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29/10/2010

 

Tar news 10/2010
NESSUN  COMPENSO AL PROFESSIONISTA PER PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DELL’  ENTE PUBBLICO IN MANCANZA DI  CONTRATTO.
SENTENZA TAR CAMAPNIA n. 21824 del 27/10/2010
A cura del Centro studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini”

 

Il Tar della Campania ha sancito che il professionista non ha diritto al compenso per le prestazioni professionali svolte in favore del Comune, se non c’è un contratto scritto di affidamento dell’incarico e l’ente locale non ha assunto un preciso impegno di spesa. Il riconoscimento del debito fuori bilancio non può produrre gli stessi effetti del contratto di affidamento. Il Tribunale amministrativo ha respinto con questa motivazione, il ricorso di un avvocato che aveva svolto attività difensiva per il Comune di Ischia. Il legale richiedeva la liquidazione del suo onorario e, dopo la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’ente locale, chiedeva di essere ammesso alla massa passiva per riscuotere la sua parcella. Richiesta respinta dal Commissario straordinario per il risanamento del comune, in quanto mancava la delibera di affidamento dell’incarico. I giudici  hanno convalidato l’operato dell’organo incaricato del risanamento, ricordando che, “quando in mancanza del contratto scritto di affidamento dell'incarico professionale e in mancanza dell'impegno di spesa, intervenga successivamente il riconoscimento, quale debito fuori bilancio, del compenso preteso dal professionista per l'opera da lui prestata, non potrebbe affermarsi che alla fattispecie di cui sopra si sostituisca, quale fonte dell'obbligazione di pagamento, il riconoscimento del debito intervenuto dopo la effettuazione della prestazione dell'opera professionale, non potendosi riconoscere a detto atto effetti negoziali”.

 
 
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