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13/10/2010

    

RICORDIAMOLO..INSIEME n. 8 /2010
Modifiche alla disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa e iscritti a ruolo
di Pasquale Assisi Responsabile Sezione Lavoro Centro Studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini”
 
 
L’I.N.P.S. con la circolare 106 del 03/08/2010 innova il mondo della rateazione dei debiti contributivi, sia in fase amministrativa che iscritti a ruolo, andando a modificare la precedente previsione contenuta nella circolare nr. 104/1986, attuativa delle delibere 182/1986, 187/1988 e 219/1988, e successivamente confermata dalla delibera del C.D.A.  nr. 288 del 11/04/1995.
 
E’ noto a tutti , prima della pubblicazione della circolare 106/2010, per ottenere la rateazione dei debiti contributivi il contribuente doveva rispettare la seguente procedura:
-         versare le ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente prima della presentazione dell’istanza di rateizzo;
-         nelle more della decisione della domanda il contribuente doveva versare un acconto pari alla rata proposta e comunque non inferiore ad 1/12 del debito contributivo;
-         nel caso in cui il piano di ammortamento non fosse pervenuto in tempo utile il Contribuente era tenuto  a pagare “ acconti “ nella misura minima di 1/12 del debito contributivo.
 
Lo scenario che si presenta dopo la circolare 106/2010, che di fatto ha reso operativa la determinazione nr. 250 del 18/12/2009, è ben diverso. Infatti il Contribuente diventa l’unico ed esclusivo responsabile dell’adempimento dell’obbligazione contributiva potendo assolvere in forma rateale anche all’obbligo di pagamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. Questo non fa venir meno, ci ricorda l’INPS nella circolare, l’obbligo per l’Istituto stesso di provvedere alla denuncia alla Procura della Repubblica della fattispecie di reato nei casi previsti dall’art. 2 della 683/1983[1].
 
Ma quali sono i debiti rateizzabili? A tal proposito non ci sono innovazioni di sorta. Pertanto, alla stregua di quanto fatto fino ad oggi,  il Contribuente potrà chiedere il rateizzo dei:
-         debiti denunciati dal Contribuente stesso o accertati dall’Istituto per i quali non sia stato effettuato il versamento alle scadenze di legge;
-         debiti oggetto di avviso bonario di cui all’art. 24 comma 2 del D. Lgs. 46/99;
-         debiti in fase legale non ancora iscritti a ruolo di cui all’art. 24 comma 1 D. Lgs. 46/99;
-         debiti affidati agli Agenti della Riscossione (A.d.R.) ma per i quali non è ancora stata notificata la relativa cartella al Contribuente.
 
Procedendo sulla linea della semplificazione e della facilità di accesso, in aggiunta alla maggior sostenibilità finanziaria, cosa particolarmente gradita al Contribuente in questo periodo di crisi del mondo economico,   l’INPS ha previsto l’eliminazione del piano di ammortamento provvisorio ed ha preventivato i seguenti passaggi procedurali improntati alla semplicità e rapidità:
 
-         All’atto della presentazione dell’istanza di rateazione il Contribuente dovrà sottoscrivere un estratto dei debiti oggetto di dilazione. Pertanto prima della presentazione dell’istanza è necessario che il Contribuente si renda edotto della propria posizione debitoria in quanto l’estratto così sottoscritto non sarà più suscettibile di modifica. Eventuali versamenti da parte del contribuente effettuati successivamente alla domanda di rateizzo saranno considerati crediti da poter compensare con i contributi correnti.
-         Una volta accolta l’istanza e determinato il piano di ammortamento, che come abbiamo accennato è definitivo, lo stesso deve essere notificato al Contribuente, preferibilmente via fax, e sottoscritto dallo stesso entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento. Prima, o contestualmente, della sottoscrizione del piano di ammortamento il contribuente dovrà versare la prima rata così come determinata dall’Istituto, rata che vedrà la quota a carico del lavoratore frazionata al pari della quota a carico dell’Azienda.
-         La riscossione dei debiti avverrà attraverso il ruolo di riscossione spontanea seguendo le disposizioni di cui alla circolare nr. 169 del 21/12/2004 [2]
-         Il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l’annullamento del piano di ammortamento con conseguente immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute.
 
Il numero massimo di rate che può essere concesso al Contribuente è pari a 24 mensilità, prolungabili a 36 nei casi di cui alla circolare INPS nr. 165 del 22/08/2001[3]. Nei casi di cui alla L. 388/2000 art. 116 comma 17 il numero di rate può addirittura arrivare fino a 60 mensilità.[4]
 
Le modifiche di cui alla determinazioni 250/2009, recepita dalla circ. 106/52, non hanno comportato variazioni dei criteri di valutazione delle istanze.
Pertanto:
-         il Contribuente dovrà versare regolarmente i contributi mensili;
-         il debito oggetto di dilazione non dovrà essere maturato durante una precedente dilazione. In caso contrario sarà necessaria apposita garanzia fideiussoria;
-         Nel corso della dilazione il Contribuente dovrà provvedere al regolare versamento della contribuzione corrente alle scadenze di legge . In caso contrario sarà il Direttore di Sede a dover valutare se autorizzare la prosecuzione naturale della dilazione in corso. 
 
La circolare 106 non esaurisce qui la sua portata in quanto interviene anche nel merito dei debiti contributivi iscritti a ruolo.
In tal caso, salvo l’ipotesi di cui sopra (cartella non ancora notificata), l’istanza di rateizzo deve essere presentata esclusivamente presso l’Agente della riscossione venendo così meno il “ doppio binario “ cioè la possibilità per il contribuente debitore di presentare l’istanza di rateazione indifferentemente all’Ente impositore o all’Agente della riscossione.
Dal 03/08/2010, data di pubblicazione della circolare 106, l’unico soggetto abilitato alla ricezione ed alla valutazione dell’istanza di rateazione è l’agente della riscossione che potrà concedere fino ad un massimo di 72 rate[5].
 
In conclusione l’INPS da una parte ha cercato di rendere finanziariamente più agevole l’accesso alla dilazione, eliminando l’obbligo di versamento immediato della quota di contribuzione trattenuta al lavoratore, e dall’altra parte ha identificato un unico interlocutore per il Contribuente realizzando una procedura, nelle intenzioni, più snella e veloce in attesa della definizione dei software on line che dovrebbero consistere in un ulteriore passo avanti verso la semplificazione.
 
 
 
 
 
 


[1] Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 2 della L. 638/1983, così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 211/1994,             “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. “
[2]Circolare INPS 169/2004:Il ruolo di riscossione spontanea segue le seguenti modalità:
 1)      il carico iscritto a ruolo è ripartito in un numero di rate uguali;
2)      ogni singola rata è formata da due articoli di ruolo, il primo relativo al capitale, il secondo agli interessi di dilazione;
3)      il capitale iscritto a ruolo è rappresentato da tutti i contributi e sanzioni dovuti dal contribuente (vedi punti da 1 a 4);
4)      il numero di rate iscritte a ruolo è rappresentato dal numero di rata in scadenza dopo il pagamento il pagamento della rata denominata “in contanti”;
5)      ogni singola rata scade l’ultimo giorno del mese, se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo  “
 
[3] Circolare INPS 165/2001:
·         calamità naturali in occasione delle quali siano stati emessi gli appositi decreti di sospensione dei termini ;
·         procedure concorsuali per le quali sia già stato emanato il provvedimento dichiarativo;
·         carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di pubbliche amministrazioni dello Stato o di Enti Pubblici derivanti da obblighi contrattuali ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti previsti per legge o convenzione;
·         ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali o locali o di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
·         trasmissione agli eredi di debiti contributivi;
·         carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali, territoriali o settoriali;
·         contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ed aventi scadenze concomitanti. Costituiscono esempio di tale fattispecie il pagamento dei contributi correnti unitamente alle rate di condono, i contributi correnti unitamente al recupero rateale dei contributi sospesi a seguito di calamità naturali; la contribuzione dovuta alle gestioni dei lavoratori autonomi e le rate di contribuzione dovuta, quale datore di lavoro, per le assicurazioni obbligatorie ecc.;
·         debiti complessivi di ammontare non inferiore a 10 milioni in presenza di una precaria situazione reddituale, risultante da documentazione fiscale.
 
[4] L. 388/2000 art. 116 comma 17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a) ( nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria;), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalita' ivi previsti.
 
[5] DPR 602/1973 art. 19 “ 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Se l'importo iscritto a
ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefìci è subordinato alla
prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria … omissis… “
 
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