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18/01/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Con Decreto n. 107/IV/2015 del 14 aprile 2015, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che a decorrere dall’anno 2015 le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui alla legge 40/87 (enti privati che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali) sono quelli fissati nel D.M. n. 125 del 3 marzo 1987 e s.m.i., nonché nel D.M. n. 321/VI/2007del 21 dicembre 2007.
Per l’anno 2015, le istanze di contributo andavano presentate entro e non oltre il 14 gennaio 2016 mentre, per gli anni successivi, il termine di presentazione delle istanze è fissato al 15 febbraio di ogni anno.
Il contributo erogabile a ciascun ente beneficiario verrà assegnato secondo i seguenti criteri:
  • attività formativa dichiarata/attestata a cui sarà riservato il 70% delle risorse;
  • numero di Regioni nelle quali viene raggiunto un minimo di 100.000 ore/allievo annue in almeno tre tipi di qualifica diversi a cui sarà riservato il 20% delle risorse;
  • numero dei dipendenti della sede centrale a cui sarà riservato il 10% delle risorse.
Si ricorda che, pena la non ammissibilità, le domande di contributo dovranno essere corredate della documentazione elencata nell’allegato allo stesso DM n. n. 107/IV/2015 (Elenco Documenti) pubblicato sul sito ministeriale in data 15 gennaio 2016.
di Cinzia Pichirallo
Sottoscritto in data 12 gennaio 2016 tra Uneba, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Uiltucs l’accordo sindacale nazionale in tema di assistenza sanitaria integrativa, ai sensi dell’art. 76 del CCNL Uneba.
A seguito della gara svolta per individuare il fornitore di assistenza sanitaria integrativa, è stata approvata l'offerta di Unisalute spa che avrà durata di 3 anni.
di Rossella Schiavone
Dall’1 febbraio 2016 il sistema di pagamento con RID a importo prefissato, utilizzato per pagare all’INPS gli oneri per riscatto, ricongiunzione o rendita vitalizia, sarà sostituito dal nuovo sistema di pagamento SDD a importo prefissato.
Questo è quanto ha comunicato l’INPS, con messaggio n. 158 del 15 gennaio 2016, aggiungendo che non è necessario sottoscrivere una nuova autorizzazione per avvalersi del nuovo strumento di pagamento in quanto le deleghe alla banca o a Poste Italiane per i pagamenti con RID a importo prefissato restano valide anche per i pagamenti con SDD a importo prefissato.
Qualora l’assicurato non voglia proseguire i pagamenti all’INPS mediante l’SDD a importo prefissato, potrà versare quanto dovuto, senza soluzione di continuità, attraverso gli altri strumenti a disposizione:
  • MAV;
  • POS virtuale;
  • Reti Amiche.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 385\ll\2015 del 24 novembre 2015 - pubblicato in data 15 gennaio 2016 - ha rettificato ed integrato il Decreto Direttoriale n. 1709/Segr.DG/2014 dell'8/8/2014, concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" e, contestualmente, ha abrogato il D.D. 169/II/2015 del 28/5/2015, adeguando la base giuridica della Misura Bonus Occupazionale a quanto disposto dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014.
In virtù delle suddette modifiche, gli incentivi di cui citato decreto dell’8 agosto 2014 sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis e le risorse stanziate nonché la tipologia contrattuale incentivata sono indicate nella tabella allegata al D.D. n. 385\ll\ 2015 che sostituisce quella allegata al Decreto Direttoriale n. 169/11/2015 del 28 maggio 2015.
Inoltre, è previsto che gli incentivi previsti dal Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 dell’8 agosto 2014 possano essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014:
  • per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, purché l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto;
  • per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, qualora in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale netto ricorra una delle seguenti condizioni:
    • non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    • non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    • siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% e appartengano al genere sottorappresentato.
 
Diritto
di Eleonora Pergolari
Nella seduta del 15 gennaio 2016, il Consiglio ha approvato, in via definitiva, i due decreti legislativi aventi ad oggetto la depenalizzazione dei reati e l’abrogazione di alcune fattispecie con introduzione di illeciti con sanzioni civili (cosiddetto "pacchetto depenalizzazioni") attuativi della Legge n. 67/2014.
Depenalizzazione dei reati puniti con ammenda o multa
Il primo Decreto, a norma dell’articolo 2, comma 2, della Legge citata, interviene prevedendo la depenalizzazione di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda che siano contenuti in Leggi speciali nonché anche di una serie di reati presenti nel Codice penale.
Sanzioni amministrative sostituite alle penali
Per le fattispecie coinvolte nella riforma, la sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva della penale, viene, in linea generale, determinata:
  • da 5mila a 10mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 5mila euro;
  • da 5mila a a 30mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 20mila euro;
  • da 10mila a 50mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a 20mila euro.
Reati esclusi dall’intervento
Sono espressamente esclusi dall’intervento i reati che, pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda, attengono alla normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
Fattispecie depenalizzate
Il provvedimento di depenalizzazione riguarderebbe invece, tra le altre, fattispecie come la guida senza patente; la violazione delle prescrizioni per la coltivazione di cannabis per fini terapeutici o di ricerca, l’impedito controllo ai revisori, l’omesso versamento delle ritenute nei limiti delle 10mila euro.
Abrogazione reati e introduzione di sanzioni civili
L’altro Decreto legislativo, a norma dell’articolo 2, comma 3, della Legge n. 67/2014, contiene, invece, disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.
Sanzione penale sostituita con civile
Per le fattispecie coinvolte, la sanzione penale viene sostituita con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa.
Fattispecie coinvolte
Tra i reati interessati dalla riforma si annovera: l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite. In queste ipotesi, la sanzione civile andrà dai 100 agli 8mila euro.
Per quanto riguarda gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private la sanzione civile verrà invece raddoppiata.
Risarcimento del danno alla persona offesa
In dette ipotesi, si prevede che la persona offesa potrà ricorrere al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno.
L’organo giudiziario, una volta accordato l’indennizzo, provvederà a stabilire, per alcuni illeciti, anche una sanzione pecuniaria che verrà incassata dall’Erario.
 
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Con sei provvedimenti datati 15 gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate approva in via definitiva altrettanti sei modelli di dichiarazione e le loro istruzioni.
Si tratta di alcuni dei modelli che dovranno essere utilizzati per la stagione delle dichiarazioni dei redditi 2016 e che si riferiscono ai redditi del 2015.
Come anticipato nel momento della diffusione online delle loro bozze, tali modelli presentano alcune significative novità rispetto allo scorso anno, tenendo conto delle novità legislative approvate negli ultimi tempi.
Così il modello 730 precompilato si fa sempre più dettagliato ed esauriente e, di conseguenza, anche le informazioni contenute nella Certificazione Unica 2016 sono aumentate.
I due modelli 770 sono immediatamente utilizzabili (senza prove preliminari) e sono molto più snelli e meno complicati per i sostituti d'imposta.
Nel modello Iva entrano a pieno titolo tutte le novità normative dell'ultimo anno, quali quelle relative al reverse charge, allo split payment e alle dichiarazioni d'intento ricevute dagli esportatori abituali che vogliono acquistare/importare senza applicazione dell'Imposta.
Sempre con riferimento all'Iva, da segnalare che le novità adottate non hanno modificato né il modello approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011, né le specifiche tecniche approvate con provvedimento del 15 gennaio 2010. Solo le istruzioni sono state aggiornate.
I sei modelli dichiarativi, con le relative istruzioni reperibili sul sito Internet delle Entrate sono:
- CU (Certificazione Unica)
- 770 Ordinario e relative istruzioni
- 770 Semplificato e relative istruzioni
- Modello 730/2016
- Iva annuale 2016 con le istruzioni, Iva base 2016 e istruzioni con anche le istruzioni al modello per la compilazione della comunicazione annuale dati Iva
- Iva 74-bis 2016 e istruzioni.
di Roberta Moscioni
Tra gli obiettivi indicati dalministro dell'Economia e delle Finanze all'Amministrazioni finanziaria nell'atto di indirizzo 2016-2018, al fine di migliorare il rapporto tra il Fisco e i cittadini, ma soprattutto l'efficienza di controlli e ispezioni, vi è anche quello di proseguire sulla strada della semplificazione degli studi di settore.
A tal fine, i tecnici del Fisco e i rappresentanti delle associazioni di categoria stanno studiando una strategia per mettere a punto una revisione degli studi di settore, in modo da renderli più efficaci e più semplici da compilare.
L'intenzione che è trapelata dal primo incontro è quella di una possibile aggregazione degli attuali 204 modelli, senza giungere ad un cambiamento della platea dei contribuenti interessati, ma puntando verso una semplificazione delle dichiarazioni da attuarsi attraverso un processo di riunificazione delle categorie omogenee. Il tutto senza perdere il dettaglio delle attuali tipologie di studio – che seppure ancorati ad una statistica ferma alla fine degli anni Novanta – consentono di misurare in modo piuttosto specifico l'andamento di un microsettore di riferimento.
Sempre nell'ambito di questa strategia di semplificazione rientra anche l'intenzione di ridurre il numero delle variabili per modello, cercando di dare priorità alle informazioni più importanti e facili da indicare, che dovranno, comunque, essere sempre verificabili e rapportabili ai diversi modelli organizzativi d'impresa.
Online le bozze dei modelli per il periodo d'imposta 2015
Questo processo di semplificazione non riguarda, però, i modelli 2016 degli studi di settore, ma verrà sperimentato a partire da quelli del prossimo anno.
Intanto, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito le versioni provvisorie di tutti i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2016.
Come si legge nel comunicato stampa del 15 gennaio 2016, le bozze riguardano 204 modelli e sono aggiornate con le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti lo scorso 2 dicembre e con le informazioni necessarie per gestire i “super-ammortamenti” introdotti dalla Stabilità 2016.
I modelli, una volta definitivi, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che, nel periodo d’imposta 2015, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nel settore delle manifatture dei servizi, delle attività professionali e del commercio, per le quali risultano approvati gli studi.
Riduzione delle sanzioni per omessa o infedele compilazione dei modelli degli studi di settore
Con la pubblicazione online delle bozze delle istruzioni alla compilazione dei modelli 2016 si concretizza, di fatto, la riduzione del carico sanzionatorio in caso di omessa o infedele compilazione dei modelli dedicati agli studi di settore, che vanno allegati ad Unico, così come previsto dalla riforma del sistema delle sanzioni previsto dal decreto legislativo 158/2015.
Si ricorda che la Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) ha anticipato di un anno – a partire proprio dal 1° gennaio 2016 – l'entrata in vigore delle nuove norme che prevedono sanzioni ridotte in caso di omessa presentazione o infedele compilazione del modello studi di settore.

 
 
 
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