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25/01/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 25/01/2016
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
 A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
L’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2015, al fine di armonizzare la disciplina del lavoro pubblico e quello privato, ha previsto che con decreto dovessero essere stabilite le esenzioni dalla reperibilità durante la malattia per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.
Stante quanto sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, con Decreto dell’11 gennaio 2016 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016 – ha integrato e modificato il Decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS.
Dal 22 gennaio 2016 sono, quindi, esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori  subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Tuttavia per l’esclusione dall’obbligo di reperibilità durante la malattia è richiesto, altresì, che:
  • le patologie gravi che richiedano terapie salvavita, risultino da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
  • l’invalidità abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%.
di Rossella Schiavone
Con il parere n. 1 del 21 gennaio 2016, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato la questione relativa alla procedura di licenziamento collettivo conseguente a fallimento del programma predisposto contestualmente alla CIGS.
Sottolinea la Fondazione che la nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) non incide sulla disciplina della procedura di riduzione del personale che opera sia dopo il fallimento della CIGS, che ai sensi dell’art 24, Legge n. 223/1991.
L’art. 4 della Legge n. 223/91 prevede che l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di riorganizzazione aziendale o di risanamento della crisi ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo.
In realtà l’art. 4 fa un richiamo all’art. 1 della Legge n. 223/91, ma, con il parere n. 1/2016, i CdL evidenziano che quando nel citato articolo 4 si parla di “attuazione del programma di cui all'articolo 1” della medesima Legge n. 223/91, poiché tale articolo 1 è ora abrogato, il rinvio si deve intendere riferito all’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 che disciplina le causali di intervento straordinario di integrazione sociale ed il programma di attuazione della CIGS.
Quindi, in definitiva, l’abrogazione dell’art. 1, Legge n. 223/91 non ha alcun riflesso sul collocamento in mobilità attivato a seguito del fallimento del programma predisposto contestualmente alla CIGS.
di Rossella Schiavone
L’INAIL, con nota prot. n. 1015 del 22 gennaio 2016, ha comunicato il tasso di interesse annuo ed i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate per l’autoliquidazione 2015/2016.
Coefficienti per chi paga ratealmente l'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 febbraio 2016, incluso il settore navigazione:
Rate
Data scadenza
Data utile per il pagamento
Coefficiente interessi
1
16.2.2016
16.2.2016
0
2
16.5.2016
16.5.2016
0,00172603
3
16.8.2016
22.8.2016
0,00349041
4
16.11.2016
16.11.2016
0,00525479
 
Coefficienti per chi paga ratealmente l'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 giugno 2016:
Rate
Data scadenza
Data utile per il pagamento
Coefficiente interessi
1 e 2
16.6.2016
16.6.2016
0
3
16.8.2016
22.8.2016
0,00116986
4
16.11.2016
11.11.2016
0,00293425
di Rossella Schiavone
L’art 1, comma 281, della Legge di Stabilità 2016 ha disposto che “al fine di portare a conclusione  la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge  23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva  a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”
Alla luce di quanto sopra, l’INPS; con messaggio n. 283 del 22 gennaio 2016 ha invitato le proprie sedi ad iniziare la lavorazione delle domande di pensione di anzianità in “c.d. regime sperimentale donna” presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 (57 anni e 3 mesi di età - 58 anni e 3 mesi le autonome- e 35 anni di contributi) la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data.
Si rammenta che l’Istituto aveva interpretato il termine del 31 dicembre 2015 come data di decorrenza della pensione e non come data di maturazione dei requisiti.
di Redazione eDotto
In data 14/12/2015 Agci-Agrital, Legacoop-Agroalimentare, Fedagri-Confcooperative e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno siglato il verbale di accordo inerente la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto nell’accordo di rinnovo dell’8/10/2009 del CCNL lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari.
 
Diritto
di Eleonora Pergolari
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, sono stati pubblicati i due decreti legislativi sulla depenalizzazione approvati dal Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2016.
Reati depenalizzati in vigore dal 6 febbraio
Il Decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 contiene “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67”.
L’altro Decreto legislativo, il n. 8 del 15 gennaio 2016, include, invece, “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”.
Entrambi i provvedimenti entrano in vigore il 6 febbraio 2016.
 
 
 
Professionisti
di Roberta Moscioni
Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha promosso un progetto dal nome “Rete del Valore-Studi Professionali” che ha come obiettivo quello di mettere in collegamento gli studi professionali dei propri iscritti.
Con tale progetto si vuole favorire la realizzazione di una rete per promuovere la crescita dimensionale dei vari studi, rafforzando così le attività tradizionali ed ampliando i servizi offerti alla propria clientela, sia pubblica che privata.
Data la presenza capillare dei dottori commercialisti su tutto il territorio nazionale – con 120.000 iscritti all’Ordine presenti in ogni Comune con strutture “fisiche” (studi professionali) che svolgono consulenza e servizi di vario genere per tutta la collettività – scopo del Progetto è quello di consentire alla studio del dottore commercialista di divenire un “punto strutturato di erogazione di servizi in grado di soddisfare sia i bisogni dei clienti, sia le aspettative di business dei fornitori dei servizi stessi”.
Avviso pubblico per la realizzazione del progetto Rete del Valore-Studi professionali
il Cndcec ha pubblicato un avviso con il quale si invitano gli operatori economici interessati ad esprimere il loro interesse alla partecipazione alla procedura di dialogo competitivo che sarà successivamente bandita.
Entro le ore 11,00 del 17 febbraio 2016, quindi, tutti coloro che sono interessati a partecipare al Progetto dovranno far pervenire un plico contenente la domanda di partecipazione, completa della documentazione richiesta, a pena di esclusione.
La domanda dovrà pervenire presso l'Ufficio di segreteria del Cndcec in Piazza della Repubblica n. 59, a Roma.
Nell'avviso è anche contenuto un elenco dei servizi oggetto della procedura, che devono rientrare nell'ambito di una delle seguenti macro-categorie: Informatica (software gestionali e infrastrutture), Finanza aziendale, Internazionalizzazione, Amministrazione e controllo delle imprese, Revisione, Crisi d’impresa, Editoria specializzata, Formazione, Servizi connessi alle esecuzioni immobiliari, Risk management.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Il decreto del Mef del 13 gennaio 2016 che disciplina le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri e a quelle per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica ai fini dell’elaborazione del 730 precompilatoè stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 17 del 22 gennaio 2016.
Con il provvedimento viene ufficializzato che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dai dati relativi al 2015, entro il 28 febbraio di ciascun anno le Università statali e non statali dovranno comunicare le spese di istruzione con riferimento a ciascuno studente e i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri dovranno trasmettere una comunicazione contenente l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, le comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all'Agenzia delle Entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015.
Si resta ora in attesa di un provvedimento agenziale con il quale verranno definite le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle suddette comunicazioni.

 
 
 
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