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28/10/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 28/10/2014
A cura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente ANCL SU Campania
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Lavoro |Diritto Commerciale | Lavoro |Fisco |Fisco | Agevolazioni |Lavoro |Professionisti|
Agevolazioni | Lavoro
 
Lo sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato sale a 8060 euro
Il testo definitivo del DDL Stabilità 2015, diffuso dal Governo, porta a 8.060 euro su base annua il limite massimo di esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) di cui potranno eventualmente fruire, per un periodo massimo di trentasei mesi, i datori di lavoro per i nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

L’esonero spetterà ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Ad ogni modo, l’esonero
non sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e non spetterà ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro - ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto - abbiano comunque avuto già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.
 
 
Diritto Commerciale | Lavoro
 
Veicoli aziendali concessi in uso a dipendenti e soci
In forza delle modifiche apportate al Codice della Strada (art. 94, comma 4-bis), è sorto l'obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014 da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni.

Sulla novità sono giunti chiarimenti applicativi da parte del ministero dei Trasporti – Direzione Motorizzazione – con circolare prot. 23743 del 27 ottobre 2014, che richiama la precedente prot. 15513 del 10 luglio 2014.

Il documento del 27 ottobre pone l'accento, relativamente a quanto di interesse per le imprese, sul
comodato di veicoli aziendali, connotato sempre dalla gratuità e dal fatto che l'uso deve essere personale ed esclusivo. Precisa la circolare che tale situazione non si verifica nel caso del fringe benefit (essendo inesistente la gratuità), in quello del mezzo dato in uso promiscuo ed in quello in cui più dipendenti si alternino nell'uso dello stesso veicolo aziendale.

In occasione della
scadenza del comodato, la Motorizzazione specifica che non vanno fatte annotazioni, essendo logico che il mezzo rientra nella disponibilità dell'azienda; solo in caso di cessazione anticipata sarà necessario effettuare comunicazioni alla Motorizzazione. Ma, se entro 30 giorni dalla scadenza il veicolo viene affidato ad altra persona, è sufficiente annotare il nome, senza registrare la cancellazione dell'utilizzatore precedente.

Per il caso della “
locazione senza conducente”, la circolare del 27 ottobre dispone diversamente da quella del 10 luglio per quanto riguarda la scadenza della locazione: se il locatore non effettua alcuna comunicazione, il noleggio si considera implicitamente prorogato fino a quando il locatore comunica che il veicolo è rientrato nella sua disponibilità.

Un contributo sulla novità in parola viene dato dalla Fondazione Studi dei CdL, con circolare n. 18 del 27 ottobre 2014, la quale ha analizzato l’impatto che la novità ha sulla gestione del personale dipendente, qualora un soggetto abbia, per l’appunto, la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente.

Poiché, come già accennato, l’obbligo di attivare tale nuova procedura vige solo per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, la Fondazione Studi consiglia di
dare certezza della consegna del bene al lavoratore prima di tale data.

Inoltre, relativamente ai beni concessi a
soci, collaboratori e coadiuvanti familiari, a titolo precauzionale, la circolare suggerisce di procedere alla stipula di un comodato con data precedente al 3 novembre 2014 (dando allo stesso data certa) al fine di scongiurare eventuali profili sanzionatori.
 
 
 
 
Fisco
 
Modello IVA TR, invio entro il 31 ottobre con istruzioni aggiornate
Scade il 31 ottobre 2014 il termine per presentare il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA infrannuale relativo al 3° trimestre 2014.

Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2014, che va inoltrato esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Le istruzioni utili per l'invio sono, invece, state aggiornate con il più recente provvedimento del 19 settembre 2014, che ha recepito la novità inerente l'ampliamento della platea di contribuenti ammessi a richiedere il rimborso IVA in via prioritaria anche ai produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (Dm Economia 10 luglio 2014).

Quella del 31 ottobre prossimo è l’ultima scadenza infrannuale per il mondo delle partite Iva, dato che le eccedenze di ottobre, novembre e dicembre confluiranno direttamente nella dichiarazione Iva annuale.
Soggetti interessati
Sono interessati da tale scadenza tutti i contribuenti che nel trimestre luglio-settembre hanno realizzato una eccedenza Iva detraibile superiore a 2.582,28 euro e possiedono i requisiti per accedere alla liquidazione infrannuale della maggiore imposta versata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38-bis, del Dpr 633/1972.

Per potere accedere al recupero trimestrale dell’Iva, i contribuenti devono comunque vedere soddisfatte alcune condizioni, che sono elencate nell’articolo 30, comma 3, del Decreto Iva.

Nello specifico, devono:

- essere state effettuate operazioni attive con un’aliquota media inferiore a quella sugli acquisti;
- essere state effettuate operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate;
- essere stati acquistati beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi degli acquisti imponibili del trimestre;
- essere state effettuate operazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate;
- infine, il richiedente deve essere un operatore non residente, che si è identificato direttamente in Italia o ha nominato un rappresentante fiscale nello Stato.
Garanzia
Come accade per i rimborsi annuali, anche per i rimborsi trimestrali superiori a 5.164,57 euro è necessaria una garanzia finanziaria. Il soggetto interessato deve prestare un’idonea garanzia di durata pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo mancante al termine per l’accertamento.

Se il contribuente è considerato “
virtuoso”, il rimborso superiore a 5.164,57 euro può essere concesso anche senza la garanzia. È il caso delle situazioni patrimoniali, fiscali e contributive ritenute sufficientemente stabili, per le quali è sufficiente presentare la sola dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 38-bis, lettera c), settimo comma.

Tuttavia, in assenza di garanzia, l’ammontare del rimborso non può superare il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente. Per cifre superiori a tale soglia, la garanzia è necessaria per la sola parte eccedente.
 
 
 
Fisco | Agevolazioni
 
Alluvione Modena e Veneto, riprendono adempimenti e versamenti
L'agenzia delle Entrate, con il provvedimento 136193 del 27 ottobre 2014, fissa le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione che erano stati sospesi dal 17 gennaio al 31 ottobre 2014, a causa degli eventi alluvionali che hanno interessato le zone del modenese e del Veneto, ex articolo 3, comma 3, del Dl 4/2014, convertito con modificazioni dalla legge 50/2014.

Il 3 novembre 2014, pertanto, residenti, sostituti d’imposta e imprese con sede operativa nei comuni coinvolti, beneficiari dell’interruzione, dovranno rimettersi in linea con gli obblighi di dichiarazioni e versamenti.

Quanto ai modelli e ai codici tributo devono essere usati quelli ordinariamente previsti per il tipo di tributo in pagamento.  
 
 
Lavoro
 
Le modalità per fruire dello sgravio contributivo per la contrattazione di 2° livello
L’INPS, con messaggio n. 7978 del 24 ottobre 2014, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.

Nello specifico, l’Istituto ha chiarito che:

- con riguardo all’
entità dello sgravio, gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile;

- per il
calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio;

- la
fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Le particolarità
Per quanto concerne la coesistenza di premi, il messaggio chiarisce che per i lavoratori ai quali siano corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

Nelle ipotesi di
operazioni societarie che comportino il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata - le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, chiaramente, non accederà all’incentivo.

Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2013 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano 
sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals
Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti ai Fondi pensioni della Gestione ex Enpals, l’INPS ha sottolineato che non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Lo stesso dicasi per il
contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con Legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Viene, inoltre, fatto presente che, fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà applicato, anzitutto, sull’aliquota datoriale relativa alla
contribuzione IVS da versare alla Gestione ex Enpals e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alle "contribuzioni minori" da versare alla competente Gestione INPS, operando lo sgravio sulla relativa posizione contributiva in essere presso l’Istituto limitatamente alla quota residua spettante sulle medesime contribuzioni.
Modalità di recupero
I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell’incentivo in questione, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

- L924: Sgr. aziendale ex. DI 14.2.2014 quota a favore del D.L.;

- L925: Sgr. aziendale ex. DI 14.2.2014 quota a favore del lavoratore;

- L926: Sgr. territoriale ex. DI 14.2.2014 quota a favore del D.L.; 

- L927: Sgr. territoriale ex. DI 14.2.2014 quota a favore del lavoratore;

da valorizzare nell’Elemento  <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.

All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Restituzione quote eccedenti
Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale "M964" - avente il significato di "restituzione sgravio contrattazione secondo livello" - da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>, del flusso UniEmens.

Le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio.
 
 
 
Nuovi chiarimenti per l'emersione degli extraUE 2012
Con circolare congiunta del 24 ottobre 2014, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro, hanno fornito precisazioni ed indicazioni operative relative alla procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5, D.Lgs. n. 109/2012.
Regolarizzazione contributiva
Il Ministero dell’Interno ha provveduto ad inviare all’INPS l’elenco delle domande di emersione per lavoro subordinato, EM-SUB, e quello dei codici fiscali dei lavoratori interessati all’emersione, per permettere un incrocio dei dati con le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto al fine di verificare l’eventuale mancato pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a titolo di contribuzione per i lavoratori di cui agli elenchi forniti.

Nella fase di istruttoria del DURC, INPS ed INAIL provvederanno a richiedere la regolarizzazione della contribuzione omessa con il preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007.

A tal proposito, chiarisce la nota, la
regolarizzazione da parte del datore di lavoro potrà avvenire anche con modalità rateale nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti degli Enti previdenziali in tema di rateazioni.

In tal caso il requisito di regolarità, da un punto di vista formale, si considererà perfezionato con il
pagamento della prima rata consentendo la definizione da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione (SUI) della domanda di emersione.
Tardivo pagamento dei contributi
Chiariscono, infine, i Ministeri competenti che, sia nelle domande di lavoro domestico (EM-DOM) che nelle domande di lavoro subordinato (EM-SUB), deve ritenersi legittimo il pagamento dei contributi pari ad almeno sei mesi, di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 109/2012, anche quando lo stesso sia intervenuto tardivamente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia in ritardo rispetto alla corretta tempistica.

Si ritiene, infatti, che il pagamento tardivo dei contributi consenta il rilascio del permesso di soggiorno per
attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.
 
 
CCNL Agricoltura - Operai florovivaisti, siglato l'accordo di rinnovo
Il 22 ottobre 2014 tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale Coldiretti e la Confederazione Italiana Agricoltori e Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil è stato sottoscritto un verbale di accordo per il rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2015 tale CCNL regola anche i rapporti di lavoro degli operai disciplinati dal CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato del 26 aprile 2006. Consulta la sintesi e l'accordo.
 
 
Professionisti
 
Consulenti del Lavoro, rinnovato il Consiglio per il triennio 2014-2017
Il 25 ottobre a Roma vi è stato il rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per il triennio 2014-2017.

Le elezioni si sono svolte nell’ottica della continuità e coesione con la
lista unica capeggiata dalla Presidente uscente, Marina Calderone, che ha ottenuto il maggior numero di voti (431 su 471 voti validi).

Rinnovati anche i componenti del
Collegio dei revisori dei conti, con la riconferma del presidente uscente, Marcello De Carolis: anche lui il più votato.

l passo successivo alla elezione del nuovo Consiglio, composto da 15 membri, è l’insediamento ufficiale, atteso per il giorno 6 novembre, con la conseguente nomina d’ufficio del presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

Il consenso manifestato alla lista della Presidente Calderone è un chiaro segnale di condivisione di un percorso ormai iniziato da 9 anni e che ha visto, lungo questo periodo di tempo, rafforzare sempre più la categoria dei consulenti del lavoro che, in un momento molto particolare per il Paese e per le professioni ordinistiche, hanno visto accrescere il proprio ruolo e le proprie competenze.

Le priorità per il prossimo Consiglio, secondo Marina Calderone, sono quelle di mettere in campo una serie di iniziative specifiche a vantaggio soprattutto dei giovani che “
devono operare in un contesto socio-economico non facile in cui è complicato partire se non si hanno molti fondi”, individuando “strumenti per sostenere chi si trova in difficoltà nell'esercizio quotidiano della professione senza trascurare però l'aspetto della qualificazione professionale”.
 
 
 
Revisori conti per gli enti, iscrizione al registro entro dicembre
Il ministero dell'Interno ha pubblicato il decreto del 27 ottobre 2014, con l'avviso ufficiale che reca modalità e tempi per l'iscrizione (o il rinnovo) al registro dei revisori dei conti degli enti locali, da cui verranno estratti i nominativi per gli incarichi disponibili nel 2015.

Gli enti locali sono divisi in tre fasce demografiche, alle quali potranno accedere i revisori che possiedono i requisiti stabiliti per ogni fascia.
I tempi e i requisiti per l'iscrizione
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, nel periodo perentorio che va dal 3 novembre 2014 (apertura per la presentazione delle domande) alle 18.30 del 16 dicembre 2014 (chiusura della procedura).

Sono
10 i crediti formativi, maturati nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2014, necessari ai fini dell'iscrizione o del rinnovo della stessa per il 2015.
La platea
Gli interessati sono i professionisti già iscritti nel registro revisori dei conti degli enti locali nel 2014, i professionisti che si sono registrati al sistema senza completare l'iscrizione, gli iscritti da almeno due anni al registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che vogliono iscriversi per la prima volta.
Procedura
La via è esclusivamente telematica con l'utilizzo della Pec nella sezione dedicata nel sito del dipartimento Finanza locale del ministero dell'Interno (finanzalocale.interno.it).

Ai fini del buon esito la
comunicazione ufficiale da parte del ministero. Sarà tale comunicazione, e non le mere ricevute di accettazione e consegna, a certificare l'operazione.

In caso di mancata iscrizione il ministero invierà una comunicazione all'interessato.

A chi risulta iscritto nel 2014 il sistema riproporrà in modo automatico tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione.
 
 

 
 
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