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08/01/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 8/1/2016
A cura della Fondazione Studi
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 7665 del 30 dicembre 2015, a seguito dell’approvazione dei nuovi modelli ISEE - avvenuta con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 363 del 29 dicembre 2015 - ha riepilogato le principali modifiche ed integrazioni.
Fra le modifiche l’Istituto, nel citato messaggio n. 7665/2015, evidenzia che:
  • è stata introdotta per lo studente universitario la casistica dell’unico genitore separato. A tal fine è stata modificata la dizione della prima casella del Quadro C del modulo MB.2  per ricomprendere anche il caso in cui “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente e non convivente”;
  • è stato precisato nelle istruzioni che “l’adeguata capacità di reddito” deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, il predetto requisito deve essere valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario;
  • è stata introdotta una deroga al principio per il quale non vanno riportati in DSU i contributi a titolo di rimborso spese laddove le spese siano rendicontate. In particolare, devono essere indicati i contributi per spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale poiché, seppur le stesse spese siano rendicontate, sono detratte dall’INPS in via automatica (Quadro FC8 sezione III).
La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito www.inps.it>SERVIZI>ISEE (portale “ISEE 2015”) dal 1° gennaio 2016.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015), ha illustrato la nuova disciplina in materia di integrazioni salariali.
Con messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, l’Istituto ha integrato i chiarimenti illustrando i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della Cassa integrazione, con riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.
Infatti, una delle principali novità è l’estensione della platea di beneficiari delle integrazioni salariali ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità:
  • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono anch’essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.
Chiarisce il messaggio INPS n. 24/16 che, per gli apprendisti, la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio e, inoltre, per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola CIGS, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga "settembre 2015" è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).
Viene, inoltre, evidenziato che alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro dovranno riportare a giornate il valore delle ore di Cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.
Altre istruzioni
Il messaggio fornisce altresì chiarimenti sugli:
  • apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto
  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato in quanto beneficiari di indennità di mobilità;
  • regolarizzazione dei periodi pregressi.
Compilazione dei flussi UniEmens.
I datori di lavoro, a partire da gennaio 2016, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti agli apprendisti nei confronti dei quali devono assolvere agli obblighi contributivi in materia di CIGO/CIGS, utilizzando i seguenti codici:
  • PA: Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • PB: Apprendistato professionalizzante;
  • PC: Apprendistato di alta formazione ricerca;
  • M1: Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo.
A partire sempre dal gennaio 2016 non dovrà più essere valorizzato l’elemento <TipoApprendistato>.

 

Diritto
di Roberta Moscioni
La Sesta sezione civile della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 98/2016, respinge il ricorso presentato da un imprenditore individuale, che sulla base di due ricorsi proposti da distinti creditori, dopo l’udienza prefallimentare viene dichiarato fallito e si oppone alla procedura concorsuale adducendo come motivazioni il fatto che:
  • il suo diritto di difesa è stato negato, in quanto non gli è stato notificato per tempo dal Tribunale il ricorso del secondo creditore e, dunque, non è stato rispettato il termine minimo di 15 giorni tra la conoscenza legale dell’atto e la sua convocazione nell’udienza prefallimentare;
  • non è stato considerato dal Tribunale il fatto che lo stesso imprenditore era già stato cancellato dal Registro imprese al momento del fallimento e, quindi, avrebbe potuto liquidare il proprio patrimonio immobiliare (capiente rispetto ai debiti complessivi fino a quel momento accumulati), invece che fallire.
La cancellazione dal Registro imprese non mette al riparo dal fallimento
Le tesi difensive dell'imprenditore non vengono accolte né dalla Corte d'appello né dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 98/2016.
Per la Suprema Corte infatti, nel caso in cui la procedura di fallimento è già stata avviata e il ricorso del primo creditore è stato regolarmente notificato, possono anche non essere rispettati i termini tra le notifiche dei successivi ricorsi degli eventuali altri creditori e la convocazione nell’udienza prefallimentare. A fallimento in corso, infatti, non è necessario che venga notificato il ricorso proposto da un secondo creditore richiedente il fallimento, in quanto non viene meno in queste circostanze il diritto alla difesa.
Se, poi, l'imprenditore individuale ha cessato la propria attività d'impresa al momento del fallimento non può invocare la capienza del proprio patrimonio immobiliare per sfuggire alla procedura fallimentare, anche nel caso in cui lo stesso fosse sufficiente a pagare tutti i debiti dell'impresa. Ciò, in virtù del fatto che per la pronuncia di fallimento è sufficiente uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti alla stessa impresa.
Dunque, all'imprenditore individuale non può applicarsi il regime estintivo delle società di cui all’articolo 2495 Codice civile, in quanto l’imprenditore individuale è assimilato alla persona fisica che svolge l’attività imprenditoriale.

 

Fisco
di Gioia Lupoi
L'articolo 8 del Dlgs n. 156/2015 ha rivisto la disciplina degli interpelli, affidando ad appositi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali la definizione delle regole procedurali.
Ora l'Agenzia delle Entrate ottempera alle disposizioni
Per effetto della regionalizzazione degli interpelli tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente.
Il provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate dà attuazione alle nuove regole sugli interpelli presentati ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente.
Tutte le istanze di competenza del ramo Territorio devono essere inviate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.
Resta ferma la competenza delle strutture centrali (Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare) per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri; fa ancora eccezione, ma in via transitoria, la gestione delle nuove istanze cd. “antiabuso” che fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta l’istanza.
Nel provvedimento si spiega, ad esempio, come le istanze di interpello controlled foreign companies (CFC) dovranno essere presentate, salvo che per i soggetti di più rilevante dimensione, direttamente alla Direzione regionale.
Sarà avviato un apposito servizio telematico dedicato alla comunicazione. Nel frattempo il provvedimento suggerisce, per notificazioni e comunicazioni, l’uso della Pec in via prioritaria. Dunque, i contribuenti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (imprese societarie, ditte individuali, professionisti iscritti all’albo, pubbliche amministrazioni) e quelli che, pur non essendo obbligati, forniscono nell’istanza un indirizzo Pec, saranno informati preferibilmente attraverso tale canale.
 

 

Professionisti
di Gioia Lupoi
E' stato redatto dal Cndcec un vademecum che aiuterà i commercialisti a strutturare le procedure antiriciclaggio dei propri studi, tenendo conto della propria dimensione e della propria struttura organizzativa (eventuale esistenza di una propria società di servizi). La procedura descrive anche le attività da effettuare per la formazione del personale coinvolto nell’elaborazione e attuazione della normativa.
Manuale delle procedure per gli studi professionali
La necessità del vademecum “Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): manuale delle procedure per gli studi professionali”, deriva sia dalla previsione della normativa antiriciclaggio, art. 3 del Dlgs n. 231/2007, che i destinatari adottino idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio, sia dall'invito del Ministero della Giustizia di individuare apposite procedure interne per garantire omogeneità di comportamenti ed assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle decisioni assunte (D.M. 16/4/2010, con gli indici di anomalia per i professionisti ed i revisori).
Suggerimenti operativi per la definizione di una procedura
Attilio Liga, consigliere nazionale dei commercialisti delegato all’Antiriciclaggio, puntualizza: “L’elaborazione del manuale ha costituito l’occasione per fornire ulteriori spunti di riflessione per l’individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio. Anche in tal caso i suggerimenti operativi presenti nel manuale costituiscono semplicemente una indicazione per agevolare i colleghi nella definizione di una procedura nell’ambito del proprio studio, tenendo conto della propria dimensione e della propria struttura organizzativa”.
 
di Roberta Moscioni
Con l'Informativa n. 1/2016 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti informa i presidenti degli ordini territoriali che è stato presentato alla Commissione Rordorf (sul disegno di legge delega per la riforma e il riordino delle procedure concorsuali) il documento “Il contributo del CNDCEC alla riforma della crisi d'impresa – Profili tributari”.
Nel documento vengono raccolte le diverse proposte di modifiche legislative riguardanti:
- la transazione fiscale;
- i privilegi tributari;
- la fase esecutiva.
Cosa propone il CNDCEC in merito all’istituto della transazione fiscale?
In primo luogo, nel contributo alla riforma della crisi d'impresa allegato alla citata Informativa, il Consiglio nazionale dei commercialisti si sofferma sull'istituto della transazione fiscale, di cui all’articolo 182-ter della Legge Fallimentare, proponendo la riformulazione della norma attraverso alcune principali modifiche.
In particolare, viene proposta e giustificata la falcidiabilità dell’IVA nazionale, con versamento della sola quota parte destinata al bilancio comunitario. Inoltre, viene riconosciuta l'estensione degli effetti sostanziali e procedurali dell’istituto anche ai tributi locali e viene attribuito, quale effetto tipico derivante dal perfezionamento dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate quello diprecludere agli Uffici stessi la possibilità di rettificare in aumento l’ammontare della pretesa una volta condivisi i termini della proposta transattiva, con particolare riferimento all’ammontare del credito tributario concordato.

 
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