Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 20074 del 23
settembre 2010 hanno stabilito che la” contrattazione collettiva non può prevedere l’esclusione del periodo di formazione del lavoratore, dal calcolo dell’anzianità di servizio, utile per i relativi scatti”. Una società di gestione dei trasporti aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva accolto l’appello di un conducente, volto ad ottenere la nullità della clausola contrattuale nazionale che escludeva il diritto del lavoratore, il cui contratto di lavoro di formazione fosse stato trasformato in uno a tempo indeterminato, di fruire degli aumenti periodici di anzianità, comprendenti anche quella maturata in formazione. La Sezione Lavoro, evidenziando un contrasto di giurisprudenza in merito alla controversia, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite. Il Collegio , ritenendo che la formazione lavorativa, oltre ad essere un valore per il lavoratore, lo è anche per il datore, che investe in conoscenza e abilità professionali, ha deciso di ricomprendere nel calcolo dell’anzianità il periodo di apprendistato, affermando inoltre che , “il contratto collettivo nazionale non può validamente escludere la rilevanza, ai fini degli scatti di anzianità (o di altri istituti contrattuali), del periodo di lavoro svolto con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato”.
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