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03/12/2014

             
 L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 3/12/2014
A cura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Lavoro |Bilancio | Contabilità |Diritto Penale |Diritto Societario | Economia | Bilancio | Diritto Amministrativo |Fisco |Lavoro|
Agevolazioni | Lavoro
 
Fruizione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà
Con circolare n. 153 del 2 dicembre 2014, l’INPS ha fornito istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà di cui all’art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, riferite all’anno 2014.

In particolare, ricorda l’Istituto, a seguito delle innovazioni introdotte dal D.L. n.34/2014, l’ammissione alla riduzione contributiva in favore dei
CdS di tipo A è subordinata, oltre che al rigoroso rispetto dei limiti di spesa, anche ai criteri di ammissione, definiti con il D.I. n. 83312/14.

Inoltre, la circolare in questione riepiloga:

- l’ambito di applicazione del beneficio;

- la modalità di applicazione nonché la misura e la durata dello sgravio;

- le esclusioni;

- l’ammissione allo sgravio e le verifiche ispettive.
La procedura
Chiarisce l’INPS che la procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.

La Sede competente provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "
1W", che assume il nuovo significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014".
Modalità di compilazione del flusso UniEmens
Per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo “dicembre 2014”, i datori di lavoro autorizzati valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale “
L929”, avente il significato di “conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L. 863/1984)”;

- nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo
importo.

Ai fini del
recupero del beneficio riferito alle mensilità da marzo (o successive) a novembre 2014, i datori di lavoro potranno avvalersi del nuovo codice causale “L930”, avente il significato di “Arr. conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L. 863/1984)", da valorizzare nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.

Le operazioni di
conguaglio dei periodi pregressi dovranno essere effettuate entro il giorno 16 marzo 2015.
 
 
 
Non spettano agevolazioni per assunzioni effettuate per mansioni analoghe
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 29 del 2 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti circa il riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990.

In particolare, dopo aver analizzato il dettato normativo e la circolare INPS n. 137/2012, il Ministero ha concluso che l’esclusione dal beneficio contributivo in questione si ha a seguito di
violazione deldiritto di precedenza e, quindi, esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse, in quanto solo nel primo caso si realizza un'effettiva “sostituzione” del lavoratore.

Con la stessa risposta il Ministero ha, altresì, chiarito che è possibile fruire delle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990, nelle ipotesi di
dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano così definite a seguito della procedura ex art. 7, Legge n. 604/1966.
 
 
 
Bilancio | Contabilità
 
XBRL, nuova tassonomia per i bilanci depositati dal 3 marzo 2015
La nuova tassonomia integrata per la compilazione della Nota integrativa, oltre che per il bilancio ordinario d'esercizio ed il bilancio in forma abbreviata – la cui sperimentazione è stata avviata già nel 2014 – entrerà in vigore con riferimento ai bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 o successivamente e depositati nel Registro delle Imprese a partire dal giorno 3 marzo 2015.

Infatti, “
la data di disponibilità della tassonomia indicata dall'articolo 5, comma 4 del DPCM 10 dicembre 2008 n.304 è da intendersi quella del 28 febbraio 2015”.

Tale precisazione è giunta con un
avviso pubblicato il 2 dicembre 2014 sul sito web della XBRL Italia: l’Associazione che si è occupata dello sviluppo del formato elaborabile nel nostro Paese, con la relativa tassonomia riguardante i Principi contabili italiani.

Nella nota si ricorda che la pubblicazione sul sito AGID, avvenuta il 17 novembre 2014, della nuova tassonomia (versione 24-11-11), conformemente al DPCM n. 304/2008, è stata effettuata anticipatamente proprio per consentire alle imprese, ai produttori di software ed a tutti gli operatori coinvolti di disporre per tempo delle nuove specifiche tecniche.

Si attende, ora, che la comunicazione ministeriale di rito venga pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale”.
 
 
Diritto Penale
 
Scudo fiscale come causa sopravvenuta di esclusione della punibilità
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 50308 del 2 dicembre 2014 – la non punibilità di cui all'articolo 13-bis del Decreto legge n. 78/2009 (cosiddetto “scudo fiscale”) è inquadrabile fra le condotte, susseguenti al reato, riparatorie dell'offesa, alle quali il legislatore, in via eccezionale, attribuisce efficacia estintiva del reato.

Ed infatti, l'esclusione della punibilità di cui all'articolo citato
non può inquadrarsi fra le cause di giustificazione che elidono la illiceità o antigiuridicità, intesta come contrasto fra il fatto e l'intero ordinamento giuridico, che rende inapplicabile qualsiasi tipo di sanzione. Non sussiste, difatti, alcun bilanciamento di contrapposti interessi caratteristico delle cause di giustificazione.

Parimenti,
non si tratta di cause di esclusione della colpevolezza che, lasciando integra l'antigiuridicità o illiceità oggettiva del fatto, fanno venir meno solo la possibilità di muovere un rimprovero al suo autore; non sono ossia presenti quei fattori di eccezionale pressione psicologica in grado di elidere la colpevolezza e che caratterizzano le scusanti.

In conclusione – si legge nel testo della decisione – si tratta di
cause sopravvenute di esclusione della punibilità, autonome rispetto alle consuete cause di estinzione del reato e che, al contrario delle scriminanti, non coesistono con il fatto, “ma sono sopravvenute al fatto in quanto presuppongono un reato già consumato, di cui vengono successivamente eliminati gli effetti”.
 
 
 
Diritto Societario | Economia | Bilancio | Diritto Amministrativo
 
Debiti PA, dal MEF le indicazioni per smaltire gli arretrati
La parola d’ordine per i rappresentanti del Ministero dell’Economia, che svolgono la funzione di revisori presso i collegi sindacali degli enti e degli organismi pubblici, è proprio quella dell’osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali della Pa.

Dopo i numerosi tentativi messi a segno negli ultimi tempi per
sbloccare i debiti pregressi e per prevenire la formazione di ulteriori ritardi, è lo stesso Ministero ora ad intervenire per spingere l’operato dei propri funzionari in questa direzione.

Tale è lo scopo della circolare firmata dal Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco, n. 27/2014, del 24 novembre scorso, con le indicazioni sulle attività di riscontro che devono essere attuate dai componenti dei collegi sindacali nelle PA per velocizzare lo smaltimento dei debiti commerciali accumulati negli ultimi anni.
La funzione di controllo dei collegi sindacali
La circolare elenca una serie di passaggi che i “controllori” devono onorare.

In primo luogo, questi sono chiamati ad accertare la tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali, verificando gli eventuali pagamenti effettuati dopo la scadenza. Il Ministero ricorda le conseguenze della eventuale lentezza con cui i corrispettivi vengono assolti, cosa che potrebbe far scattare per l’amministrazione inadempiente, oltre che il blocco delle assunzioni, anche la corresponsione di interessi di mora e il risarcimento del danno.

I collegi sindacali sono, poi, chiamati anche a vigilare sul corretto utilizzo delle disposizioni in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti della PA. e resi trasparenti attraverso l'utilizzo della
piattaforma elettronica gestita dalla stessa Ragioneria generale (PCC).

Gli organi di controllo, infatti, sono tenuti a verificare l’obbligo delle PA di registrarsi presso la PCC fermo restando che il mancato accreditamento è rilevante ai fini della valutazione e misurazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, con conseguente
responsabilità dirigenziale e disciplinare che può far scattare l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla Piattaforma.

Analogamente, è loro compito appurare che le PA comunichino, entro il 30 aprile di ciascun anno, i debiti commerciali non ancora estinti maturati al 31 dicembre dell’anno precedente e che le stesse amministrazioni pubbliche immettano nella Piattaforma i dati riferiti all’ordinazione di pagamento.
 
 
 
Fisco
 
Documenti fiscali informatici: c'è il codice per l'imposta di bollo
E' stato istituito, con risoluzione n. 106 del 2 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate, il codice tributo “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.

Detto codice deve essere utilizzato per effettuare il
versamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto Mef 17 giugno 2014.

Vanno consideratati documenti informatici fiscalmente rilevanti le copie informatiche di documenti analogici, le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici, i documenti informatici puri.

L’imposta di bollo in discorso, in relazione alle fatture, ai registri e agli altri atti emessi o utilizzati nell’anno, deve essere corrisposta con il
modello F24, esclusivamente con modalità telematica: il pagamento dell'imposta di bollo va eseguito in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Non sono, quindi, più previste comunicazioni preventive e consuntive.

Il codice deve essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento va inserito nel campo “anno di riferimento”.
 
 
 
Comuni montani, l'Imu retroattiva alza le proteste
Una manciata di giorni al pagamento dell'Imu – 16 dicembre – ed esce il decreto del 28 novembre 2014, peraltro ancora non pubblicato in “Gazzetta” ma anticipato sul sito del dipartimento Finanze, che costringe da subito il ricalcolo dell'Imu per i comuni montani.

Già, perché il decreto prevede il pagamento al 16 dicembre 2014 dell'Imu di tutto il 2014, non lasciando scampo a quei terreni che erano esenti e da pochi giorni non lo sono più.

Dunque, per tutti i terreni nei Comuni con altitudine al centro fino a 280 metri, o con altitudine fra 281 e 600 metri se il proprietario non è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale,
si dovranno fare i calcoli in meno di due settimane.

In merito,
il presidente del Cndcec, Gerardo Longobardi, dichiara che si è di fronte “all’ennesimo tour de force con l’acqua alla gola, con l’aggravante di un’attività che andrà svolta a mano perché mancano i supporti. Auspica il presidente Longobardi che le riforme “mettano a disposizione dei commercialisti un calendario che permetta di svolgere in modo dignitoso l’attività".

A supportare la protesta il
presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti, che afferma: “è materialmente impossibile acquisire in pochi giorni i dati di qualche milione di agricoltori che non sono mai stati coinvolti nel pagamento di questa tassa: bisogna rileggere le delibere dei Comuni interessati, si devono modificare i software di calcolo e le procedure che consentono il pagamento con F24 e le altre modalità, e non finiremo prima di gennaio”.

Si accodano anche le proteste di
sindaci e politici.

Le intenzioni vanno dalla richiesta di rinvio del decreto all'impugnazione fino in Corte costituzionale, nonché alla considerazione dei risvolti di incostituzionalità.

A chiudere il cerchio
l'incertezza delle aliquote: in molte delle amministrazioni interessate non sono state previste aliquote ad hoc, dal momento che al tempo della delibera i terreni in argomento erano considerati fuori campo Imu.
 
 
 
 
 
Lavoro
 
Contratti di prossimità e deroghe ai limiti quantitativi dei contratti a termine
Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 30 del 2 dicembre 2014, si è occupato della possibilità per la contrattazione di prossimità, ex art. 8, D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, di derogare ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato.

Il Dicastero ha, innanzitutto, evidenziato che:

- i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono derogare, con “specifiche intese”, alla disciplina legale e contrattuale collettiva solo nelle
materie elencate al comma 2 dell’art. 8 (e fra queste sono presenti anche i contratti a termine);

- l’intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche
finalità – che andranno chiaramente indicate nel contratto – e nel rispetto di alcune condizioni.

Con riferimento a quest’ultimo punto, si ricorda che le intese:

- devono essere
finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività;

- sono
subordinate al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

In conclusione, data la Dir. 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – la quale prevede, tra l’altro, che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori – per la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva, l’intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i
limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.
 
 
 
Perequazione automatica delle pensioni per il 2014 e valore definitivo per il 2013
Nella "Gazzetta Ufficiale", Serie Generale n. 280 del 2 dicembre 2014, è pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2014, relativo alla perequazione delle pensioni.

Stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2013 è determinata in misura pari a
+1,1 dal 1° gennaio 2014.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 è, invece, determinata in misura pari a
+0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
 
 
Opzione donna con domande 2016 in standby
L’Inps, con messaggio 9304 del 2 dicembre 2014, precisa le indicazioni fornite nel messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 sull'opzione donna (regime sperimentale donna per l’accesso alla pensione di anzianità).

L'opzione prevede che le lavoratrici in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e tre mesi di età e 35 anni di contributi) possono optare, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, in deroga alla riforma Fornero.

Con il nuovo messaggio
viene precisato che:

- la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2015, fermo restando la maturazione dei requisiti al 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome, al 30 novembre 2014 per le dipendenti del privato e al 30 dicembre 2014 per le impiegate statali;

- le lavoratrici che maturano i soli requisiti, ma non la decorrenza della pensione, entro il 31 dicembre 2015, possono presentare la domanda, che verrà tenuta in apposita evidenza fino a quando il ministero del Lavoro non avrà fornito nuovi chiarimenti.
 
 

 
 
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