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12/01/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 12/01/2016
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Professionisti
di Roberta Moscioni
Dal 2016 si applicano le nuove sanzioni amministrative tributarie di cui al Decreto legislativo n.158/2015, attuativo di una delle deleghe previste dalla legge 11 marzo 2014, n. 23.
Il provvedimento ha modificato sia le sanzioni penali che quelle amministrative e queste ultime, secondo le previsioni originarie del decreto, dovevano entrare in vigore nel 2017. Ma, la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ne ha anticipato l'applicazione di un anno, rendendole di fatto valide a partire dal 1° gennaio 2016.
La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con la circolare n. 2/2016 dal titolo «Le nuove sanzioni tributarie amministrative in vigore dal 2016», illustra le novità più importanti apportate dalla riforma delle sanzioni tributarie amministrative, soffermandosi in particolar modo sulle norme riguardanti le violazioni in materia di Certificazione Unica e la riduzione delle sanzioni in caso di rettifiche del Caf o del professionista.
Favor rei per il passato
Una importante considerazione che emerge dalla circolare n. 2/2016 della Fondazione studi è che in caso di sanzioni amministrative più lievi e, dunque, più favorevoli per il contribuente, queste ultime si applicano al passato.
Infatti, come ricorda espressamente la circolare, in virtù del principio del favor rei, la nuova disciplina si applica anche per le condotte precedenti ove più favorevole.

 

Lavoro
di Eleonora Mattioli
Ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all'art. 18 comma 5 Legge 20 maggio 1970 n. 300, per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra, assume rilevanza la conoscenza effettiva e completa, da parte del lavoratore, della sentenza di declaratoria di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 203 depositata l'11 gennaio 2016, in ordine al ricorso presentato da un lavoratore reintegrato a seguito di licenziamento illegittimo, che aveva optato per l'indennità sostitutiva ma, non avendo ottenuto il pagamento delle mensilità, aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (poi revocato).
Come recita la norma – cit. art. 18 - "la richiesta di indennità deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore"
Opzione indennità. Entro 30 giorni dal provvedimento, a prescindere dal deposito
E nel caso di specie – puntualizza la Corte -si controverte sulla possibilità di ammettere equipollenti nella comunicazione del deposito della sentenza di reintegra, ai fini del decorso del termine di decadenza predetto (30 giorni).
La Corte territoriale, in proposito, ha sottolineato che l'esercizio da parte del lavoratore della scelta tra la ripresa del lavoro e l'indennità sostitutiva è possibile sin dalla lettura del dispositivo.
Posizione "sostanziale", quest'ultima, fatta propria anche dal Supremo Collegio, che evidenzia come la scelta del lavoratore (tra la ripresa del lavoro o l'indennità) debba essere senz'altro consapevole e presupporre cioè l'effettiva conoscenza del provvedimento reintergratorio, mentre assumono minor rilievo tutti gli aspetti formali inerenti la comunicazione del deposito di detto provvedimento.  
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 29 del 4 gennaio 2016, si è pronunciato in riferimento all'Accordo Interconfederale per l'adeguamento delle fonti istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato del 10 dicembre 2015, nonché al prelievo contributivo ivi previsto.
Per il Ministero del Lavoro, l’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 non prevede la possibilità di considerare come base imponibile la media delle retribuzioni ai fini previdenziali dell'intero settore per cui, sentito l'Ufficio Legislativo, è stato ritenuto che tale possibilità, nel silenzio della legge, non possa essere introdotta per via interpretativa, tanto più che la disposizione di legge disciplina una contribuzione previdenziale obbligatoria non suscettibile di interpretazioni estensive.
Con la nota n. 29/2016 è stato, altresì, evidenziato come il criterio proposto penalizzi i lavoratori con una retribuzione più bassa, i quali “subirebbero un prelievo contributivo più elevato rispetto a quello che, invece, risulterebbe se l'aliquota fosse applicata alla retribuzione imponibile effettivamente percepita, tanto più che, nella determinazione della misura dell'assegno ordinario corrisposto ai lavoratori, che deve essere almeno pari all'integrazione salariale, il parametro di riferimento torna ad essere costituito dalla retribuzione che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate”.
Stante quanto sopra, ritenendo non conforme alla normativa vigente il criterio di calcolo proposto dalle parti firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, il Ministero ha comunicato che, ai fini dell’adozione del decreto interministeriale ai sensi del comma 6, art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, è opportuno che venga esplicitata l'applicazione dell'aliquota di contribuzione ordinaria - pari allo 0,45% - avendo come base di calcolo la retribuzione imponibile previdenziale di ciascun lavoratore.
di Gioia Lupoi
E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta ufficiale” n. 7 dell'11 gennaio 2016, ed è entrato in vigore il decreto con il modulo e la nuova procedura, esclusivamente online, per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ex articolo 26 del Dlgs 151/2015.
Si ricorda che dalla nuova procedura, che scatterà tra 60 giorni, sono esclusi il lavoro domestico e le dimissioni e risoluzioni consensuali che avvengono in una sede protetta indicata dall’articolo 2113 del Codice civile.
Il modulo è reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del Lavoro. La comunicazione viene spedita alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente.
Il decreto contro le dimissioni in bianco
Il decreto del 15 dicembre 2015 del ministero del Lavoro, che reca “Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”, contiene gli Allegati A (il modulo) e B con:
  • le modalità di inoltro del modulo alla casella Pec del datore di lavoro,
  • le modalità di trasmissione alla Direzione territoriale del lavoro competente,
  • i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volontà.
A fermare la piaga delle dimissioni in bianco un doppio livello di autenticazione
Il lavoratore, in possesso del codice di identificazione (Pin) Inps, dovrà comunicare in prima persona le proprie dimissioni, previa attivazione di un’utenza sul portale Cliclavoro.
Senza tali codici dovranno rivolgersi ai soggetti abilitati: patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione, che assumeranno la responsabilità di identificare il lavoratore.
La procedura garantisce:
- il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento;
- l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione;
- la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione;
- l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 54 dell’11 gennaio 2016 ha comunicato che in data 24 dicembre 2015, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il D.I. prot. n. 40/0026591, che, all’art.1, dispone che le Regioni e le Province autonome possano concedere i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all’articolo 2 e 3 del D.I. n. 83473 dell’1 agosto 2014 nella misura del 5% delle risorse attribuite con il D.I. n.90973 dell’8 luglio 2015, secondo la ripartizione che viene di seguito riportata:
Regione
Riparto del 5% delle risorse del D.I. 90973
Abruzzo
€ 767.063
Basilicata
€ 259.750
Calabria
€ 1.110.223
Campania
€ 1.557.301
Emilia Romagna
€ 1.929.136
Friuli Venezia Giulia
€ 372.527
Lazio
€ 2.119.615
Liguria
€ 542.119
Lombardia
€ 4.421.028
Marche
€ 735.205
Molise
€ 171.974
P.A. Bolzano
€ 122.923
P.A. Trento
€ 147.374
Piemonte
€ 1.873.884
Puglia
€ 2.169.541
Sardegna
€ 1.082.067
Sicilia
€ 1.231.732
Toscana
€ 1.661.387
Umbria
€ 460.110
Valle D'Aosta
€ 37.713
Veneto
€ 2.227.328
 
L’Istituto, con il citato messaggio n. 54/2016, ha, inoltre, chiarito che:
  • gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015;
  • lo stesso è autorizzato ad erogare i trattamenti solamente fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma.
di Rossella Schiavone
Italia Lavoro Spa, nell’ambito del Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro – ha pubblicato la Guida agli incentivi all'assunzione e alla creazione di impresa, aggiornata al 31 dicembre 2015.
La Guida è suddivisa in tre sezioni:
  1. incentivi all’assunzione previsti dalla normativa nazionale;
  2. incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa previsti dalla normativa regionale;
  3. avvisi regionali/provinciali che prevedono incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa.
di Cinzia Pichirallo
In data 22/12/2015 Assotelecomunicazioni-Asstel, Assocontact e Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil hanno siglato l'integrazione dell'Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center “outbound”, stipulato con riferimento al CCNL TLC.
La decorrenza della progressione economica dal 70% all'80%, di cui al capitolo corrispettivo dell'accordo 1° agosto 2013/30 luglio 2015, viene rinviata fino al 1° luglio 2016.

 

Fisco
di Roberta Moscioni
Già da tempo gli operatori economici che si avvalgono della procedura di domiciliazione, possono svolgere tutte le formalità doganali in modalità completamente telematica, grazie ad un processo full-digital che evita loro di recarsi in dogana.
Con l'attivazione dello Sportello Unico Digitale sono state poste le condizioni per svolgere, in modalità completamente telematica, anche le fasi del processo di importazione in procedura ordinaria. Nello specifico, dal 10 gennaio 2016, le semplificazioni già adottate per le procedure domiciliate, possono essere applicate anche per le importazioni in procedura ordinaria relative a merci provenienti per via aerea o marittima ed iscritte in un Manifesto Merci in Arrivo.
Lo si apprende da una nota dell'Agenzia delle Dogane, la n. 144636/RU dell'11 gennaio 2016.
Sì al fascicolo elettronico anche alle importazioni in procedura ordinaria
La nota illustra le fasi del nuovo processo di importazione in procedura ordinaria, specificando che esso è applicabile alle dichiarazioni telematiche inviate tramite il messaggio IM.
Nello specifico, la dichiarazione di importazione per le merci iscritte in un Manifesto in Arrivo presso una dogana portuale o aeroportuale oppure in una dogana interna, se trasferite mediante il ricorso alla procedura del Fast corridor, può essere gestita, completamente in modalità digitale, attraverso l’utilizzo di un fascicolo elettronico.
Grazie a queste nuove funzionalità, anche per le importazioni effettuate in dogana si potrà conoscere online:
- lo stato dell’operazione,
- l’eventuale tipo di controllo al quale sarà soggetta,
- monitorarne lo stato di avanzamento anche per i controlli in capo alle altre amministrazioni collegate allo Sportello Unico Doganale,
- ricevere direttamente nella propria sede operativa, il prospetto di svincolo che autorizza l’uscita delle merci dagli spazi doganali.
Scopo dell'applicazione delle semplificazioni alle importazioni in procedura ordinaria – secondo le Dogane - è quello di ridurre i tempi di sdoganamento e i costi correlati, dal momento che tutta l'operazione di importazione viene competata senza recarsi in dogana, ad esclusione dei casi in cui le merci richiedano un controllo fisico.

 

Fisco Professionisti
di Gioia Lupoi
Entro il 31 gennaio 2016, le strutture sanitarie e i medici devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della dichiarazione 730 precompilata (decreto Mef del 31 luglio 2015).
Il medico può provvedere direttamente alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria oppure tramite un soggetto terzo abilitato come intermediario fiscale.
Delega negata agli studi associati
Con una lettera aperta al Dipartimento delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate l’ANC, Associazione Nazionale Commercialisti, segnala una grave anomalia del sistema: agli studi professionali associati, che sono regolarmente abilitati all’attività di trasmissione fiscale, è attualmente preclusa la possibilità di essere delegati all’invio dei dati di spesa sanitaria ai fini del 730 precompilato.
INI-PEC non contempla gli indirizzi degli studi professionali associati
Il blocco è alla verifica tra l'indirizzo Pec dell’intermediario delegato e il relativo codice fiscale.
Se il medico intende avvalersi di un professionista intermediario il Sistema Tessera Sanitaria, mediante gestione del portale INI-PEC, verifica l’abbinamento tra l’indirizzo Pec dell’intermediario delegato e il relativo codice fiscale.
Ma se l’intermediario è uno studio professionale associato, anche se soggetto regolarmente abilitato all’attività di trasmissione Entratel, il Sistema Tessera Sanitaria segnala l’errore e non consente di completare la procedura di acquisizione della delega (“delega negata”), poiché non trova corrispondenza tra il codice fiscale e l’indirizzo Pec dell’intermediario.
Questo perché dall’indice nazionale INI-PEC sono esclusi gli indirizzi Pec degli studi professionali associati, la cui gestione non è attualmente contemplata.

 
Link

Tasso di disparità uo

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