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21/01/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 21/01/2016
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata

 

I racconti dell'Ispettore
di Enrico Presilla e Andrea Seppoloni, Ispettori del Lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria
Poco meno di due anni fa, proprio in questo periodo, Rubino era raggiante in quanto stipulava il suo primo contratto di lavoro. Superato positivamente il periodo di prova, era arrivata l’assegnazione definitiva nel settore logistica di una cooperativa di distribuzione: avrebbe coordinato lo smistamento merci di una piccola sede secondaria.
Turni pesanti, ma stipendio adeguato supportato da apparecchiature aziendali di ultima generazione come smartphone e tablet. Proprio quest’ultimo è diventato nel corso del tempo l’irrinunciabile compagno (non solo) di lavoro di Rubino.
Quando la direzione lo ha convocato e gli ha comunicato l’avvio di un procedimento disciplinare a suo carico, Rubino non ha avuto il minino dubbio, responsabile del “tradimento” poteva essere solo il tablet.
“È vero che qualche volta l’ho utilizzato per fini non aziendali – esordisce Rubino rivolgendosi al sindacalista – ma è capitato di rado, cerchiamo di minimizzare e, se occorre, alteriamo un po’ la realtà… Mica tutte le volte che mi sono collegato a “faccialibro” era per motivi personali… Mi sembra assurdo rischiare il licenziamento per così poco!”.
“Non penso che sia questa la strada da intraprendere per la tua difesa, che forse nemmeno meriti – ribatte secco il sindacalista – perché non si ruba il tempo al datore di lavoro. Valutiamo piuttosto se ti è stata comunicata la policy aziendale, cioè se la cooperativa per la quale operi ti ha informato su come avresti dovuto utilizzare la strumentazione di lavoro e sull’effettiva facoltà dell’impresa di esercitare, mediante tali apparecchiature, specifiche funzioni di controllo (art. 4, comma 3, L. 300/1970 come modificato dall’art. 23 D.lgs. 151/2015). Senza cartello che indica il controllo elettronico della velocità non c’è possibilità di elevare multe ugualmente senza policy aziendale non c’è illecito disciplinare. Ma soprattutto, senza testa le membra sono inutili!”.
“Il mentitore è sempre un piccolo tattico, mentre chi evita di mentire segue una strategia” (Giuseppe Pontiggia).

 

Professionisti Diritto
di Roberta Moscioni
E' stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2016 lo schema di decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2013/55/Ue, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e del Regolamento n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI).
In virtù di ciò, da ora in poi un cittadino comunitario, libero professionista in uno Stato Ue, potrà esercitare in Italia un'attività professionale anche in misura parziale, ossia potrà svolgere solo alcune delle finzioni che compongono l'oggetto della sua professione, a condizione che nello Stato di origine le attività possano essere svolte in modo autonomo.
Stabilimento “parziale” dell'attività professionale
Si tratta di una delle novità previste dallo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/Ue, che ha lo scopo di favorire la libera circolazione dei professionisti anche nei casi in cui la loro formazione, maturata nello Stato d’origine, risulti troppo distante rispetto alle condizioni previste nello Stato di destinazione e tale differenza non potrebbe essere superata neanche con eventuali misure compensative.
Ovviamente, tale accesso parziale su un altro mercato del professionista deve essere riconosciuto caso per caso e può essere negato solo in presenza di un “motivo imperativo di interesse generale” secondo quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte Ue.
Al via sistema Tessera professionale europea
Un'altra novità dello schema di decreto legislativo è l'introduzione del sistema di tessera professionale europea (Epc) e del meccanismo di allerta europeo sui provvedimenti che limitano o vietano, anche in modo temporaneo, l’esercizio di alcune professioni, quali per esempio quelle sanitarie.
La Epc è un certificato elettronico che attesta l'abilitazione del professionista ad esercitare la sua attività in libero stabilimento o su base temporanea. E' prevista per le professioni di: infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare.
La tessera è gestita da una piattaforma online (denominata Imi: sistema di informazione del mercato interno) e si va ad affiancare alla pratica tradizionale di riconoscimento delle qualifiche. Essa per funzionare richiede la collaborazione degli Stati e la mutua fiducia.

 

Approfondimenti
di Redazione eDotto
Con le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità per il 2016, il regime forfetario assorbe il regime di vantaggio per le nuove attività, prevedendo una aliquota ridotta al 5%. Sarà inoltre possibile coniugare attività di lavoro dipendente e attività di lavoro autonomo e professionale, ed è stato risolto anche il nodo della previdenza per artigiani e commercianti, con la conferma del minimale, e la possibilità di beneficiare di una contribuzione ridotta.
Con la revisione del regime forfetario si vuole semplificare il sistema fornendo un quadro più chiaro a chi vuole iniziare una nuova attività con adempimenti ridotti al minimo, e una tassazione ridotta per la fase di avvio. Dal 2016 tale regime resta l'unica alternativa a quello ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti.
 Il regime dei minimi infatti, è stato abrogato rimanendo in vigore fino a scadenza naturale solo per i soggetti che, avendone i requisiti, ne hanno fatto opzione entro il 31.12.2015, o per coloro che lo applicavano già da prima. Chi inizia una “nuova” attività dal 2016, e possiede i requisiti previsti, può adottare il regime forfetario "start up", di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5%.
di Redazione eDotto
I contratti di solidarietà difensiva di tipo “B”, potranno essere ancora stipulati entro il 30 giugno 2016 poiché sono abrogati dal giorno successivo e cioè a far data dall’1 luglio 2016, così come si evince dal Testo Unico degli Ammortizzatori Sociali che, da quest’ultima data, abroga l'articolo 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.
Tuttavia, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota prot. n. 524 dell’11 gennaio 2016, tutti i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015, e quindi anche quelli stipulati nel 2016 (fino al 30 giugno 2016), saranno applicabili comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.

 

Fisco Diritto
di Eleonora Pergolari
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 943 del 20 gennaio 2016 – la sentenza, definitiva, di annullamento dell’accertamento sul redditometro e con la quale la prova contraria fornita dal contribuente venga considerata “idonea a superare l’efficacia presuntiva dell’identico elemento posto dall’Ufficio finanziario a fondamento della rideterminazione del reddito del contribuente”, ha efficacia di “giudicato esterno” in relazione ad altre annualità, precludendo ogni ulteriore accertamento al riguardo.
Stesso presupposto diverse valutazioni
Nella vicenda in esame, è stato accolto il ricorso presentato da un contribuente contro la decisione della Commissione tributaria regionale di rigetto di un'opposizione ad accertamento basato su redditometro.
Il ricorrente, in particolare, aveva lamentato che gli stessi elementi di fatto e la medesima documentazione prodotta in giudizio erano stati valutati in modo del tutto difforme, senza alcuna giustificazione, rispetto ad altra sentenza, definitiva, che era stata emessa in data anteriore nei confronti del medesimo contribuente, da altra sezione della stessa CTR, in relazione a diversa annualità.
Entrambi i giudizi concernevano il medesimo presupposto sostanziale dell’avviso di accertamento del Fisco, in quanto la rideterminazione del reddito del contribuente, operata per diverse annualità, risultava fondata sullo stesso elemento, vale a dire un rilevante investimento patrimoniale, distribuito su più annualità.
Efficacia espansiva del giudicato in materia tributaria
In particolare – ricorda la Corte – quando due giudizi tra le medesime parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di quesiti di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.
E tale efficacia espansiva del “giudicato esterno”, in ambito tributario, non trova ostacolo nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, poiché “l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa a un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente”.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Il certificato di legislazione applicabile va rilasciato nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell’Ue diverso da quello di provenienza (distacco), o nell’ipotesi di svolgimento dell’attività lavorativa in più Stati membri (lavoro contemporaneo).
L’INPS, con messaggio n. 218 del 20 gennaio 2016, ha comunicato di aver predisposto la nuova modulistica per il rilascio del certificato di legislazione applicabile (A1), aggiornata con le novità introdotte in materia dai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.
I nuovi moduli sono disponibili nell’area modulistica/Unione Europea del sito internet dell’Istituto.
Chiarisce, inoltre, il messaggio INPS n. 218/2016 che le domande di distacco relative ai lavoratori subordinati potranno essere presentate solo dai datori di lavoro o dai loro rappresentanti legali o Consulenti del lavoro.
di Rossella Schiavone
I datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione di specifiche tipologie di assenze.
Tuttavia, sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute INPS ed all’INAIL per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica una riduzione che fino al 31 dicembre 1996 era del 9,50%.
Il Legislatore ha, inoltre. previsto che ogni anno il Governo valuti la possibilità, con apposito Decreto Interministeriale, di confermare o rideterminare per l’anno di riferimento la riduzione contributiva in questione.
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato in data 1 dicembre 2015 di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2016, è stata fissata la riduzione dei contributi spettante ai datori di lavoro del settore edile per l'anno 2015 nella misura dell’11,50%.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con circolare n. 7 del 20 gennaio 2016, ha fornito le istruzioni relative all’individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO, nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione dell’integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda.
Strutture territorialmente competenti
Specifica la circolare INPS n. 7/2016 che, per le istanze di CIGO, la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri:
  • se l'unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l'Azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'Azienda;
  • se l'unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l'Azienda, la sede competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l'unità produttiva;
  • se il cantiere non è qualificabile come unità produttiva, la sede competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'Azienda.
di Rossella Schiavone
Per l'accesso alla prestazione di esodo in favore dei lavoratori prossimi a pensione, previsto dalla Legge Fornero, il datore di lavoro deve presentare all’INPS una fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Istituto stesso, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Con il messaggio n. 216 del 20 gennaio 2016, l’INPS ha reso disponibile il nuovo schema di contratto di fideiussione bancaria da utilizzare per l'accesso alla prestazione in questione.

 

Diritto
di Eleonora Mattioli
Con sentenza n. 2210 depositata il 20 gennaio 2016, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha affrontato la questione della disapplicazione delle norme italiane sulla prescrizione delle frodi Iva, nella specie poste in essere dal ricorrente con l'utilizzo di false fatture per operazioni inesistenti.
Tra le considerazioni che impongono la disapplicazione delle norme di riferimento, la terza sezione penale ha citato una pronuncia della Corte di Lussemburgo (in particolare il c.d. Caso Taricco) ove è stata per l'appunto denunciata l'insostenibilità del meccanismo prescrittivo italiano, laddove può determinare una sistematica impunità delle gravi frodi in materia Iva, lasciando così privi di adeguata tutela non solo gli interessi finanziari dello Stato italiano ma anche della stessa Unione.
Disciplina prescrizione frodi Iva: incompatibile con diritto europeo
La disciplina della prescrizione (artt. 160 e 161 c.p. che fissano un termine assoluto di prescrizione anche in presenza di atti interruttivi) è stata dunque giudicata incompatibile con gli obblighi europei di tutela penale.
Conclusivamente nel caso di specie - appurato dunque il contrasto con la normativa europea, per cui la Suprema Corte non ha tuttavia ritenuto necessario sottoporre la questione al vaglio di legittimità costituzionale – l'obbligo di disapplicazione della normativa attualmente vigente in materia di prescrizione, innanzitutto, non può provocare la reviviscenza di quella anteriore (regime antecedente le modifiche introdotte dalla legge 251/2005).
E nemmeno può determinare la revoca della dichiarazione di estinzione del reato già intervenuta, poichè il soggetto al quale l'autorità giurisdizionale abbia dichiarato estinto il reato acquisisce un diritto soggettivo che prevale sulle istanze punitive dello Stato.
Nella specie pertanto, le norme europee non vanno ad incidere sui periodi di imposta (di cui al reato di frode contestato) già dichiarati estinti dal giudice, la cui statuizione è divenuta irrevocabile.
Per quanto invece riguarda i reati al momento ancora non estinti, bisogna invece operare una distinzione: se la eventuale futura dichiarazione di prescrizione dipende dal mancato rispetto dei termini di cui all'art. 157 c.p., allora nulla questio, non essendo stato questo punto toccato dalla menzionata pronuncia della Corte di Lussemburgo.
Se la eventuale futura dichiarazione di prescrizione dipende invece dal meccanismo del combinato disposto degli artt. 160 terzo comma e 161 secondo comma c.p., queste norme devono essere disapplicate.
 

 

Fisco
di Roberta Moscioni
Il trattamento fiscale relativo allo smantellamento dei padiglioni espositivi realizzati in occasione dell'Esposizione universale, che si è tenuta a Milano nel 2015, è oggetto della prima circolare dell'Agenzia delle Entrate del nuovo anno.
L'Agenzia chiarisce anche come comportarsi nel caso in cui i partecipanti ufficiali dell'Expo 2015 decidano di cedere, gratuitamente o a titolo oneroso, i padiglioni e i beni acquistati/importati, che sono stati utilizzati durante la manifestazione.
Cessioni da parte dei partecipanti ufficiali
Il chiarimento reso nella circolare n. 1/E/2016 del 20 gennaio è che le cessioni dei padiglioni di Expo 2015 e dei beni impiegati per la loro realizzazione sono fuori campo Iva, in quanto tali cessioni sono riconducibili alla sfera istituzionale del partecipante ufficiale.
Appurato, infatti, che tali beni sono stati acquisiti legittimamente con il regime della non imponibilità (articolo 10 comma 5 dell’accordo Bie), riservato per gli acquisti in ambito istituzionale, allora anche la loro successiva cessione deve seguire lo stesso regime.
Le cessioni che non rilevano ai fini Iva vanno, comunque, assoggettate all'imposta di registro e se la cessione dei beni avviene sulla base di un contratto scritto si applica l’aliquota del 3%, mentre in caso di cessione gratuita la stessa sarà sottoposta a imposta di donazione.
Per gli espositori non ufficiali si deve verificare caso per caso se la cessione dei padiglioni rientri nell'ambito della sfera istituzionale o commerciale.
Infatti, nel caso di cessioni di padiglioni effettuate dai partecipanti non ufficiali, che esercitano in via esclusiva, o prevalente, attività commerciali o che abbiano forma societaria, la stessa cessione sconta l'Iva ordinaria.
Smantellamento padiglioni
Lo smantellamento dei padiglioni si configura come una prestazione di servizio che si qualifica ai fini Iva territorialmente tra i servizi relativi a un’attività fieristica.
Le prestazioni di servizio di smontaggio sono rilevanti in Italia solo nel caso in cui la prestazioni viene realizzata nei confronti di un soggetto passivo in Italia oppure nei confronti di un privato: in tal caso sono sottoposte al regime del reverse charge.
Se, invece, tali prestazioni vengono svolte nei confronti di un soggetto passivo estero l’operazione è fuori campo Iva.
di Gioia Lupoi
Dopo le modalità di utilizzo, indicate con il provvedimento del 14 gennaio 2016, per il tax credit alberghi arriva dalle Entrate il codice tributo “6850” denominato “Credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere – D.M. 7 maggio 2015”, da indicare nell’F24 per la fruizione in compensazione (unica via) dello stesso.
Il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa.
Si ricorda che il modello può essere presentato esclusivamente attraverso Fisconline ed Entratel, pena lo scarto.
Il documento che istituisce il codice è la risoluzione 5/E del 20 gennaio 2016.
Il bonus alberghi
Si tratta del credito d’imposta (Tax credit) per la riqualificazione delle imprese alberghiere - cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - per le aziende alberghiere, attive al 1° gennaio 2012, che investono per migliorare le loro strutture ricettive. I costi agevolabili sono quelli sostenuti nel triennio 2014/2016 e riguardano lavori di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche e aumento dell’efficienza energetica.
di Gioia Lupoi
La direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in audizione in Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, ha spiegato come il patrimonio informativo dell'Anagrafe tributaria a disposizione dell’Agenzia ha consentito una costante crescita del contrasto all’evasione. Ora si punta su forme di comunicazione preventiva, che già sono state avviate con la recente iniziativa dell’Agenzia che ha allertato 65mila contribuenti, tramite Pec o posta ordinaria, su possibili irregolarità commesse nelle dichiarazioni Iva 2014, consentendo a 48mila contribuenti di sanare la propria situazione.
Si va verso nuove tecnologie informatiche
Il prossimo obiettivo è di adottare nuove tecnologie informatiche che possano aumentare ulteriormente le strategie di analisi del rischio e la realizzazione di nuove forme di comunicazione anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali.
La proroga dell'invio dei dati sanitari per la precompilata
Quanto alla richiesta di proroga da parte dei professionisti, la Orlandi non la esclude ma ne sottolinea l'effetto domino sugli altri termini della precompilata.
L'Agenzia e Sogei, comunque, stanno cercando di valutare le implicazioni, ma la direttrice spiega che “i dati sono sensibili e che il Garante della Privacy ha dato ai contribuenti un mese di tempo (1°-28 febbraio) per inibire il trattamento del dato”. Dunque, con lo slittamento si rischia di poter lavorare i dati solo da marzo, stringendo i tempi necessari a Sogei per l’elaborazione.
Inoltre, alla proroga dell’invio dovrebbe conseguire un rinvio del termine per l’esercizio dell’opposizione da parte dei cittadini all’utilizzo dei dati, che dura 30 giorni: troppi per le successive elaborazioni di Sogei.
I rischi: si va dal ritardo sui rimborsi per i contribuenti a credito, alla possibilità che tali spese non rientrino nel prossimo 730 precompilato, con l'obbligo per pensionati e dipendenti di inserirle.
L'Agenzia rileva, infine, il problema con le farmacie, alcune associazioni di categoria “hanno equivocato sul termine e non hanno conservato parte degli scontrini....c’è una difficoltà oggettiva della categoria, la memoria è stata cancellata e le informazioni sono irrecuperabili”.
Sul versante sanzioni, il ritardo lieve o lievi errori nell'invio per il primo anno sono scusati. Tuttavia, afferma la direttrice, resta da definire l’entità del ritardo tollerabile: “non ha senso applicare sanzioni in questa prima fase collaborativa e di sviluppo, ma allo stesso tempo non posso dire: se non li trasmetti non fa niente”.
Diatriba tra il Garante della privacy e la Orlandi
Il Garante della privacy, chiamato in causa, risponde che la responsabilità dall’Authority per eventuali ritardi nell’erogazione dei rimborsi fiscali è assolutamente priva di fondamento e che semmai sono Agenzia e Mef ad aver inviato in ritardo, per il previsto parere, il provvedimento attuativo relativo all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell’elaborazione della precompilata.

 
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