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12/09/2010

Tar  news 7/2010
Presunte frodi fiscali? Nessuna revoca dei finanziamenti pubblici  
Sent. Tar Lecce 1946 8/9/2010
A cura del Centro Studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini”

 

Il Tar di Lecce  con la sentenza 1946 del 8 settembre 2010, accogliendo il ricorso di un’impresa pugliese contro il decreto con cui il Ministero dello sviluppo economico aveva deciso la revoca di alcune agevolazioni finanziarie, ha affermato che “ Il sospetto che un’impresa abbia compiuto frodi fiscali non basta a privarla dei finanziamenti pubblici.. I contributi o le agevolazioni finanziarie disposte in favore di un’azienda non possono essere revocate esclusivamente sulla base di un’indagine della Guardia di Finanza riguardante presunte frodi o irregolarità fiscali, come l’emissione di fatture inesistenti. “
La revoca era stata disposta in seguito a un’indagine della Guardia di Finanza di Lecce, che aveva riscontrato una serie di irregolarità riguardante l’utilizzo di false attestazioni bancarie e di fatture per operazioni inesistenti per poter accedere alle agevolazioni in questione. L’azienda aveva contestato l’esito dei primi accertamenti.  La Commissione Regionale Tributaria aveva posto nel nulla avvisi di accertamento notificati alla ricorrente dalla Agenzia delle Entrate relativi al recupero a tassazione delle somme connesse a presunte operazioni inesistenti. Le indagini non avevano nemmeno portato a un concreto procedimento penale. I giudici pugliesi hanno quindi annullato il decreto di revoca, in quanto “Solo in presenza di un atto di esercizio dell’azione penale seguito a indagini della polizia tributaria può ritenersi legittima la determinazione ministeriale di revocare una agevolazione finanziaria concessa proprio perché , in tal caso, si è al cospetto di un fumus di fondatezza della accusa che viene ritenuto di tale spessore da obbligare ad instaurare un vero e proprio giudizio penale”
 
 
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