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14/11/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 14/11/2014
A cura della Fondazione Studi
 TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente ANCL SU Campania
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Attività Finanziarie | Fisco |Diritto Penale | Fisco |Fisco | Lavoro |Lavoro |Lavoro | Settori particolari |Professionisti |Tutela e sicurezza|
Agevolazioni
 
Start up innovative, il beneficio "Smart&Start" aspetta solo l'avvio del Mise
È stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 264 del 13 novembre 2014, il decreto del ministero dello Sviluppo economico datato 24 settembre 2014, che rinnova gli incentivi per le start up innovative.

Una circolare del Mise darà l'avvio dettando le istruzioni per l'accesso e
lo sportello “Smart&Start” sarà pronto per il 15 gennaio 2014.
Il beneficio cambia
Superata con il nuovo decreto la formulazione precedente (ex Dm 6 marzo 2013), la prima modifica importante è l'allargamento della platea.

L'accesso è esteso a tutte le start up innovative (avviate da non più di 4 anni), iscritte nella sezione dedicata del Registro imprese, dell'intero territorio nazionale. Anche le persone fisiche che intendono avviarne una hanno l'accesso.

Altra novità d'impatto è che il beneficio consisterà nel
finanziamento a tasso zero e per piani di spesa fino a 1,5 milioni. Il finanziamento avrà durata massima di 8 anni.

A gestire sempre Invitalia.
 
 
 
Attività Finanziarie | Fisco
 
17 novembre 2014, alla cassa per l'affrancamento delle plusvalenze latenti
È in scadenza lunedì 17 novembre 2014 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 20% da parte dei soggetti che esercitano l’opzione di affrancamento, per pagare al Fisco le imposte sulle plusvalenze maturate e non realizzate al 30 giugno 2014, relative a strumenti finanziari detenuti nel regime del risparmio dichiarativo. In caso di risparmio gestito non è possibile avvalersi dell’affrancamento.

Per coloro che detengono titoli nel
regime del risparmio amministrato, invece, l’obbligo è a carico degli intermediari finanziari, che verseranno al posto dei loro clienti l’imposta sostitutiva sulla base delle comunicazioni relative alla scelta dell’opzione di affrancamento ricevuta entro la data del 30 settembre 2014.

L’affrancamento è una scelta opzionale, dunque, è necessario che il risparmiatore in regime amministrato invii una comunicazione scritta al proprio intermediario con la quale comunichi la propria adesione al regime fiscale agevolato, in alternativa al pagamento della nuova aliquota del 26% introdotta dal decreto Irpef (Dl 66/2014) e in vigore dal 1° luglio.
Codici tributo
Per effettuare i suddetti pagamenti l’Agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo.

I contribuenti che versano l’imposta sostitutiva in relazione a titoli detenuti nel regime del risparmio dichiarato devono utilizzare il codice “
1133”.

Con la più recente risoluzione n. 96/E/2014, è stato invece rinominato il codice tributo “
1135”, che dovrà essere utilizzato dagli intermediari finanziari nel momento del versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai loro clienti, che hanno esercitato l’opzione di affrancamento dei titoli detenuti nel regime del risparmio amministrato.
Conseguenze affrancamento
Esercitando l’opzione per l’affrancamento delle plusvalenze latenti al 30 giugno 2014 - che permette di applicare un'imposta sostitutiva del 20%, pari alla precedente aliquota sulle rendite finanziarie, ora aumentata al 26% - si ha la possibilità ancora una volta di sfruttare il “vecchio” regime di deduzione delle minusvalenze pregresse.

In sostanza quello che teneva conto solamente dell'incremento della tassazione delle rendite finanziarie, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Infatti, prima del 1° gennaio 2012, le minusvalenze potevano essere compensate dalle plusvalenze realizzate senza alcuna riduzione del loro ammontare. Dal 1° gennaio 2012, le minusvalenze realizzate prima di tale data erano compensabili dalle plusvalenze nella misura del 62,5% del loro ammontare; mentre quelle realizzate dopo il 31 dicembre 2011 potevano essere totalmente dedotte dalle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012.
 
 
 
Diritto Penale | Fisco
 
Mef: depenalizzazione solo per omessi versamenti Iva
Il sottosegretario al Mineconomia, Zanetti, ha fornito risposta durante il question time del 13 novembre all'interrogativo posto da una rappresentante del M5s diretto a conoscere i provvedimenti all'esame del governo per risolvere la questione legata all'applicazione delle sanzioni penali previste per gli omessi versamenti.

In particolare viene fatto presente che gli imprenditori, causa mancanza di liquidità ma intendendo garantire la continuità dell'impresa ed il tasso occupazionale, sono costretti ad
omettere il versamento delle ritenute d'acconto certificate e dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale, andando, in questo modo, incontro ai reati di omesso versamento (articoli 10-bis e 10-ter del D.lgs. 74/2000).

Zanetti afferma che la questione sarà affrontata in sede di attuazione della legge delega 23/2014, dove si prevede la possibilità di
ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi e di applicare sanzioni amministrative al posto di quelle penali.

In ogni caso, ricorda Zanetti, durante l'approvazione della delega fiscale il discorso era incentrato sull'abrogazione della fattispecie riguardante il solo omesso versamento dell'Iva (articolo 10-ter), lasciando fuori la questione dell'omesso versamento delle ritenute (articolo 10-bis).
Addio agli scontrini fiscali?
Rispondendo ad altra interrogazione, Zanetti comunica che, nell'ambito della prevista riduzione degli adempimenti fiscali, dovrebbe esserci l'abbandono dei misuratori fiscali e delle ricevute fiscali; l'accertamento dei corrispettivi avverrà tramite un collegamento telematico tra registratori di cassa ed Entrate.

Al momento, però, non sussistono operazioni dirette ad attuare la trasmissione telematica dei corrispettivi.
 
 
 
 
 
Fisco | Lavoro
 
Jobs Act, partita chiusa. Raggiunta l'intesa sul disciplinare
Trovata l'intesa con il gruppo Pd della Commissione lavoro della Camera, il premier Renzi chiude la discussione: il Jobs Act conterrà la previsione del reintegro in alcuni casi di licenziamenti disciplinari.

Tra le modifiche al testo del Ddl delega approvato dal Senato che hanno trovato la quadra, la più discussa riguarda i licenziamenti.

La spiega il ministro Poletti nelle pagine del Sole 24Ore: “
Per le nuove assunzioni con i contratti a tutele crescenti in caso di licenziamenti economici non è più prevista la reintegra, che resta confermata per i licenziamenti discriminatori e per quelli disciplinari, se rappresentano dei casi particolarmente gravi che saranno specificati e puntualmente definiti nel decreto di attuazione”.

Quanto all'impossibilità di ricorrere alla
cassa integrazione in caso di cessazioni d'attività di un ramo aziendale, la rassicurazione è che si interverrà con i decreti delegati per evitare vuoti normativi, con elementi di transizione per evitare un passaggio secco da un regime all'altro.
Intanto, il Governo incassa un'altra intesa
C'è l'accordo tra il Governo e l'Anci. La Tassa unica locale partirà dal 2015 e sarà incamerata interamente dai Comuni; l'addizionale Irpef sarà sostituita dalla sovraimposta statale con clausola anti-rincari.

Sulla local tax si spiega che l'aliquota di base per le abitazioni principali sarà più alta della Tasi, ma le detrazioni standard agiranno sulle case di valore medio-basso. Probabilmente rimarranno esenti coloro che non pagavano già Imu e Ici.
 
 
 
 
 
Lavoro
 
Tfr di ottobre 2014, coefficiente a 1,32%
Per il mese di ottobre 2014, si attesta su 1,320028 il coefficiente di rivalutazione delle quote di tfr accantonate al 31 dicembre 2013.

Si porta a
107,2 il valore dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati), calcolato dall'Istat.
 
 
 
Incostituzionale la sanzione civile minima svincolata dalla durata lavorativa
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 254 depositata in data 13 novembre 2014, chiarisce due aspetti riguardanti le sanzioni civili applicabili in caso di omessa contribuzione in materia di appalti.

Con la pronuncia in oggetto, la Corte Costituzionale sancisce che:

è incostituzionale l’importo minimo di sanzione per lavoro nero (3 mila euro a lavoratore) dovuto a Inps e Inail tra il 4 luglio 2006 e 23 novembre 2010 (art. 36 bis, comma 7, lettera a del Dl 223/0);

è legittimo quanto disposto dall’articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/03, che esclude la responsabilità solidale del committente per le sanzioni civili in caso di omesso versamento dei contributi, anche se tale responsabilità sussisteva fino al 2012.

La Consulta è stata interpellata sui citati argomenti da parte del Tribunale di Bologna, che ha sollevato la questione dell’incostituzionalità delle due norme rispetto all'articolo 3 della Costituzione.

La Consulta ha, però, ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/03, mentre ha ritenuto fondata la seconda questione di legittimità costituzionale.

Per la Corte, infatti, è da considerare
irragionevole la previsione di una soglia sanzionatoria minima svincolata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale deve necessariamente dipendere l'entità dell'inadempimento contributivo e, quindi, il relativo danno.
 
 
 
Corretto utilizzo del lavoro intermittente
Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 18531 del 5 novembre 2014, ha ribadito che il ricorso al lavoro intermittente non è legittimo solo in presenza dei requisiti anagrafici.

Infatti, ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. n. 276/2003, è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente:

- secondo le
esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell'anno;

- in mancanza di intervento della contrattazione collettiva nazionale, sulla base di quanto contenuto nel D.M. 23 ottobre 2004 che rinvia alla
tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
 
 
Lavoro | Settori particolari
 
In scadenza il versamento del contributo minimale per artigiani e commercianti
Si rammenta che il 17 novembre prossimo scadrà il termine per il pagamento della terza rata del contributo minimale per gli artigiani e commercianti, mentre la seconda quota sull’eccedenza dovrà essere versata entro il 1° dicembre, in quanto il 30 novembre è festivo.

Come ricordato dall’INPS, con circolare n. 19 del 4 febbraio 2014, per l’anno 2014 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti sono pari al
22,20% per gli artigiani e al 22,29% per i commercianti e il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a € 15.516.

Il contributo per l’anno 2014 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2013 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.516,00 annui, in base alle suddette aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.031,00.

Sulla quota eccedente il limite di € 46.031,00 e fino al massimale annuo di € 76.718,00, le aliquote sono aumentate di un punto percentuale.
 
 
Professionisti
 
Casse, "pro rata" diversamente vincolante per le pensioni liquidate prima o dopo il 2007
Trattamenti pensionistici fino al 2006: pro rata applicato in modo rigoroso
Nel sistema pensionistico obbligatorio e complementare delineato dalla Legge n. 335/1995, prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio del “pro rata, ai sensi del quale sono salvaguardate le anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti da provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti, di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico in termini peggiorativi per gli assicurati, ha carattere generale.
Carattere generale della garanzia
Detto principio, ossia, trova applicazione anche rispetto alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare di questi enti.

Ne consegue che, con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale dei ragionieri che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo, opera il principio del pro rata e, quindi, trova applicazione il previgente criterio di calcolo della pensione, più favorevole.
Pensioni liquidate dal 2007: pro rata attenuato
Tuttavia, per i trattamenti pensionistici liquidati a partire dal 2007 va applicato l'articolo 3, comma 12 della Legge n. 335/1995 nella formulazione introdotta dall'articolo 1, comma 763, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti previdenziali privati emettono i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente” il principio del “pro rata” - che non va più rispettato in maniera assoluta – in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche.
Priorità per l'equilibrio finanziario di lungo termine
In ogni caso, nella liquidazione delle pensioni post 2007, va tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della Legge n. 296/2006.

Atti e deliberazioni che, in ragione della disposizione recata dall'articolo 1, comma 488 della Legge n. 147/2013, si intendono
legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

E' questo il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n.
24221 del 13 novembre 2014 e pronunciato nell'ambito di una controversia concernente la legittimità dei trattamenti pensionistici operati dalla Cassa dei ragionieri con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
 
 
Tutela e sicurezza
 
Variazione dell'addizionale per il fondo vittime dell'amianto
Con Determina n. 328 del 3 novembre 2014, il Presidente dell’INAIL ha fissato l’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto, a decorrere dall’anno 2014:

- nella misura del 1,33% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. n. 30/2011;

- nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del Settore Navigazione (ex IPSEMA) di cui all’art. 3, comma 4 del citato D.L. n. 30/2011, come meglio specificate nella circolare INAIL n. 32 del 5 maggio 2011.

Sono stati confermati, inoltre, i criteri di
individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale, come indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del D.L. n. 30/2011.

La determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro per l'adozione del provvedimento di competenza.
 
 
La denuncia delle retribuzioni all'Inail entro il nuovo termine del 28 febbraio
Il Presidente dell’INAIL, con Determina n. 330 del 5 novembre 2014, ha modificato il termine per la presentazione all’Istituto delle denunce annuali delle retribuzioni.

Infatti, la Determina fissa al
28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) il nuovo termine per la presentazione all'INAIL delle denunce retributive annuali di cui all'art. 28, comma 4, del D.P.R 30 giugno 1965 n.1124, fermo restando il termine previsto dall’art. 28, comma 1 e dall’art. 44 comma 2, del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.

La determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro per l’adozione del provvedimento di competenza.
 

 
 
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