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28/01/2016

Contenuti a cura di eDotto

 

Professionisti
di Cinzia Pichirallo
Previsto un incontro, in data 3 febbraio 2016 a Roma presso la Residenza di Ripetta, in cui si riuniranno i rappresentanti di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, giornalisti e notai per verificare il cammino della formazione continua negli Ordini professionali italiani, dopo il Dpr n. 137 del 2012.
Nella medesima riunione verrà sottoscritto un protocollo per un mutuo riconoscimento dei crediti perchè ogni iscritto possa seguire un corso di formazione organizzato da una qualsiasi delle cinque categorie. 
Ad aprire i lavori sarà il presidente del Cup, Marina Calderone, ed a seguire vi saranno i contributi dei rappresentanti dei diversi Ordini professionali che faranno il punto sulla formazione continua per i professionisti di qualità.
A terminare l'incontro sarà il sottosegretario allo Sviluppo economico, Simona Vicari, che tratterà di un Protocollo d’intesa per la formazione professionale continua.
Ad oggi la formazione continua rappresenta un importante requisito per il professionista al fine di poter mantenere le proprie competenze e capacità professionali ad un alto livello di modo da garantire ai clienti la qualità dovuta.
Il programma della giornata è contenuto nell'allegato all'informativa n. 13/2016.

 

Approfondimenti
di Redazione eDotto
La Legge Delega sulle disposizioni per un sistema fiscale più equo e trasparente - L. n. 23 del 2014 - ha previsto anche la revisione del sistema sanzionatorio tributario (penale e amministrativo). L'articolo 8 in particolare, ha dettato le guide per il legislatore relativamente alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario.
I punti salienti di cui si occupa la delega riguardano:
  • l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e le relative conseguenze sanzionatorie;
  • la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo per meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti;
  • la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali.
Le dette disposizioni sono state recepite dal D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, che ha disposto la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario in vigore il 22 ottobre 2015. Le modifiche sono state disposte anche relativamente al sistema sanzionatorio amministrativo tributario (presenti nel Titolo II del decreto), la cui entrata in vigore era prevista al 1° gennaio 2017.
Tale ultima disposizione è stata modificata dalla recente Legge di stabilità - L. n. 208/2015 - che con il comma 133 dell'unico articolo, ha disposto l'entrata in vigore della revisione al 1° gennaio 2016.
di Redazione eDotto
La domanda dell'ASDI va presentata telematicamente all'INPS, dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di 30 giorni, tuttavia, al momento, l’INPS non ha ancora reso noti i moduli e le modalità di presentazione della domanda in questione.
Si evidenzia, tuttavia che il beneficio sarà riconosciuto dall’Istituto nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 198 per l'anno 2016, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Inoltre, in caso di insufficienza delle risorse, l’INPS dovrà fornirne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet e non potrà prendere in considerazione ulteriore domande.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 1 del 27 gennaio 2016, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento CIGS da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale intervenuta in costanza di trattamento, già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa, nonché dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015.
A seguito dell’abrogazione a far data dall’1 gennaio 2016 dell’art. 3, Legge n. 223/91, è venuta meno la possibilità di autorizzare il trattamento di CIGS conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali individuate dal medesimo articolo.
Stante quanto sopra, la circolare ministeriale n. 1/2016 sottolinea che, per le imprese che:
  • abbiano richiesto la concessione del trattamento di CIGS in forza delle causali d’intervento previste dalla previgente normativa nonché dall’articolo 21 del nuovo T.U. sugli ammortizzatori sociali;
  • in costanza di fruizione del trattamento richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa;
al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.
A tal fine, gli organi della procedura concorsuale devono inviare telematicamente, all’interno della pratica "CIGSonline”, una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato, chiedendone la prosecuzione fino alla prevista scadenza ed impegnandosi a garantirne il completamento.
Alla richiesta dovrà essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali ed il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.
di Rossella Schiavone
La CNCE, in data 25 gennaio 2016, ha fornito risposta ad alcuni quesiti inviati da Casse Edili in merito all'applicazione della normativa sul fondo nazionale per la prestazione APE.
Fra le altre questioni analizzate, la Commissione ha chiarito che:
  • i coefficienti da utilizzare per il calcolo della prestazione APE per gli apprendisti sono quelli della qualifica di riferimento per la retribuzione nel caso di apprendistato professionalizzante o, negli altri casi, quelli derivanti dall'applicazione ai coefficienti per gli operai della percentuale utilizzata per il calcolo della retribuzione dell'apprendista;
  • la prestazione da erogare agli eredi di un lavoratore, deceduto successivamente al 1° ottobre 2014 (cosiddetta APE 300 ore) sarà anticipata dalla Cassa Edile che ne potrà chiedere il rimborso al Fondo nazionale successivamente al 30 aprile 2016.
l’invio dei dati alla Banca dati nazionale APE e la verifica dei requisiti e il calcolo della prestazione da erogare nel 2016 dovranno essere effettuati dalle Casse Edili esclusivamente sulla base della normativa APE prevista dai Contratti nazionali di lavoro.
di Roberta Moscioni
Nel suo intervento al question time del 27 gennaio 2016 alla Camera, il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha comunicato l'intenzione di rivedere la normativa sulle ricongiunzioni previdenziali, ritenendola una situazione che “è oggettivo considerare ingiusta”.
La ricongiunzione dei contributi previdenziali è infatti, spesso, troppo onerosa e il Governo è consapevole di questa cosa, tanto da valutare i costi di eventuali iniziative da intraprendere su questa materia.
Ricongiunzione onerosa contributi pensionistici
La questione è stata sollevata dall'onorevole Gian Luigi Gigli, che ha evidenziato come a causa delle disposizioni contenute nel Dl 78/2010, la ricongiunzione dei contributi versati in più gestioni previdenziali sia molto onerosa e penalizza tutti quei lavoratori che non possono andare in pensione pur avendo maturato almeno 20 anni di contributi in una delle gestioni.
Sebbene l'onerosità della pratica sia stata introdotta per evitare fenomeni elusivi, Poletti ha confermato che gli effetti della norma “sono andati ben oltre le intenzioni antielusive rendendo le riconversioni troppo onerose”.
Si è tentato di ipotizzare soluzioni con la legge di Stabilità 2016, ma senza successo a causa dei vincoli di bilancio. Nonostante ciò, come dichiarato dallo stesso Poletti: “permane la volontà del ministero di promuovere, di cogliere tutte le iniziative normative che ci consentano di affrontare la questione al fine di dare risposte alle tante persone interessate, proprio perché partiamo da una situazione che è oggettivo considerare ingiusta”.
di Redazione eDotto
In data 05/12/2015 ANACI, Saci e CISAL TERZIARIO con l’assistenza della CISAL, hanno siglato un protocollo d’intesa per i dipendenti degli studi professionali o Società che amministrano condomini o patrimoni immobiliari ed erogano servizi integrati agli edifici, in attesa della sottoscrizione del rinnovo del contratto. Decorrenza 1/1/2016.
Previsti importi diversi per la contribuzione obbligatoria ad EN.BI.F. per lavoratori con contratto di lavoro di durata inferiore o pari a 12 mesi e per lavoratori con contratto di lavoro di durata superiore a 12 mesi, inclusi gli apprendisti.
di Rossella Schiavone
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2015, sono escluse dalla presunzione di subordinazione le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Alla luce di quanto sopra, a seguito di richiesta avanzata dal CONI e dall’ANCL, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, ha chiarito che l’esclusione in questione si riferisce anche alle collaborazioni sportive rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.

 

Diritto
di Eleonora Mattioli
E' configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 3539 depositata il 27 gennaio 2016, rigettando il ricorso di un imprenditore fallito imputato e sottoposto a procedimento penale per reato di bancarotta per distrazione e contestualmente sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca per reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Ma l'imputato si era opposto al provvedimento cautelare – impugnandone l'ordinanza – deducendo la non configurabilità di un concorso formale tra le due ipotesi accusatorie contestategli.
Diversità strutturale tra fattispecie fiscale e fallimentare
Considerazione tuttavia bocciata dalla Cassazione, stante la profonda ed evidente diversità strutturale tra le due fattispecie incriminatrici. Ed in particolar modo, quanto alla natura giuridica, di pericolo la fattispecie fiscale (sottrazione), di danno quella fallimentare (bancarotta); quanto all'elemento soggettivo, di dolo specifico la prima, di dolo generico la seconda.
Ma in ultima analisi – puntualizza il Collegio – ciò che maggiormente distinguei due reati contestati è comunque il bene giuridico protetto, che impedisce l'assorbimento della norma penale tributaria (più ampia in quanto astrattamente riferibile ad ogni contribuente) in quella fallimentare (meno ampia in quanto valida per l'imprenditore fallito o per estensione agli organi amministrativi delle imprese) sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo.
Per tali ragioni, nel caso di specie – conclude la Corte – si concretizza non un concorso apparente di norme ma la diversa ipotesi di concorso formale di reati, ovvero la continuazione tra distinti illeciti penali.
 

 

I racconti dell'Ispettore
di Enrico Presilla e Andrea Seppoloni, Ispettori del Lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria
In tempo di crisi è difficile trovare lavoro e così c’è chi tenta di trasformare in occupazione le proprie passioni per racimolare qualche soldino. Questo almeno è quello che deve aver pensato il giovane Anselmo, studente di veterinaria, quando ha cominciato a frequentare il maneggio denominato “A cavallo d’un caval”.
Così nel giro di breve tempo è passato da saltuario cavalcatore a pagamento ad altrettanto precario palafreniere a chiamata, un cursus honorum non ancora del tutto comprensibile!
Fatto sta che quando all’interno della scuola di equitazione si sono presentati gli ispettori del lavoro, la sorpresa è stata unanime: “Siete venuti per diventare cavalieri del lavoro?”, ha cercato di sdrammatizzare il titolare del maneggio puntando sul proprio cavallo di battaglia, una proverbiale ironia.
I funzionari ministeriali non hanno perso tempo e hanno subito proceduto all’identificazione dei presenti, tra cui il valoroso Anselmo, il cui UNILAV attestava l’assunzione come lavoratore a chiamata; non vi era però traccia di un’altra fondamentale comunicazione anticipata, quella relativa alle giornate di effettiva prestazione del lavoratore (art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 81/2015).
Sicché gli ispettori hanno illustrato le conseguenze di tale comportamento illecito: la sanzione per la mancata comunicazione va infatti da euro 400 ad euro 2.400. Il titolare del galoppatoio dovrà attendersi a breve il verbale conclusivo degli accertamenti, non si può certo dire che stia a cavallo…
E Anselmo? Voci ben informate dicono che alla scuola ippica non si sia più fatto vedere, pare sia tornato a studiare veterinaria a tempo pieno: “Passa un giorno, passa l’altro / Mai non torna il prode Anselmo” (Giovanni Visconti Venosta).
 

 

Fisco
di Gioia Lupoi
Il Garante della privacy, Antonello Soro, con una missiva al ministero della Salute, alle Regioni e Provincie autonome, al Tribunale del malato, alle principali associazioni operanti nel settore sanitario e a quelle dei consumatori.
Li invita a informare i propri iscritti e gli assistiti sulle modalità con cui esercitare il diritto all’opposizione all’inserimento delle proprie spese sanitarie nel 730 precompilato: “L'assistito può chiedere, a chi eroga il servizio sanitario, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef o, ove già trasmessi, ottenere la cancellazione anche di singole spese. Tale opposizione può essere esercitata autonomamente anche dalle persone fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli (maggiori di 16 anni)”.
Fino a quando ci si può opporre?
Si ricorda che l’opposizione si può esercitare:
  • fino al 31 gennaio 2016 richiedendo all’Agenzia la cancellazione di una o più macro tipologie di spesa dal Sistema tessera sanitaria (nn. 848800444 da telefono fisso, 0696668907 da cellulare e +390696668933 dall'estero, per posta elettronica all'indirizzo opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it o presso gli uffici dell'Agenzia);
  • dal 10 febbraio al 9 marzo cancellando le singole spese che non desidera siano conteggiate accedendo direttamente alla sezione del sito web del Sistema tessera sanitaria.
730 precompilato: riqualificazione, rettifica data per le banche in “Gazzetta”
Intanto, è apparsa sulla “Gazzetta Ufficiale” - n. 21 del 27-1-2016 – la rettifica al decreto 13 gennaio 2016 del Mef sulla data di invio dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, da parte delle banche: “... all'art. 3, comma 1, al quattordicesimo rigo, dove è scritto: «..., entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai...», leggasi: «..., entro il 28 febbraio di ciascun anno, a partire dai...”.
di Gioia Lupoi
Con una nota del 27 gennaio 2016, il Mise avvisa dell'introduzione di una procedura semplificata, di nuove modalità di erogazione e dell'estensione agli impianti di potenza più elevata per gli incentivi del nuovo conto termico.
Le risorse ammontano a 900 milioni di euro annui, di cui 700 per i privati e imprese e 200 per la Pubblica Amministrazione.
Il restyling è nel Decreto di aggiornamento del Conto Termico (firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi), che rivede la disciplina per l’incentivazione dei piccoli interventi, per l’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti e l’incentivazione dei piccoli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, di cui al DM 28 dicembre 2012.
Si ricorda che i privati possono contare sull'incentivo per: sostituire impianti di climatizzazione invernale esistenti con altri dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, o di generatori alimentati a biomassa; installare collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; sostituire scaldacqua elettrici con quelli a pompa di calore.
L’incentivo, richiesto al Gestore dei servizi energetici sul sito, è erogato con un contributo diretto in rate uguali per 2 anni in caso di interventi sulle abitazioni.
Differenze con l’ecobonus
Il nuovo conto termico non considera la capienza fiscale del contribuente e ha tempi di rimborso più rapidi (due anni contro i dieci in cui si spalma la detrazione).
Tuttavia, i rimborsi, che dipendono dall’efficienza dell’intervento e sono nell’ordine del 40% dei costi sostenuti, sono inferiori all'ecobonus (65%).
Quali semplificazioni e ampliamenti di platea ?
Le principali novità:
  • viene eliminata l’iscrizione ai registri per pompe di calore elettriche o a gas e caldaie a biomassa di potenza termica superiore a 500 kW che d’ora in avanti potranno quindi accedere direttamente all’incentivo;
  • è predisposto un catalogo di prodotti di mercato idonei e prequalificati per l’accesso al meccanismo per i quali è prevista una procedura semi-automatica di riconoscimento (il catalogo è integrabile su richiesta degli operatori);
  • è introdotta una nuova modalità di pagamento per la Pubblica Amministrazione, la possibilità di erogare un acconto e pagamenti per stato di avanzamento lavori, nonché il rilascio in un’unica rata per importi fino a 5000 euro;
  • è aggiornato il contratto tipo predisposto dall’AEEGSI (Autorità per l’Energia elettrica, il gas e il sistema idrico) con termini di pagamento ridotti a 60 giorni da fine lavori rispetto ai 180 vigenti;
  • sono introdotti nuovi interventi agevolabili e l’innalzamento delle soglie di accesso per pompe di calore elettriche, a gas, caldaie a biomassa e impianti solari termici;
  • è introdotta la possibilità, per le sole pubbliche amministrazioni, di richiedere, prima della realizzazione degli interventi e al ricorrere di precise condizioni, la prenotazione degli incentivi con impegno all’erogazione delle risorse.
di Roberta Moscioni
Scade lunedì 1° febbraio 2016 il termine per presentare la denuncia annuale delle variazioni dei redditi fondiari dei terreni, che sono intervenute nel 2015.
Soggetti interessati
Tutti coloro che risultano possessori di reddito dominicale (che deriva dalla proprietà del fondo) e agrario (che proviene dall'esercizio dell'attività agricola) sono chiamati a presentare la denuncia annuale delle variazioni verificatisi nel 2015. Se il terreno è dato in locazione per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario. Sono esonerati, invece, i proprietari dei fondi soggetti a "riclassamento automatico", cioè coloro che per richiedere i contributi agricoli comunitari, hanno correttamente dichiarato all'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) l'uso del terreno.
Perchè comunicare la variazione del reddito?
Il reddito dominicale viene determinato in base alle tariffe d'estimo, elaborate a livello locale in funzione della qualità e della classe della coltura applicata al terreno. Queste tariffe possono variare se sopraggiungono esigenze particolari e, comunque, ogni dieci anni.
Tali variazioni possono essere in aumento o in diminuzione in base alla variazione della qualità delle colture registrate in Catasto o, nel caso di diminuzione, se vi è una diminuzione della capacità produttiva del terreno.
Inoltre la variazione, in aumento o in diminuzione, del reddito dominicale e agrario comporta la conseguente revisione del classamento dei terreni.
In generale, le variazioni in aumento e in diminuzione devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della variazione e hanno effetto da tale anno. Quest'anno il 31 gennaio cade di domenica e la scadenza è spostata al 1° febbraio.
In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazione in aumento dei redditi fondiari dei terreni, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro.
Modalità di presentazione
La presentazione deve essere effettuata, in modalità telematica, utilizzando il software Docte 2.0 oppure presentando la dichiarazione al competente Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agenzia delle Entrate.

 
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