HOME - Newsletter

22/10/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 22/10/2014
A cura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente ANCL SU Campania
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Commerciale | Fisco |Diritto Internazionale |Diritto Penale |Fisco |Lavoro |Lavoro | Settori particolari |Tutela e sicurezza|
Diritto Commerciale | Fisco
 
Canali aperti per le dichiarazioni degli enti non commerciali
Entro il 1° dicembre 2014 gli enti non commerciali dovranno trasmettere i dati della dichiarazione IMU TASI ENC.

A tal fine, con un comunicato del 20 ottobre 2014, il Mef informa che s
ono disponibili – dal 21 ottobre 2014 - i canali Entratel e Fisconline dedicati.

Il Consigliere nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con delega al No profit, Sandro Santi, ha inviato al sottosegretario del ministero del Lavoro, Luigi Bobba, un documento sulla riforma del Terzo settore.

Si chiede il riordino complessivo del sistema normativo nell'ottica di garantire più elevati livelli di omogeneità e armonizzazione, con interventi sui benefici concessi ai soggetti in un’ottica di certezza normativa ed economica.

Fermo restando che il giudizio dei commercialisti sulla riforma è complessivamente positivo, il consigliere nazionale auspica:
“l’utilizzo di linee guida sviluppate in un tavolo tecnico ad hoc rappresentativo delle Istituzioni, degli operatori del settore e dei professionisti interessati, come i commercialisti”.
 
 
 
 
 
 
Diritto Internazionale
 
Legge Europea, ok definitivo dalla Camera
Il testo della Legge Europea 2013-bis dal titolo “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" è stato approvato definitivamente dall’Aula della Camera. Il provvedimento, votato in terza lettura, ha ricevuto 363 voti favorevoli, 19 contrari e 23 astenuti. Resta ora in attesa della pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale".

Grazie a tale Legge il nostro Paese potrà superare otto procedure di infrazione e 15 casi di pre-infrazione pendenti, riducendo a meno di cento il numero di procedure ancora aperte.

Soddisfatto il relatore Michele Bordo, che ha commentato come tale legge consenta di "d
are un ulteriore segnale dell'impegno dell'Italia a risolvere tempestivamente il contenzioso aperto e di contribuire, in tal modo, al rafforzamento della credibilità del nostro Paese in Europa".
I provvedimenti accolti
Da segnalare che la legge Europea recepisce anche la direttiva comunitaria relativa agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni e quella relativa al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Analogamente, trovano spazio nel testo approvato anche le misure di contrasto alle frodi in danno dei bilanci dell'Ue, dello Stato e degli enti territoriali e le regole sui contratti pubblici, sulle successioni e donazioni, sulle borse di studio, sul rimpatrio degli immigrati, sulla sicurezza sul lavoro.
 
 
 
Diritto Penale
 
Via il sequestro se il debito tributario viene pagato da un terzo
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 43811 del 21 ottobre 2014, ha annullato un'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante di una Srl, nell'ambito di un'indagine per omesso versamento dell'Iva.

In particolare, la Suprema corte ha ritenuto fondata la doglianza formulata dal ricorrente rispetto al fatto che il Tribunale del riesame non aveva tenuto in alcun conto che il
debito tributario della società era stato assolto da un terzo soggetto, una Spa.

L'intervenuta sanatoria della posizione tributaria ed il versamento dell'imposta evasa, ossia, avrebbe fatto venir meno la funzione sanzionatoria della confisca posto anche il fatto che il terzo non aveva alcuna possibilità di rivalsa sulla Srl, né sul legale rappresentante, in virtù di una compensazione di pregressi crediti vantati da quest'ultima.
Il pagamento della somma elimina l'indebito vantaggio
Aderendo ai motivi di ricorso formulati dal legale rappresentante, i giudici di legittimità hanno evidenziato la rilevanza, nel caso in esame, del fatto che il terzo, pagando il debito tributario, aveva anche rilasciato una dichiarazione liberatoria in cui si precisava che il pagamento medesimo veniva effettuato per conto della Srl, e computatoin parziale deconto del maggiore credito vantato da quest'ultima società”.
 
Detta ultima circostanza escludeva, in radice, la stessa possibilità di esperire azione di rivalsa nei confronti della Srl, atteso che la stessa risultava ancora creditrice di ulteriori maggiori importi.

Nel caso esaminato, ossia, era
documentalmente provato che vi era stato un decremento patrimoniale pari al pagamento disposto dalla Spa, cosicché il pagamento della somma dovuta all'Erario da parte di quest'ultima società eliminava l'indebito vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.

In definitiva, il
pagamento del debito tributario, anche se non avvenuto da parte dell'obbligato principale, non giustificava più il mantenimento del sequestro.
 
 
Fisco
 
Sospesi i versamenti tributari per le zone alluvionate
Disposto con decreto firmato dal ministro dell'Economia, Padoan, il blocco dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall’alluvione avvenuta tra il 10 e il 14 ottobre 2014, in alcune zone del nord Italia.

La sospensione opera dal
10 ottobre al 20 dicembre 2014 e riguarda persone fisiche e non, anche in qualità di sostituti di imposta, con residenza o sede legale od operativa nei territori colpiti dalla calamità atmosferica.

La proroga ha effetto anche per i termini dei versamenti legati a cartelle notificate o derivanti da accertamenti esecutivi.

Il Mef specifica che
devono continuare ad essere operate e versate le ritenute.

I comuni per i quali è operativa la sospensione sono quelli delle regioni: Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna.
 
 
 
 
 
Merci nei depositi Iva, nessuna imposta se c'è inversione contabile
Facendo seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 17 luglio 2014, causa C-272/13, relativa alla questione della compatibilità comunitaria dell'obbligo di introduzione fisica delle merci nei depositi Iva, al fine di fruire del regime sospensivo dell'imposta all'importazione, l’Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 16/D del 20 ottobre 2014, con la quale fa il punto sulle conseguenze applicative dei principi comunitari e vede in che modo gli stessi impattano sulla normativa nazionale.
Obbligo nazionale
La Corte di Giustizia Ue ha ritenuto legittima la normativa italiana, quindi, la circolare delle Dogane ricorda quali sono i vincoli previsti per il soggetto passivo:

- esiste l’obbligo per il soggetto passivo che vuole beneficiare del regime sospensivo previsto dall’articolo 50-bis del Dl n. 331/93 per l'importazione di merci in regime di deposito Iva, di introdurre fisicamente la merce importata nel deposito;
- è prevista una sanzione nel caso di inosservanza di tale obbligo.
Conseguenze sul contenzioso
Sono esclusi gli effetti sui giudizi definitivi. Anche se questi possono risultare in contrasto con il diritto comunitario, non vi è la possibilità di alcuna iniziativa in virtù del principio della intangibilità del giudicato nazionale.

Per i giudizi pendenti e gli atti ancora non impugnati, nel caso in cui non si ravvisino tentativi di frode a danno dello Stato, gli uffici sono tenuti ad abbandonare la pretesa dell’Iva all’importazione di beni non introdotti fisicamente nel deposito, se risulta comunque assolta l’inversione contabile.

Gli uffici potranno, invece, continuare a coltivare il contenzioso limitatamente alla pretesa azionata a titolo di sanzione, rideterminandone in via di autotutela l'importo.

Specifica la circolare 16/D che la portata dei principi contenuti nella sentenza C-273/13 è da limitarsi alla sola fattispecie riguardante la disciplina del deposito fiscale ai fini Iva. Tuttavia per poter procedere correttamente alla richiesta del pagamento del tributo all’importazione è onere degli uffici accertare l'effettiva esistenza di “
tentativi di frode o di danno al bilancio dello Stato”, valutando nel complesso le modalità di svolgimento dell'operazione e il comportamento tenuto dai diversi attori del processo.
Profilo sanzionatorio
L’Agenzia delle Dogane conferma che la sanzione amministrativa applicabile è quella prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997 con le riduzioni contemplate in caso di tempestiva regolarizzazione. Pertanto, nei casi di specie, la sanzione pari al 30% dell’importo dell’Iva non versata all’atto dell’importazione, al ricorrere delle condizioni previste, sarà versata in misura ridotta pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro il 15° giorno.
 
 
 
Stabilità in attesa di bollinatura. Sblocca Italia, Iva al 4% nodo copertura
Un comunicato del Mef – n. 238 del 21 ottobre 2014 – rende noto che dopo un ulteriore affinamento tecnico, il testo del disegno di legge di stabilità 2015, corredato di relazione illustrativa, è stato anticipato al Quirinale.

L'anticipo è rispetto alla necessaria "bollinatura" della Ragioneria, il timbro ufficiale che certifica le coperture e che dovrebbe corredare già un testo inviato al Colle.

Dalla presidenza della Repubblica si apprende che, in attesa della relazione tecnica della Rgs, il testo della Stabilità è
“oggetto di un attento esame essendo per sua natura un provvedimento molto complesso”.

Intanto si parla di una
clausola di salvaguardia che, in mancanza delle entrate previste, porterebbe all'aumento delle aliquote Iva del 10% e 22% a partire dal 2016 e, dal 2018, anche delle accise sui carburanti.
Sblocca Italia, Iva al 4% in cerca di coperture
Anche lo sblocca Italia è in attesa dell'esame sulle coperture sull'ultima misura d'impatto, approvata dalla commissione ambiente della Camera. Si prospetta il dietrofront sull'abbassamento al 4% dell'aliquota Iva legata alle ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie degli immobili venduti dalle imprese, con conseguente ripristino del vincolo dell'affitto a canone concordato per gli otto anni successivi all'acquisto.
 
 
 
 
 
 
Lavoro
 
CCNL Edilizia Artigianato, modifiche all'accordo del 24/01/2014
In data 16 ottobre 2014 Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani e Dipartimento edile Claai e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno siglato un verbale di accordo con il quale si aggiorna l'accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini sottoscritto il 24 gennaio 2014. La vigenza contrattuale è prorogata al 30 giugno 2016. Consulta la sintesi e l'accordo.
 
 
Lavoro | Settori particolari
 
Imposizione contributiva per artigiani e commercianti iscritti nel 2014
L’INPS, con messaggio n. 7795 del 20 ottobre 2014, facendo seguito alla circolare n. 19 del 4.2.2014 relativa alla contribuzione dovuta per l’anno 2014 dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali, ha comunicato che è stata ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale nel corso del corrente anno e non già interessati da imposizione contributiva.

Sono stati, inoltre, predisposti i modelli "
Delega F24", necessari per il versamento della contribuzione dovuta secondo le disposizioni di cui alla citata circolare, disponibili in versione precompilata nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dati del modello F24, dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Conclude l’Istituto ricordando che l’accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti può avvenire tramite PIN del soggetto
titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.
 
 
Tutela e sicurezza
 
Datore di lavoro responsabile d'infortunio anche se le attrezzature sono di altri
La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza n. 43459/2014, depositata il 17 ottobre, ha riconosciuto la responsabilità del datore anche nel caso in cui l’infortunio sia dovuto alla presenza sul luogo di lavoro di attrezzatura non conforme alla norme antinfortunistiche, non di proprietà dello stesso.

Nel caso di specie, un operaio si era infortunato nel magazzino utilizzando una scala in ferro difforme dalle prescrizioni in materia di sicurezza, trovata sul luogo e non facente parte della dotazione originaria dell’azienda.

Probabilmente, conferma la Corte, l’attrezzo di lavoro era stato lasciato nel magazzino, dove la società si era trasferita recentemente, dal precedente locatario, ma era comunque
nella disponibilità dei dipendenti.

Infatti, anche se i lavoratori potevano servirsi di scale conformi alle prescrizioni, mancando un espresso divieto di servirsi dell’altra scala non a norma o cartelli che ne inibissero l’uso, sussiste la
responsabilità colposa del datore di lavoro che non abbia preventivamente controllato le condizione dell’attrezzatura ed eliminato quella non a norma.

In definitiva, non integra una condotta anomala o imprevedibile il fatto che l’operaio abbia usato, nel caso di specie, la prima scala a portata di mano senza averne cercata altra più sicura.
 

 
 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF