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07/01/2016

I racconti dell'Ispettore
di Enrico Presilla e Andrea Seppoloni, Ispettori del Lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria
Il freddo rigido degli ultimi giorni non intralcia il lavoro della squadra di carpentieri dell’Est europeo, che sta eseguendo lavori nei pressi di un capannone industriale non ancora perfettamente sagomato.
Le basse temperature non allontanano nemmeno gli ispettori del lavoro, che giungono in cantiere bardati di tutto punto. Per resistere alla glaciale perturbazione artica, gli elmetti protettivi appaiono simili al famoso copricapo cosacco: più che in un cantiere edile sembra di essere sul set del film “Educazione siberiana” di Salvatores.
Terminati gli accertamenti, gli ispettori rilevano che il titolare, assente dall’Italia per motivi personali, non ha consegnato a due dipendenti le scarpe antinfortunistiche (voci di corridoio raccontano che indossassero i doposci…). Sicché, impossibilitati a contestare personalmente tale illecito penale mediante il provvedimento di prescrizione (art. 15, comma 1 del D.lgs. 124/2004), nei giorni successivi gli ufficiali di polizia giudiziaria del Ministero del Lavoro tentano invano di notificare tale atto al titolare della ditta di carpenteria.
Seppur non in possesso della cartolina di ricezione dell’atto, gli ispettori notiziano quanto accaduto all’Autorità giudiziaria, la quale dà seguito al procedimento penale. Passati alcuni mesi, il giudice dichiara di non poter procedere in quanto la legge, nell’obbligare gli ispettori del lavoro ad adottare il provvedimento di prescrizione, pone una vera e propria condizione di procedibilità (Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 46151 del 20 novembre 2015): senza atto di prescrizione correttamente notificato non può esserci sanzione penale.
La gelida posizione scelta dal giudice sembra sposarsi a meraviglia con il nevischio trasportato dal vento, che sibila pungente sul viso dei funzionari ministeriali. Questa volta non ci sono squilli di tromba ad accompagnare le gesta degli ispettori del lavoro, ai quali non resta che riporre le pive nel sacco.

 

Approfondimenti
di Redazione eDotto
La Legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015) contiene una serie di disposizioni per imprese, professionisti e contribuenti, che vanno da quelle più annunciate come l'abolizione della TASI sulla prima casa e la proroga dei bonus fiscali per ristrutturazione e risparmio energetico, a quelle “a sorpresa” come l'allungamento dei termini per le verifiche fiscali.
Un primo interessante intervento è costituito dal congelamento degli aumenti di imposta e delle accise, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia che dovevano scattare dal 2016.
Sul fronte della tassazione immobiliare di rilievo vi è l’esenzione IMU sui terreni agricoli e sui macchinari “imbullonati”, nonché l’esenzione della TASI per la prima casa. Novità anche per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, per i quali è prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU. Sono introdotte inoltre norme per favorire la locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
Tra le misure fiscali viene istituita una nuova aliquota ridotta IVA al 5% cui sono assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi. E' prevista la riduzione, dal 2017, dell’aliquota IRES dal 27,5 al 24%, e un bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature. Altre novità riguardano la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell’aliquota della relativa imposta sostitutiva e la riapertura per i soggetti IRES della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni.
di Redazione eDotto
L’art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha regolamentato, ai commi da 178 a 181, lo sgravio contributivo per le assunzioni effettuate nel 2016.
La norma prevede, più nello specifico, il riconoscimento, ai datori di lavoro privati e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, dell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato che saranno effettuate nel 2016.
Rispetto quindi allo sgravio contributivo per le assunzioni del 2015, previsto dalla Legge n. 190/2014, si ha:
-        la riduzione della durata dello stesso che da trentasei mesi passa a ventiquattro mesi;
-        la riduzione del tetto di esonero che da 8.060 euro passa a 3250 euro.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Con comunicato stampa del 5 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015), all’art. 1, comma 304, relativamente agli Ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della Legge  n. 92/2012, ha stabilito che:
“Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi”.
Inoltre - come accennato nel medesimo comunicato stampa del Ministero del Lavoro - si evidenzia che il Legislatore ha riconosciuto alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 83473/2014, ma in misura non superiore al 5% delle risorse alle stesse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della Legge 228/2012.
Gli effetti dei suddetti trattamenti non potranno prodursi oltre il 31 dicembre 2016.
di Rossella Schiavone
A seguito delle questioni sollevate in merito al pagamento della rata di pensione di gennaio 2016, l’INPS, con comunicato stampa del 5 gennaio 2016, ha ricordato di aver, già il 24 dicembre 2015 e con altro comunicato stampa - ma anche con messaggio n. 7508 del 18 dicembre 2015 - reso nota la data di pagamento della rata di pensione del mese di gennaio 2016.
Sottolinea, inoltre, ’Istituto che le pensioni sono state pagate il secondo giorno bancabile del mese di gennaio - che è il 4 gennaio per Poste Italiane ed il 5 gennaio per le banche – come previsto dall’articolo 6, comma 1, della Legge n. 109/2015.
Sempre nel citato comunicato stampa INPS del 5 gennaio 2016 è stato fatto presente che non è possibile anticipare il pagamento all’ultimo giorno del mese precedente in quanto le pensioni, a differenza degli stipendi, sono già pagate in anticipo e che l’art. 6 della Legge n. 109/2015 ha previsto anche che il pagamento delle pensioni, a partire dal 2017, avvenga il secondo giorno bancabile di ciascun mese, proprio come avvenuto nel corrente mese di gennaio e non più il primo, come avverrà per i restanti mesi del 2016.

 

Fisco
di Gioia Lupoi
La Ctr Lazio, con l’ordinanza 353/22/2015, chiede alla Corte di giustizia Ue di valutare la compatibilità della normativa italiana sul calcolo del pro rata Iva con quella di riferimento comunitaria.
Il pro-rata matematico
La questione pregiudiziale sottoposta riguarda il metodo del pro-rata matematico - d.P.R. 633/72 , artt. 19, 5° comma e 19/bis - che stabilisce la detrazione dell'Iva sugli acquisti sulla base del rapporto tra operazioni totali e operazioni esenti senza tener conto della effettiva quota di acquisti di beni e servizi destinati ad attività imponibile.
In sostanza si pone in evidenza che secondo le norme nazionali, ove il soggetto passivo eserciti contemporaneamente attività imponibili ed esenti, l'imposta detraibile è determinata forfettariamente, a prescindere dalla misura dell'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi in operazioni a valle imponibili, ovvero esenti.
In questa ipotesi, la detrazione dell'lva spetta in base ad una percentuale forfettaria ( cd. pro rata matematico) da applicare non solo all'lva relativa ai beni ed ai servizi utilizzati promiscuamente, ma a tutta l'imposta assolta sugli acquisti, con delle eccezioni.
Ad esempio nel calcolo del pro rata Iva non assumono rilevanza alcune specifiche operazioni esenti (tra cui, i finanziamenti infragruppo), quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo, oppure risultano accessorie ad operazioni imponibili.
La questione sollevata sul calcolo del pro rata Iva
E' chiesto alla Corte “se, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, ostino all'interpretazione degli artt. 168, 173, 174 e 175 della Direttiva n. 2006/112/CE, orientato secondo i principi di proporzionalità, effettività e neutralità, siccome individuati nel diritto comunitario”, la disciplina nazionale - articoli 19, comma 5, e 19-bis del Dpr 633/1972 - e la prassi dell’amministrazione finanziaria che obbligano al “riferimento alla composizione del volume d’affari dell’operatore, anche per l’individuazione delle operazioni cosiddette accessorie, senza prevedere un metodo di calcolo fondato sulla composizione e destinazione effettiva degli acquisti, e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività – tassate e non tassate – esercitate dal contribuente”.
di Gioia Lupoi
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto direttoriale del 29 dicembre 2015, indica modalità e termini per la richiesta e la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei Consorzi per l’internazionalizzazione.
Termini della domanda
La domanda di contributo, con i relativi allegati, deve essere presentata esclusivamente tramite Pec, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel sito del Ministero (avvenuta il 29 dicembre 2015) ed entro e non oltre il 15 febbraio 2016, all’indirizzo PEC dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it.
Il bando in sintesi
Si ricorda che il bando riguarda “Progetti per l’internazionalizzazione” - di valore non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 400.000 euro - realizzati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 finalizzati a:
- sostenere le PMI nei mercati esteri;
- favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi;
- incrementare la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i consumatori internazionali per contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari.
Per l’anno 2016 i consorzi multiregionali avranno a disposizione 3 milioni di euro; mentre, i consorzi monoregionali della Valle d’Aosta e della Sicilia, dovranno attendere l’assegnazione, nel pertinente capitolo di bilancio, dei relativi fondi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
di Roberta Moscioni
Con la circolare n. 100585 del 23 dicembre 2015, il Ministero dello Sviluppo economico interviene a chiarire alcuni punti della circolare n. 75445 del 9 ottobre 2015, recante termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione per le cosiddette imprese a tasso zero.
Nuove precisazioni
Per la corretta applicazione delle indicazioni contenute nella circolare n. 75445/2015 (già rettificata dalla circolare 28 ottobre 2015, n. 81080), il Mise ha ritenuto opportuno specificare - con il nuovo documento n. 100585/2015 - quanto segue:
  • con riferimento ai termini di apertura dello sportello, individuati nel giorno 13 gennaio 2016, si precisa che il Soggetto gestore metterà a disposizione la procedura informatica a partire dalle ore 12 della stessa data;
  • Inoltre, è stato aggiunto un intero capoverso al punto 8.1 relativo al termine temporale di adozione della delibera di ammissione o di non ammissione.
di Roberta Moscioni
L'agenzia delle Dogane con la circolare n. 22/D del 28 dicembre 2015 offre alcuni chiarimenti in ordine ai profili della legittimazione passiva e della responsabilità dei soggetti che intervengono nel processo di sdoganamento. Obiettivo delle Dogane è quello di intervenire in maniera molto decisa sui criteri applicativi delle sanzioni nei casi di irregolarità sui tributi di confine.
Su chi ricade la responsabilità sanzionatoria in caso di commercio internazionale?
La circolare n. 22/D del 2015 tenta, in primo luogo, di chiarire i frequenti dubbi sulla responsabilità sanzionatoria di alcune categorie di operatori del commercio internazionale soprattutto in merito alla sanzionabilità o meno degli spedizionieri o degli intermediari che agiscono in rappresentanza diretta o in rappresentanza indiretta degli importatori.
Nel caso di rappresentanza diretta, nelle operazioni doganali curate dagli spedizionieri doganali, il “dichiarante” nei confronti dell'Autorità doganale è l'importatore o il proprietario delle merci, che diviene quindi debitore dei tributi eventualmente dovuti.
Invece se l'importatore o il proprietario delle merci, per il compimento delle operazioni doganali, si avvale dell'istituto della rappresentanza indiretta, lo spedizioniere doganale agisce in nome proprio e per conto dell'importatore e, quindi, diviene esso stesso “dichiarante”.
Pertanto, nel caso della rappresentanza diretta, il dichiarante non è solidalmente responsabile per il maggior tributo preteso dall’amministrazione, mentre nel caso della rappresentanza indiretta esiste ex lege una responsabilità solidale ed il dichiarante è direttamente responsabile dei maggiori diritti eventualmente dovuti.
Responsabilità
Sulla responsabilità per le sanzioni amministrative relativamente alle persone fisiche, la circolare delle Dogane precisa che ogni qualvolta lo spedizioniere doganale o l'intermediario, che curi anche le formalità dichiarative delle merci in dogana, operino con piena e corretta diligenza professionale non può essere contestato loro alcun addebito. Pertanto sia lo spedizioniere, l'intermediario che la persona giuridica devono ritenersi indenni da sanzione.
Dunque, in caso di provata diligenza professionale, il dichiarante doganale è al riparo dall’applicazione delle sanzioni. Viceversa, la sanzione dovrà essere irrogata ogni volta che – a seguito di una attenta valutazione in ordine alle circostanze del caso concreto – il comportamento risulti di “insufficiente diligenza”.

 
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