tra le attività di competenza tecnica degli iscritti all'Albo e stabilisce espressamente la responsabilità disciplinare in capo a tutti gli iscritti che violino: norme di legge, regolamenti e disposizioni del codice deontologico.
Dunque coesistono sia la responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare sia la responsabilità disciplinare nell'ambito dell'Ordine professionale di appartenenza.
A conferma anche la giurisprudenza, con la sentenza 15030/2005 della Cassazione civile, che reputa l'attività di curatore da parte di un professionista, pur non svolgendo l'attività di libero professionista, una forma di esplicazione dell'attività professionale propria della professione al cui Albo è iscritto, con la conseguenza dell'assoggettamento alla responsabilità disciplinare da parte del suo Ordine in caso di infrazioni disciplinari.

 

Fisco
di Roberta Moscioni
Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate – sezione Modelli – sono state pubblicate le istruzioni rivisitate del modello di dichiarazione Iva 2016 insieme alle attualizzate specifiche tecniche.
Nuovo codice per autotrasporto e imprese creditrici dell'Ilva
Nello specifico, nel rigo VA10 riservato ai contribuenti vittime di eventi eccezionali, è stato inserito il nuovo codice “5”. La modifica si ripercuote naturalmente sulle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello.
Il suddetto numero identificativo, da evidenziarsi nel rigo VA10 già dalla prossima dichiarazione Iva 2016, è riservato ai contribuenti vittime di eventi eccezionali, alle imprese di autotrasporto e alle imprese che vantano crediti nei confronti dell’Ilva per prestazioni effettuate a favore della società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, circostanza a seguito della quale si sono visti sospendere i termini di versamento delle imposte in scadenza tra il 6 marzo e il 15 settembre 2015.
di Roberta Moscioni
Tra i temi affrontati dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 anche quello sulla possibilità di utilizzare il leasing abitativo come alternativa al tradizionale finanziamento dell’acquisto di una casa con mutuo ipotecario.
Le novità in materia di tassazione del leasing finanziario abitativo sono state previste dalla legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) e sono divenute oggetto anche di uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato (4-2016/T).
Leasing finanziario abitativo equivalente ad acquisto diretto
Il Notariato, nello studio 4-2016/T, affronta gli aspetti fiscali della detrazione Irpef dell'utilizzatore, che si avvale dello strumento del leasing finanziario per accedere in modo graduale alla proprietà di una abitazione, acquisendone subito la disponibilità a fronte del pagamento di canoni periodici e rinviando ad un momento futuro l'eventuale acquisto finale ad un prezzo ridotto.
Si ricorda che la legge di Stabilità 2016 non ha solo dettato una disciplina sostanziale del leasing finanziario avente ad oggetto l'abitazione principale dell'utilizzatore, ma ha anche introdotto una disciplina fiscale “incentivante” per gli acquisti realizzati mediante lo strumento contrattuale della locazione finanziaria.
La normativa prevede per il soggetto utilizzatore che abbia un reddito non superiore a 55mila euro e che stipula un contratto di leasing abitativo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, la possibilità di detrarre dalla base imponibile Irpef lorda il 19%:
- dei canoni di leasing (fino all’importo di 8mila euro) e del prezzo di riscatto (fino all’importo di 20mila euro) se si tratti di un utilizzatore di età inferiore a 35 anni;
- dei canoni di leasing (fino all’importo di 4mila euro) e del prezzo di riscatto (fino all’importo di 10mila euro) se si tratti di un utilizzatore di età non inferiore a 35 anni.
Il limite temporale del 31 dicembre 2020 deve essere inteso come la data ultima entro la quale stipulare il contratto di leasing, a prescindere dal fatto che lo stesso abbia durata maggiore.
Nelle sue riflessioni il Notariato specifica che il superamento dei limiti di età e di reddito (rispettivamente 35 anni e 55mila euro) “non comporti la perdita del diritto alla detrazione”.
Sul requisito del reddito complessivo, invece, resta il dubbio se questo sia da valutare con riferimento al reddito del periodo d'imposta nel quale il contratto viene stipulato oppure con riferimento al reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.
Il Notariato, nell'esaminare le previsioni normative, considera l'accesso alla proprietà dell'abitazione realizzata mediante il ricorso allo strumento del leasing finanziario equivalente, a determinati effetti fiscali, ad un acquisto diretto della stessa abitazione, mediante finanziamento tramite mutuo ipotecario.
di Cinzia Pichirallo
Il regime dell'Iva di gruppo è applicabile anche quando la controllante è una società di persone. A sostenerlo la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 1915 del 2 febbraio 2016.
Le Entrate: l'Iva di gruppo non si applica alla controllante società di persone
Le Entrate hanno richiesto ad una Srl di versare l'Iva non pagata poiché la società era controllata da una Snc e, come dispongono sia il Dm 11065/1979 sia la circolare 16/360711 del 1986, l'Iva di gruppo è esclusa se la controllante è società di persone.
Ctp e Ctr contrapposte
Differenti sono state le conclusioni a cui sono giunte le commissioni di primo e secondo grado. Arrivata la questione in Cassazione, i giudici hanno rimesso la causa alle Sezioni unite sostenendo come la normativa primaria e quella secondaria di riferimento (articolo 73, comma 3, del Dpr 633/1972 e il Dm 13 dicembre 1979 n. 11065) sono dirette a non escludere come società controllante per l'Iva di gruppo una società di persone, mentre i documenti di prassi vanno in senso totalmente contrario.
Le Sezioni Unite aprono alla controllante che sia società di persone
Constata la dissonanza tra normativa di riferimento e prassi, le Sezioni Unite ricordano come le circolari amministrative non hanno natura normativa né costituiscono fonti del diritto. Esse sono atti interni di indirizzo e non possono prevalere né su atti regolamentari né su norme di legge.
Quindi, è pacifico che né la norma primaria né la norma secondaria prevedono, ai fini dell'applicazione dell'Iva di gruppo, una diretta esclusione delle società di persone dal novero delle società controllanti.
Nè assume rilevanza la questione per cui la limitazione alle società di capitali, come controllanti nell'Iva di gruppo, derivi dalla coerenza con il consolidato fiscale nazionale: infatti, non è comparabile la tassazione di gruppo nell'ambito delle imposte dirette con la liquidazione dell'Iva di gruppo in quanto attengono a diversi prelievi tributari e prevedono soggetti diversi.
Infine, la Corte sottolinea come un diverso trattamento delle società di persone nell'ambito dell'Iva di gruppo porterebbe ad una discriminazione non giustificabile in alcun concreto interesse pubblico da tutelare e, pertanto, andrebbe ad incidere “indebitamente sull’esigenza di parità di trattamento tra soggetti che egualmente operano nel medesimo mercato”.
Conclude, la sentenza n. 1915/2016, che il regime dell'Iva di gruppo può trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la controllante sia una società di persone.

 
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