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13/01/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 13/01/2016
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
 A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Fisco
di Roberta Moscioni
Si apre alle ore 12,00 del 13 gennaio 2016 lo sportello telematico per i finanziamenti a tasso zero per giovani con meno di 35 anni e donne che avviano una micro o piccola impresa.
Il soggetto gestore Invitalia mette a disposizione la piattaforma informatica con la quale presentare domanda, esclusivamente online, per ottenere finanziamenti che possono coprire fino al 75% delle spese totali. Le risorse finanziarie stanziale dal Mise ammontano complessivamente a 50 milioni di euro.
Come procedere?
Prima di tutto occorre registrarsi ai servizi ai online di Invitalia e poi compilare direttamente in rete la domanda nell’area riservata. Si procede con il caricare il business plan e la documentazione allegata.
Le domande dovranno essere firmate digitalmente e i tempi di istruttoria saranno contenuti in 60 giorni.
Non c'è un termine di scadenza per l'invio delle domande, né si formeranno graduatorie: le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento fondi.
A seguito della verifica formale, è previsto un esame di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti della società controllata dal Tesoro.

 

Diritto
di Roberta Moscioni
Con la sentenza n. 33774, depositata il 30 luglio 2015, la Corte di Cassazione si era espressa sul nuovo reato di falso in bilancio. Con tale pronuncia, i Supremi giudici avevano sancito, a seguito del novellato articolo 2621 C.c. ad opera della Legge n. 69/2015, l'irrilevanza penale delle valutazioni nella configurazione del reato di falso in bilancio.
Si trattava, di fatto, di un'interpretazione più morbida a favore dell'imputato, che prevedeva la punibilità dei “fatti materiali non rispondenti” al vero, senza far riferimento alla circostanza che gli stessi possano anche derivare da valutazioni. Da qui, appunto, l'irrilevanza di queste ultime ai fini della configurazione del reato.
Nuovo orientamento della Suprema Corte
Il dibattito sulla nuova normativa che regola il falso in bilancio non è terminato e nel corso dei mesi la Corte di Cassazione – Quinta sezione penale – ha adottato una posizione diametralmente opposta a quella precedente.
Con la sentenza n. 890 depositata il 12 gennaio 2015, infatti, la Corte torna a considerare le valutazioni quale elemento che può dare luogo al reato di falso in bilancio.
Si tratta di una interpretazione più severa nei confronti dell'imputato, che non circoscrive più il reato, ma anzi ne amplia la portata.
Dalla nuova pronuncia del 2016, deriva una nuova chiave di lettura dell'art. 2621 C.c., ritenendo che la rimozione dal testo previgente della locuzione "ancorché oggetto di valutazioni" non possa, di per sé, assumere alcuna decisiva rilevanza.
Infatti, si legge nelle motivazioni dei giudici di legittimità che "può allora affermarsi il principio secondo cui nell’articolo 2621 c.c., il riferimento ai “fatti materiali” oggetto di falsa rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale e gli enunciati valutativi che sono anche essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti che implichino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono quindi dirsi veri o falsi".
Conclusioni
Secondo la sentenza n. 890/2016 quando i fatti materiali, anche attraverso valutazioni, violino parametri di stima normativamente determinati o comunque tecnicamente indiscussi anche i non corretti criteri valutativi possono determinare il reato de quo.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
L’INPS, facendo seguito alla sua circolare n. 24/2015, con messaggio n. 81 del 12 gennaio 2016, ha comunicato di aver concluso l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale Artigiani e Commercianti per l’anno 2015.
Chiarisce a tal proposito l’Istituto che i modelli F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta, sono disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dati del modello F24.
Sempre nel suddetto Cassetto è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.
Il messaggio INPS n. 81/16, ricorda che è, come al solito, previsto l’invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati.
di Rossella Schiavone
L’ANCLSU, in data 11 gennaio 2016, ha pubblicato sul proprio sito alcune osservazioni e suggerimenti sul Jobs Act, fra cui particolare attenzione suscitano quelle relative alle politiche attive del lavoro.
A tal proposito evidenzia l’Associazione che, soprattutto nell'ambito di tali realtà produttive minori, i Consulenti del Lavoro sono gli unici a conoscere effettivamente i fabbisogni occupazionali delle imprese e costituiscono, altresì, un importante punto di riferimento anche per i lavoratori in cerca di occupazione i quali sempre più spesso distribuiscono i loro curricula presso gli studi, nella consapevolezza che “un curriculum consegnato a un CdL è nelle mani della persona che gestisce il personale di decine, centinaia di imprese”.
Quindi, poiché i CdL rappresentano i principali punti di contatto fra domanda e offerta sul mercato del lavoro italiano, l’ANCL ha chiesto il loro inserimento fra i soggetti che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 150/2015, possono essere accreditati a svolgere i servizi per il lavoro di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo.
In alternativa, o in aggiunta, i CdL potrebbero essere ammessi a collaborare, sulla base di apposite convenzioni, con i Centri per l'Impiego, in particolare, per la realizzazione di esperienze lavorative mediante tirocinio e/o per la realizzazione di forme di accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione.
L’ANCLSU arriva a ipotizzare collaborazione con ripartizione dell'assegno di ricollocazione, a risultato occupazionale ottenuto.
di Redazione eDotto
La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 524 dell’11 gennaio 2016, ha chiarito la portata del comma 301, art. 1 della Legge di Stabilità 2016, relativa ai contratti di solidarietà difensivi di tipo B.
Poiché la data spartiacque è il 15 ottobre 2015, spiega il Ministero che:
  • tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
  • i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.
Ricorda, ad ogni modo la nota ministeriale n. 524/2016, che – poiché l’art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015, abroga, dall’1 luglio 2016, l'articolo 5, D.L. n. 148/1993, convertito dalla Legge n. 236/1993 - l’ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà di tipo B è il 30 giugno 2016.
Per quanto concerne, infine, le risorse finanziarie, viene specificato che le stesse saranno impegnate in ordine cronologico, esaurendo i residui degli anni precedenti prima di passare alle risorse previste dalla Legge n. 208/2015.
di Rossella Schiavone
La Regione Emilia Romagna, in data 8 gennaio 2016, ha sottoscritto l’accordo sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016.
A tal proposito si ricorda che la legge di Stabilità ha disposto anche per il 2016 la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga.
L’intesa dell’8 gennaio 2016 prevede che le imprese possano proseguire l'accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga anche nell'anno 2016 sulla base dei criteri stabiliti dal DI n. 83473/2014 per un massimo di tre mesi nel corso del 2016, con le modalità previste dalla Regione Emilia-Romagna (ogni domanda non potrà avere durata inferiore a un mese e superiore a tre mesi).
Inoltre, nel 2016 saranno attivate le prestazioni di mobilità in deroga per quattro mesi non prorogabili per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato DI n. 83473/2014; l’accesso a tali prestazioni è condizionato alla previa stipulazione di un accordo sindacale collettivo seguita da presentazione da parte dell'impresa di istanza telematica con le modalità previste dalla Regione.

 

Professionisti
di Gioia Lupoi
I consulenti del lavoro possono controllare l'utilizzo dei contributi versati all’Enpacl, l'Ente di previdenza della categoria.
Sul sito è stata predisposta una sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
Nella sezione citata si può accedere anche ai rendimenti del patrimonio e ai costi amministrativi e di gestione, in ottemperanza della determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, approvata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).

 

Lavoro Diritto
di Gioia Lupoi
La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 61496/08 depositata il 12 gennaio 2016, intervenendo sul caso Barbulescu contro Romania, stabilisce che se il controllo della posta elettronica aziendale da parte del datore di lavoro è proporzionale, allora è compatibile con la Convenzione dei diritti dell’uomo.
Nel caso di specie, l'account era stato creato dal dipendente su richiesta del datore di lavoro per rispondere ai quesiti dei clienti, ma il lavoratore lo usava per scopi personali. Di qui il licenziamento.
Si può controllare la mail del dipendente?
Le mail rientrano nel diritto alla corrispondenza. Pertanto sussiste, ex articolo 8 della Convenzione, il diritto al rispetto della vita privata, incluse telefonate e mail anche dagli uffici, con la ragionevole aspettativa da parte del lavoratore alla tutela della propria privacy. Il dipendente deve essere messo al corrente se l'account viene controllato dal datore.
Tuttavia, la Corte ha reputato rilevanti alcune circostanze.
Account personale o aziendale e proporzionalità dell’ingerenza
La Corte ha avallato l'operato del datore di lavoro considerando vari elementi.
La distinzione tra l’account personale e quello aziendale: il lavoratore sa che è proibito utilizzare computer e risorse aziendali per fini personali.
La proporzionalità dell’ingerenza:
  • il datore di lavoro ha il diritto di verificare l’adempimento dei compiti professionali durante l’orario lavorativo;
  • il datore di lavoro era entrato nell’account del lavoratore per leggere le comunicazioni con i clienti, scoprendo che il lavoratore usava la mail per scopi personali;
  • l’azienda non ha controllato altri dati o documenti contenuti nel computer del dipendente;
  • durante il precedente procedimento giurisdizionale nazionale sono stati utilizzati accorgimenti per non svelare l’identità delle persone contattate con le mail e il contenuto dei messaggi è stato diffuso quanto necessario a dimostrare che non si trattava di attività professionali;
  • il contenuto non è stato determinante per il licenziamento.

 
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