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11/01/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO  11/01/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
Lavoro Fisco
di Rossella Schiavone
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha riepilogato con apposita circolare le principali novità della Legge di Stabilità 2016, commentando gli articoli di interesse in ambito lavoristico e fiscale.
Una delle tante novità su cui la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016 delle Fondazione Studi si sofferma è lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato per il 2016 che prevede l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.
Non manca, tuttavia, l’analisi delle novità in materia pensionistica/previdenziale e delle modifiche ai regimi fiscali agevolati.
Modifiche alla riforma degli ammortizzatori sociali
Interessante è, anche, l’analisi delle modifiche al D.Lgs. n. 148/2015, apportata dai commi 285, 308, 309, 310, dell’art. 1, Legge n. 208/2015, che comprende, tra le altre cose:
  • la soppressione del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale in caso di eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e non più solo nel solo nel settore industriale;
  • l’esclusione dall’applicazione delle norme in materia di integrazione salariale delle imprese elencate dall’articolo 3 del D.L.C.P.S. 869/1947, il quale continua a restare in vigore;
  • l’estensione della DIS-COLL anche in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall’1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017. Tuttavia, in relazione al calcolo della durata della prestazione, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.
 
Lavoro
di Redazione eDotto
La formazione impartita al lavoratore, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, non costituisce, da sola, elemento oggettivo di riscontro di una prestazione lavorativa irregolare per cui il solo avvio al corso formativo nella fase preassuntiva, in assenza di ulteriori elementi che provino la contestuale prestazione lavorativa di fatto, non giustifica l’irrogazione della maxisanzione per lavoro nero.
Questo principio è stato chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 135 dell’8 gennaio 2016, alle proprie sedi territoriali, a seguito di apposito quesito formulato.
Quindi è ammissibile la formazione anteriore alla formale assunzione atteso che la Conferenza Stato-Regioni con l’Accordo del 21/12/2011, nello stabilire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento, ha previsto che il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
di Rossella Schiavone
Il c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) all’art. 46, comma 3, ha previsto l’abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2016, dell’articolo 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro, con news dell’8 gennaio 2016 ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, comma 305, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, le disposizioni relative ai contratti di solidarietà difensivi di tipo B trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali a patto che detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.
A tal proposito si ricorda che i contratti in questione sono quelli applicabili alle aziende non rientranti nel regime di CIGS ed alle aziende artigiane ex art. 5, commi 5 ed 8, D.L. n. 148/1993, convertito dalla Legge n. 236/1993.
di Rossella Schiavone
Dopo l’intervento del Ministero del Lavoro, con la circolare n. 36 del 31 dicembre 2015, è la volta dell’INPS che fornisce le proprie istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni relative alla c.d. settima salvaguardia.
L’Istituto, dopo aver illustrato le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia, con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016, ha chiarito che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016 e che le istanze di accesso al beneficio vanno presentate entro l’1 marzo 2016.
A tal proposito si evidenzia che devono presentare domanda all’INPS:
  • i soggetti in mobilità o trattamento speciale edile;
  • i prosecutori volontari;
mentre, come già illustrato nella circolare ministeriale n. 36/15, devono presentare domanda alla DTL:
  • i soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale;
  • i lavoratori in congedo per i figli ai sensi dell’art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001;
  • i soggetti con contratto a tempo determinato.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Dopo la pubblicazione ufficiale nella GU” del 30 dicembre 2015 della legge di Stabilità per il 2016, Legge n. 208/2015, in vigore dal primo gennaio scorso e del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e del bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, Legge n. 209/2015, approvati definitivamente dal Senato il 22 dicembre, il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato un focus sulla Manovra finanziaria, che definisce la politica di bilancio per il 2016 e gli anni successivi.
La legge di Stabilità, durante l'iter parlamentare, si è arricchita di importanti novità finalizzate sempre all'obiettivo di sostenere la crescita e favorire l'occupazione in Italia grazie ad interventi mirati, quali: la graduale e incisiva riduzione del carico fiscale, il potenziamento delle misure per favorire gli investimenti nel Mezzogiorno e per sostenere i consumi delle famiglie. Numerosi interventi sono finalizzati, poi, a sostenere strutturalmente la competitività del sistema economico del Paese.
Commercialisti soddisfatti per la deducibilità Irap nel settore turistico
Nel commentare l'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha espresso soddisfazione per le misure previste per dare respiro ad un settore determinante per l'economica del nostro Paese, come quello del Turismo.
Il presidente Gerardo Longobardi, a nome dell'intera categoria si è detto compiaciuto per l’approvazione nella Manovra finanziaria di un emendamento che prevede la deducibilità dalla base imponibile IRAP del 70% del costo dei lavoratori stagionali assunti per 120 giorni annui e per due anni consecutivi.
Si tratta di un importante aiuto alle imprese che operano nel settore turistico, che già in passato era stato proposto dagli stessi commercialisti per la Stabilità 2015, ma che in quell'occasione non era stato accolto.
Da tempo, infatti, i commercialisti denunciavano gli effetti negativi per le imprese operanti nel settore turistico della norma che prevedeva la deducibilità dalla base imponibile ai fini IRAP delle spese per i soli lavoratori a tempo indeterminato.
Si trattava, infatti, secondo la categoria di una norma che prevedeva una diversa applicazione delle imposte per le imprese operanti nel settore turistico che, essendo legate alla stagionalità, sono spesso costrette ad assumere invece solo a tempo determinato.
di Roberta Moscioni
Dopo la riforma della disciplina degli degli interpelli nazionali, con l'adesione al progetto del Forum sull’Iva della Commissione europea, denominato «Cross border ruling» (Cbr), l'Italia adotta in via sperimentale un nuovo strumento utile per il trattamento Iva delle operazioni internazionali.
Il progetto pilota è iniziato nel giugno 2013 e la sua conclusione è prevista per il 30 settembre 2018. Il nostro Paese ha aderito tra il mese di ottobre e dicembre 2015.
A seguito di ciò, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 165827 del 29 dicembre 2015, ha disposto l’istituzione, presso il Settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale Normativa, di un punto di contatto dedicato per l'Italia, oltre le regole procedurali applicabili alle istanze del progetto Cbr nazionali.
A chi si rivolge il progetto Cbr?
Il punto di contatto è tenuto a rispondere in forma scritta alle istanze di Cbr presentate tramite la mail CBR@agenziaentrate.it daisoggetti passivi che intendono effettuare operazioni transnazionali in uno o più degli Stati membri che aderiscono al progetto pilota.
Le istanze possono aver ad oggetto solo l’interpretazione della normativa IVA applicabile alle operazioni transnazionali prospettate, mentre la valutazione di elementi fattuali connessi alle citate operazioni transnazionali non può formare oggetto di CBR.
L’istanza deve essere presentata nello Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini Iva. Se sono coinvolti due o più soggetti passivi, la richiesta deve essere presentata da uno solo di essi, che agisce anche per conto degli altri.
Modalità di invio delle domande
Le istanze vanno presentate tramite Pec al punto di contatto individuato dall'Amministrazione finanziaria e condiviso con la Commissione europea.
Le istanze devono essere accompagnate da una traduzione nel linguaggio ufficiale dell'altro o degli altri Stati interessati dalle operazioni internazionali.
Non vale il silenzio assenso né la nullità dell’atto difforme dalla risposta.

 
 
 
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