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12/11/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 12/11/2014
A cura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente ANCL SU Campania
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Agevolazioni | Fisco |Economia | Fisco | Immobili |Fisco |Fisco | Lavoro |Lavoro |Lavoro | Professionisti |Professionisti|
Agevolazioni
 
Personale altamente qualificato. Cambiano le date per le istanze
Il ministero dello Sviluppo Economico rettifica le date utili per accedere al credito d’imposta relativo alle assunzioni di personale altamente qualificato.

Con precedente decreto direttoriale del 28 luglio 2014 è stato stabilito che le domande per le agevolazioni in parola, relative ai costi sostenuti per le assunzioni avvenute nell’anno 2013, possono essere presentate a partire dal 10 gennaio 2015 mentre quelle riferite ai costi sostenuti per le assunzioni dell’anno 2014, dal 10 gennaio 2016.

Ma il ministero ha notato che vi è stato un
errore materiale e sono state fissate date coincidenti con giorni festivi; di conseguenza, con nuovo decreto direttoriale del 10 ottobre 2014, ha modificato tali date.

Pertanto, le imprese possono presentare la domanda di accesso al credito d’imposta per le assunzioni relative agli anni 2013 e 2014:

-
dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015 (anno 2013);

-
dall'11 gennaio al 31 dicembre 2016 (anno 2014).
 
 
Agevolazioni | Fisco
 
Esclusa l'agevolazione frutto dell'operazione elusiva
Con ordinanza n. 24027 dell'11 novembre 2014, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo un accertamento Irpef notificato al socio di una snc e con il quale era stato considerato non applicabile al medesimo il beneficio che di cui all'articolo 4 della Legge n. 383/2001 dell'esclusione dalla imposizione del reddito d'impresa del 50% degli investimenti in eccedenza rispetto alla media di quelli realizzati nei cinque anni precedenti.

Nel testo della decisione di merito, ossia, era stato affermato che detto
beneficio, sebbene formalmente spettante al contribuente, era da considerare il frutto di un'operazione elusiva in quanto concepita al solo scopo di fruire delle agevolazioni di specie, diversamente non spettanti.

Nel dettaglio, il contribuente aveva acquistato l'intero capitale della Snc e poi modificato la ragione sociale e l'oggetto della medesima.
 
 
 
Economia | Fisco | Immobili
 
Lo "Sblocca Italia" è legge. Via libera alle novità
La Legge di conversione del decreto “Sblocca Italia” – la n. 164 dell’11 novembre 2014 – è stata pubblicata sul Supplemento ordinario 85 della “Gazzetta Ufficiale” n. 262.

Il provvedimento composto da 44 articoli, “
recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, apre ora la strada ad una serie di interventi finalizzati allo sblocco dei cantieri e all’apertura di nuovi, al miglioramento delle infrastrutture ferroviarie e aeroportuali, fino ad interessare anche altri ambiti come, per esempio, quello dell’edilizia, della finanza degli enti locali, del turismo e il settore immobiliare.
Bonus per chi compra e affitta casa
Una particolare agevolazione fiscale è prevista all’articolo 21 del decreto Sblocca Italia, che è stata sostanzialmente confermata dalla legge di conversione.

Si tratta di una
deduzione dal reddito complessivo Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro.

Tale agevolazione spetta a tutti i cittadini privati che acquistano, fino a tutto il 2017,
unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione o ristrutturate, dotate di elevate prestazioni energetiche, per poi darle in locazione per almeno otto anni a un canone “contenuto”.

La deduzione Irpef si deve suddividere in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene la stipula del contratto di locazione, per raggiungere l’importo massimo di 60mila euro (pari a 7.500 euro all’anno).
 
 
 
Fisco
 
Modello Iva TR, possibile variare la scelta tra rimborso e compensazione
Nulla vieta al contribuente che ha espresso la scelta tra rimborso o compensazione del credito Iva trimestrale, presentando il modello Iva TR, di modificare la volontà espressa. Il tutto può avvenire ripresentando il modello correttivo entro i termini di legge, oppure anche in un momento successivo, ma, a secondo della scelta effettuata, comunque prima della validazione del rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate oppure prima dell’utilizzo in compensazione.

Lo precisa l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 99 dell’11 novembre 2014, rispondendo ad una consulenza giuridica presentata da un ufficio territoriale, che si era trovato a valutare due istanze di Modello TR, rispetto alle quali i creditori avevano modificato la scelta inizialmente effettuata: nel primo caso, revocando il rimborso in favore di una successiva compensazione in sede di dichiarazione annuale; mentre, nel secondo caso, l’istanza di rimborso era stata inviata erroneamente dopo l’utilizzo in compensazione del credito.

L’ufficio fa presente che per i rimborsi annuali è prevista la richiesta di revoca, mentre per quanto riguarda i rimborsi trimestrali la circolare n. 9/1994 sembra invece non consentirla.
Reversibilità della scelta
L’Agenzia ricordando che con il modello TR il contribuente esprime la propria volontà circa l’utilizzo delle eccedenze di credito Iva infrannuale, specifica anche che in caso di rettifica/integrazione della prima opzione, lo stesso può agire presentando una nuova istanza nella quale si barrerà la casella “correttiva nei termini”.

Non si ravvisa, infatti, alcuna norma che sancisca
“l’immodificabilità” della scelta operata dal contribuente presentando il modello TR. Pertanto, la rettifica del modello TR è possibile anche oltre la scadenza per la “correttiva nei termini” (ossia l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), con la richiesta dell’utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso.

Unica condizione per il via libera alla compensazione è che l’ufficio non abbia già superato la fase istruttoria e non sia stata già validata la disposizione di pagamento. In caso di avvenuta validazione, infatti, la rettifica non è consentita.

La modifica della scelta da compensazione a rimborso, invece, può essere eseguita a condizione che il credito non sia stato già utilizzato in compensazione.
 
 
 
 
Fisco | Lavoro
 
Emendamenti alla Stabilità, l'esigenza è di sfoltire
Troppi emendamenti per il Ddl Stabilità. È necessario sfoltire: 1.600 sono stati già bocciati dalla Commissione bilancio della Camera come non ammessi e si attende un altro intervento nella stessa direzione che riduca il numero a 500.

La scelta di non firmare alcun emendamento alle manovre finanziarie con proposte estranee alla materia della legge di Stabilità e di Bilancio che presuppongono costi o minori entrate, è spiegato da Francesco Boccia, presidente della Commissione, con la dichiarazione di non voler “
trasformare la legge di stabilità in un nuovo decreto omnibus”.

I temi degli emendamenti sono quelli che hanno infiammato la discussione fin'ora: anticipo del
Tfr in busta paga, prelievo sui fondi pensione, deducibilità Imu sui capannoni industriali, bonus bebé e local tax.

Sulla
tassa locale si registra la nota positiva dell'incontro fra Governo e Anci: l'addizionale Irpef diventerà statale e l'Imu dei capannoni interamente comunale.

Intanto, il Governo sta lavorando alla Camera per trovare un accordo di maggioranza ed
evitare l'uso della fiducia su Jobs act, la cui legge delega andrà approvata prima della Stabilità.
 
 
 
 
 
Lavoro
 
La disponibilità alla chiamata va pagata anche per il part-time
Un lavoratore ha chiesto al Tribunale la dichiarazione di illegittimità del contratto di lavoro part-time concluso con la società datrice di lavoro e la condanna della medesima al risarcimento del danno, in forma di indennità compensativa, per la disponibilità prestata a svolgere servizio a richiesta, sempre da parte del datore, pur in mancanza di una precisa predeterminazione della distribuzione dell'orario di lavoro, dal momento che questa riguardava solo il 30% del minimo dell'orario previsto.

La Corte d'Appello di Genova, investita dall'impugnazione, ha accolto il gravame ed ha condannato la società resistente al pagamento di
differenze retributive.

La Corte di Cassazione, con sentenza n.
23600 del 5 novembre 2014, ha confermato il suo orientamento (vedi Cass. Sez. lav. n. 24566/2009) in forza del quale, a fronte del potere unilaterale del datore di lavoro di fissare le modalità temporali della prestazione pattuita, la disponibilità alla chiamata effettuata da parte del datore di lavoro, pur non potendosi equiparare a lavoro effettivo, deve, comunque, trovare adeguato compenso, tenendo conto di un complesso di circostanze a tal fine significative, quali:

- l'incidenza sulla possibilità di attendere ad altre attività;

- il tempo di preavviso previsto o di fatto osservato per la richiesta di lavoro "a comando";

- l'eventuale quantità di lavoro predeterminata in misura fissa;

- la convenienza dello stesso lavoratore a concordare di volta in volta le modalità della prestazione.
 
 
Col nuovo articolo 18 occorre distinguere tra la sussistenza del fatto e la sua qualificazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23669 del 6 novembre 2014, ha chiarito che il nuovo articolo 18, Legge n. 300/1970, ha tenuto distinta, dal fatto materiale, la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, per cui occorre operare una distinzione tra l'esistenza del fatto e la sua qualificazione.

La
reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, per cui tale verifica si risolve e si esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato.

Il legislatore della riforma ha introdotto, in sostanza, chiariscono gli Ermellini,
due distinti regimi di tutela per ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dichiarato illegittimo:

- il
primo regime viene in considerazione nelle sole tassative ipotesi in cui il giudice accerti che il fatto che ha dato causa al licenziamento non sussiste, ovvero nel caso in cui ritenga che il fatto rientri nelle condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle disposizioni del contratto collettivo applicato, ovvero dei codici disciplinari applicabili alla fattispecie in esame. Nelle suddette ipotesi continua ad applicarsi la tutela reintegratoria, unitamente a quella risarcitoria, con detraibilità dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum;

- il
secondo regime, disciplinato dal nuovo comma 5 dell’art. 18 Stat. Lav., si applica nelle "altre ipotesi" in cui emerge in giudizio che non vi sono gli estremi integranti la giusta causa o per il giustificato motivo soggettivo, con esclusione delle ipotesi di licenziamento adottato in violazione delle regole procedurali previste dall’art. 7 L. 300/70. Nel caso di specie - nel quale rientra anche la violazione del requisito della tempestività, che viene considerata elemento costitutivo del diritto di recesso, a differenza del requisito della immediatezza della contestazione, che rientra tra le regole procedurali - è applicabile la sola tutela risarcitoria.

Ricorda infine la Suprema Corte che, comunque, un
terzo regime, per il quale vige anche la sola tutela risarcitoria, viene, poi, in considerazione nell’ipotesi di violazione delle regole procedurali previste dall’art. 7 L. 300/70.
 
 
Lavoro | Professionisti
 
Scade il 17 novembre la rata della contribuzione obbligatoria ENPACL
L’ENPACL ha dato notizia sul proprio sito che lunedì 17 novembre 2014 scadrà il termine per versare l'importo della rata della contribuzione obbligatoria dovuta all'Ente per l'anno 2014.

Per effettuare il versamento, si deve accedere ai “
Servizi Enpacl on line”, nella sezione di menù "Contribuzione 2014" e scegliere se generare il M.Av. o avvalersi delle istruzioni per la compilazione del modello F24 ordinario.

Per il pagamento del M.Av. si può utilizzare:

- la
ENPACL Card;

- le
Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a carico;

- il servizio bancario telematico
home banking del proprio istituto di credito;

- la stampa del M.Av. per avvalersi degli
sportelli bancari.

Ricorda l’Ente che il
mancato rispetto della scadenza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 48 e 49 del Regolamento di previdenza e assistenza.
 
 
Professionisti
 
Congresso mondiale commercialisti con la proposta al Mef sull'abuso di diritto
Prevede limiti certi e chiari, la separazione da tutte le fattispecie criminose, la proporzionalità delle sanzioni,l'abuso del diritto pensato dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili da inserire nella delega fiscale, che sta per essere presentato al Mef.

È quanto annunciato nel corso del
Congresso mondiale dei commercialisti - World Congress of Accountants – a Roma, in via di conclusione.

Gerardo Longobardi, presidente dei commercialisti italiani, chiosa: “
la scelta del legislatore di tipizzare ex novo il concetto abuso e i suoi effetti è da considerarsi non solo condivisibile, ma doverosa, al fine di incanalare l'attività di accertamento dei tributi e, soprattutto, l'attività giurisdizionale verso i tradizionali criteri interpretativi, solamente integrativi e non sostitutivi della disciplina positiva; e per far riacquistare al rapporto d'imposta le necessarie caratteristiche di trasparenza e prevedibilità”.

Luigi Casero, viceministro Mef, nel suo intervento ha palesato l'intenzione del Governo di arrivare a una prima bozza del dlgs sull'abuso di diritto entro fine mese.
 
 
 
 

 
 
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