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18/11/2010

     

Cassazione in pillole  34/2010
Nessuna violazione dello statuto dei lavoratori se l’azienda fa sorvegliare i dipendenti da un investigatore privato.
Sentenza  23303 del 18/11/2010
A cura del Centro Studi ANCL SU Regione Campania “On. Vincenzo Mancini
 

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso presentato da un uomo contro il licenziamento disciplinare inflittigli dalla società per cui lavorava, ha stabilito che “imprenditore che dubita dell’onesta dei suoi dipendenti, può assumere investigatori privati per sorvegliarli a loro insaputa nello svolgimento delle’ attività”. Nella fattispecie una società si era rivolta, in  seguito a sospetti sul comportamento dei suoi dipendenti, a un istituto di sorveglianza affinché tenesse i lavoratori sott’occhio durante le ore lavorative. La società aveva scoperto, così, che il dipendente in causa recuperava da terra scontrini usati e sottraeva la merce corrispondente, e lo aveva, quindi, licenziato. L’uomo si era rivolto prima al Giudice del lavoro del Tribunale, e poi, avendo perso la causa in primo grado, si era rivolto alla Corte di Cassazione, lamentando, tra l’altro l’illegittimità del comportamento del datore, che, contravvenendo alle norme a tutela dei lavoratori, li aveva fatti sorvegliare. Il giudice, dichiarando la piena legittimità del recesso, ha inoltre affermato che “le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera d’intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 Cod. Civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dai modi del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato). Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa) da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere”.


 
 
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