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01/09/2010

 

Cassazione in pillole n.26/2010
 
INFORTUNIO SUL LAVORO : RESPOSABILITA’ DEL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
Sent. N.31385 del6.08.2010
A cura  del Centro Studi ANCL SU Regione Campania  “On.le V. Mancini”
 
     “Il  Presidente della Cooperativa,in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di datore di lavoro e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati, pertanto in ragione di tale sua qualità egli è tenuto ad assicurare la specifica formazione dei soci lavoratori e l’informazione degli stessi, assicurandone l’effettivo compimento del percorso informativo in funzione delle mansioni effettivamente esercitate”
     Lo ha sancito la Corte di Cassazione nella sentenza 31385 depositata il 6 agosto scorso, respingendo il ricorso di un uomo che ricopriva la carica di presidente in una cooperativa di pulizie. Uno dei lavoratori della cooperativa era rimasto paralizzato nelle gambe in un incidente avvenuto mentre era intento a pulire i locali di un pastificio, dopo che era rimasto agganciato con la sua tuta da lavoro a un macchinario ancora in funzione. Il presidente impugnava la condanna per lesioni personali colpose, contestando la sua qualificazione di datore di lavoro, dal momento che il presidente della cooperativa sarebbe come gli altri soci, e quindi equiparabile a un semplice lavoratore
 
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