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27/01/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 27/01/2016
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Con messaggio n. 311 del 26 gennaio 2016, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Ricorda innanzitutto l’Istituto che, poiché non esistono più limitazioni riferite ai settori produttivi, il lavoro accessorio è utilizzabile anche nel settore dello spettacolo tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico previsto per legge.
Premesso quanto sopra, il messaggio INPS n. 311/2016 sottolinea che, anche se nel caso di specie la prestazione è svolta nel settore dello spettacolo, per instaurare il rapporto di lavoro il committente è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria alla DTL competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa.
Infine, viene ricordato che per il lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
Si evidenzia che, nonostante quanto affermato dall’INPS nel messaggio in questione, al momento, non essendoci stata alcuna comunicazione di tipo diverso da parte del Ministero del Lavoro, si ritiene ancora valido quanto affermato dal Ministero stesso con nota prot. n. 3337 del 25 giugno 2015, per cui, fino a quando non saranno definite le nuove procedure, le comunicazioni dovranno essere effettuate tramite gli Istituti previdenziali con le vecchie modalità.
di Rossella Schiavone
L’art. 29 del c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) prevede che, a decorrere dall’1 gennaio 2016, il Fondo di solidarietà residuale assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Con messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016, l’INPS ha sottolineato che, a decorrere dall’1 gennaio 2016, le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale sono finanziate da un contributo sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, pari allo:
  • 0,65% nel caso di datori di lavoro che occupino mediamente più di quindici dipendenti;
  • 0,45% qualora i datori occupino mediamente da più di cinque a quindici dipendenti.
Evidenzia, inoltre, il messaggio INPS n. 306/2016 che – come già anticipato dal Ministero del Lavoro con news del 18 gennaio 2016 - nelle more dell’adozione del decreto che adegui la disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015:
  • i datori di lavoro che occupino mediamente più di quindici dipendenti e che risultino già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione (0,65%) dal 1° gennaio 2016;
  • per i datori di lavoro che occupino mediamente da più di cinque a quindici dipendenti o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 312 del 26 gennaio 2016, ha comunicato che, con decorrenza gennaio 2016, all’interno del flusso UniEmens:
  • è istituto il nuovo codice “290” dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale>, avente il significato di ”C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie edili ed affini CONFIMI”;
  • il codice “069” dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale>, continua ad essere riferito unicamente al “C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini”, che assume il nuovo significato di “C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie edili ed affini CONFAPI ANIEM”.
 
Fisco Professionisti
di Roberta Moscioni
La Legge n. 208/2015 (Stabilità per il 2016) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2016, un nuovo presupposto applicativo dell'agevolazione “prima casa”, permettendo in alcuni casi al contribuente che voglia nuovamente beneficiare dell'agevolazione “prima casa”, ma che sia già in possesso di un diritto che impedisca di avvalersi nuovamente dell'agevolazione stessa, di non dover dismettere più il primo immobile agevolato entro il momento di stipula della nuova unità immobiliare (come accadeva fino al 31 dicembre 2015), ma di poter effettuare l'alienazione successivamente al suddetto nuovo acquisto, purchè entro un anno.
Se ciò accade e la prima unità immobiliare agevolata viene alienata nel termine indicato di un anno resta applicabile l'imposta di registro al 2%. In caso di alienazione oltre il termine indicato, scatta l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 9% (invece che del 2%), oltre alla sanzione del 30% e agli interessi di mora.
Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio n. 5-2016/T si sofferma sulle novità in tema di condizione per gli acquisti della “prima casa di abitazione” alla luce della Legge di Stabilità 2016.
Novità dalla Stabilità 2016
La vera portata innovativa del comma 55 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 è quella di rendere maggiormente elastica l'applicazione dell'agevolazione “prima casa”, potendo richiedere l'applicazione dell'aliquota al 2% per un secondo immobile. In altri termini, per almeno un anno dall'acquisto del secondo immobile agevolato è possibile detenere due unità abitative, perchè il pre-possesso di un'altra unità immobiliare non blocca lo sconto.
La situazione di “prepossidenza” di un'altra abitazione si rende ostativa alla concessione di una ulteriore agevolazione “prima casa” solo nel caso in cui la prima unità immobiliare non venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. Per cui per un certo lasso di tempo ci si può trovare nella situazione di possedere due immobili analogamente ad un contribuente che non abbia mai acquistato altra abitazione, usufruendo delle agevolazioni indicate, o che abbia già acquistato l'unità abitativa, ma abbia alienato la stessa prima del nuovo acquisto.
Lo Studio del Notariato prende in rassegna le condizioni che devono sussistere affinchè anche il secondo acquisto possa usufruire dell'agevolazione in parola. Si specifica, infatti, che l'agevolazione è applicabile alle case di abitazione non classate nelle categorie più lussuose (A/1, A/8 e A/9), comprese le pertinenze, se ubicate nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività lavorativa oppure, se trasferito all'estero per motivi di lavoro, in quello in cui esercita l'attività il soggetto da cui dipende.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Dopo la pubblicazione della circolare 20/D del 21 dicembre 2015, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sulle modalità di pagamento, tramite bonifico bancario o postale, rese operative a seguito del provvedimento del 23 ottobre 2015, pubblicato il 1 dicembre 2015, l'Agenzia delle Dogane è intervenuta con un successivo documento di prassi a fornire utili indicazioni alle strutture operative circa l'utilizzo/accettazione dell'assegno circolare.
La precisazione è stata resa con la nota n. prot. 8044/RU del 25 gennaio 2016.
Nel documento è richiamato il principio generale secondo il quale il bonifico bancario o postale è la modalità ordinaria di pagamento dei diritti doganali; mentre l'assolvimento degli stessi diritti mediante assegno circolare deve essere considerata come una modalità residuale e circoscritta a quei casi particolari in cui non è possibile l'utilizzo degli altri strumenti o per motivi collegati alla situazione concreta, o per ragioni tecniche o giuridiche.
Casi concreti in cui è ammesso l'assegno circolare
La nota delle Dogane riporta un elenco, seppur non esaustivo, delle circostanze per cui potrebbe ricorrere la necessità di accettare un assegno circolare.
Si tratta, nello specifico, del caso in cui:
- il pagamento ha natura di garanzia,
- riguarda operazioni doganali in linea su automezzi, merci alla rinfusa,
- non vi è la possibilità di pagare tramite Pos,
- si tratta del pagamento delle tasse di ancoraggio ed altri diritti il cui ammontare non è possibile conoscere in anticipo,
- viene superato il plafond disponibile sul conto di debito «per operazioni non previste e non programmabili o a seguito di revisione di accertamento».
Al di là di questi casi espressamente contemplati, l'operatore che voglia utilizzare l'assegno circolare deve specificare, in apposita istanza, le altre fattispecie e le motivazioni per le quali intende utilizzare l'assegno circolare e il Capo Area Gestione Tributi dovrà esprimere la sua accettazione o rifiuto, indicando la modalità alternativa da utilizzare per il pagamento.
di Cinzia Pichirallo
Il ministero dello Sviluppo Economico fornisce un parere, in data 26 gennaio 2016, in materia di certificazione del bilancio delle società Pmi innovative.
La questione prende in considerazione due aspetti: gli esercizi sociali relativi al momento successivo alla iscrizione della Pmi nella sezione speciale e gli esercizi sociali relativi al momento che precede tale iscrizione.
Esercizi successivi all'iscrizione alla sezione speciale
Si ricorda che per tutti gli esercizi sociali, che si chiudono dopo l’iscrizione della Pmi alla sezione speciale e fino a quando l'iscrizione è in corso, vige l’obbligo di certificazione del bilancio, con conseguente revisione legale.
Momento precedente l'iscrizione: certificazione volontaria
Vi è, poi, da valutare la situazione relativa al momento dell’iscrizione alla sezione speciale, in cui la società, non tenuta all'obbligo di revisione legale, ha comunque approvato un bilancio, mancante della certificazione di revisione.
A tale bilancio non è possibile, ai sensi delle norme sulla revisione legale, allegare successivamente una certificazione di revisione, in quanto mancano i presupposti richiesti: la nomina del revisore da parte dell'assemblea e l'esposizione della relazione del revisore all'assemblea prima dell'approvazione del bilancio.
Pertanto, per l'ipotesi di certificazione del bilancio per l'esercizio precedente l'iscrizione nella sezione speciale, il parere prot. 19271 del 26 gennaio 2016 indica che può darsi luogo alla revisione volontaria.
Quindi, viene dato mandato al revisore di stilare una relazione sul bilancio approvato precedentemente dall'assemblea; tale relazione, poi, verrà depositata presso il registro delle imprese.
Dal momento in cui la Pmi viene iscritta nella sezione speciale si applica la disciplina ordinaria della revisione legale.
di Gioia Lupoi
La proroga dell'invio delle spese sanitarie ai fini del 730 precompilato con il nuovo calendario che ne scaturisce trovano l'ufficialità, almeno dalle Entrate, in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Si attende l'ultimo tassello per l'ufficialità vera: un decreto ministeriale.
Slittano anche le altre scadenze
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia prot. 14464 del 26 gennaio 2016, viene modificato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015 prevedendo che, per l’anno 2016, gli assistiti possano esercitare la propria opposizione all’invio dei dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016 (accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria).
Infine, il Sistema Tessera Sanitaria a partire dal 10 marzo 2016 metterà a disposizione dell’Agenzia i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti.
Le altre spese che entreranno nel 730 precompilato
Sempre ai fini della dichiarazione precompilata, sono forniti chiarimenti dall'agenzia delle Entrate e dall'Abi, sul decreto del 18 gennaio 2016 del Mef (invio delle comunicazioni per le spese funebri, universitarie e di recupero edilizio e di riqualificazione energetica) in merito alle spese di ristrutturazione:
  • le comunicazioni per la detrazione delle spese per recuperi edilizi e riqualificazione energetica non dovranno essere spedite dai contribuenti;
  • le banche avranno tempo sino al 28 febbraio per inviare quelle relative al 2015.
Sul balletto delle date per le banche il dipartimento delle Finanze ha spiegato che “si tratta di un mero errore materiale e che il testo del provvedimento che fa fede è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale online sulla quale si è già provveduto alla rettifica ...La data vigente è quindi quella del 28 febbraio di ciascun anno”.
 
 
Professionisti Fisco Diritto
di Eleonora Pergolari
Lo Studio n. 151-2015/T, approvato dal Consiglio nazionale del Notariato nella seduta del 12-13 gennaio 2016, è incentrato sulla tematica “L’abuso del diritto o elusione in materia tributaria: prime note nella prospettiva della funzione notarile”.
Nuova disciplina con valenza generale
Partendo dal nuovo articolo 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente, emanato con Decreto legislativo 128/2015 in attuazione della legge delega del 2014, lo studio fornisce un’articolata disamina dell’ordinamento vigente e sull’iter legislativo e giurisprudenziale che ha portato all’elaborazione della nuova normativa.
Viene evidenziato come detto articolo 10 bis sia intervenuto a disciplinare, in modo generalizzato e con riferimento a tutti i tributi, l’abuso del diritto e l’elusione d’imposta, e ciò sia in termini sostanziali che procedimentali.
Garanzie del contribuente in prima linea
La nuova previsione – si precisa – traendo origine dalle precedenti formule normative e dagli arresti giurisprudenziali sia interni che comunitari, si caratterizza, rispetto ad essi, “per tratti innovativi circa la residualità della nozione di abuso/elusione e l’affermazione di garanzie del contribuente sia sul piano sostanziale (affidamento e certezza degli effetti giuridici rispetto alle scelte operative legittimamente effettuate), sia sul piano procedimentale (pena la nullità degli atti amministrativi emanati in maniera difforme)”.
Da qui la necessità di un’attenta analisi sulle nozioni di vantaggio fiscale indebito, la cui prova è a carico del Fisco, e di valida ragione extrafiscale, il cui onere probatorio ricade, invece, sul contribuente.
Applicabilità anche all’imposta di registro
La medesima disciplina – viene, altresì, evidenziato – deve ritenersi applicabile anche relativamente all’imposta di registro, e ciò in considerazione della valenza generale e unificante della riforma, dettata innanzitutto dall’obiettivo della certezza del diritto.
Non sussisterebbero, quindi, ragioni dirimenti per escludere l’applicabilità della nuova norma antiabuso anche ad operazione tra privati.
 
 
 
Professionisti
di Gioia Lupoi
Il viceministro all’Economia, Luigi Casero, sta per dare l'annuncio tanto atteso dell'abolizione, forse già a partire dall’anno d’imposta in corso, degli studi di settore per tutti i liberi professionisti. Ad accompagnare la semplificazione sello strumento in generale e l'abolizione per i professionisti, la velocizzazione dell'introduzione della fatturazione elettronica: “con la fatturazione elettronica non faremo solo contrasto all'evasione – spiega Casero - ma potremo mandare in soffitta tantissimi adempimenti, penso allo spesometro”.
L'occasione della dichiarazione è un’intervista che sarà trasmessa a Telefisco 2016 (28 gennaio 2016), che può essere seguito in una delle oltre 130 sedi attivate in tutta Italia e indicate sul sito dedicato a Telefisco (accessibile anche da App per smartphone e tablet).
Occorre registrarsi e si acquisiscono crediti
La registrazione è obbligatoria e online sul sito www.ilsole24ore.com/telefisco.
È possibile seguire il convegno in streaming internet, comprando l'evento.
I notai conseguiranno 9 crediti, mentre i commercialisti 7.
Per ottenere i crediti si devono verificare le condizioni stabilite dal proprio Ordine di appartenenza. A tal proposito il Cndcec ha pubblicato la nota informativa 10 - Telefisco 2016, le novità per le imprese e i professionisti.
di Cinzia Pichirallo
I commercialisti, nella persona del presidente del Cndcec Gerardo Longobardi, indicano all’Agenzia delle Entrate alcune modifiche che dovrebbero toccare lo strumento del “cassetto fiscale”, al fine di renderlo più efficace.
Le richieste dei commercialisti riguardano:
- l'aumento del numero di intermediari contemporaneamente delegabili da ogni singolo contribuente. Sarebbe più utile dare la possibilità di costituire uno o più procuratori speciali che compiano, anche disgiuntamente, atti in rappresentanza del contribuente;
- la previsione di una scadenza illimitata della delega/procura speciale, così come già avviene in ambito Inps. Al momento la delega dura 4 anni;
- la possibilità di velocizzare la procedure di attivazione del cassetto fiscale.
In ordine a quest'ultimo punto, Maurizio Grosso, consigliere nazionale che si occupa dellaCommissione “Tecnologie informatiche negli studi e negli Ordini”, consiglia all'agenzia delle Entrate di utilizzare una piattaforma che prepari il documento informatico di richiesta da poter firmare digitalmente dal contribuente e dall’intermediario. Il sistema dovrebbe prevedere l'invio, in tempi brevi, dell’intero codice di attivazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto firmatario la richiesta, sia che si tratti di un contribuente, sia che si tratti di un intermediario delegato.

 
 
 
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