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19/01/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 19/01/2016
A CURADELLA FONDAZIONE STUDI
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Fisco Lavoro
di Rossella Schiavone
La Legge n. 208/2015, all’art. 1, commi 152 e segg., ha introdotto novità relative al canone di abbonamento alla televisione per uso privato stabilendo che lo stesso, a decorrere dall’1 gennaio 2016, va pagato mediante addebito in fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica; limitatamente al 2016 il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva all’1 luglio 2016.
L’INPS, con messaggio n. 129 del 14 gennaio 2016 ha evidenziato che la novità normativa non ha fatto venire meno la possibilità per i pensionati, il cui reddito di pensione non superi 18.000 €, di richiedere all’Istituto la trattenuta su pensione dell'importo del canone di abbonamento Rai - in un numero massimo di undici rate - senza applicazione di interessi.
Quindi, per le richieste pervenute nel 2015 ma relative al canone Rai 2016, l’INPS ha inviato ai pensionati una richiesta per confermare la volontà già espressa, entro l’1 febbraio 2016.
In caso di mancata conferma, le istanze già presentate verranno archiviate.
 
Professionisti Diritto Fisco
di Eleonora Pergolari
L’avvocato - e il professionista in generale - non può essere soggetto all’imposta Irap per aver sostenuto dei costi per collaborazioni di terzi aventi carattere sporadico e per importi obiettivamente esigui.
Una collaborazione di tal genere non può certamente rappresentare un contributo “rilevante” e “significativo” nell’organizzazione dell’attività di lavoro autonomo del professionista.
Prestazione limitata nel tempo, esclusa l’autonoma organizzazione
E’ quanto sostenuto dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 573 depositata il 15 gennaio 2016.
Con la detta pronuncia, è stata, in particolare, confermata la statuizione con cui i giudici di merito avevano ritenuto che, nell’anno di riferimento, il modesto importo del costo sostenuto da un legale per personale dipendente (1.700 euro circa) rendeva di per sé evidente il carattere di prestazione assai limitata nel tempo, sia che tale limite avesse riguardato il suo dispiegarsi per poche ore nell’arco della giornata, sia che derivasse invece dalla sua breve durata nell’anno.
Si doveva escludere, ossia, “la riconducibilità della fattispecie in esame al novero di quelle potenzialmente incise dalla soluzione che sarà data alla questione della rilevanza dell’unico dipendente come elemento integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione”.
 
Professionisti Fisco
di Gioia Lupoi
Il Cndcec e l’Ancrel, l’associazione nazionale dei revisori dei conti, hanno pubblicato lo schema di parere sui preventivi 2016-2018, aggiornato con le previsioni della manovra e delle altre normative di interesse per i conti locali emanate fino al 31 dicembre 2015. E' in formato word e comprende tabelle excel elaborabili.
Lo schema è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011.
Per il riferimento all’anno precedente è stato indicato il rendiconto per l’anno 2015 e nel caso di formulazione prima della deliberazione del rendiconto, il riferimento deve essere sostituito con le previsioni definitive 2015.
Lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2015 e verrà aggiornato nel caso di sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione.
Le novità che interessano i revisori dei conti già nelle prossime settimane
Dal 2016 non opera la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio).
Resta l’obbligo di predisporre il rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi (con funzione conoscitiva). L’elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l’anno precedente per consentire l’elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva.
I capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l’elaborazione del rendiconto della gestione.
Per le riclassificazioni - ex articolo 7 del D.Lgs. n. 118/2011 – è vietata l’adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito.
Ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. “spacchettamento” dei capitoli del bilancio gestionale o del PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello.
L’obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di personale.
 
Lavoro
di Roberta Moscioni
Le richieste di Asdi, il nuovo assegno di disoccupazione aggiuntivo alla Naspi, potranno essere inviate a partire dal mese di febbraio 2016; il sussidio è riservato ai soggetti che hanno fruito, entro il 31 dicembre 2015, della Naspi per tutta la sua durata massima. Tale prestazione ha una durata di sei mesi.
Le disposizioni operative dell’assegno di disoccupazione per il 2015, insieme all’ammontare della prestazione, alla sua durata, ai limiti di compatibilità con i redditi da lavoro e alle modalità di accesso alla prestazione, sono disciplinate nel decreto del 29 ottobre 2015, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 13 del 18 gennaio 2015.
Condizioni per l'accesso alla prestazione
Hanno diritto all'assegno di disoccupazione tutti coloro che:
- versano ancora in stato di disoccupazione al termine della Naspi;
- hanno una età superiore ai 55 anni senza diritto alla pensione ovvero appartengono a un nucleo familiare in cui è presente un minore;
- sono in possesso di Isee non superiore a 5 mila euro;
- non hanno fruito di Asdi per periodi pari a superiori a sei mesi nei 12 mesi precedenti il termine della fruizione della Naspi e, comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente;
- hanno sottoscritto il «Progetto personalizzato» presso i competenti Centri per l’Impiego.
Misura dell'assegno di disoccupazione
L'assegno aggiuntivo ha un importo pari al 75% dell’ultima Naspi percepita e, comunque, non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, fermo restando gli aumenti per i carichi familiari individuati dalla tabella allegata allo stesso Dm che variano da 89,7 euro nel caso di un figlio a 163,3 euro nel caso di 4 o più figli.
Presentazione della domanda
La domanda di erogazione del sussidio deve essere presentata dal disoccupato all’Inps, a partire dal primo giorno successivo al termine della Naspi ed entro il termine di decadenza di trenta giorni. Per la presentazione dell'istanza di erogazione, il disoccupato dovrà utilizzare uno specifico form online che verrà pubblicato sul portale dall'Inps e, se ancora non lo ha fatto, dovrà recarsi nel servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per sottoscrivere il «Progetto personalizzato».
Per l’accesso alla prestazione bisognerà attendere l’entrata in vigore del Dm e l’emanazione di un’apposita circolare da parte dell’Inps. Sarà cura dell'Ente previdenziale erogare il beneficio e valutare la sussistenza dei requisiti per la sua fruizione.
di Redazione eDotto
In data 22/12/2015 Fise-Assoposte e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Post hanno siglato l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto nazionale di lavoro per le imprese esercenti servizi postali in appalto del 15 giugno 2012.
Il CCNL decorre dall’1.1.2014 e scade il 31.12.2016.
Previsto un aumento per il livello 3° pari a € 30,00, da riparametrare per gli altri livelli, da erogare con la retribuzione di aprile 2016 (10 euro) e novembre 2016 (20 euro).
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 128 del 14 gennaio 2016, in merito alla carta acquisti ordinaria ha dato notizia che per l’anno 2016 non è prevista alcuna perequazione automatica delle soglie reddituali e che la perequazione presuntiva per il 2015 ha subito una modifica in diminuzione dello 0,01%, attestandosi pertanto allo 0,2%.
 
LIMITI DI REDDITO
Anno
Trattamenti pensionistici
+ altri redditi
DSU
età compresa tra 65 e 70 anni
(A)
età pari o superiore
a 70 anni
(B)
Valore ISEE
Patrimonio mobiliare
2008
6.000,00
 8.000,00
6.000,00
15.000
2009
6.192,00
8.256,00
6.192,00
2010
6.235,35
8.313,79
6.235,35
2011
6.335,11
8.446,81
6.335,11
2012
6.506,16
8.674,88
6.506,16
2013
6.701,34
8.935,12
6.701,34
2014
6.775,06
9.033,41
6.775,06
2015
6.788,61
9.051,48
6.788,61
2016
6.788,61
9.051,48
6.788,61
Il messaggio INPS n. 128/2016 evidenzia che:
  • il limite del patrimonio mobiliare presente nella dichiarazione ISEE, non essendo soggetto a perequazione automatica, resta fissato per tutti gli anni a 15.000 euro;
  • il valore ISEE è unico, indipendentemente dall’età del beneficiario.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto), dopo aver provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio, fornisce le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello prevista dalle Legge n. 247/2007.
Posto che gli importi comunicati dall’Istituto ai soggetti ammessi al beneficio rappresentano la misura massima dell’agevolazione conguagliabile, viene chiarito che qualora le aziende, per varie cause, abbiano diritto ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante e che per il calcolo dello sgravio va presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Coesistenza di premi
Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti dalla contrattazione aziendale e territoriale, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Operazioni societarie e unificazione posizione contributiva
Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata - le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
Le aziende che - successivamente alla richiesta di sgravio e in conseguenza al principio dell’unicità della posizione contributiva - siano divenute titolari di una sola matricola aziendale, opereranno il recupero del beneficio spettante sulla posizione oggi in essere.
Aziende cessate
Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Modalità di recupero datori di lavoro non agricoli
Conclude il messaggio INPS n. 162/2016, sottolineando che i datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell’incentivo in questione, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
Contrattazione aziendale
Contrattazione Territoriale
Codice
Significato
Codice
Significato
L242
Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del D.L.
L244
Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del D.L.
L243
Sgr. aziendale ex. DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore
L245
Sgr. territoriale ex. DI 8-04-2015 quota a favore lavoratore
da valorizzare nell’Elemento<Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Restituzione quote eccedenti
Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale "M964" - avente il significato di "restituzione sgravio contrattazione secondo livello" - da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>, del flusso UniEmens.
Per la tempistica relativa all’effettuazione delle suddette operazioni occorrerà attendere la pubblicazione del messaggio in quanto le stesse dovranno essere effettuate “entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione” dello stesso.
di Rossella Schiavone
Ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Fondo di Solidarietà Residuale ha assunto la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale.
In virtù di quanto sopra, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro, con news del 18 gennaio 2016, ha sottolineato che, nelle more della definizione della procedura amministrativa di adozione del decreto interministeriale relativo al Fondo di Integrazione Salariale, coloro che risultavano già iscritti al Fondo di Solidarietà Residuale, a decorrere dall’1 gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui alla nuova normativa prevista dal D.Lgs. n. 148/2015 in materia di Fondo d'Integrazione Salariale.
A coloro i quali non avevano l'obbligo d'iscrizione, in base al vecchio regime, al Fondo di Solidarietà Residuale, l'applicazione della nuova normativa sarà conseguente solo all'adozione del suddetto decreto interministeriale.
 
Diritto
di Cinzia Pichirallo
Ai sensi del decreto legislativo n. 38 del 2005, al finanziamento dell’Organismo italiano di contabilità (OIC) concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall’applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese.
A determinare tale maggiorazione, con effetto dal 1° gennaio 2016, è intervenuto un decreto Mise/Mef che ha fissato a euro 2,70 l'aumento da applicare alle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012. Di conseguenza, si devono euro 62,70 per il deposito del bilancio con modalità telematica ed euro 92,70 per il deposito del bilancio su supporto informatico digitale.
Il decreto interministeriale 8 gennaio 2016 specifica che la riduzione prevista per le cooperative sociali - voce 2) nelle note al decreto 17 luglio 2012 – non si applica alla maggiorazione di euro 2,70.
 
Fisco
di Gioia Lupoi
A partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni, ex D. Lgs. 139/2015 che implementa a livello nazionale la direttiva 2013/34/UE, per la redazione dei bilanci semplificati delle piccole società e delle micro imprese (nuova categoria per il decreto bilanci).
Il nuovo impianto sostituisce del tutto le “vecchie” direttive (direttiva contabile 78/660/UE), non limitandosi a rettificare alcuni specifici aspetti.
La Fondazione nazionale dei commercialisti del Cndcec, con il documento del 15 gennaio 2016, ha analizzato le novità in argomento.
Tra le indicazioni sulle microimprese
Le disposizioni inerente le micro-imprese sono completamente nuove.
Le micro imprese sono quelle che, per due esercizi consecutivi, non superano l'ammontare di euro 175 mila come attivo patrimoniale, euro 350 mila di ricavi e il numero di cinque occupati in media durante l'esercizio (art. 2435-ter c.c.).
Le micro imprese sono esentate dalla redazione della relazione sulla gestione, se riportano in nota integrativa le informazioni indicate ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c. e, se forniscono nel prospetto di bilancio l'importo totale degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali, nonché l'importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi all'organo amministrativo e di controllo.
di Roberta Moscioni
Il 2016 appena iniziato si preannuncia come un “anno straordinario” per l'Agenzia delle Entrate e i numeri ne sono una viva testimonianza: 500 mila sono gli atti da accertamento da concludere entro fine anno, rispetto alle 129mila istanze di voluntary disclosure presentate; 4.500 le istanze pervenute agli uffici dalle imprese per accedere al regime fiscale di privilegio del patent box, che devono essere gestite; 65mila le lettere inviate ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva 2014 e che, invece, avrebbero dovuto farlo.
Numeri questi significativi che, in un certo modo, preoccupano il direttore dell'Agenzia, Rossella Orlandi, intervenutaall’annuale convegno organizzato da Assolombarda e Assonime per fare il punto sulle “novità fiscali per le imprese”.
Potenziamento degli uffici per affrontare i gravosi impegni
In un commento a margine dell'incontro, il numero uno delle Entrate ha dichiarato: “sarebbe assurdo non essere preoccupati, perché sarebbe evidentemente frutto di una non sufficiente responsabilità (…), i numeri sono veramente significativi e al di là delle previsioni e questo comporta un problema organizzativo. Stiamo cercando di affrontarlo nel modo migliore, attraverso il potenziamento degli uffici dedicati”.
Oltre a trattarsi di numeri rilevanti, è evidente che si tratta anche di pratiche piuttosto complesse (si veda la VD e il patent box), che non possono essere trattate in modo burocratico e che richiedono, dunque, una elevata professionalità non sempre facile da reperire.
L'obiettivo dell'Amministrazione finanziaria è quello di far fronte a tali “attività straordinarie” nel modo migliore possibile senza però fare in modo che ciò influisca negativamente sui servizi ai contribuenti erogati day-by-day e sui controlli. La lotta all'evasione fiscale rimane sempre uno dei fini principali perchè - ha detto la Orlandi rivolgendosi agli imprenditori - “ammettere l'evasione, significa legittimare la concorrenza sleale di imprese che non rispettano le regole e portano via lavoro e sviluppo”.
Sull'invio dei dati sanitari da includere nel modello 730 precompilato, in scadenza il prossimo 1° febbraio, il Direttore ricorda la richiesta di proroga pervenuta con molta enfasi dai commercialisti e, a tal proposito, conferma che si tratta di un'ipotesi che si sta valutando, per la quale sarebbe però necessario un intervento del Mef.
Abuso del diritto, in arrivo la circolare
L'Agenzia delle Entrate si dice, poi, impegnata anche sul fronte dell'abuso del diritto. La Orlandi anticipa che entro fine mese dovrebbe essere divulgata una apposita circolare. Sul documento di prassi si sta lavorando già da due/tre mesi insieme con le associazioni di categoria e, a parte gli ultimi ritocchi, mancherebbe la firma finale. Su questo documento si sta meditando molto, dovendo divenire lo strumento in grado di tener conto di tutte le osservazioni e rispondere alle varie incertezze e dubbi.

 
 
 
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