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14/01/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTIDELLAVORO 14/01/2016
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
Approfondimenti
di Redazione eDotto
La Legge di stabilità 2016  - Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 -oltre ad interessanti agevolazioni e novità fiscali per i contribuenti, contiene diverse disposizioni per imprese e professionisti. Incentivi agli investimenti nel mezzogiorno, sconti fiscali per le imprese, eliminazione dell’IMU per i terreni agricoli e per gli “imbullonati”, novità all’IRAP per il settore agricolo, sono tra le più interessanti novità per le imprese.
Novità anche per i professionisti, i quali sono equiparati alle PMI nell’accesso ai fondi UE (piani organizzativi regionali e nazionali, POR e PON, nell’ambito del Fondo sociale europeo, FSE, e del Fondo europeo di sviluppo regionale FESR).
Sempre relativamente ai professionisti, dal 2016 l’accesso al regime forfetario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, arte o professione, e che possiedono determinati requisiti diventa più semplice. Chi inizia una nuova attività dal 2016 e possiede i requisiti previsti, può optare per un regime forfetario di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5% (anziché 15%). Novità anche per i medici e gli avvocati.
di Redazione eDotto
La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) ha ripristinato la detassazione dei premi di produttività prevedendo che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di:
-        produttività;
-        redditività;
-        qualità;
-        efficienza;
-        innovazione;
sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% ed entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, purché misurabili e verificabili sulla base di criteri che saranno definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro l’1 marzo.
Per il 2016, potranno fruire della detassazione i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 non abbiano superato 50.000 euro di reddito.
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 72 del 12 gennaio 2016, ha comunicato che in data 7 gennaio 2016 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto prot. n. 40/0000261, che assegna ulteriori risorse finanziarie, per le residue competenze relative all’anno 2015, alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto al fine della concessione o della proroga, in deroga alla normativa vigente, dei trattamenti di CIG e di mobilità, pari ad € 433.200.489, secondo il piano di riparto tra le Regioni di seguito indicato, al netto di quanto già assegnato dal decreto in argomento per la finalità di cui all’art. 44, comma 6, D.Lgs. n. 148/2015:
Regione
Riparto del 95% delle risorse
Abruzzo
€ 5.415.000,00
Basilicata
€ 9.500.000,00
Calabria
€ 47.500.000,00
Campania
€ 17.100.000,00
Emilia Romagna
€ 20.900.000,00
Friuli Venezia Giulia
€ 11.875.000,00
Lazio
€ 29.782.500,00
Liguria
€ 3.325.000,00
Lombardia
€ 66.500.000,00
Molise
€ 9.500.000,00
Puglia
€ 7.527.843,00
Sardegna
€ 47.500.000,00
Sicilia
€ 47.500.000,00
Toscana
€ 33.250.000,00
Umbria
€ 14.465.122,00
Veneto
€ 39.900.000,00
Totali
€ 411.540.465,00
 
Riparto del 5% delle risorse
Per la finalità di cui all’art. 44, comma 6, D.Lgs. n. 148/2015, il nuovo decreto di assegnazione risorse finanziarie prot. n. 40/0000261 del 7 gennaio 2016, chiarisce che le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all’art. 2 e 3 del D.I. n. 83473 dell’1 agosto 2014, nella misura del 5% delle risorse ad esse attribuite dal del nuovo decreto di finanziamento, secondo la seguente ripartizione:
Regione
Riparto del 5% delle risorse
Abruzzo
€ 285.000,00
Basilicata
€ 500.000,00
Calabria
€ 2.500.000,00
Campania
€ 900.000,00
Emilia Romagna
€ 1.100.000,00
Friuli Venezia Giulia
€ 625.000,00
Lazio
€ 1.567.500,00
Liguria
€ 175.000,00
Lombardia
€ 3.500.000,00
Molise
€ 500.000,00
Puglia
€ 396.202,00
Sardegna
€ 2.500.000,00
Sicilia
€ 2.500.000,00
Toscana
€ 1.750.000,00
Umbria
€ 761.322,00
Veneto
€ 2.100.000,00
Totali
€ 21.660.024,00
Chiarisce il messaggio INPS n. 72/2016 che, per consentire all’Istituto il monitoraggio delle prestazioni corrisposte, le Regioni e le Province Autonome, dovranno emettere apposite determinazioni concessorie per l’impiego delle risorse finanziarie di cui all’art. 44, comma 6, D.Lgs. n. 148/2015.
di Rossella Schiavone
Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati, l’obbligo contributivo è circoscritto alle sole forme assicurative tassativamente elencate nell’articolo 1 del D.L. n. 317/1987, convertito dalla Legge n. 398/1987 (Ivs, Tbc, Ds, Mobilità), fermo restando l’obbligo, in capo al datore di lavoro, concernente il versamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.
Tra le forme di previdenza e assistenza sociali elencate nell’articolo 1 del citato Decreto Legge non figura la contribuzione destinata al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari.
L’INPS, con messaggio n. 77 del 12 gennaio 2016, ha sottolineato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. n. 26327 del 22 dicembre ha reso noto che, "posto che i fondi di solidarietà bilaterali hanno una funzione sostitutiva dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari, parallelamente, si deve ritenere che per i lavoratori operanti all’estero non siano dovuti i contributi destinati al finanziamento dei trattamenti erogati dai fondi di solidarietà per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, salvo che i decreti istitutivi di ciascun fondo non dispongano diversamente".
Quindi, in conclusione, per i lavoratori inviati in Paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale ovvero inviati in Paesi extracomunitari non convenzionati non sussiste l’obbligo contributivo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.Lgs. n. 148/2015.
di Cinzia Pichirallo
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili, ACI–Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM e la Feneal-UIL, la Filca-CISL, la Fillea-CGIL, in data 22 dicembre 2015, hanno firmato un accordo nazionale in merito al trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria per gli apprendisti.
Si dispone che gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni dei vari Ccnl relative a prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti cessano di operare dal 1° settembre 2015.
di Rossella Schiavone
Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti pertanto, per effetto delle variazioni percentuali per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2014 e per l’anno 2015, pari rispettivamente allo 0,2% dal 1°gennaio 2015 e allo 0,0% dal 1°gennaio 2016 (in via provvisoria), sono stati stabiliti i nuovi importi delle suddette indennità.
Tali importi sono stati comunicati dall’INPS, con circolare n. 3 del 13 gennaio 2016, il quale ha rammentato che la procedura di liquidazione con i nuovi importi sarà aggiornata a decorrere dall’1 gennaio 2016, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza.
In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,14, sarà erogata quest’ultima.
 
Diritto
di Eleonora Pergolari
La Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 891 depositata il 13 gennaio 2016, ha annullato la decisione di patteggiamento emessa dai giudici di merito nei confronti del titolare di un’impresa individuale a cui erano stati contestati i delitti di dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta.
Nelle more del giudizio di legittimità, era stato emanato il Decreto legislativo n. 158/2015 (in vigore dal 22 ottobre 2015) di revisione del sistema sanzionatorio e modificativo, in particolare, dell’articolo 4 del Decreto legislativo n. 74/2000, sulla dichiarazione infedele.
Sentenza annullata per insussistenza del fatto
I giudici di legittimità hanno quindi evidenziato che, poiché la dichiarazione infedele contestata al titolare risultava inferiore, nel quantum, alla soglia di punibilità oggi vigente (150mila euro), si imponeva l’annullamento della sentenza senza rinvio, per insussistenza del fatto, con trasmissione degli atti al Tribunale quanto al residuo reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Formula assolutoria da adottare
Nell’individuare la formula assolutoria applicabile, la Suprema corte ha sottolineato di preferire “perché il fatto non sussiste” a quella “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, in quanto quest’ultima – si legge nel testo della sentenza – “va adottata là dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un’assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione in ragione della norma o di un’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità”, permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile.
La formula “il fatto non sussiste”, che elimina ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata “quando difetti un elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame”.
 
 
Fisco
di Roberta Moscioni
La Legge di Stabilità 2016 riconosce, a partire dal 1° gennaio, l'abbattimento del 50% della base imponibile ai fini Imu per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a figli e genitori (analogo discorso vale per la Tasi, avendo la stessa base imponibile).
Tuttavia per far valere tale agevolazione fiscale è necessario che il contratto sia registrato e che il comodante possieda al massimo, oltre alla casa concessa in uso gratuito, la propria abitazione principale. Anche il solo possesso di una seconda pertinenza o di una piccola quota di un terreno può essere sufficiente a far perdere il diritto allo sconto
Incrocio tra Stabilità 2016 e regole su Imposta di registro
La Manovra finanziaria prevede, quale condizione per usufruire del dimezzamento dell'Imposta, fin dall’inizio del 2016, la registrazione del contratto di comodato, attestante la concessione del bene al parente in linea retta entro il primo grado, ovvero ai genitori oppure ai figli.
A loro volta, questi devono destinare la casa ricevuta in comodato ad abitazione principale ovvero devono dimorare abitualmente e risiedervi anagraficamente.
Dunque, per essere in regola e non incorrere in sanzioni è necessario registrare presso l'Agenzia delle Entrate, al più presto, tali contratti di comodato, sia scritti che verbali.
A questo punto subentrano però anche altre disposizioni, quali quelle che regolano l'Imposta di registro. L'art. 13, comma 1, del Dpr 131/1986, infatti, impone che la registrazione dei contratti di comodato avvenga entro 20 giorni dalla data dell'atto.
Pertanto, per beneficiare dell'agevolazione fiscale dal 1° gennaio 2016, è necessario che i contratti sulle case date in comodato gratuito a figli e parenti siano registrati entro il 20 gennaio.
Per coloro che non registrano il contratto entro il 20 gennaio, pur rientrando nei parametri previsti dalla Stabilità 2016 per la concessione dello sconto Imu e Tasi, si aprono due opzioni:
  • pagare le sanzioni previste per la registrazione in ritardo,
  • far decorrere l’agevolazione dal primo mese coperto dalla registrazione, versando l’imposta piena per quel che riguarda i mesi precedenti.
di Gioia Lupoi
E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza di dichiarazione Irap 2016, da utilizzare per il periodo imposta 2015, con le relative istruzioni.
Debuttano nuove agevolazioni
Nel nuovo modello sono considerate diverse agevolazioni:
  • la deduzione del costo residuo del personale dipendente (dalla legge di stabilità del 2015);
  • il credito d’imposta per le imprese senza dipendenti (dalla legge di stabilità del 2015);
  • il nuovo regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, ossia il Patent box (è necessario un ruling preventivo con l’Agenzia).
E' prevista, a favore di tutti i soggetti passivi, la deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente l’ammontare delle deduzioni analitiche o forfetarie riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione di specifiche disposizioni contenute nel D.lgs. n. 446/97.
Dunque, il criterio di deducibilità da seguire è per differenza tra: il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti a fronte dell’impiego di personale già esistenti prima del 2015.
Anche per i soggetti passivi Irap che non impiegano lavoratori dipendenti, a partire dal 2016, è riservato un beneficio. Un credito d’imposta pari al 10% dell’imposta lorda, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Per i titolari di reddito d’impresa che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime del Patent box, i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare. L’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap.
di Gioia Lupoi
Come disposto dalla legge di Stabilità 2016, il canone Rai scende a 100 euro e verrà pagato a rate nella bolletta elettrica a partire dalla rata di luglio, che però ne raggruppa un po'.
E' dovuto una sola volta, per ogni famiglia o per gruppo di persone residenti nella stessa casa.
Per dubbi o chiarimenti c'è il sito www.canone.rai.it e presto ci sarà anche un numero verde della Rai.
A spiegarlo il comunicato stampa congiunto Entrate-Rai del 13 gennaio 2016.
Chi deve pagare il canone?
Il canone si paga per una sola casa, dunque non si paga per le seconde case: la legge di Stabilità 2016 dà ai fornitori di energia elettrica, Anagrafe tributaria e ministero dell’Interno il placet di scambiarsi notizie e dati per eliminare all’origine le duplicazioni.
Dovrà fare un’autocertificazione (ex Dpr 445/2000) allo sportello Sat delle Entrate, con modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia, chi ha una fornitura di energia elettrica e non possiede apparecchi di ricezione Tv.
Il canone è dovuto per i pc dotati di un sintonizzatore, vedere solo in streaming i programmi non implica che si debba versare il canone.
di Cinzia Pichirallo
L'agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo utili per effettuare il versamento delle somme richieste dalla stessa Agenzia, tramite appositi atti di recupero, in caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 del D.L. n. 78/2009:
I codici, contenuti nella risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2016, sono i seguenti:
“7497” denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10 del d.l. 78/2009 - Imposta”;
“7498” denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10 del d.l. 78/2009 - Interessi”;
“7499” denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10 del d.l. 78/2009 - Sanzione”.
Nel riportare i codici nel modello di versamento F24, devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, inserendo nei campi specificamente denominati il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”), presenti nell’atto notificato al contribuente.
di Roberta Moscioni
Il 13 gennaio 2016, è stato pubblicato dall’International accounting standard board (Iasb) l’Ifrs 16, Leases: il nuovo principio contabile internazionale che disciplina la rappresentazione contabile dei leasing nell’ambito dei bilanci dei locatari.
Con il nuovo principio internazionale cambiano le regole per la contabilizzazione degli accordi di leasing nel bilancio del locatario ed, in particolare, viene superata, a livello contabile, la distinzione tra leasing operativi e leasing finanziari.
Contabilizzazione delle attività e passività derivanti dai contratti di leasing
La novità proposta è che il locatario dovrà ora rilevare nello Stato patrimoniale - per tutti i contratti di leasing - le attività e passività derivanti dai contratti stessi, senza effettuare più alcuna valutazione al fine di stabilire se tali poste di bilancio qualifichino il contratto come leasing operativo oppure finanziario, come invece prevede lo Ias 17.
Nello specifico, sarà cura del locatario rilevare le passività derivanti dal contratto di leasing al valore attuale dei canoni futuri; inoltre, per quanto riguarda le attività, dovrà iscrivere fra di esse il diritto d’uso dell’asset oggetto del contratto allo stesso valore attribuito alla relativa passività.
Dopo tale iscrizione iniziale, il diritto d'uso verrà ammortizzato in maniera analoga alle altre attività materiali, in modo sistematico per tutta la durata del contratto o durante la vita utile del bene, se inferiore.
La passività, invece, verrà rimborsata in modo progressivo attraverso il pagamento dei canoni e sulla stessa verranno riconosciuti gli interessi da imputare a Conto economico.
Secondo lo Iasb, il riconoscimento patrimoniale degli attivi e passivi legati al contratto di leasing consentirà di migliorare la qualità e comparabilità delle informazioni derivanti dal bilancio in relazione agli accordi di leasing e permetterà una maggiore trasparenza circa l'indebitamento e gli asset impiegati dalle aziende nelle loro attività.
Semplificazioni
Per ridurre sensibilmente il numero delle transazioni a cui applicare il nuovo principio, sono state previste alcune semplificazioni applicative. Non è, infatti, necessario adottare il principio Ifrs 16 e, quindi rilevare attività e passività derivanti da contratti di leasing di durata pari o inferiore a 12 mesi oppure contratti di leasing riguardanti beni di modico valore (computer portatili e mobili per uffici).

 
 
 
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