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03/11/2010

    

Cassazione news 32/2010
Illegittima iscrizione ipotecaria su un immobile- risarcimento del danno (c.d. danno conseguenza) subito
Sentenza 22267 del 2/11/2010
A cura del Centro studi ANCL SU  Regione Campania“On.le V. Mancini
 
 La Corte di Cassazione ha stabilito che è’ risarcibile il danno (conseguenza) subito dal proprietario a causa di un’illegittima e imprudente  iscrizione di ipoteca giudiziale sul proprio immobile. Infatti può risultare compromessa la "commerciabilità" del bene stesso.  La sentenza pone fine ad  una complessa vicenda giudiziale, in merito all’ipoteca, che si è rilevata  poi illegittima, che un avvocato aveva fatto iscrivere su di un immobile; la Corte d’ appello di Genova aveva accolto l’appello della proprietaria del bene, condannando il professionista al risarcimento del danno dalla stessa subito per la mancata disponibilità della somma costituente fondo fiduciario per la cancellazione della garanzia, dal 2001 al 2005, anno in cui il Tribunale di Savona ne aveva dichiarato l’illegittimità. Contro questa decisione, l’uomo aveva presentato ricorso alla Suprema Corte.
Il giudice di legittimità, respingendo le motivazioni dell’avvocato, ha affermato che “l’iscrizione illegittimità dell’ipoteca giudiziale su un immobile,” a causa della pregiudizialità che reca su bene e sul proprietario dello stesso, per mancata o ridotta commerciabilità dell’immobile “ dà diritto al proprietario di ottenere il risarcimento del danno (c.d. danno conseguenza) subito a causa della non disponibilità della somma di denaro sottoposta a garanzia”. Non solo. Secondo la Suprema Corte, "ove risulti accertata la illegittimità dell'iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato, perché, se è vero che dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finché dura la presenza dell'iscrizione ipotecaria, sussiste – come del resto s'è già adombrato in sede di esame del primo motivo - una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l'ipoteca non ha più effettività. Ne discende che la permanenza dell'iscrizione pur dopo che sia acclarata l'insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente". E ancora, "in dipendenza del danno evento costituito dalla permanenza dell'iscrizione che poi sia risultata illegittima, danni risarcibili sub specie di danno c.d. conseguenza originante dalla situazione costituente il danno evento, si possono verificare tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene), sia se il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle utilitates che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero, cioè conseguendo una diminuzione del prezzo o conseguendo un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio".



 
 
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