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16/09/2010

 

CASSAZIONE NEWS 27/2010
Infortunio sul lavoro: spettano solo i danni morali al coniuge per le complicazioni derivate alla vita sessuale.
Sent. 19517 del 14/9/2010
A cura del Centro studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini
“Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi e pregiudizi identici, si che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale, devono essere valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale”
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19517 del 14 settembre 2010, ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva, oltre al danno morale, anche quello esistenziale perché, in seguito a un infortunio sul lavoro il marito non aveva potuto più condurre una vita sessuale normale.
La terza sezione civile della Suprema Corte ha ricalcato , così,il principio generale sancito due anni fa dalle Sezioni unite della Suprema corte con la sentenza n. 26972.
 
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