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07/11/2010

      

RICORDIAMOLO… INSIEME   N. 9/2010
 
La strategia del contribuente attraverso  un atto denominato :
RICORSO TRIBUTARIO
di Gennaro Colucci – delegato Regionale ANCL SU Campania
 
Il Contenzioso tributario è ora disciplinato dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 con i quali sono stati introdotti regole più snelle nella gestione del processo tributario. L'obiettivo è stato quello di modellarlo sempre più sul processo civile, anche per dare concreta attuazione al principio costituzionale del giusto processo.
Il processo tributario o contenzioso nasce al momento in cui un contribuente decide di opporsi a un atto emesso dall’amministrazione pubblica, mediante un atto denominato ricorso.
Il ricorso, redatto in carta bollata, deve essere deve essere proposto a pena d’inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato”, in caso che l’atto impugnato sia una cartella esattoriale la copia dello stesso deve essere notificato anche al concessionario per la riscossione che ha emesso la cartella mediante:
- consegna diretta;
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento;
- a mezza notifica di ufficiale giudiziario.
Poi entro trenta giorni dalla notifica all’ufficio è necessario costituirsi in giudizio depositando o trasmettendo alla Commissione tributaria Provinciale competente per territorio copia del ricorso.
Perché il processo tributario è un processo, prevalentemente documentale, il ricorrente è tenuto a esporre e depositare dettagliatamente i motivi del ricorso, allegando al deposito oltre al ricorso iniziale, la ricevuta della presentazione dello stesso, copia dell’atto impugnato, copia di tutti gli atti, sentenze, circolari etc che sono state riportate nel ricorso.
Nel processo tributario intervengono due tipologie di soggetto o parti (l’art. 10 D. Lgs. n. 546/92.)
 Ricorrente o soggetto attivo: è il titolare dell’azione o legittimato all’impugnazione.
La figura del ricorrente coincide, il più delle volte, con quella del contribuente, ossia con
quel soggetto debitore del tributo, sia egli agisca contro un atto dell’Ufficio sia
agisca per il rimborso di somme pagate senza che sia intervenuto un atto.
 Resistente o soggetto passivo del processo tributario, (resistente) si tratta di quei soggetti e uffici che possono assumere il ruolo di parte convenuta davanti alle Commissioni per aver emesso
l’atto impugnato o non aver emesso l’atto richiesto. Essi possono essere:
·         un Ufficio del Ministero delle Finanze;
·         un ente locale;
·         il concessionario del servizio di riscossione.
A benefici dei colleghi di seguito una succinta esposizione dei punti salienti e pratici del processo tributario
Gli elementi essenziali del ricorso
Il ricorso deve essere redatto in carta bollata e deve contenere:
-          la Commissione Tributaria cui ci si rivolge;
-          il nome, cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente e del legale rappresentante;
-          la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto);
-          il codice fiscale;
-          l’Ufficio o l’ente locale o il concessionario della riscossione nei cui confronti è proposto;
-          gli estremi dell’atto impugnato;
-          l’oggetto della domanda (c.d. petitum);
-          i motivi di fatto e di diritto atto a provare la sua fondatezza;
-          la sottoscrizione del ricorrente;
-          la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l’indicazione dell’incarico conferito.
-          la richiesta della trattazione in pubblica udienza
-          eventuale richiesta di sospensione dell’atto impugnato
- eventuale richiesta di condanna della controparte alle spese di lite .
 
IMPORTANTE : La mancata indicazione di uno o più elementi sopra indicati determina
l’inammissibilità del ricorso. Fatta eccezione per la trattazione in pubblica udienza e la richiesta di sospensione dell’atto (possono essere fatte anche con separati atti)
Tuttavia, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso che manca dell’indicazione del
solo codice fiscale.
La sospensione dell’atto impugnato
Se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, il ricorrente può
chiedere alla Commissione Provinciale la sospensione della sua esecuzione.
La richiesta motivata può essere inserita nel ricorso come già sopra detto o proposta con atto separato.
Le condizioni dell’azione cautelare sono:
a) il fumus boni iuris;
b) il periculum in mora.
Ai fini della concessione della sospensione dell’atto impugnato prevista dall’art. 47, deve
ritenersi che sussista il requisito del fumus boni iuris quando le argomentazioni sviluppate nel ricorso appaiono giuridicamente rilevanti, e deve ritenersi che sussista il periculum in mora consistente nella fondata possibilità che dall’esecuzione dell’atto impugnato possa derivare al ricorrente un danno grave e irreparabile quando la situazione finanziaria dell’impresa ricorrente ha consistenti e documentate esposizioni bancarie. Dopo aver eseguito le fasi sopra riportate , il Presidente della Commissione tributaria , provvederà all’assegnazione del ricorso a una delle sezioni della stessa Commissione né darà comunicazioni alle parti mediante un avviso di trattazione che sarà recapitato dalla segreteria della Commissione alle sole parti ritualmente costituite almeno trenta giorni liberi prima della data stabilita del giorno e ora in cui vi sarà lo svolgimento del processo .
L’avviso di trattazione deve contenere, a pena di nullità, la data (anno, mese, giorno, ora) di trattazione (udienza pubblica o camera di consiglio) per la produzione eventuale in tempo utile di documenti e memorie.
La controversia è trattata di norma in “camera di consiglio” (senza la presenza delle parti);se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in pubblica udienza deve farne richiesta alla Commissione, così come previsto dall’art. 33. 1, del D. Lgs. n. 546/92. Tale richiesta può essere avanzata dalla parte soltanto con una domanda (presentata su un atto separato o in allegato all’atto introduttivo del giudizio) da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite, almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione.
Le parti possono presentare documenti e memorie a sostegno delle proprie motivazioni già esposte nel ricorso iniziale Il deposito delle memorie, dei documenti e delle repliche va eseguito entro precisi termini: fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, per i documenti; fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione, per le memorie; fino a 5 giorni liberi prima della data di trattazione in camera di consiglio per le brevi repliche.
Si tratta certamente di termini perentori. Infatti, la legge di riforma ha stabilito il principio di speditezza e celerità del processo tributario. Nel giorno e nell'ora riportato nell'avviso di trattazione le parti convocate, si presenteranno davanti alla Commissione Tributaria per trattare il ricorso .All’udienza di discussione, verificata la regolarità del contraddittorio e la ritualità e tempestività della domanda ex art. 33, primo comma, il relatore espone i fatti e le questioni della controversia e il Presidente ammette le parti presenti alla discussione. L’eventuale omissione della relazione non comporta nullità della decisione.
La ratio principale che ha indotto il legislatore a prevedere la possibilità di espletamento
della pubblica udienza su richiesta di parte, è da ricercare nella volontà di risolvere tutte
quelle controversie particolarmente complesse o a causa dei documenti prodotti oppure a
causa della rilevanza delle questioni trattate.
N.B.: Per quanto concerne l’ordine degli interventi, a esporre le proprie difese saranno per primi il ricorrente e gli eventuali altri litisconsorzi che contrastano la pretesa dell’Ufficio,dello’’ ente locale o del concessionario del servizio di riscossione; poi, seguirà l’illustrazione difensiva del resistente.
Alla pubblica udienza assiste il segretario il quale redige processo verbale.
Dopo che le parti avranno esposto le proprie motivazioni , riportandosi al ricorso iniziale , le eventuali memorie, la Commissione si riserva la decisione che sarà comunicata alle parti , mediante raccomandata .
La sentenza che la commissione emetterà , pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana. deve contenere:
- l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi
sono;
- la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
- le richieste delle parti;
- la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, cioè la motivazione;
- il dispositivo.
La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal
presidente e dall’estensore.
 
APPELLO DELLA SENTENZA ALLA COMMISSIONE REGIONALE
 
Le parti avverso la sentenza della Commissione tributaria Provinciale , possono proporre appello alla Commissione tributaria Regionale
L’appello è un rimedio sperimentabile in via normale per ottenere il riesame della
controversia davanti ad un giudice di grado superiore. .
  • Come previsto per il giudizio di primo grado, anche per il giudizio di appello, se è proposto dal ricorrente , la fase processuale inizia con la notificazione, consegna o spedizione (in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) dell’atto di appello.
  • Se invece è proposto dall'ente, l'appello è deve rispettare le condizioni previste dal secondo comma dell’art. 52  riguardante l’esercizio del potere d’appello delle sentenze di primo grado per gli uffici finanziari. In pratica gli Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate devono essere prima autorizzati dal responsabile della competente Direzione Regionale delle Entrate; mentre gli Uffici del territorio dal responsabile del servizio contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio.
Anche per l'atto di appello sono richiesti alcuni requisiti quali :
a) l’indicazione della Commissione Tributaria a cui è diretto;
b) l’indicazione dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto;
c) gli estremi della sentenza impugnata;
d) l’esposizione sommaria dei fatti;
e) l’oggetto della domanda;
f) i motivi specifici dell’impugnazione.
 
Anche la proposizione dell'appello ha un termine. In questo caso vi è un doppio termine:
breve : entro sessanta giorni a decorrere dalla notificazione della sentenza a richiesta di parte.
·         Lungo : di un anno e quarantacinque giorni dal deposito della sentenza nella segreteria, che si applica nel caso di mancata notifica se la data di deposito della sentenza è antecedente al 4/7/2009  , mentre per le sentenze emesse e depositate dopo questa data il termine è di sei mesi
Per effetto del disposto dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 i termini processuali
sono sospesi dal primo agosto al quindici settembre di ogni anno, quindi i termini di
impugnazione che inizierebbero il loro decorso in detto periodo, cominciano a decorrere
dalla sua fine e cioè dal sedici settembre.
 
Appello incidentale
L’art. 54, primo comma, dispone che le parti diverse dall’appellante devono costituirsi
nei modi e termini di cui all’art. 23 depositando corretto atto di controdeduzioni nei modi
e termini di cui all’art. 23. Nel medesimo atto può essere proposto, a pena
d’inammissibilità, appello incidentale.
L’appello incidentale non va notificato all’appellante principale e a tutte le parti che hanno
partecipato al processo di primo grado, ma va solo depositato, entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla notifica dell’appello principale presso la segreteria della
Commissione Tributaria Regionale in tanti esemplari, pari alle parti in giudizio, corredati
dai documenti offerti in comunicazione.
Si ricorda che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili, inoltre non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
L'unica eccezione prevista è quella concernente la richiesta d’interessi maturati in seguito alla sentenza impugnata.
 Divieto d’introduzione di nuove prove in appello
A norma dell’art. 58 del D.Lgs. 546/92 “Il giudice d'appello non può disporre nuove prove,
salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non
averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa a essa non imputabile. E'
fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.
 
Per prova nuova in appello s’intende quella non dedotta in primo grado, ovvero che,
prescindendo dal fatto che il giudice di primo grado l’abbia ammessa oppure no, non sia
stata ritualmente richiesta dalla parte.
L'ultima fase del processo tributario è RICORSO PER CASSAZIONE
 
Il ricorso per Cassazione ricalca pedissequamente gli schemi processuali civilistici. Infatti,
l’art. 62 prevede che “avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale può essere proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. e al relativo
procedimento si applicano le norme del codice stesso poiché compatibili con le norme contenute nel presente decreto”.
Rappresenta un mezzo col quale si possono far valere soltanto errori del processo in
quanto tale e vizi di legittimità della decisione.
Il ricorso per cassazione, a differenza del ricorso in appello, non ha un effetto devolutivo
vero e proprio, nel senso che non introduce una rinnovazione del giudizio.
La Corte di Cassazione è giudice supremo della legalità delle sentenze emesse dai giudici
di merito. La sua cognizione è limitata al giudizio di diritto, sostanziale e processuale,
ed è rivolta all’eliminazione degli errori di diritto che viziano la sentenza impugnata.
Gli errori di diritto possono essere di due tipi:
a) errores in judicando (vizi di giudizio), che sono gli errori in cui è incorso il giudice
nel giudizio di diritto;
b) errores in procedendo, che sono gli errori di carattere procedurale.
Con ricorso per Cassazione possono essere impugnate, soltanto, le sentenze emanate dalle
Commissioni Tributarie Regionali:
a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
b) per violazione delle norme sulla competenza;
c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
d) per nullità della sentenza o del procedimento;
e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.
 
IMPORTANTE! Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, con sanzione di
inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti a norma dell’art.
33 dell’Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Deve essere, altresì,
munito di procura speciale, a pena d’inammissibilità.
Ai sensi dell’art. 11 del r.d. 1611/1933, i ricorsi contro gli Uffici finanziari devono
essere notificati presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma – Via Dei
Portoghesi, 12 –
 
 
 
 
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