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21/10/2014

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della  Fondazione  Studi
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente ANCLSU Campania
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Attività Finanziarie | Fisco | Funzioni giudiziarie |Diritto Civile | Lavoro |Diritto Penale |Fisco |Fisco | Immobili |Lavoro |Lavoro | Professionisti |Lavoro | Settori particolari|
Attività Finanziarie | Fisco | Funzioni giudiziarie
 
Trasformazione imposte anticipate in crediti per le banche. Regole dal Fisco
Una banca attiva dal 2006, che a partire dal 1° ottobre 2013 è stata posta in liquidazione si è rivolta all’Agenzia delle Entrare per sapere come trattare fiscalmente le imposte anticipate in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta compreso dall’inizio dell’esercizio all’inizio della liquidazione (1° gennaio 2013 – 30 settembre 2013), nel quale ha continuato ad operare regolarmente usufruendo del regime di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del Dl 255/2010. Da tener conto che, in data 29 settembre 2013, lo stesso istituto aveva venduto ad altro soggetto il ramo bancario e contemporaneamente erano stati ceduti integralmente in via definitiva anche i crediti vantati dalla società verso la clientela.

L’Agenzia delle Entrare risponde con la risoluzione n. 92 del 20 ottobre 2014, con la quale fornisce chiarimenti soprattutto in merito alle attività realizzate nel periodo ante-liquidazione.
Parere istante
Secondo la banca istante era possibile scomputare integralmente le perdite su crediti a seguito della cancellazione delle somme dal bilancio e, allo stesso tempo, trasformare liberamente in crediti d’imposta le Dta (imposte anticipate) relative alla svalutazione dei crediti rilevate fino al momento della cessione.
La tesi del Fisco
Di diverso parere, invece, l’Amministrazione finanziaria.

Nella risoluzione 90/E, è precisato quanto segue.

Il rendiconto sulla gestione, che viene predisposto dagli amministratori nell’ultimo periodo di gestione ante liquidazione, è assimilabile a tutti gli effetti ad un bilancio di esercizio infra-annuale, che ha valenza anche sul piano fiscale e, dunque, è valido ai fini della trasformazione delle Dta.

A tal fine, è necessario tener conto della quota di competenza delle svalutazioni pregresse espresse in diciottesimi. Ne consegue che le imposte anticipate iscritte correttamente nel rendiconto sulla gestione degli amministratori sono rilevanti ai fini del regime di trasformazione (tax credit) in caso di perdita di esercizio.

Inoltre, le Dta già iscritte e non trasformate prima dell'avvio della liquidazione potranno essere trasformate “
solo in sede di bilancio finale di liquidazione e di dichiarazione dei redditi definitiva”.

Infine, nel periodo considerato, per la banca risulta applicabile l’articolo 106 del Tuir (ante modifiche), che prevedeva alcune regole specifiche per la deduzione delle perdite su crediti: le quote di svalutazione non dedotte poiché eccedenti il limite dello 0,30% non rappresentano un credito del contribuente nei confronti dell'erario ma “
una posizione giuridica soggettiva” che darà luogo a corrispondenti variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Di qui la conclusione dell’Agenzia secondo cui la
corretta iscrizione nel rendiconto sulla gestione della Dta è condizione necessaria ma non sufficiente affinchè operi, nei loro riguardi, la trasformazione in crediti d’imposta. Perché ciò si verifichi è necessario che le Dta siano iscritte a fronte di un componente negativo deducibile ai fini Ires in più periodi d’imposta.
 
 
 
 
Diritto Civile | Lavoro
 
Infortunio in itinere, indennizzo escluso se l'uso dell'auto privata non è necessario
Presupposti per l'indennizzabilità
Ai fini dell'indennizzabilità di un infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, occorre, in primo luogo, che sussista un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento; tale percorso ossia deve costituire, per l'infortunato, quello che normalmente viene seguito per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione.

Deve, inoltre, sussistere un
nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che questo percorso non deve essere utilizzato dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili al lavoro.

Infine, deve rendersi
necessario l'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra la sua abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari lavorativi e quelli dei pubblici servizi di trasporto.

L'uso del mezzo privato, in particolare, deve essere valutato con adeguato rigore in considerazione del fatto che
il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti.
Esigenza funzionale alla prestazione lavorativa
In ogni caso, il comportamento del lavoratore deve essere giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, posto che l'infortunio merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo.

Sono queste le puntualizzazioni con cui la Corte di cassazione – sentenza n.
22154 del 2 ottobre 2014 – ha confermato una decisione di merito con cui era stato esclusa l'indennizzabilità di un infortunio in itinere occorso ad un lavoratore in quanto, nella specie, era emerso che l'uso del mezzo proprio non era affatto necessitato, posto che tra abitazione e luogo di lavoro vi era una distanza di 900 metri e sussistevano solo 70 metri dalla fermata dell'autobus all'ingresso della ditta.
 
 
Diritto Penale
 
Omesso deposito degli atti di indagine, rinvio a giudizio comunque valido
La Corte di cassazione, con sentenza n. 43552 del 20 ottobre 2014, ha rigettato il ricorso promosso da tre imputati per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione continuata di false fatture e con il quale, tra gli altri motivi, i medesimi avevano dedotto la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi, compresa la sentenza di primo grado, in conseguenza del mancato deposito, da parte del Pubblico Ministero, della documentazione bancaria acquisita da parte della Guardia di Finanza a conclusione delle indagini medesime.

La questione di nullità è stata ritenuta infondata dalla Suprema corte, la quale ha puntualizzato che l'
omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'articolo 415 bis del Codice di procedura penale, comporta sì l'inutilizzabilità degli stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio.
Documentazione utilizzabile se posta a disposizione degli indagati
Inoltre – si legge nel testo della decisione – l'indicata inutilizzabilità non sussiste quando si tratti di attività integrativa di indagine, ex articolo 430, comma secondo, del Codice di procedura penale, antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati; non è, infatti, ravvisabile, in tal caso alcuna violazione dei diritti di difesa.

Va comunque ammessa l'acquisibilità ex articolo 507 del Codice procedurale penale di tali documenti in considerazione della funzione del giudice che può e deve essere anche di supplenza dell'inerzia delle parti.
 
 
 
Fisco
 
Al 27 ottobre la scadenza per presentare il modello 730/20147 integrativo
Scade lunedì 27 ottobre il termine per la presentazione del modello 730/2014 integrativo.

Il modello è previsto per quei contribuenti che, nella fase di compilazione del modello 730/2014, abbiano compiuto errori od omesso dei dati.
Tre codici

In base ai casi, sono previsti differenti codici da specificare nella casella “730 integrativo”:  

-
codice 1, se dalla variazione derivi un maggior credito o un minor debito o un'imposta invariata;

-
codice 2, qualora la modifica vada ad integrare alcuni omessi dati identificativi del sostituto d'imposta che eseguirà il conguaglio;

-
codice 3, per correzioni che riguardino i dati identificativi del sostituto, o da cui derivi un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata (caso misto).
Presentazione e iter del modello

Il 730 integrativo deve essere consegnato dal contribuente ad un Caf o un professionista abilitato, che al momento della ricezione rilascerà la relativa ricevuta modello 730-2.

Gli intermediari, entro il 10 novembre, dovranno consegnare al contribuente il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo; entro la medesima data, i Caf e i professionisti trasmetteranno on line i relativi dati all'Agenzia delle entrate e daranno comunicazione dell'esito ai sostituti d'imposta, che procederanno all'eventuale conguaglio a credito sulla retribuzione di dicembre.
 
 
Consolidato nazionale, nuovo modello per lo scomputo delle perdite
Con provvedimento n. prot 2014/133104 del 20 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite da maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale.

Le modifiche al
modello Ipec si sono rese necessarie al fine di adeguarlo al nuovo regime di utilizzo delle perdite fiscali di cui all’articolo 84 del Tuir in vigore dal 2011.

Il nuovo modello e le relative istruzioni vanno così a sostituire quelli approvati con provvedimento del 29 ottobre 2010.

Nello specifico, il nuovo modello Ipec separa le perdite relative agli esercizi precedenti utilizzabili nella misura non superiore all'80% dell'imponibile da quelle realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione, che invece si possono utilizzare in misura piena.
 
 
 
 
Stabilità, il gioco delle date Irap
Il Ddl Stabilità prevede due decorrenze diverse per le misure sull'Irap: dal 1° gennaio 2015 decorre la misura che vede lo scomputo dall'imponibile Irap della componente lavoro a tempo indeterminato; mentre decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2014 il ripristino dell'aliquota del 3,9% (Dl 66/2014).

Non ci saranno sanzioni, ovviamente, per chi ha versato l'
acconto con l'aliquota del 3,5% per il calcolo previsionale.

L'altro sgravio contributivo, quello
per le assunzioni nel 2015 di lavoratori a tempo indeterminato, vede l'incremento del tetto massimo dai 6.200 euro agli 8.060 euro annui. Questo per via della rimodulazione degli incentivi sulle assunzioni.

Per i contribuenti il Ddl prevede da un lato la possibilità di ricorrere al
ravvedimento operoso fino al termine di decadenza del potere di accertamento; dall'altro l'abrogazione di tre istituti deflattivi: l'adesione ai pvc, l'adesione agli inviti al contraddittorio e l'acquiescenza rafforzata.

Sul punto è da sottolineare che per via della sostituzione dell'adesione ai pvc, non sarà il Fisco a determinare l'importo dovuto, ma
il calcolo delle maggiori imposte derivanti dalle violazioni sarà a carico del contribuente.
 
 
 
 
 
 
Fisco | Immobili
 
Dl sblocca Italia, Iva legata ai bonus al 4%
La Commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento al Decreto sblocca-Italia che prevede per i fruitori dei bonus fiscali del 50% (ristrutturazioni) e del 65% (efficientamento energetico) l'assoggettamento all'Iva al 4% anziché al 10%.
La copertura
L'abbassamento dell'aliquota è realizzato con l'aumento dell'Iva dal 4 al 10% sulla vendita delle nuove costruzioni effettuata direttamente dall'impresa di costruzioni.

Di contro, è stato
eliminato il vincolo dell'affitto dell'abitazione per gli otto anni successivi a canone concordato, ai fini della deduzione Irpef del 20% sul prezzo dell'immobile (limite di spesa di 300mila euro) per chi acquista un immobile nuovo o pesantemente ristrutturato da un costruttore.
 
 
 
 
Lavoro
 
Passaggio diretto e obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso
Per la Corte di Cassazione - sentenza n. 21092 del 7 ottobre 2014 - il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere l’indennità di mancato preavviso nel caso di passaggio diretto del lavoratore dall’azienda che cessa dall’appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando, nell’art. 2118, secondo comma, c.c., e nell’accordo sindacale, una previsione espressa che escluda la corresponsione dell’indennità in questione.

A tal proposito la Cassazione ha evidenziato che il citato art. 2118 c.c., prevede l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso, senza eccettuare l’ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un’altra occupazione lavorativa.

D’altra parte già in altra occasione gli Ermellini avevano affermato che tale indennità spetta al lavoratore licenziato anche in caso di passaggio diretto del lavoratore dall’azienda che cessa dall’appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell’indennità (Cass. n. 1148 del 21 gennaio 2014).

Inoltre, nel caso di specie, nell’
accordo sindacale con cui era stato convenuto il passaggio diretto di sette dipendenti, non era contenuta alcuna espressa previsione di deroga al pagamento dell’indennità di preavviso spettante ai lavoratori.
 
 
Comunicazione per la delocalizzazione dei call center
Facendo seguito alla circolare n. 14/2013, il Ministero del Lavoro, con nota prot. 17495 del 17 ottobre 2014, in merito alla questione della delocalizzazione della attività di call center, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 24 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012, ha ribadito che:

- potrà ritenersi delocalizzata un’attività di call center qualora le commesse acquisite da un’azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano
trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto – a personale operante all’estero, sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto;

- 120 giorni prima del trasferimento, occorre effettuare una
comunicazione anche al Ministero del Lavoro, indicando almeno il numero dei lavoratori coinvolti e cioè coloro i quali (a prescindere dall’inquadramento subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione dell’attività di call center, siamo ritenuti in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento;

- gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrono nel caso in cui, nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l’azienda delocalizzi
senza generare esuberi o un minor impiego di personale sino a quel momento impegnato su tale commessa.

Inoltre, ricorda la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, il Legislatore ha stabilito che i benefici previsti dalla Legge n. 407/1990, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri.

Stante quanto sopra, conclude la nota, va chiarito che sia tale disposizione che l’
obbligo di comunicazione – collegato all’applicabilità della sanzione relativa alla mancata concessione dei benefici – trovano applicazione solo nei casi in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extraUE.
 
 
CCNL Chimica-Ceramica (Artigianato), proroga per l'apprendistato
In data 16 ottobre 2014 tra Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Confartigianato Chimica, Gomma Plastica e Vetro, Confartigianato Associazione Ceramisti, Casartigiani, CLAAI e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil è stato sottoscritto un accordo con cui si stabilisce di prorogare la disciplina transitoria dei contratti di apprendistato prevista dall'Accordo interconfederale del 3 maggio 2012, già prorogata al 31 ottobre 2014 dall'accordo del 30 settembre 2014.
 
 
Lavoro | Professionisti
 
Convegno dei CdL su "Le novità del Jobs Act"
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro organizzano un convegno su “Le novità del Jobs Act” per il 25 ottobre 2014 presso il Centro Congressi “Roma eventi”, sito in Via Alibert n. 5 a Roma.

Saranno trattati i seguenti
argomenti:

- la riforma degli ammortizzatori sociali;

- le tutele in costanza del rapporto di lavoro e di disoccupazione;

- gli interventi di politica attiva del lavoro e le semplificazioni;

- la razionalizzazione degli incentivi, l’Agenzia per il Lavoro, la riforma delle sanzioni e dei servizi ispettivi;

- il riordino dei contratti, la revisione della disciplina delle mansioni, i controlli a distanza;

- la conciliazione dei tempi di vita e dei lavori.

L’evento è valido ai fini della
formazione continua dei CdL e per la formazione dei componenti delle Commissioni di Certificazione.
 
 
Lavoro | Settori particolari
 
Aumento aliquota contributiva e revisione disciplina di disoccupazione dell'INPGI
Con comunicato del 17 ottobre 2014, l’INPGI informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze - ha espresso, in data 16 ottobre 2014, il proprio parere favorevole alle delibere approvate il 30 luglio 2014 dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto.

Con tali delibere l’INPGI ha:

- deciso l’aumento dell’
aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro;

- ridefinito la disciplina del trattamento di
disoccupazione in caso di dimissioni volontarie del giornalista.

Con riferimento al primo punto è stato previsto che, fino al 31 dicembre 2016, il contributo per finanziare gli ammortizzatori sociali sia temporaneamente
elevato, nella quota a carico del solo datore di lavoro, della misura dell’1%.

La revisione della disciplina della
disoccupazione – che produce i suoi effetti dal 16.10.2014 - prevede, invece, l’abolizione di tale trattamento in caso di dimissioni o risoluzione consensuale anche in presenza di crisi aziendale.

Nel comunicato viene chiarito che continueranno ad essere tutelati i casi di:

- licenziamento;

- cessazione di contratti a termine;

- dimissioni per giusta causa;

- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;

- risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
 

 
 
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